Il presente contributo approfondisce il recente orientamento giurisprudenziale relativo al
principio di simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale. Attraverso una
breve disamina delle pronunce dei Tribunali di Napoli, Milano, Torino, Roma, Gela, Taranto e
Bari, emerge come tale principio soprattutto nella materia condominiale si stia
progressivamente consolidando nei fori in esame. Il contributo analizzerà il tema anche dal
punto di vista normativo, ne evidenzierà i principali aspetti positivi e si soffermerà, allo stesso
tempo, sulle possibili criticità che ne potrebbero derivare, in particolare per la procedura di
mediazione.
La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha riscritto il sistema sanzionatorio per
L’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 — introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e successivamente ritoccato dal Correttivo (d.lgs. 216/2024) — disciplina in modo organico le conseguenze processuali della mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione. La norma opera su tre piani distinti, che è utile illustrare separatamente.
Con l’ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31209, la Prima Sezione della Cassazione ha cristallizzato un principio già anticipato negli anni precedenti: la nozione di «contratti bancari e finanziari» di cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 (oggi art. 5, comma 1, post Riforma Cartabia) deve essere interpretata in senso rigoroso e non estensivo.
L’onere di presentare la domanda di mediazione delegata dal giudice grava sull’attore, cioè su colui che ha proposto la domanda giudiziale. Il convenuto che si limita a resistere non ha alcun obbligo di attivazione né di presenza fisica al primo incontro, ma solo la facoltà di parteciparvi.
La mediazione demandata dal giudice — oggi disciplinata dall’art. 5-quater d.lgs. 28/2010 — costituisce uno degli snodi processuali più delicati del rito civile. A differenza della mediazione obbligatoria ex ante prevista dall’art. 5, comma 1, che opera come filtro preventivo all’accesso alla giurisdizione, la mediazione delegata interviene a processo già instaurato, per iniziativa officiosa del giudice, e trasforma la prosecuzione del giudizio in un percorso condizionato: se la condizione non si avvera, il processo si chiude in rito.
Tra le disposizioni introdotte dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, l’art. 1, comma 1, lettera f) – che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 8 del d.lgs. 28/2010 – potrebbe apparire, a una prima lettura, una norma di dettaglio. In realtà, essa incide su uno dei nodi più controversi della pratica della mediazione: la forma della delega per la partecipazione agli incontri.
La disposizione non si limita a risolvere un contrasto giurisprudenziale annoso, ma ridisegna l’equilibrio tra informalità del procedimento e garanzie di effettività, con ricadute immediate sulla validità della condizione di procedibilità e, in ultima analisi, sull’ammissibilità della domanda giudiziale.
Il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 (il «correttivo» alla Riforma Cartabia in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita) ha ridisegnato in modo significativo la disciplina della mediazione telematica e degli incontri da remoto. L’intervento è maturato in un contesto di crescente digitalizzazione della giustizia alternativa, accelerata dall’esperienza pandemica ma ora stabilmente integrata nell’ordinamento con una sistematicità prima assente.
Il mediatore civile e commerciale è tenuto a possedere e mantenere nel tempo una qualificazione professionale adeguata, sia al momento dell’iscrizione sia durante l’intero periodo di esercizio delle funzioni. La normativa vigente, riformata profondamente dalla Riforma Cartabia e dal recente d.lgs. n. 216/2024, prevede specifici obblighi di formazione continua e aggiornamento, il cui inadempimento comporta conseguenze rilevanti, fino alla cancellazione dall’elenco dei mediatori. Ecco un quadro completo su cosa accade se non si rispettano i termini di aggiornamento e in quali casi si decade dal titolo di mediatore.
Se hai partecipato a un procedimento di mediazione civile come parte e si è raggiunto un accordo di conciliazione, hai diritto a usufruire di importanti benefici fiscali. Il legislatore ha infatti previsto un sistema di crediti d’imposta per incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie, consentendo un recupero economico delle spese sostenute. Ecco cosa devi sapere per ottenere correttamente la detrazione quando ti presenti dal tuo commercialista.
