La Riforma Cartabia, attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha riscritto
integralmente la disciplina della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28. Il nuovo art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 estende l’ambito delle controversie
per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di
procedibilità della domanda giudiziale, includendovi, tra le altre, le materie del
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e
ulteriori tipologie contrattuali.
Pochi temi hanno diviso la giurisprudenza di merito quanto la forma della procura
sostanziale per la partecipazione alla mediazione. La scintilla fu Cass. n. 8473 del 2019,
che — nell’enunciare il principio della necessaria comparizione personale e della
delegabilità a un rappresentante sostanziale — affermò che la procura speciale a
partecipare alla mediazione «non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure
se il potere è conferito allo stesso professionista».
Il presente contributo approfondisce il recente orientamento giurisprudenziale relativo al
principio di simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale. Attraverso una
breve disamina delle pronunce dei Tribunali di Napoli, Milano, Torino, Roma, Gela, Taranto e
Bari, emerge come tale principio soprattutto nella materia condominiale si stia
progressivamente consolidando nei fori in esame. Il contributo analizzerà il tema anche dal
punto di vista normativo, ne evidenzierà i principali aspetti positivi e si soffermerà, allo stesso
tempo, sulle possibili criticità che ne potrebbero derivare, in particolare per la procedura di
mediazione.
La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha riscritto il sistema sanzionatorio per
L’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 — introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e successivamente ritoccato dal Correttivo (d.lgs. 216/2024) — disciplina in modo organico le conseguenze processuali della mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione. La norma opera su tre piani distinti, che è utile illustrare separatamente.
Con l’ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31209, la Prima Sezione della Cassazione ha cristallizzato un principio già anticipato negli anni precedenti: la nozione di «contratti bancari e finanziari» di cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 (oggi art. 5, comma 1, post Riforma Cartabia) deve essere interpretata in senso rigoroso e non estensivo.
L’onere di presentare la domanda di mediazione delegata dal giudice grava sull’attore, cioè su colui che ha proposto la domanda giudiziale. Il convenuto che si limita a resistere non ha alcun obbligo di attivazione né di presenza fisica al primo incontro, ma solo la facoltà di parteciparvi.
La mediazione demandata dal giudice — oggi disciplinata dall’art. 5-quater d.lgs. 28/2010 — costituisce uno degli snodi processuali più delicati del rito civile. A differenza della mediazione obbligatoria ex ante prevista dall’art. 5, comma 1, che opera come filtro preventivo all’accesso alla giurisdizione, la mediazione delegata interviene a processo già instaurato, per iniziativa officiosa del giudice, e trasforma la prosecuzione del giudizio in un percorso condizionato: se la condizione non si avvera, il processo si chiude in rito.
Tra le disposizioni introdotte dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, l’art. 1, comma 1, lettera f) – che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 8 del d.lgs. 28/2010 – potrebbe apparire, a una prima lettura, una norma di dettaglio. In realtà, essa incide su uno dei nodi più controversi della pratica della mediazione: la forma della delega per la partecipazione agli incontri.
La disposizione non si limita a risolvere un contrasto giurisprudenziale annoso, ma ridisegna l’equilibrio tra informalità del procedimento e garanzie di effettività, con ricadute immediate sulla validità della condizione di procedibilità e, in ultima analisi, sull’ammissibilità della domanda giudiziale.
Il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 (il «correttivo» alla Riforma Cartabia in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita) ha ridisegnato in modo significativo la disciplina della mediazione telematica e degli incontri da remoto. L’intervento è maturato in un contesto di crescente digitalizzazione della giustizia alternativa, accelerata dall’esperienza pandemica ma ora stabilmente integrata nell’ordinamento con una sistematicità prima assente.
