Mancata partecipazione alla mediazione: gli effetti dell’assenza ingiustificata secondo il Tribunale di Messina
La decisione
Con la sentenza n. 1074 del 21 maggio 2026, il Tribunale civile di Messina ha esaminato gli effetti della mancata partecipazione della parte invitata al primo incontro di mediazione obbligatoria in una controversia relativa a una polizza vita.
Le compagnie convenute avevano comunicato per iscritto all’organismo di mediazione, il giorno precedente all’incontro, la propria intenzione di non partecipare. Il Tribunale ha ritenuto che tale comunicazione non costituisse, di per sé, un giustificato motivo idoneo a esonerare le parti dalla comparizione. L’assenza è stata quindi qualificata come ingiustificata.
La pronuncia è significativa perché distingue con chiarezza quattro piani che tendono spesso a essere sovrapposti: la procedibilità della domanda, la sanzione pecuniaria, la valutazione probatoria della condotta e l’eventuale responsabilità risarcitoria.
La partecipazione al primo incontro è una condotta doverosa
Nelle controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010. La condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo, purché il procedimento sia stato effettivamente avviato secondo le modalità previste dalla legge. Art. 5 del d.lgs. n. 28/2010
L’articolo 8 stabilisce che le parti partecipano personalmente alla procedura, assistite dai rispettivi avvocati nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. In presenza di giustificati motivi è possibile la partecipazione tramite un rappresentante che conosca i fatti e sia munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Art. 8 del d.lgs. n. 28/2010
Secondo il Tribunale di Messina, la parte invitata non può sottrarsi all’incontro limitandosi a comunicare preventivamente all’organismo la propria indisponibilità. La comunicazione scritta può documentare la scelta di non comparire, ma non trasforma automaticamente l’assenza in una partecipazione né integra, in mancanza di ulteriori elementi, un giustificato motivo.
Il motivo impeditivo deve essere effettivo e idoneo a spiegare l’impossibilità di partecipare. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui la comparizione al primo incontro è una condotta doverosa, funzionale a rendere effettivo il confronto tra le parti, e può essere omessa soltanto in presenza di un impedimento serio, adeguatamente rappresentato e non meramente discrezionale.
L’assenza della parte invitata non blocca la procedibilità
Il principio centrale della sentenza è che l’assenza della parte invitata non rende improcedibile la domanda quando la parte che ha attivato la procedura abbia partecipato al primo incontro.
La mancata comparizione del convenuto non può infatti attribuire a quest’ultimo il potere di impedire l’accesso alla giurisdizione mediante una semplice scelta di non presentarsi. In questa prospettiva, la procedibilità dipende dall’effettivo svolgimento del primo incontro con la partecipazione della parte onerata dell’attivazione della procedura, non dalla presenza necessaria di tutti i litiganti.
La distinzione è essenziale. Se la parte istante compare e il primo incontro si conclude senza conciliazione per l’assenza dell’altra parte, la condizione di procedibilità è, in linea generale, soddisfatta. Se invece non compare la parte che aveva l’onere di attivare e coltivare la procedura, oppure non compare alcuna parte in modo qualificato, può mancare l’effettivo esperimento della mediazione, con conseguenze sulla procedibilità.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito questa distinzione: la mancata comparizione della parte chiamata non ha, da sola, effetto paralizzante sulla domanda quando la procedura sia stata instaurata e la parte istante abbia partecipato al primo incontro. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9608 del 2026
La sanzione del doppio del contributo unificato
L’assenza ingiustificata non è priva di conseguenze. L’articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010 prevede che, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanni la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento, in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010
Il Tribunale di Messina ha applicato la sanzione alle convenute in solido e l’ha riferita a entrambi i gradi di giudizio. La pronuncia evidenzia inoltre che la sanzione è distinta dalla condanna alle spese processuali: le spese possono essere compensate o regolate secondo la soccombenza, mentre la somma prevista dall’articolo 12-bis assolve a una funzione autonoma di reazione alla mancata partecipazione ingiustificata.
Ne consegue che la sanzione può essere applicata anche quando la parte assente abbia vinto la controversia nel merito. Nel caso esaminato, infatti, l’appello è stato rigettato e le convenute sono risultate vittoriose sul merito della domanda relativa al calcolo della cedola assicurativa; ciò non ha impedito al Tribunale di applicare il doppio del contributo unificato per l’assenza ingiustificata alla mediazione.
La disposizione va tenuta distinta dagli ulteriori effetti previsti dall’articolo 12-bis, comma 3, che consentono, nei casi previsti dalla norma e su richiesta, una condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, entro il limite delle spese maturate dopo la conclusione della mediazione. Si tratta di una conseguenza ulteriore, soggetta ai relativi presupposti, non automatica per il solo fatto dell’assenza.
L’assenza non equivale a confessione
Il Tribunale ha escluso che la mancata partecipazione alla mediazione possa essere equiparata, sul piano probatorio, a una confessione o a un riconoscimento della fondatezza delle prove prodotte dalla controparte.
L’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti. Si tratta tuttavia di elementi di valutazione, non di una confessione legale né di una prova autosufficiente. Art. 116 c.p.c.
L’argomento di prova può concorrere alla formazione del convincimento giudiziale insieme alle altre risultanze processuali, ma non sostituisce la prova dei fatti costitutivi della domanda. La parte che invoca l’assenza della controparte deve quindi dimostrare il proprio diritto mediante documenti, dichiarazioni e altri mezzi istruttori ammissibili. La mancata comparizione non sana eventuali lacune probatorie e non determina automaticamente l’accoglimento della domanda.
La precisazione è particolarmente importante per la distinzione tra l’articolo 116 c.p.c. e il principio di non contestazione. L’assenza in mediazione non costituisce una dichiarazione processuale resa nel giudizio e non può essere trasformata, per via interpretativa, in ammissione dei fatti allegati o delle prove dedotte dalla parte presente.
Nessun risarcimento per il solo fatto dell’assenza
La condotta omissiva può determinare la sanzione pecuniaria prevista dalla legge e, nei limiti consentiti, essere valutata come argomento di prova. Non fonda però, da sola, una domanda risarcitoria.
Per ottenere il risarcimento occorrerebbe allegare e provare tutti gli elementi della responsabilità: la condotta illecita ulteriore rispetto alla mera assenza, un danno-conseguenza concreto e attuale, nonché il nesso causale. Il semplice rifiuto di partecipare alla mediazione, anche quando ingiustificato, resta soggetto alle specifiche conseguenze previste dalla disciplina della mediazione e non si converte automaticamente in un illecito risarcibile.
Nel caso deciso dal Tribunale di Messina, l’assenza delle compagnie non è stata quindi utilizzata né per ritenere provata la fondatezza della pretesa dell’assicurato né per riconoscere un danno risarcibile. Il giudice ha esaminato autonomamente la documentazione contrattuale e ha confermato la correttezza del calcolo della cedola previsto dalla polizza.
Indicazioni operative per mediatori e difensori
Per il mediatore, la sentenza conferma l’importanza di documentare con precisione nel verbale la regolare convocazione, la presenza della parte istante, l’eventuale assenza della parte invitata e le comunicazioni ricevute dall’organismo. Una dichiarazione preventiva di non partecipazione dovrebbe essere conservata e riportata nel fascicolo, senza essere confusa con la presenza al primo incontro o con un giustificato motivo già riconosciuto.
Per il difensore della parte invitata, la scelta di non comparire non dovrebbe essere comunicata come una decisione meramente discrezionale. Occorre valutare la sussistenza di un impedimento concreto, documentabile e coerente con la disciplina della partecipazione personale o tramite rappresentante sostanziale. Quando possibile, la partecipazione tramite delegato munito dei poteri necessari consente di evitare che l’assenza venga qualificata come ingiustificata.
Per il difensore della parte istante, è essenziale assicurare la comparizione qualificata al primo incontro e acquisire il verbale conclusivo. La presenza della parte istante consente, in caso di mancata comparizione dell’invitato, di preservare la procedibilità della domanda e di chiedere al giudice l’applicazione delle conseguenze previste dall’articolo 12-bis.
Nel giudizio successivo, la richiesta sanzionatoria dovrebbe essere formulata distinguendo chiaramente: la procedibilità della domanda, la condanna al doppio del contributo unificato, l’eventuale valutazione della condotta come argomento di prova e, ove ne ricorrano i presupposti, la domanda di ristoro delle spese o del pregiudizio ulteriore. La sentenza del Tribunale di Messina mostra che tali piani non sono intercambiabili.
La regola da ricordare
La mancata partecipazione della parte invitata al primo incontro di mediazione, anche se preventivamente comunicata all’organismo, può integrare un’assenza ingiustificata quando non sia sorretta da un reale motivo impeditivo. Se la parte istante ha partecipato, l’assenza non rende di per sé improcedibile la domanda, ma può comportare il pagamento del doppio del contributo unificato.
La stessa condotta non vale, automaticamente, come confessione, non prova la fondatezza delle allegazioni avversarie e non fonda da sola una pretesa risarcitoria. Per mediatori e professionisti, il dato operativo è quindi netto: la comparizione al primo incontro è un adempimento sostanziale, ma i suoi effetti devono essere ricondotti, volta per volta, al distinto regime della procedibilità, della sanzione e della prova.
Nota: l’articolo illustra la motivazione della sentenza del Tribunale di Messina e il quadro normativo richiamato. La qualificazione dell’assenza e l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie dipendono dalle concrete modalità di convocazione, dalla posizione processuale delle parti e dal contenuto del verbale di mediazione.
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