L’accordo di mediazione cross-border come titolo esecutivo: omologazione, certificazione forense e circolazione nello spazio giudiziario europeo

L’accordo di mediazione cross-border come titolo esecutivo: omologazione, certificazione forense e circolazione nello spazio giudiziario europeo

Sommario: 1. Premessa. — 2. Il sistema a tre binari dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010. — 3. La certificazione forense: natura sostanziale e limiti. — 4. L’omologazione giudiziale: perimetro del controllo e conseguenze. — 5. La mediazione cross-border: l’art. 12, comma 1-ter. — 6. La circolazione nello spazio giudiziario europeo: un cantiere aperto. — 7. Prospettive operative.

1. Premessa

L’accordo raggiunto in mediazione è, anzitutto, un contratto. Ma la sua ambizione — e la sua utilità per l’operatore — è quella di trascendere la dimensione meramente negoziale per assurgere a titolo esecutivo, idoneo a fondare l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Questa metamorfosi — da accordo privato a titolo per l’esecuzione — è governata, nell’ordinamento italiano, dall’art. 12 del d.lgs. 28/2010, che dopo la riforma Cartabia e il correttivo del 2024 disegna un sistema a tre binari, di complessità crescente quando la controversia assume carattere transfrontaliero.

Il presente contributo esamina il funzionamento di questo sistema, con particolare attenzione al regime dell’accordo cross-border — oggi disciplinato dal nuovo comma 1-ter — e al problema, ancora largamente aperto, della sua circolazione nello spazio giudiziario europeo.


2. Il sistema a tre binari dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010

L’art. 12, nella formulazione risultante dal d.lgs. 216/2024 (il correttivo Cartabia), distingue tre ipotesi.

Primo binario: la certificazione forense (comma 1). Quando tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori costituisce ipso iure titolo esecutivo. La disposizione precisa che «gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico». L’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto e l’avvocato certifica la conformità all’originale della copia trasmessa telematicamente all’ufficiale giudiziario.

Secondo binario: l’omologazione giudiziale (comma 1-bis). Quando le parti non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione, «previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico». L’omologazione è dunque un controllo di legalità che sostituisce, in questo caso, la certificazione forense.

Terzo binario: la mediazione cross-border (comma 1-ter). «Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis». Il dato più rilevante è che il rinvio al comma 1-bis opera per tutte le controversie transfrontaliere, anche quando tutte le parti siano assistite da avvocati. In quest’ultimo caso, un accordo che in una controversia meramente interna costituirebbe già titolo esecutivo ai sensi del comma 1 senza necessità di omologazione, deve invece essere sottoposto al vaglio del presidente del tribunale.

La scelta del legislatore, già delineata nella riforma Cartabia del 2022 e perfezionata dal correttivo, risponde a una logica di cautela ispirata alla dimensione transfrontaliera: la circolazione del titolo nello spazio giuridico europeo rende opportuno un controllo giurisdizionale preventivo, che offra maggiori garanzie di tenuta del titolo in sede di riconoscimento ed esecuzione all’estero.


3. La certificazione forense: natura sostanziale e limiti

La giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare, in più occasioni, che l’attestazione degli avvocati prevista dal comma 1 non costituisce un requisito meramente formale, ma ha valenza sostanziale.

Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 157 del 2026, ha affermato che l’attestazione di conformità «non può essere sostituita dalla mera sottoscrizione dell’accordo da parte degli avvocati, ma necessita di specifica e autonoma dichiarazione con cui i legali attestino di aver eseguito un positivo controllo di conformità sostanziale delle clausole dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico». L’assenza di tale attestazione è ostativa all’attribuzione dell’efficacia esecutiva.

Nello stesso senso, il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 831 del 2026, ha chiarito che «non è sufficiente la mera sottoscrizione dell’accordo da parte delle parti e dei rispettivi difensori, essendo altresì necessaria la specifica attestazione e certificazione» della conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, precisando che tale attestazione «non riveste carattere meramente formale, ma assume valenza sostanziale, in quanto espressione di un controllo positivo di legalità sostanziale delle clausole dell’accordo, che il legislatore del 2013 ha trasferito dal presidente del tribunale agli avvocati delle parti in sostituzione del procedimento di omologazione».

Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 1260 del 2024, ha ulteriormente precisato che attestazione degli avvocati e omologa giudiziale sono «equiparate quanto agli effetti di attribuzione della natura di titolo esecutivo», e che l’assenza di entrambe rende l’accordo inidoneo a costituire titolo esecutivo, con conseguente inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Sul piano operativo, il difensore che assiste la parte in mediazione deve dunque formulare una dichiarazione espressa e autonoma — distinta dalla mera sottoscrizione dell’accordo — che attesti il positivo controllo di legalità sostanziale. La formula, pur non essendo tipizzata, dovrebbe dare conto in modo esplicito dell’avvenuta verifica di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. In difetto, il titolo esecutivo è insussistente e l’eventuale precetto intimato sulla sua base è illegittimo.


4. L’omologazione giudiziale: perimetro del controllo e conseguenze

Quando l’accordo non è assistito dalla certificazione forense — e, in ogni caso, quando la controversia è transfrontaliera — l’efficacia esecutiva passa attraverso il decreto di omologazione del presidente del tribunale.

La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 33925 del 2022, ha chiarito la portata del controllo: «Il decreto di omologa giudiziale previsto dall’art. 12 sottende, per espresso dettato positivo, un controllo di mera regolarità formale sull’accordo (dovendo cioè il giudice verificare la sottoscrizione ad opera delle parti e di un mediatore inserito in un organismo accreditato) e di generale non contrarietà dello stesso alle norme imperative ed all’ordine pubblico: salve queste valutazioni, il decreto non concerne in alcun modo il contenuto delle pattuizioni convenute dalle parti e la coattiva realizzabilità di eventuali obblighi assunti, sicché non preclude successive ed eventuali contestazioni in ambito giudiziale in ordine alla validità oppure all’efficacia dell’accordo».

In senso conforme, il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 267 del 2024, ha affermato che l’accordo ha «natura negoziale» ed è inquadrato «nello schema del contratto di transazione», e che l’omologazione non preclude la possibilità di impugnare l’accordo «con i consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di transazione ed elencati agli artt. 1969-1976 c.c. o mediante i più generali rimedi della nullità e dell’annullabilità del contratto».

Due conseguenze operative meritano di essere segnalate.

In primo luogo, l’omologazione non sana i vizi del consenso né le invalidità negoziali: l’accordo omologato può essere impugnato per nullità, annullabilità, rescissione o risoluzione davanti al giudice ordinario, in un processo di cognizione piena. L’omologazione copre il solo profilo della conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative, ma non si estende, ad esempio, alla verifica della procura sostanziale del rappresentante che ha partecipato alla mediazione — questione che il Tribunale di Cassino ha ritenuto «irrilevante» in sede esecutiva, ma che potrebbe essere fatta valere in sede cognitiva.

In secondo luogo, il titolo esecutivo formato con l’omologazione deve comunque possedere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della prestazione: la Cassazione (citata ordinanza n. 33925/2022) ha affermato che «ai fini della qualificazione come titolo esecutivo, non rileva soltanto la veste formale del documento, ma anche e soprattutto il suo contenuto», che deve individuare «in maniera esatta e compiuta, tale da escludere la necessità di ulteriori attività di accertamento cognitivo, il comando da attuare, l’obbligo da realizzare o il bene giuridico da conseguire in via coattiva».

Con l’omologazione, l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi del comma 2 dell’art. 12.


5. La mediazione cross-border: l’art. 12, comma 1-ter

Il comma 1-ter, introdotto dal correttivo Cartabia (d.lgs. 216/2024, art. 1, comma 1, lettera m), prevede che «nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis».

Tre aspetti meritano attenzione.

5.1. L’ambito di applicazione. La nozione di controversia transfrontaliera è quella dell’art. 2 della direttiva 2008/52/CE: è transfrontaliera la controversia in cui almeno una parte ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte, al momento in cui la mediazione viene avviata per accordo, per ordine del giudice o per obbligo di legge. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22 novembre 2018 (C-627/17), ha precisato che la natura transfrontaliera si determina con riferimento esclusivo alle parti del rapporto controverso (attore e convenuto), con esclusione di eventuali intervenienti.

5.2. L’obbligo di omologazione in ogni caso. Anche quando tutte le parti sono assistite da avvocati e l’accordo recherebbe la certificazione forense ex comma 1, la controversia transfrontaliera impone comunque il passaggio dall’omologazione giudiziale. La ratio è duplice: da un lato, garantire un controllo di legalità «rinforzato» da parte dell’autorità giudiziaria in vista della circolazione transfrontaliera del titolo; dall’altro, uniformare il regime dell’accordo cross-border a quello dell’accordo interno senza avvocati, semplificando il quadro per l’operatore.

5.3. La competenza territoriale. Per effetto del rinvio al comma 1-bis, la competenza per l’omologazione spetta al presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione. Questa soluzione, introdotta dal correttivo del 2024, supera la formulazione originaria della riforma Cartabia, che ancorava la competenza al luogo di esecuzione dell’accordo — criterio che, nelle controversie transfrontaliere, avrebbe potuto radicare la competenza presso un tribunale straniero, con evidenti problemi di coordinamento.

Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 5066 del 2024, ha incidentalmente confermato che l’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai difensori costituisce «titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010» ed è «assimilabile al contratto di transazione di cui agli artt. 1965 ss. c.c.», producendo «i medesimi effetti preclusivi rispetto alle controversie in esso composte». Questo principio vale anche per gli accordi cross-border, con la precisazione che il titolo esecutivo si forma solo a seguito dell’omologazione.


6. La circolazione nello spazio giudiziario europeo: un cantiere aperto

Il tema della circolazione transfrontaliera dell’accordo di mediazione omologato è, allo stato, il punto di maggiore criticità del sistema.

6.1. L’art. 6 della direttiva 2008/52/CE e i suoi limiti. La direttiva 2008/52/CE, all’art. 6, si limita a prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione un procedimento che renda esecutivo l’accordo di mediazione, ma non armonizza le modalità di esecuzione né, soprattutto, il riconoscimento del titolo così formato in altri Stati membri. La disposizione ha natura programmatica e rimette all’autonomia procedurale degli Stati membri la concreta disciplina dell’esecutività.

6.2. Il regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012). Il regolamento Bruxelles I-bis disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro. L’art. 2 definisce la «decisione» come «qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché una determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere». Vi rientrano anche le transazioni giudiziarie (art. 59) e gli atti pubblici (art. 58).

Il decreto di omologazione del presidente del tribunale ex art. 12, comma 1-bis (e, per rinvio, comma 1-ter) del d.lgs. 28/2010 presenta le caratteristiche per essere qualificato come «decisione» ai sensi del regolamento Bruxelles I-bis, in quanto proviene da un’autorità giurisdizionale e presuppone un controllo — sia pur limitato — di legalità. In questa prospettiva, il decreto di omologazione dovrebbe poter circolare liberamente nello spazio giudiziario europeo senza necessità di exequatur, secondo il regime di riconoscimento automatico introdotto dal regolamento.

Tuttavia, la questione non è stata ancora affrontata in modo specifico dalla Corte di Giustizia UE con riferimento agli accordi di mediazione. Un argomento a favore della circolazione può trarsi dalla sentenza del 14 maggio 2020 (C-372/20), in cui la Corte ha affermato che la nozione di «procedimento giudiziario» include anche i procedimenti di mediazione in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, e ha sottolineato che «lo stesso diritto dell’Unione incoraggia il ricorso ai procedimenti di mediazione» e che «sarebbe incoerente che il diritto dell’Unione incoraggiasse l’utilizzo di simili metodi e restringesse, al contempo, i diritti dei singoli che decidono di avvalersi di tali metodi».

6.3. Il titolo esecutivo europeo (regolamento n. 805/2004). Una via alternativa potrebbe essere rappresentata dal regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 14 dicembre 2017 (C-66/17), ha precisato che le condizioni di applicazione del regolamento «sono soggette a un’interpretazione restrittiva» e che l’ambito di applicazione non può essere esteso oltre i limiti testuali. Inoltre, l’accordo di mediazione — a differenza della transazione giudiziaria espressamente menzionata dall’art. 24 del regolamento — non è compreso tra gli atti certificabili come titolo esecutivo europeo, e il credito che ne deriva potrebbe non rientrare nella nozione di «credito non contestato» se la controversia non è stata previamente incardinata in un procedimento giudiziario.

6.4. La via degli atti pubblici. Una terza possibilità è quella di qualificare l’accordo di mediazione — una volta omologato — come «atto pubblico» ai sensi dell’art. 58 del regolamento Bruxelles I-bis, che consente la circolazione degli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine. Tuttavia, questa qualificazione presupporrebbe che l’omologazione trasformi l’accordo in un atto di natura pubblicistica, assimilabile a un atto notarile o a un provvedimento amministrativo, il che è dubbio alla luce della giurisprudenza della Cassazione che, come visto, qualifica l’accordo in termini negoziali e limita l’omologazione a un controllo formale.


7. Prospettive operative

Allo stato, l’operatore che assista una parte in una mediazione cross-border deve adottare alcune cautele.

In sede di redazione dell’accordo. L’accordo deve essere formulato in modo da soddisfare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per il titolo esecutivo. È opportuno che la prestazione sia descritta in termini precisi e che l’accordo rechi l’indicazione del valore ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 28/2010. Se la controversia è transfrontaliera, è consigliabile che l’accordo sia redatto — o almeno accompagnato da una traduzione — nella lingua dello Stato in cui si prevede l’esecuzione.

In sede di omologazione. L’istanza di omologazione va presentata al presidente del tribunale del luogo di sede dell’organismo di mediazione. È opportuno allegare una sintetica illustrazione dei motivi per cui l’accordo rispetta le norme imperative e l’ordine pubblico, anche in considerazione del potenziale impatto transfrontaliero.

In sede di esecuzione all’estero. Il decreto di omologazione, unitamente all’accordo, dovrà essere presentato all’autorità competente dello Stato di esecuzione. In ambito UE, la via maestra è il regolamento Bruxelles I-bis. È consigliabile munirsi del certificato di cui all’art. 53 del regolamento, rilasciato dal presidente del tribunale che ha omologato l’accordo. Fuori dall’Unione, la circolazione del titolo sarà regolata dalle convenzioni internazionali applicabili o dal diritto internazionale privato dello Stato di esecuzione.

La questione aperta. Resta il dubbio, segnalato in dottrina e non ancora affrontato dalla giurisprudenza europea, se il decreto di omologazione ex art. 12, comma 1-ter, sia qualificabile come «decisione» o come «atto pubblico» ai fini dei regolamenti europei sulla circolazione dei titoli esecutivi. La risposta non è neutrale: dalla qualificazione dipende l’applicabilità del regime di riconoscimento automatico o, in alternativa, la necessità di ricorrere a strumenti di esecuzione indiretta (come l’azione di adempimento contrattuale davanti al giudice dello Stato di esecuzione).

L’auspicio è che la prassi applicativa, anche attraverso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, possa chiarire questo profilo, colmando una lacuna che — in un’Unione europea che da quasi vent’anni promuove la mediazione come strumento privilegiato di risoluzione delle controversie — appare sempre meno giustificabile.

Stefano Sogari

Il Dott. Stefano Sogari, laureato in Giurisprudenza, è divulgatore sui temi della mediazione civile e commerciale e collaboratore dell’Ente di formazione InMediaLex. Si occupa della promozione della cultura della mediazione e della diffusione di contenuti informativi rivolti a professionisti e operatori del settore.