Mediazione transfrontaliera dopo il correttivo Cartabia: il nuovo art. 12, comma 1-ter, d.lgs.28/2010 e il raccordo con la direttiva 2008/52/CE
Sommario: 1. Premessa. — 2. La direttiva 2008/52/CE e la nozione di controversia
transfrontaliera. — 3. L’evoluzione normativa interna: dalla riforma Cartabia al correttivo.
— 4. Il nuovo art. 12, comma 1-ter: analisi della disposizione. — 5. Il riparto di competenza
per l’omologazione. — 6. Questioni aperte e spunti operativi.
- Premessa
Il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 — il cosiddetto “correttivo Cartabia” — ha
inciso in profondità sulla disciplina della mediazione civile e commerciale, intervenendo su
numerose disposizioni del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Tra le novità di maggiore interesse
sistematico spicca l’introduzione del comma 1-ter nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010, dedicato
all’efficacia esecutiva dell’accordo conciliativo e alla sua omologazione. La nuova
disposizione è interamente dedicata alle controversie transfrontaliere, definite per rinvio
all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE, e rappresenta il punto di approdo di un percorso
normativo avviato con la riforma Cartabia del 2022 e perfezionato, appunto, con il
correttivo del 2024.
L’intervento si inserisce nel solco tracciato dalla direttiva 2008/52/CE, che — come ha
ricordato il Tribunale di Agrigento, sentenza n. 535 del 2026 — costituisce il “precedente
significativo” della mediazione obbligatoria in Italia, avendo affermato che «la mediazione
può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in
materia civile e commerciale» e che «gli accordi risultanti dalla mediazione hanno
maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una
relazione amichevole e sostenibile tra le parti». - La direttiva 2008/52/CE e la nozione di controversia transfrontaliera
La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, costituisce
il fondamento europeo dell’intera disciplina della mediazione. L’art. 2 della direttiva
definisce l’ambito delle controversie transfrontaliere: sono tali quelle in cui almeno una
delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di
qualsiasi altra parte alla data in cui queste concordano di fare ricorso alla mediazione
successivamente all’insorgere della controversia, ovvero quando è disposta da un giudice.
La medesima nozione rileva anche quando, dopo la mediazione, intervenga un
procedimento giudiziario o arbitrale tra le parti.
La direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla
mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio
del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare
il diritto di accesso al sistema giudiziario (art. 5, par. 2). Proprio su questo presupposto si è
innestata — legittimamente, secondo il diritto europeo — la scelta del legislatore italiano di
rendere obbligatoria la mediazione in determinate materie.
Occorre peraltro tenere distinto l’ambito operativo della direttiva 2008/52/CE da quello
della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
Come chiarito dalla Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 602 del 2023, la direttiva
2013/11/UE ha un campo di applicazione circoscritto alle «obbligazioni contrattuali
derivanti da contratti di vendita o di servizi» tra consumatore e professionista, mentre le
controversie in materia di diritti reali — e più in generale quelle estranee ai rapporti di
consumo — restano disciplinate dalla direttiva 2008/52/CE e, sul piano interno, dal d.lgs.
28/2010.
La questione non è meramente accademica. La Corte d’Appello di Potenza ha escluso
che la sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 giugno 2017 (causa C-75/16) — che
aveva dichiarato contraria al diritto europeo l’obbligatorietà dell’assistenza del difensore
nelle procedure ADR per i consumatori — possa applicarsi alle controversie in materia di
diritti reali, le quali restano integralmente assoggettate alla disciplina del d.lgs. 28/2010, ivi
compreso l’obbligo di assistenza dell’avvocato. Il discrimine, dunque, corre lungo la linea
di demarcazione tra le due direttive. - L’evoluzione normativa interna: dalla riforma Cartabia al correttivo
Per comprendere la portata dell’attuale art. 12, comma 1-ter, occorre ripercorrere
sinteticamente l’evoluzione della disposizione.
a) La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022). L’art. 7 del d.lgs. 149/2022 ha riscritto l’art. 12 del
d.lgs. 28/2010. Nella versione risultante dalla riforma, il comma 1 disciplinava l’accordo
sottoscritto dalle parti assistite dagli avvocati, che costituisce titolo esecutivo senza
necessità di omologazione. Il comma 1-bis, introdotto dalla riforma, prevedeva che «in tutti
gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle
norme imperative e dell’ordine pubblico». E la medesima disposizione aggiungeva, con
riferimento alle controversie transfrontaliere: «Nelle controversie transfrontaliere di cui
all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario
l’accordo deve avere esecuzione».
La soluzione adottata nel 2022 presentava una criticità: per le controversie transfrontaliere
il criterio di competenza territoriale per l’omologazione era ancorato al luogo di esecuzione
dell’accordo, e non alla sede dell’organismo di mediazione. Si determinava così uno
scostamento rispetto alla regola generale, con possibili incertezze applicative
nell’individuazione del tribunale competente.
b) Il correttivo (d.lgs. 216/2024). L’art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. 216/2024 è
intervenuto sull’art. 12 con un triplice intervento: (i) ha riscritto il comma 1-bis, espungendo
il riferimento alle controversie transfrontaliere e precisando che l’omologazione spetta al
«presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale
l’accordo è stato raggiunto»; (ii) ha inserito il nuovo comma 1-ter, dedicato esclusivamente
alle controversie transfrontaliere; (iii) ha mantenuto invariati i commi 1 e 2. - Il nuovo art. 12, comma 1-ter: analisi della disposizione
Il testo vigente dell’art. 12, comma 1-ter, d.lgs. 28/2010 recita:
«Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’accordo allegato al verbale è
omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.»
La disposizione opera un rinvio integrale alla disciplina del comma 1-bis, il quale a sua
volta prevede che:
«Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo
allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del
tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è
stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme
imperative e dell’ordine pubblico.»
Tre sono i profili che meritano attenzione.
4.1. L’ambito di applicazione: il rinvio all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE. Il comma 1-ter si
applica alle controversie transfrontaliere come definite dall’art. 2 della direttiva. La nozione
è autonoma rispetto al diritto interno e prescinde dal luogo in cui l’accordo è destinato a
produrre effetti: ciò che rileva è il carattere transfrontaliero della controversia al momento
in cui le parti accedono alla mediazione o quando questa è disposta dal giudice. Per
l’operatore, il primo accertamento da compiere riguarda dunque la sussistenza del
presupposto transfrontaliero: se le parti hanno domicilio o residenza abituale in Stati
membri diversi, la fattispecie ricade sotto il comma 1-ter; in caso contrario, troverà
applicazione il comma 1 o il comma 1-bis a seconda che le parti siano o meno assistite da
avvocati.
4.2. L’omologazione come passaggio necessario. A differenza dell’accordo raggiunto tra
parti tutte assistite da avvocati — che ai sensi del comma 1 costituisce direttamente titolo
esecutivo — l’accordo raggiunto in una controversia transfrontaliera richiede in ogni caso
l’omologazione del presidente del tribunale. Il rinvio al comma 1-bis comporta che
l’omologazione segue le medesime forme e i medesimi presupposti: istanza di parte,
decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del
rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Con l’omologazione, l’accordo
acquista efficacia di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma
specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi del comma 2.
4.3. L’estensione dell’obbligo di omologazione anche alle mediazioni con avvocati. Il dato
più rilevante è che il comma 1-ter non distingue tra mediazioni con o senza assistenza di
avvocati: il rinvio «in conformità al comma 1-bis» opera per tutte le controversie
transfrontaliere, anche quando tutte le parti siano assistite da avvocati. In quest’ultimo
caso, l’accordo — che in una controversia meramente interna costituirebbe già titolo
esecutivo ex comma 1 senza necessità di omologazione — deve invece essere sottoposto
al vaglio del presidente del tribunale. Si tratta di una scelta di cautela che il legislatore ha
probabilmente ritenuto opportuna in considerazione della dimensione transfrontaliera,
dove la circolazione del titolo esecutivo nello spazio giuridico europeo rende consigliabile
un controllo giurisdizionale preventivo. - Il riparto di competenza per l’omologazione
L’aspetto più delicato della novella riguarda il criterio di competenza territoriale per
l’omologazione. La versione del 2022 ancorava la competenza al «presidente del tribunale
nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione»; la versione attuale, per effetto del
rinvio al comma 1-bis, radica la competenza presso «il presidente del tribunale del luogo
dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto».
Il mutamento è significativo sotto il profilo pratico. Nella versione precedente, se un
accordo raggiunto in Italia doveva essere eseguito in Francia, l’omologazione spettava al
presidente del tribunale francese del luogo di esecuzione, con evidenti problemi di
coordinamento tra ordinamenti. Oggi la competenza si determina in base alla sede
dell’organismo di mediazione, il che — in combinazione con l’art. 4, comma 1, del d.lgs.
28/2010, che individua l’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia — àncora saldamente la procedura di omologazione al foro italiano,
semplificando l’iter per l’operatore.
Resta da chiedersi se la scelta sia pienamente coerente con la direttiva 2008/52/CE, il cui
art. 6 mira a garantire che gli accordi di mediazione siano resi esecutivi in tutti gli Stati
membri. Il legislatore italiano sembra aver optato per un approccio che privilegia la
certezza del foro dell’omologazione, demandando poi alla disciplina sul riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento UE n.
1215/2012, Bruxelles I-bis) il compito di assicurare la circolazione del titolo esecutivo così
formato negli altri Stati membri. - Questioni aperte e spunti operativi
6.1. Rapporti con la mediazione demandata dal giudice. L’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010
— introdotto dalla riforma Cartabia e modificato dal correttivo — consente al giudice di
disporre la mediazione in ogni stato e grado del giudizio. Quando il giudice demanda una
controversia transfrontaliera in mediazione, l’accordo eventualmente raggiunto seguirà la
disciplina del comma 1-ter. La giurisprudenza di merito ha già avuto modo di precisare —
come affermato dal Tribunale di Avellino, sentenza n. 611 del 2026 — che la mediazione
demandata costituisce «istituto distinto e autonomo rispetto alla mediazione obbligatoria
prevista dall’art. 5 del medesimo decreto» e che la mancata ottemperanza all’ordine del
giudice comporta l’improcedibilità della domanda. In chiave transfrontaliera, il
coordinamento tra l’art. 5-quater e il nuovo art. 12, comma 1-ter, merita attenzione: il
giudice che demanda la mediazione in una controversia transfrontaliera dovrà valutare
anche la competenza dell’organismo e le implicazioni dell’eventuale omologazione.
6.2. La procura sostanziale e il principio di effettività. La giurisprudenza richiede che la
parte che partecipa alla mediazione — anche transfrontaliera — sia munita di una
«procura speciale sostanziale, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla
mediazione, con la quale attribuisca espressamente al rappresentante il potere di
transigere e di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia» (così il Tribunale
di Napoli Nord, sentenza n. 2426 del 2024, e in senso conforme il Tribunale di Messina,
sentenza n. 883 del 2026). Nelle controversie transfrontaliere, dove la distanza geografica
e la diversità degli ordinamenti possono complicare la partecipazione personale, la
corretta predisposizione della procura sostanziale assume un’importanza ancora
maggiore: un accordo raggiunto da un rappresentante privo di poteri dispositivi rischia di
essere inidoneo a superare il vaglio di omologazione.
6.3. La durata della mediazione. L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 216/2024 ha previsto che la
nuova disciplina sulla durata della mediazione (art. 6 d.lgs. 28/2010, nella versione del
correttivo) si applichi «ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in
vigore del presente decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione».
Il termine ordinario è oggi di sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, e di
sei mesi più una sola proroga di ulteriori tre mesi per la mediazione demandata dal
giudice. Per le controversie transfrontaliere, la maggiore complessità logistica e la
possibile necessità di traduzioni suggeriscono di considerare con attenzione questi
termini, eventualmente attivando tempestivamente — e prima della scadenza — il
meccanismo di proroga previsto dall’art. 6, comma 4.
6.4. Il coordinamento con la negoziazione assistita. Resta aperto il tema del raccordo con
la negoziazione assistita, che il d.lgs. 216/2024 ha parimenti riformato. La direttiva
2008/52/CE, all’art. 3, definisce la mediazione come «un procedimento strutturato,
indipendentemente dalla denominazione, in cui due o più parti di una controversia tentano
esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della
medesima con l’assistenza di un mediatore». La negoziazione assistita, pur non essendo
mediazione in senso tecnico, condivide con essa le finalità definitive e, per le controversie
transfrontaliere, pone analoghi problemi di efficacia esecutiva transnazionale dell’accordo.
Conclusioni
L’introduzione del comma 1-ter nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010 colma una lacuna
sistematica e allinea la disciplina interna al quadro europeo con una soluzione di
complessiva coerenza. Per l’operatore, il nuovo regime impone alcune cautele operative:
verificare, anzitutto, se la controversia abbia carattere transfrontaliero ai sensi dell’art. 2
della direttiva 2008/52/CE; in caso affermativo, predisporre un accordo destinato non già
all’immediata efficacia esecutiva, ma alla successiva omologazione da parte del
presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l’organismo di mediazione; assicurarsi
che le parti — o i loro rappresentanti — siano muniti dei necessari poteri dispositivi; e
governare i tempi della procedura, tenendo conto della possibile maggiore durata che una
mediazione transfrontaliera può richiedere.
Resta affidata alla prassi applicativa e alla futura elaborazione giurisprudenziale la verifica
della tenuta del sistema, in particolare per quanto concerne il riconoscimento e
l’esecuzione in altri Stati membri del decreto di omologazione pronunciato ai sensi del
nuovo comma 1-ter.
