Mediazione telematica e incontri da remoto: gli artt. 8-bis e 8-ter dopo il correttivo 2024
1. Premessa
Il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 (il «correttivo» alla Riforma Cartabia in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita) ha ridisegnato in modo significativo la disciplina della mediazione telematica e degli incontri da remoto. L’intervento è maturato in un contesto di crescente digitalizzazione della giustizia alternativa, accelerata dall’esperienza pandemica ma ora stabilmente integrata nell’ordinamento con una sistematicità prima assente.
Il correttivo non si è limitato a ritocchi marginali: ha integralmente riscritto l’art. 8-bis e ha introdotto il nuovo art. 8-ter del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, creando per la prima volta una distinzione netta tra due fattispecie fino a quel momento sovrapposte – la mediazione svolta interamente in modalità telematica e gli incontri con collegamento audiovisivo da remoto all’interno di procedimenti che restano, per il resto, analogici.
Questa duplice disciplina merita un’analisi approfondita, anche alla luce della giurisprudenza di merito che, nei mesi successivi all’entrata in vigore della Riforma Cartabia, ha già fornito indicazioni rilevanti – e talvolta severe – sul tema della partecipazione personale e della delega, temi sui quali il correttivo incide in modo significativo.
2. Il percorso normativo: dalla Riforma Cartabia al correttivo 2024
Per comprendere la portata dell’intervento del 2024 occorre ripercorrere brevemente l’evoluzione normativa.
Il d.lgs. 28/2010, nel suo impianto originario, non contemplava la mediazione telematica. È stata l’emergenza pandemica a imporre un primo adattamento: l’art. 83, comma 20-bis, del d.l. 18/2020 (conv. in l. 27/2020) consentiva lo svolgimento degli incontri di mediazione a distanza, ma con carattere di eccezionalità e temporaneità. Proprio questa disposizione è stata abrogata dall’art. 3 del correttivo 2024, a conferma che la disciplina della mediazione a distanza ha ormai assunto carattere strutturale e non più emergenziale.
Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), il legislatore aveva già introdotto un art. 8-bis dedicato alla «Mediazione in modalità telematica». La disposizione, nella versione Cartabia, disciplinava in un unico articolo sia lo svolgimento telematico dell’intero procedimento sia la possibilità di incontri con collegamento audiovisivo da remoto. In particolare, il comma 2 di quell’art. 8-bis prevedeva che «gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto» e che «ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza».
Il correttivo 2024 ha scisso questa disciplina in due articoli distinti, con una scelta di politica legislativa che merita attenzione.
3. L’art. 8-bis: la mediazione interamente telematica
L’art. 8-bis come riscritto dal correttivo (art. 8-bis d.lgs. 28/2010) disciplina ora esclusivamente la mediazione che, «con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica». Si tratta, cioè, del procedimento che nasce e si sviluppa interamente in ambiente digitale.
La norma ha una struttura essenziale, articolata in quattro commi:
Comma 1 – Principio generale: gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del d.lgs. 28/2010 e del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).
Comma 2 – Formazione del documento conclusivo: a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo, che viene immediatamente firmato e restituito al mediatore dai soggetti tenuti alla sottoscrizione.
Comma 3 – Verifica e deposito: il mediatore, ricevuto il documento, verifica l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e cura il deposito presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati.
Comma 4 – Conservazione: la conservazione e l’esibizione dei documenti avvengono a cura dell’organismo, in conformità all’art. 43 del d.lgs. 82/2005.
Rispetto alla versione Cartabia, scompare il riferimento esplicito alla possibilità di incontri con collegamento audiovisivo da remoto (ora trasfuso nell’art. 8-ter) e al diritto di ciascuna parte di chiedere di partecipare da remoto o in presenza. La nuova formulazione è più asciutta e si concentra sul procedimento telematico nella sua interezza, presupponendo il consenso di tutte le parti per questa modalità.
Si noti la centralità del consenso delle parti: la mediazione interamente telematica non è un potere del mediatore né una scelta unilaterale dell’organismo, ma richiede l’accordo di tutti i partecipanti. È una differenza sostanziale rispetto all’art. 8-ter, dove invece la richiesta di partecipazione da remoto è un diritto che ciascuna parte può esercitare individualmente.
4. L’art. 8-ter: la vera novità del correttivo
L’art. 8-ter (art. 8-ter d.lgs. 28/2010), introdotto ex novo dal correttivo 2024, disciplina gli «Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto». È la disposizione che interessa la prassi quotidiana degli organismi e degli avvocati, perché regola la situazione più frequente: un procedimento di mediazione che si svolge secondo le modalità ordinarie, ma nel quale una o più parti chiedono di partecipare a uno o più incontri mediante collegamento audiovisivo.
4.1. Il diritto al collegamento da remoto (comma 1)
«Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto».
La disposizione è perentoria: il diritto è riconosciuto a ciascuna parte, non richiede il consenso delle altre parti né una valutazione discrezionale del mediatore o del responsabile dell’organismo. L’avverbio «sempre» rafforza l’idea di un diritto potestativo, esercitabile in ogni fase del procedimento e senza necessità di motivazione.
La differenza con l’art. 8-bis è netta: mentre la mediazione interamente telematica richiede il consenso di tutte le parti, la partecipazione da remoto a singoli incontri è un diritto individuale. Questa asimmetria riflette una scelta consapevole del legislatore: favorire la partecipazione ampliando le modalità di accesso, ma preservando la possibilità per le parti che lo desiderano di incontrarsi fisicamente.
4.2. I requisiti tecnici (comma 2)
«I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate».
La formula ricalca quella già utilizzata per le udienze da remoto nel processo civile telematico. L’effettività del collegamento – e non la mera possibilità tecnica – è il parametro di validità dell’incontro. Un collegamento instabile, che impedisca la piena interazione tra i partecipanti, potrebbe inficiare la validità dell’incontro stesso.
La norma non prescrive piattaforme specifiche, lasciando agli organismi e al loro regolamento la scelta degli strumenti tecnici, purché idonei ad assicurare la «contestuale, effettiva e reciproca» udibilità e visibilità. Nella prassi, piattaforme come Microsoft Teams, Zoom, Google Meet o sistemi proprietari degli organismi soddisfano questi requisiti, ma resta ferma la responsabilità dell’organismo di verificarne l’adeguatezza.
4.3. Il nodo delle firme (commi 3, 4 e 5)
La parte più complessa – e potenzialmente più problematica – dell’art. 8-ter è la disciplina delle sottoscrizioni, contenuta nei commi 3, 4 e 5.
Il comma 3 stabilisce la regola: quando il mediatore deve acquisire le firme dei partecipanti per atti formati durante un incontro con partecipazione da remoto, «con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale […] e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3». In pratica, se tutti sono d’accordo, si procede con firma digitale o elettronica qualificata, secondo il flusso già previsto per la mediazione telematica: il mediatore forma il documento, lo invia per la firma, verifica e deposita.
Il comma 4 introduce la regola di chiusura: «Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore». In mancanza di accordo sulla firma digitale, si torna alla forma cartacea tradizionale, con tutte le parti che devono firmare fisicamente davanti al mediatore.
Il comma 5 aggiunge un dovere di cooperazione: «Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio».
Questa disciplina solleva un interrogativo pratico: cosa accade se una parte partecipa da remoto e non presta il consenso alla firma digitale? In tal caso, tutte le firme devono essere apposte in modalità analogica, il che richiede un incontro in presenza – almeno per il momento della sottoscrizione. È una soluzione che può generare rallentamenti e che, nella prassi, potrebbe incentivare il consenso alla firma digitale come opzione di default. Il dovere di cooperazione del comma 5 mitiga ma non elimina il rischio di condotte ostruzionistiche.
5. Il coordinamento con l’art. 3, comma 4
Il correttivo è intervenuto anche sull’art. 3, comma 4, del d.lgs. 28/2010, aggiungendo un espresso rinvio agli artt. 8-bis e 8-ter. La disposizione ora recita:
«La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell’articolo 8-ter».
La modifica ha una duplice funzione: da un lato, chiarisce che le modalità telematiche e gli incontri da remoto sono due species distinte, ciascuna con la propria disciplina di riferimento; dall’altro, conferma che il regolamento dell’organismo può prevedere modalità telematiche, ma sempre nel rispetto della cornice legale inderogabile tracciata dagli artt. 8-bis e 8-ter.
Ne deriva che gli organismi dovranno aggiornare i propri regolamenti per allinearli alla nuova disciplina, prevedendo – tra l’altro – procedure chiare per la gestione delle richieste di partecipazione da remoto ex art. 8-ter e per la raccolta del consenso alla firma digitale.
6. Partecipazione personale, delega e giustificati motivi: la risposta della giurisprudenza di merito
Il correttivo 2024 non ha modificato direttamente l’art. 8, comma 4, del d.lgs. 28/2010 nella parte in cui impone la partecipazione personale delle parti, consentendo la delega solo «in presenza di giustificati motivi». Su questo fronte, tuttavia, la giurisprudenza di merito successiva alla Riforma Cartabia ha elaborato orientamenti che incidono direttamente sulla praticabilità degli incontri da remoto.
6.1. L’orientamento del Tribunale di Firenze
Il Tribunale di Firenze ha prodotto un vero e proprio filone giurisprudenziale sul tema, con numerose pronunce tra il 2024 e il 2025. I principi affermati sono:
- La partecipazione personale costituisce regola generale, derogabile solo in presenza di «giustificati motivi» che devono consistere in ragioni specifiche e circostanziate, inerenti a impedimenti non altrimenti superabili (Trib. Firenze, n. 1542/2024; Trib. Firenze, n. 1499/2024).
- Non integrano giustificati motivi riferimenti generici a «ragioni lavorative» prive dell’indicazione di uno specifico impegno, né l’asserita indisponibilità di apparecchi per il collegamento a distanza, essendo questo possibile «mediante l’utilizzo di un comune smartphone» (Trib. Firenze, n. 1542/2024).
- La procura speciale sostanziale deve riferirsi specificamente al procedimento e ai diritti oggetto della mediazione, non essendo idonea una procura che faccia riferimento a un diverso giudizio (Trib. Firenze, n. 1542/2024).
- L’espletamento del tentativo di mediazione con modalità cumulative, attraverso delegati che rappresentano più parti in diversi procedimenti, non può considerarsi effettivo (Trib. Firenze, n. 2500/2024).
- La mancata partecipazione personale senza dimostrazione di giustificati motivi comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale (Trib. Firenze, n. 2482/2024; Trib. Firenze, n. 662/2025).
6.2. L’impatto dell’art. 8-ter su questo orientamento
L’introduzione dell’art. 8-ter incide su questo quadro in modo rilevante. Se, da un lato, la giurisprudenza fiorentina ha affermato che la mera indisponibilità di strumenti per il collegamento da remoto non costituisce giustificato motivo per la delega – proprio perché «il collegamento audiovisivo da remoto è oggi notoriamente possibile mediante l’utilizzo di un comune smartphone» – dall’altro, l’art. 8-ter rafforza questa impostazione: ciascuna parte ha il diritto di partecipare da remoto, sicché l’impedimento logistico o geografico non può più essere invocato per giustificare la delega a un terzo.
In altre parole, il combinato disposto dell’art. 8, comma 4 (partecipazione personale), e dell’art. 8-ter (diritto al collegamento da remoto) restringe ulteriormente lo spazio per deleghe non giustificate: se la parte può partecipare da remoto ovunque si trovi, l’unica delega ammissibile è quella fondata su un impedimento personale e insuperabile (malattia grave, incapacità, ecc.), non su mere difficoltà logistiche.
6.3. Altri orientamenti rilevanti
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11262/2024, ha affermato che la convocazione all’incontro di mediazione deve essere effettuata personalmente alle parti e non può essere validamente eseguita mediante comunicazione al solo procuratore costituito – principio confermato anche dalla Corte d’appello di Catania, n. 1806/2024. Questo orientamento impone agli organismi di predisporre sistemi di convocazione che raggiungano direttamente le parti, anche quando assistite da avvocati.
Di particolare interesse è anche la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n. 142/2025, che ha affermato come la competenza territoriale dell’organismo ai sensi dell’art. 4, comma 1, debba essere rispettata anche quando l’incontro si svolge in videoconferenza, non potendo la modalità telematica sanare il vizio di incompetenza territoriale.
7. Questioni aperte e profili problematici
La nuova disciplina solleva alcuni interrogativi che la prassi applicativa dovrà affrontare.
7.1. Il consenso alla mediazione telematica ex art. 8-bis
L’art. 8-bis richiede il «consenso delle parti» per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica. La norma non specifica forma e momento del consenso: deve essere espresso prima dell’avvio? È sufficiente un consenso implicito o per facta concludentia? Può essere revocato? E quali conseguenze produce la revoca unilaterale a procedimento già avviato?
La soluzione più prudente è che il consenso sia acquisito in forma scritta – anche mediante il regolamento dell’organismo o la domanda di mediazione – e che la revoca unilaterale, se intervenuta dopo l’avvio, possa configurare una violazione del dovere di cooperazione di cui all’art. 8-ter, comma 5, con possibili conseguenze sul piano delle spese processuali ex art. 12-bis.
7.2. Il rifiuto del consenso alla firma digitale ex art. 8-ter, comma 4
Il meccanismo del comma 4 – che in mancanza di consenso impone la firma analogica di tutti i partecipanti – rischia di creare un potere di veto in capo a una sola parte, che potrebbe rifiutare il consenso alla firma digitale per rallentare o complicare la conclusione del procedimento.
La clausola di buona fede del comma 5 offre un argine, ma la sua effettività dipenderà dalla capacità del mediatore di gestire condotte ostruzionistiche e, in ultima analisi, dalle conseguenze che la giurisprudenza riterrà di far discendere da un rifiuto immotivato del consenso alla firma digitale.
7.3. L’assenza di disciplina transitoria specifica per gli artt. 8-bis e 8-ter
L’art. 4 del d.lgs. 216/2024 detta disposizioni transitorie limitate all’art. 6 (durata) e agli aspetti tecnico-organizzativi (piattaforma ministeriale, corsi integrativi). Manca una disciplina transitoria specifica per i procedimenti di mediazione già pendenti alla data di entrata in vigore del correttivo, rispetto ai quali potrebbe porsi il problema dell’applicabilità immediata dell’art. 8-ter.
7.4. L’effettività della partecipazione da remoto
La giurisprudenza di merito ha più volte insistito sul principio di effettività della mediazione: non basta un incontro formale, occorre un confronto reale sulle questioni controverse (Trib. Firenze, n. 1499/2024). La partecipazione da remoto non deve tradursi in una partecipazione «di facciata»: il mediatore ha il dovere di verificare che il collegamento audiovisivo consenta un’effettiva interazione e che la parte collegata sia nelle condizioni di partecipare attivamente.
8. Indicazioni operative per il professionista
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, si possono formulare alcune indicazioni per la pratica professionale:
8.1. Per l’avvocato della parte istante
- Valutare la modalità più opportuna: se il contesto della controversia e la relazione tra le parti suggeriscono l’utilità di un confronto in presenza, conviene non attivare la mediazione interamente telematica ex art. 8-bis, riservandosi di gestire eventuali richieste di partecipazione da remoto ex art. 8-ter.
- Preparare la parte sulla partecipazione personale: informare il cliente che la partecipazione personale è obbligatoria e che la delega è ammissibile solo in presenza di giustificati motivi specifici e documentati. L’indisponibilità di tempo, gli impegni lavorativi generici o la distanza geografica non sono più sufficienti, proprio perché l’art. 8-ter consente la partecipazione da remoto.
- Verificare la corretta convocazione: accertarsi che l’organismo convochi le parti personalmente e non solo i difensori, anche quando la mediazione è demandata dal giudice.
8.2. Per l’avvocato della parte chiamata
- Esercitare il diritto al collegamento da remoto: se la parte ha difficoltà logistiche, chiedere tempestivamente al responsabile dell’organismo la partecipazione con modalità audiovisive ex art. 8-ter, senza necessità di motivazione né di consenso delle altre parti.
- Valutare il consenso alla firma digitale: se si prevede che l’incontro possa concludersi con un accordo, anticipare con il cliente la questione della firma digitale, per evitare che un rifiuto immotivato del consenso alla firma digitale ex art. 8-ter, comma 3, possa essere letto come condotta non cooperativa.
- Non delegare senza giustificati motivi: la giurisprudenza è severa; la delega priva di giustificazione specifica espone al rischio di improcedibilità e alle sanzioni ex art. 12-bis.
8.3. Per l’organismo di mediazione
- Aggiornare il regolamento: il regolamento deve prevedere procedure chiare per la gestione delle richieste ex art. 8-ter e per la raccolta del consenso alla firma digitale.
- Verificare l’adeguatezza dei sistemi: i sistemi di collegamento audiovisivo devono assicurare l’effettiva e reciproca udibilità e visibilità; è opportuno documentare la tipologia di piattaforma utilizzata e, possibilmente, eseguire test di connessione prima dell’incontro.
- Convocare le parti personalmente: la comunicazione al solo difensore non è sufficiente; l’invito deve raggiungere la parte personalmente.
- Gestire il dissenso sulla firma digitale: predisporre una procedura per il caso in cui una parte neghi il consenso alla firma digitale, che potrebbe richiedere la fissazione di un incontro in presenza per la sottoscrizione analogica.
La riforma del 2024 ha compiuto un passo importante verso la piena integrazione delle tecnologie digitali nella mediazione, superando la logica emergenziale e costruendo un quadro normativo stabile e articolato. Restano nodi applicativi che la prassi – e, inevitabilmente, la giurisprudenza – dovranno sciogliere, ma la direzione è tracciata: la mediazione a distanza non è più l’eccezione, ma una modalità ordinaria di accesso alla giustizia alternativa, con pari dignità rispetto agli incontri in presenza.
La sfida per gli operatori – avvocati, mediatori, organismi – è ora quella di governare questa transizione, assicurando che la flessibilità tecnologica non si traduca in un affievolimento dell’effettività del confronto conciliativo, che resta il proprium dell’istituto.

