Mediazione delegata ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010: su chi grava l’onere?

Mediazione delegata ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010: su chi grava l’onere?

L’onere di presentare la domanda di mediazione delegata dal giudice grava sull’attore, cioè su colui che ha proposto la domanda giudiziale. Il convenuto che si limita a resistere non ha alcun obbligo di attivazione né di presenza fisica al primo incontro, ma solo la facoltà di parteciparvi.

Il dato normativo

L’art. 5-quater d.lgs. 28/2010 non indica espressamente chi debba materialmente depositare la domanda di mediazione. Dispone che il giudice, con ordinanza motivata, può disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione, che la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e che, se non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità.

La norma rinvia all’art. 5, commi 4, 5 e 6, ma il comma 4 si limita a stabilire che la condizione si considera avverata se il primo incontro si conclude senza accordo, senza distribuire l’onere tra le parti.

L’elaborazione giurisprudenziale

La giurisprudenza di merito è unanime nel ritenere che l’onere di attivare la mediazione delegata incomba sull’attore. Il principio è stato ripetutamente affermato in termini netti:

«Chi intende agire, cioè l’attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. […] Diversamente, a chi resiste nel giudizio, cioè al convenuto non è posto l’onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, né deve presenziare fisicamente, a meno che non abbia, a sua volta, formulato una domanda in riconvenzionale.»

Così Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 183 del 2026, in linea con Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 2084 del 2025Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 2273 del 2025Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 2184 del 2025Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 924 del 2026Trib. Catania, sent. n. 134 del 2026 e Trib. Firenze, sent. n. 1083 del 2025.

Non basta il deposito: serve la presenza al primo incontro

Per soddisfare la condizione di procedibilità non è sufficiente il mero deposito dell’istanza di mediazione presso l’organismo: occorre che l’attore sia presente personalmente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del convenuto. La condizione si perfeziona solo con l’effettiva partecipazione dell’attore al primo incontro, conclusosi senza accordo. In assenza del verbale del primo incontro depositato entro l’udienza di rinvio, scatta l’improcedibilità (Trib. Catania, sent. n. 134/2026).

L’eccezione: la domanda riconvenzionale

Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, assume la posizione di attore in riconvenzionale e su di lui grava il corrispondente onere di attivare la mediazione e di presenziare al primo incontro. In caso di inadempimento bilaterale — quando né l’attore principale né il convenuto in riconvenzionale attivano la procedura — l’improcedibilità colpisce entrambe le domande, con conseguente compensazione delle spese (Trib. Messina, sent. n. 2169 del 2025Trib. Messina, sent. n. 2244 del 2025).

Ratio e conseguenze

La soluzione risponde alla finalità deflattiva del contenzioso: richiedere all’attore — che ha scelto di attivare la tutela giurisdizionale — un modesto impegno preliminare per tentare la conciliazione è ritenuto dalla giurisprudenza un sacrificio ragionevole ed esigibile, entro i limiti costituzionali di accesso alla giurisdizione.

L’inerzia dell’attore comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda (art. 5-quater, co. 3) e la condanna alle spese di lite in favore del convenuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 28/2010, la parte costituita che non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro può essere condannata al versamento all’erario di una somma pari al doppio del contributo unificato e, su richiesta, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata entro il limite delle spese processuali successive alla mediazione.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione delegata grava sul creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale, non sull’opponente (Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 3150 del 2025). Questa soluzione è coerente con quanto previsto dall’art. 5-bis per la mediazione obbligatoria nel procedimento di opposizione, dove l’onere grava espressamente sulla «parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo».

admin