Spese di mediazione civile e dichiarazione dei redditi: guida pratica alla detrazione

Spese di mediazione civile e dichiarazione dei redditi: guida pratica alla detrazione

Introduzione

Se hai partecipato a un procedimento di mediazione civile come parte e si è raggiunto un accordo di conciliazione, hai diritto a usufruire di importanti benefici fiscali. Il legislatore ha infatti previsto un sistema di crediti d’imposta per incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie, consentendo un recupero economico delle spese sostenute. Ecco cosa devi sapere per ottenere correttamente la detrazione quando ti presenti dal tuo commercialista.


1. A chi spetta il credito d’imposta

L’art. 20 del d.lgs. n. 28/2010 riconosce alle parti di un procedimento di mediazione civile e commerciale un credito d’imposta utilizzabile solo se è stato raggiunto l’accordo di conciliazione. In caso di insuccesso, cioè se la mediazione si conclude senza accordo, i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

Attenzione: il credito non spetta se la mediazione è stata solo avviata ma si è conclusa senza conciliazione.


2. Quali spese danno diritto al credito

Sono riconosciuti due crediti d’imposta distinti, cumulabili fino al limite complessivo di € 600,00 per procedura:

A) Indennità di mediazione

Il primo credito copre l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione per l’avvio e lo svolgimento del procedimento (commisurato alle spese di cui all’art. 17, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 28/2010). Il credito è riconosciuto fino a concorrenza di euro 600, purché sia stato raggiunto l’accordo.

B) Compenso dell’avvocato

Il secondo credito copre il compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, sempre fino a euro 600, ma soltanto nei seguenti casi:

  • quando la mediazione è condizione di procedibilità obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 (controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, comodato, responsabilità medica e sanitaria, contratti bancari, assicurativi e finanziari, ecc.);
  • quando la mediazione è demandata (disposta) dal giudice.

Il compenso deve rientrare nei limiti previsti dai parametri forensi.


3. Limiti massimi annuali

Il credito d’imposta, pur essendo riconosciuto fino a € 600 per singola procedura, può essere utilizzato solo entro limiti annuali:

  • € 2.400,00 per le persone fisiche;
  • € 24.000,00 per le persone giuridiche (società, enti).

Se partecipi a più mediazioni nello stesso anno solare, la somma dei crediti non può superare tali tetti.


4. Riduzione in caso di insuccesso

Se la mediazione non si conclude con un accordo, i crediti d’imposta spettano comunque, ma ridotti della metà. In questo caso:

  • credito per indennità: massimo € 300 anziché € 600;
  • credito per compenso avvocato: massimo € 300 anziché € 600.

5. Documentazione da portare al commercialista

Per ottenere il credito d’imposta in dichiarazione dei redditi, è indispensabile fornire al commercialista i seguenti documenti:

A) Verbale di mediazione con accordo allegato

Il verbale conclusivo di mediazione al quale è allegato l’accordo di conciliazione raggiunto (o il verbale che lo contiene). Questo è il documento essenziale che attesta il raggiungimento della conciliazione e costituisce titolo per il credito.

B) Ricevute di pagamento dell’indennità di mediazione

Le ricevute fiscali rilasciate dall’organismo di mediazione che attestano il versamento delle spese di avvio e delle indennità di mediazione. Queste somme devono risultare documentate.

C) Ricevuta di pagamento del compenso all’avvocato

La fattura o la parcella del tuo avvocato, accompagnata dalla quietanza di pagamento, che attesti:

  • il compenso per l’assistenza al procedimento di mediazione;
  • che si rientra nei limiti dei parametri forensi (eventualmente specificati nella parcella).

D) Attestazione dell’organismo (se disponibile)

Alcuni organismi rilasciano un’attestazione del credito spettante, indicando l’ammontare delle somme versate e la conclusione positiva della mediazione. Questo documento facilita il lavoro del commercialista, ma non è strettamente obbligatorio se hai già i documenti sopra indicati.


6. Come si utilizza il credito

Il credito d’imposta viene utilizzato in compensazione tramite modello F24, oppure indicato nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI) per ridurre le imposte dovute o aumentare il credito da rimborso. Il commercialista provvederà a compilare la dichiarazione inserendo il credito nella sezione apposita.

Le modalità operative di utilizzo del credito sono stabilite con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il MEF (art. 20, comma 5), che stabilisce anche i controlli applicabili.


7. Ulteriore credito per il contributo unificato

Se la mediazione è avvenuta dopo l’instaurazione di un giudizio, che è stato successivamente estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione, spetta un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato per il giudizio stesso, fino a euro 518,00.

Per ottenere questo ulteriore credito, dovrai portare al commercialista anche la ricevuta del pagamento del contributo unificato per il processo e il provvedimento del giudice che ha dichiarato l’estinzione del giudizio.


8. Compatibilità con altre detrazioni/deduzioni

Il credito d’imposta per le spese di mediazione è un beneficio autonomo che non si cumula con deduzioni o detrazioni previste per altre tipologie di spese (ad esempio, spese sanitarie o legali in altro contesto). L’art. 15 del TUIR non prevede una detrazione specifica per le spese di mediazione, trattandosi appunto di credito d’imposta.


9. Patrocinio a spese dello Stato

Se sei stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di mediazione (artt. 15-bis e ss. del d.lgs. n. 28/2010, introdotti dalla Riforma Cartabia), non ti sono dovute indennità all’organismo di mediazione. In questo caso, il credito d’imposta per l’indennità non spetta perché non hai sostenuto la spesa. Rimane invece riconosciuto l’onorario per l’avvocato nei limiti previsti, con pagamento diretto a carico dello Stato.


10. Controlli e autenticità dei documenti

L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sull’effettiva conclusione della mediazione con accordo e sulla spettanza del credito. È quindi fondamentale conservare tutta la documentazione originale (verbale, fatture, quietanze) per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione.


11. Regime fiscale degli atti di mediazione

Per completezza, ricorda che:

  • Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da spese, tasse e diritti (art. 17, comma 1).
  • Il verbale contenente l’accordo è esente dall’imposta di registro fino a un valore di € 100.000; oltre tale importo, l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente (art. 17, comma 2).

Riepilogo pratico

Per ottenere il credito d’imposta, porta al commercialista:

  1. Verbale di mediazione con accordo allegato
  2. Ricevute di pagamento dell’indennità di mediazione
  3. Fattura/parcella e quietanza del compenso dell’avvocato
  4. (Se disponibile) Attestazione dell’organismo di mediazione
  5. (Se applicabile) Ricevuta del contributo unificato e provvedimento di estinzione del giudizio

Importi massimi detraibili:

  • € 600 per procedura (somma di indennità + compenso avvocato)
  • € 2.400 annui per persone fisiche
  • € 24.000 annui per persone giuridiche
  • Riduzione del 50% in caso di insuccesso della mediazione

Il credito viene poi utilizzato in compensazione F24 o dichiarazione dei redditi, a cura del commercialista.

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