Mancata partecipazione al primo incontro: le sanzioni dell’art. 12-bis spiegate al cliente

Mancata partecipazione al primo incontro: le sanzioni dell’art. 12-bis spiegate al cliente

L’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010: le conseguenze della mancata partecipazione al primo incontro

L’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 — introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e successivamente ritoccato dal Correttivo (d.lgs. 216/2024) — disciplina in modo organico le conseguenze processuali della mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione. La norma opera su tre piani distinti, che è utile illustrare separatamente.


1. Argomenti di prova (comma 1)

Il primo comma stabilisce che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.

Si tratta del meccanismo più sfumato: il giudice non è obbligato a trarre conseguenze, ma può farlo. L’argomento di prova non costituisce di per sé prova piena, ma può concorrere con altri elementi a formare il convincimento del giudice. In concreto: se una parte rifiuta il confronto in mediazione, il giudice potrà valutare questo comportamento come indizio della debolezza della sua posizione, specialmente se accompagnato da altri elementi convergenti.


2. La sanzione pecuniaria verso lo Stato (comma 2)

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Tre precisazioni importanti:

  • L’obbligatorietà: a differenza del comma 1 (argomenti di prova, discrezionali) e del comma 3 (sanzione verso controparte, facoltativa), la condanna al doppio del contributo unificato è dovuta per legge al ricorrere dei presupposti, senza margine di apprezzamento del giudice.
  • Solo la parte costituita: la sanzione non si applica al contumace, come chiarito dalla giurisprudenza (Corte d’Appello Palermo, sent. n. 1717/2025). La ratio è che il contumace non ha attivato il processo e non può essere sanzionato per una condotta tenuta in un procedimento al quale è rimasto estraneo anche in sede giudiziale.
  • La sanzione si applica anche alla mediazione pre-giudiziale: non è necessario che la mediazione sia stata disposta dal giudice in corso di causa. La locuzione «parte costituita» indica solo che il destinatario deve essersi costituito nel successivo giudizio, non che la mediazione debba essere endoprocessuale (Corte d’Appello Palermo, sent. n. 1717/2025).

3. La sanzione in favore della controparte (comma 3)

Con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice — se richiesto dalla parte — può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, con un limite massimo pari alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

È una sanzione:

  • Facoltativa (il giudice «può», non «deve»);
  • Subordinata a istanza di parte;
  • Limitata all’importo delle spese processuali successive alla mediazione, non all’intero ammontare delle spese di lite.

Il Tribunale di Torino ha recentemente ribadito la natura discrezionale e non automatica di questa sanzione, precisando che essa opera solo nei confronti della parte costituita in giudizio (Trib. Torino, sent. n. 4749/2025).


4. La trasmissione degli atti alla Corte dei conti o all’autorità di vigilanza (comma 4)

Quando la sanzione del comma 2 è applicata nei confronti di una pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001), il giudice trasmette copia del provvedimento al pubblico ministero presso la Corte dei conti, per le valutazioni in sede di responsabilità erariale. Se la sanzione colpisce un soggetto vigilato (es. banca, assicurazione, intermediario finanziario), la trasmissione avviene all’autorità di vigilanza competente.


La distinzione decisiva: chi è onerato e chi no

La giurisprudenza più recente ha chiarito un punto cruciale, che va spiegato al cliente per evitare equivoci: il regime sanzionatorio dell’art. 12-bis non si applica alla parte che è onerata dell’attivazione della mediazione quando la sua assenza determina il mancato esperimento della condizione di procedibilità. In quel caso la sanzione è più grave: l’improcedibilità della domanda.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9608/2026, ha fissato il principio con chiarezza:

La condizione di procedibilità è soddisfatta quando al primo incontro compare almeno la parte che ha attivato il procedimento. Se invece nessuna parte compare, la condizione non si avvera e la domanda diventa improcedibile. Se compare la parte onerata ma non l’altra, la domanda è procedibile e la parte assente subisce le sanzioni dell’art. 12-bis.

In sintesi:

SituazioneConseguenza
L’attore (onerato) non compareImprocedibilità della domanda
Il convenuto (non onerato) non compare ma l’attore sìProcedibilità + sanzioni art. 12-bis a carico del convenuto
La mediazione è demandata in appello e l’appellante (onerato) non compareImprocedibilità dell’appello
La mediazione è demandata in appello e l’appellato (non onerato) non compareSanzioni art. 12-bis a carico dell’appellato

Questo schema è stato ribadito dalla Corte d’Appello di Roma in due pronunce del 2025 e 2026 (Corte d’Appello Roma, sent. n. 7953/2025Corte d’Appello Roma, sent. n. 2727/2026), che hanno dichiarato improcedibili gli appelli per mancata comparizione personale degli appellanti al primo incontro di mediazione demandata, precisando che la sanzione del doppio contributo unificato si applica solo alla parte non onerata (l’appellato), mentre la parte onerata subisce la più grave conseguenza dell’improcedibilità.


Il giustificato motivo

Tutte le sanzioni presuppongono che la mancata partecipazione sia avvenuta senza giustificato motivo. La Corte d’Appello di Palermo ha chiarito che il giustificato motivo deve avere i caratteri della assolutezza e non temporaneità: non è sufficiente una valutazione ex post sulla presunta indisponibilità della controparte a mediare, perché ciascuna parte risponde della propria condotta indipendentemente da quella altrui (Corte d’Appello Palermo, sent. n. 1717/2025). È quindi essenziale, in caso di impedimento, documentarlo tempestivamente e comunicarlo al mediatore prima dell’incontro.


Cosa dire al cliente, in conclusione

Al cliente va spiegato che la partecipazione al primo incontro di mediazione non è una formalità negoziabile ma un obbligo, il cui inadempimento produce conseguenze reali e misurabili: una condanna pecuniaria automatica pari al doppio del contributo unificato, la possibile condanna aggiuntiva a favore della controparte fino a concorrenza delle spese processuali successive, e — nei casi in cui la parte sia onerata dell’attivazione — l’improcedibilità della domanda, con perdita della possibilità di ottenere una decisione di merito. Se il cliente è una pubblica amministrazione o un soggetto vigilato, vi è anche il rischio di segnalazione alla Corte dei conti o all’autorità di vigilanza.

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