La sentenza del Tribunale di Trani n. 549/2026 richiama con nettezza questo profilo, escludendo che il riconoscimento giudiziale delle firme possa essere utilizzato per sostituire l’autentica richiesta dalla disciplina speciale della mediazione.
È un contenzioso nel contenzioso, nel quale un vizio apparentemente documentale può incidere sulla procedibilità della domanda, sulla validità della deliberazione assembleare o sulla possibilità stessa di attribuire efficacia all’accordo raggiunto.
La vicenda nasce dall’opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo con il quale era stata ordinata la consegna della documentazione condominiale al nuovo amministratore, oltre al pagamento delle spese della procedura monitoria. Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva l’esperimento della mediazione obbligatoria.
L’aumento delle controversie sottoposte al tentativo obbligatorio ha senso soltanto se la mediazione conserva una funzione diversa da quella di un filtro burocratico all’accesso al giudizio. Diversamente, il rischio è quello di moltiplicare gli adempimenti senza aumentare il numero degli accordi, trasferendo nel processo una nuova area di contenzioso sulle comunicazioni, sulle deleghe, sulla partecipazione e sulla validità dei verbali.
Un accordo può essere valido come negozio tra le parti ma non possedere, nella forma concreta in cui è stato redatto, efficacia esecutiva immediata. Può essere azionabile per l’adempimento ma non costituire titolo idoneo alla trascrizione. Può essere sottoscritto da tutti i partecipanti, ma da soggetti privi di poteri sostanziali. Può inoltre contenere obbligazioni apparentemente chiare, ma non attuali, liquide ed esigibili.
La questione esaminata dal Tribunale di Oristano riguarda un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a un credito ceduto. Dopo che il giudice aveva assegnato il termine per l’attivazione della mediazione obbligatoria, la parte opposta aveva avviato la procedura, facendo però comunicare l’istanza e la convocazione esclusivamente all’indirizzo PEC del difensore costituito dell’opponente.
Nella mediazione che coinvolge una società, la verifica dei poteri del rappresentante non è un adempimento meramente organizzativo. La presenza al primo incontro, infatti, deve essere distinta dal potere di assumere impegni vincolanti e di definire la controversia.
Due pronunce di merito, rese a distanza di poco più di un anno, affrontano altrettanti profili applicativi della mediazione obbligatoria in materia condominiale che, pur formalmente distinti, condividono un medesimo filo conduttore: il contenimento dei formalismi a fronte di procedure che hanno comunque raggiunto lo scopo sostanziale per cui sono previste.
La mediazione obbligatoria nelle controversie condominiali continua a sollevare questioni applicative di rilievo, nonostante la materia sia ormai pacificamente soggetta alla condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010. Il nodo affrontato dall’ordinanza in commento è il rapporto tra il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione e la conseguenza dell’improcedibilità.
Due sentenze di merito a distanza di un giorno, due risposte opposte sulla stessa questione: nel patrocinio a spese dello Stato, l’attività difensiva svolta nel procedimento di mediazione conclusosi senza accordo va liquidata?
