La simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale quale condizione di procedibilità: orientamenti giurisprudenziali e profili applicativi
A cura del Dott.re Sigillo Danilo
Sommario:
Abstract – 1. Premessa – 2. Il principio di simmetria tra mediazione e giudizio – 3. Gli
orientamenti giurisprudenziali – 4. Funzione e limiti del principio di simmetria – 5. Spunti di
riflessione conclusivi
Abstract
Il presente contributo approfondisce il recente orientamento giurisprudenziale relativo al
principio di simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale. Attraverso una
breve disamina delle pronunce dei Tribunali di Napoli, Milano, Torino, Roma, Gela, Taranto e
Bari, emerge come tale principio soprattutto nella materia condominiale si stia
progressivamente consolidando nei fori in esame. Il contributo analizzerà il tema anche dal
punto di vista normativo, ne evidenzierà i principali aspetti positivi e si soffermerà, allo stesso
tempo, sulle possibili criticità che ne potrebbero derivare, in particolare per la procedura di
mediazione.
Premessa
Da una attenta analisi dei casi maturati in diversi anni di esperienza, emerge un problema non
marginale relativo alla superficialità con cui vengono redatte le istanze di mediazione,
frequentemente caratterizzate da incompletezza o genericità dei contenuti. Non di rado, infatti,
risultano omessi elementi importanti quali il valore della controversia, l’indicazione puntuale delle
parti o una chiara e compiuta descrizione dei fatti e delle ragioni della pretesa.
Di fronte a tali carenze, gli organismi di mediazione ed i mediatori intervengono, nei limiti del
possibile, richiedendo tempestivamente le necessarie integrazioni. Tuttavia, la problematica persiste
e come vedremo, se non risolta, può comportare importanti ricadute anche sul piano processuale.
Invero, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010¹,
l’esperimento del procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale,
determinando così un nesso funzionale e strutturale tra la fase stragiudiziale della mediazione e la
fase processuale.
Il principio di simmetria tra mediazione e giudizio
In tale prospettiva, la giurisprudenza di merito ha progressivamente elaborato il principio della
necessaria “simmetria” tra l’istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale, richiedendo
una sostanziale corrispondenza tra i fatti allegati e le ragioni della pretesa (petitum e causa
petendi)².
Il fondamento normativo di tale principio può essere preliminarmente individuato nel combinato
disposto dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010³ e dell’art. 125 c.p.c.⁴, disposizioni che, pur
operando in ambiti diversi, presentano una struttura analoga quanto alla individuazione degli
elementi essenziali dell’azione.
Ne deriva che l’istanza di mediazione non può limitarsi a una generica indicazione dell’oggetto
della controversia, ma deve contenere un’esposizione sufficientemente chiara e determinata dei fatti
posti a fondamento della pretesa, al fine di consentire l’effettiva identificazione della lite e la sua
successiva trasposizione in sede giudiziale.
Gli orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza più recente appare orientata in senso rigoroso, valorizzando la funzione
sostanziale della mediazione e non riducendola a un mero adempimento formale.
In tal senso, il Tribunale di Milano (sent. n. 390/2026)⁵ ha dichiarato improcedibile la domanda
giudiziale ad oggetto impugnativa delibera assembleare in un caso in cui, a fronte di un’istanza di
mediazione generica, erano stati introdotti in giudizio motivi di impugnazione specifici e ulteriori,
configurando una vera e propria “domanda nuova” per la quale, quindi, non era stata
precedentemente esperita la mediazione. Analoga conclusione è stata raggiunta dal Tribunale di
Napoli (sent. n. 6391/2025)⁶, che ha ritenuto inefficace una mediazione priva di specifiche
indicazioni sui vizi della delibera impugnata, con conseguente mancata interruzione del termine
decadenziale ex art. 1137 c.c.⁷
Nella stessa direzione si collocano le pronunce del Tribunale di Roma (sent. n. 3910/2024)⁸, del
Tribunale di Gela (sent. n. 54/2026)⁹, del Tribunale di Taranto (sent. n. 2485/2025)¹⁰ e del
Tribunale di Bari (sent. n. 4515/2024)¹¹, tutte accomunate dall’affermazione secondo cui la
genericità dell’istanza di mediazione o la difformità tra i motivi dedotti nelle due fasi comportano
l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Particolarmente significativo è altresì l’orientamento del Tribunale di Napoli (sent. n. 5377/2024)¹²,
che ha precisato come la difformità tra i fatti allegati in mediazione e quelli dedotti in giudizio
possa determinare anche una improcedibilità parziale, limitata ai motivi non previamente sottoposti
al tentativo di conciliazione.
Di contro, altra giurisprudenza ammette la procedibilità della domanda laddove la simmetria sia
sostanzialmente rispettata. In tal senso si è espresso il Tribunale di Napoli (sent. n. 6594/2025)¹³, il
quale ha ritenuto sufficiente una corrispondenza in termini generali tra le due fasi; che la
mediazione interrompe (non sospende) il termine di decadenza di 30 giorni, che ricomincia da capo
dopo la sua conclusione; che l’istanza di mediazione può essere meno dettagliata rispetto all’atto
giudiziale; che i motivi di impugnazione non trattati in mediazione non possono essere esaminati in
giudizio, confermando l’importanza della corrispondenza sostanziale tra le due fasi. Analogamente,
il Tribunale di Torino (sent. n. 4592/2025)¹⁴ ha escluso l’improcedibilità in assenza di un effettivo
ampliamento in fase processuale del petitum o della causa petendi.
Funzione e limiti del principio di simmetria
Il principio di simmetria risponde a una pluralità di esigenze.
In primo luogo, incide sulla validità stessa del procedimento di mediazione, che non può ritenersi
ritualmente esperito in assenza di un oggetto sufficientemente determinato.
In secondo luogo, la corrispondenza tra mediazione e giudizio consente di preservare la funzione
deflattiva dell’istituto, permettendo alle parti di confrontarsi su basi effettive e non meramente
formali.
In terzo luogo, tale impostazione tutela il diritto della parte chiamata in mediazione a conoscere
chiaramente l’oggetto della controversia, garantendo il corretto instaurarsi del contraddittorio ed
una scelta consapevole circa la partecipazione al procedimento.
Bisogna tuttavia evitare che tale orientamento vada ad incidere negativamente sulla natura
informale del procedimento. Per la mediazione non è richiesto un rigoroso inquadramento giuridico
della domanda, ma solo una esposizione chiara dei fatti rilevanti. E queste prerogative vanno
assolutamente preservate. La mediazione ha come fine principale la risoluzione delle controversie e
soprattutto quello di fornire alle parti che si affidano a questa soluzione uno spazio aperto per il
confronto. Un’eccessiva burocratizzazione finirebbe per appesantire l’istituto con formalità
eccessive, con inevitabili ripercussioni, compromettendo così lo spirito stesso della mediazione.
Spunti di riflessione conclusivi
Dall’analisi delle pronunce esaminate emerge una tendenza sempre più marcata a richiedere, già in
sede di mediazione, un livello di precisione sostanzialmente analogo a quello dell’atto introduttivo
del giudizio.
Tale orientamento, per ovvie esigenze decadenziali particolarmente consolidato in materia
condominiale e, segnatamente, nell’ambito dell’impugnazione delle delibere assembleari, appare
suscettibile di estensione anche ad altre materie soggette a mediazione obbligatoria ed ancor più
specificatamente alle mediazioni demandate dal giudice.
In conclusione, la valorizzazione del principio di simmetria contribuisce a rafforzare la funzione e
la serietà dell’istituto della mediazione, assicurando un effettivo contraddittorio tra le parti già nella
fase stragiudiziale e prevenendo utilizzi meramente formali dello strumento, ma a patto che questo
non vada a snaturare l’impianto della mediazione.
Note
- Art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
- Sul principio di corrispondenza tra petitum e causa petendi, v. in generale art. 99 e 112 c.p.c.
- Art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010.
- Art. 125 c.p.c.
- Trib. Milano, sent. n. 390/2026.
- Trib. Napoli, sent. n. 6391/2025.
- Art. 1137 c.c.
- Trib. Roma, sent. n. 3910/2024.
- Trib. Gela, sent. n. 54/2026.
- Trib. Taranto, sent. n. 2485/2025.
- Trib. Bari, sent. n. 4515/2024.
- Trib. Napoli, sent. n. 5377/2024.
- Trib. Napoli, sent. n. 6594/2025.
- Trib. Torino, sent. n. 4592/2025.

