Contratti bancari e finanziari: l’elenco tassativo delle materie dopo Cass. 31209/2022
L’interpretazione rigorosa della nozione di «contratti bancari e finanziari»
Con l’ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31209, la Prima Sezione della Cassazione ha cristallizzato un principio già anticipato negli anni precedenti: la nozione di «contratti bancari e finanziari» di cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 (oggi art. 5, comma 1, post Riforma Cartabia) deve essere interpretata in senso rigoroso e non estensivo.
La formula normativa contiene — afferma la Corte — «un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998)», con la conseguenza che non è possibile estendere l’obbligo di mediazione «a fattispecie che, pur presentando profili di finanziamento, non rientrano nella tipicità di tali contratti» (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31209/2022).
L’elenco delle materie escluse: il catalogo dopo il 2022
A partire da questo principio, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente escluso dall’ambito della mediazione obbligatoria una serie di fattispecie contrattuali, costruendo un vero e proprio elenco tassativo in negativo.
1. La fideiussione (anche se a garanzia di contratti bancari)
È il punto più rilevante e più volte confermato. La fideiussione non costituisce un contratto bancario tipico e pertanto non soggiace all’obbligo di mediazione. Il principio, affermato in Cass. 31209/2022, è stato ribadito con forza da:
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12290/2024, che ha dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. il ricorso sul punto, sanzionando la ricorrente anche per abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. La Corte ha aggiunto un argomento sistematico: il procedimento alternativo di cui all’art. 128-bis TUB riguarda le controversie tra intermediari e «clienti», definizione dalla quale esula il fideiussore, che non ha un rapporto contrattuale diretto di servizi bancari o finanziari con l’intermediario.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26821/2024, che ha precisato un corollario decisivo: l’oggetto del processo va individuato nel titolo per cui la parte è convenuta. Quando il fideiussore è chiamato in giudizio in ragione del rapporto di garanzia, l’oggetto della controversia rimane il rapporto fideiussorio, non il rapporto principale garantito. Ciò vale anche quando il garante solleva eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore principale: in tal caso egli agisce «nell’ambito dei poteri del titolo fideiussorio che costituisce l’unica causa petendi». La Corte ha accolto il ricorso cassando con rinvio, proprio perché la Corte d’appello aveva erroneamente qualificato la controversia come relativa a contratti bancari.
2. La polizza fideiussoria e la garanzia autonoma
La polizza fideiussoria non ha natura assicurativa ma funzione di garanzia, e a prescindere dalla sua qualificazione come fideiussione o garanzia autonoma, esula dall’ambito di operatività dell’art. 5, comma 1-bis. Lo ha affermato Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1791/2025, in un caso di azione di regresso del garante dopo escussione di polizza fideiussoria a garanzia di un appalto pubblico.
3. Il leasing immobiliare
Già escluso prima del 2022 da Cass. n. 12883/2021 e Cass. n. 30520/2019, e richiamato espressamente in Cass. 31209/2022: pur essendogli coessenziali finalità di finanziamento, queste sono «specificamente funzionali all’acquisto o all’utilizzo dello specifico bene coinvolto» e il leasing non rientra nella tipicità dei contratti bancari codicistici né del TUB.
4. L’assegno bancario e i servizi di pagamento
La controversia sull’assegno bancario non è soggetta a mediazione obbligatoria: la convenzione di assegno conserva la propria autonomia e rientra nei servizi di pagamento ai sensi dell’art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11/2010, che prescindono dalla natura «bancaria» del soggetto incaricato (Cass. n. 9204/2020, richiamata in Cass. 31209/2022).
La ratio: tipicità e tassatività
Il filo rosso che unisce tutte queste pronunce è l’idea che l’elenco delle materie dell’art. 5, comma 1 (già comma 1-bis), del d.lgs. 28/2010 abbia natura tassativa: la mediazione obbligatoria è un istituto che incide sul diritto di azione (art. 24 Cost.) e, in quanto tale, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva. L’unico àmbito in cui opera è quello dei contratti bancari tipici disciplinati dal codice civile (artt. 1834 ss. c.c.) e dal TUB (d.lgs. 385/1993) e dei contratti relativi a strumenti finanziari disciplinati dal TUF (d.lgs. 58/1998).
Tavola sinottica
| Fattispecie | Soggetta a mediazione obbligatoria? | Riferimento |
|---|---|---|
| Conto corrente bancario, apertura di credito, mutuo bancario, anticipazione bancaria, sconto bancario, deposito bancario, cassette di sicurezza | Sì (contratti bancari tipici) | Art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010 |
| Contratti su strumenti finanziari (TUF) | Sì | Art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010 |
| Fideiussione (anche a garanzia di debiti bancari) | No | Cass. 31209/2022, 12290/2024, 26821/2024 |
| Polizza fideiussoria / garanzia autonoma | No | Cass. 1791/2025 |
| Leasing immobiliare | No | Cass. 12883/2021, 30520/2019, 31209/2022 |
| Assegno bancario / servizi di pagamento | No | Cass. 9204/2020, 31209/2022 |
Riflessioni operative
Per l’avvocato del creditore bancario, il consolidarsi di questo orientamento ha due implicazioni pratiche immediate. La prima: quando si agisce in via monitoria contro il fideiussore, non è necessario esperire la mediazione obbligatoria prima del ricorso per decreto ingiuntivo, né attivarla dopo l’eventuale opposizione, perché la controversia non rientra tra quelle dell’art. 5, comma 1. La seconda: se invece si agisce contro il debitore principale in forza di un contratto bancario tipico, la mediazione è obbligatoria e l’onere — secondo il principio delle Sezioni Unite n. 19596/2020, confermato da Cass. 31209/2022 — grava sull’opposto (creditore) come attore sostanziale, con conseguente revoca del decreto in caso di inerzia.
Per l’avvocato dell’opponente, invece, l’esclusione della fideiussione dall’area della mediazione obbligatoria toglie un possibile argomento dilatorio o deflattivo: l’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione non sarà spendibile quando il titolo per cui si è convenuti è una garanzia personale.

