Mediazione transfrontaliera dopo il correttivo Cartabia: il nuovo art. 12, comma 1-ter, d.lgs.28/2010 e il raccordo con la direttiva 2008/52/CE

Mediazione transfrontaliera dopo il correttivo Cartabia: il nuovo art. 12, comma 1-ter, d.lgs.28/2010 e il raccordo con la direttiva 2008/52/CE

Sommario: 1. Premessa. — 2. La direttiva 2008/52/CE e la nozione di controversia
transfrontaliera. — 3. L’evoluzione normativa interna: dalla riforma Cartabia al correttivo.
— 4. Il nuovo art. 12, comma 1-ter: analisi della disposizione. — 5. Il riparto di competenza
per l’omologazione. — 6. Questioni aperte e spunti operativi.

  1. Premessa
    Il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 — il cosiddetto “correttivo Cartabia” — ha
    inciso in profondità sulla disciplina della mediazione civile e commerciale, intervenendo su
    numerose disposizioni del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Tra le novità di maggiore interesse
    sistematico spicca l’introduzione del comma 1-ter nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010, dedicato
    all’efficacia esecutiva dell’accordo conciliativo e alla sua omologazione. La nuova
    disposizione è interamente dedicata alle controversie transfrontaliere, definite per rinvio
    all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE, e rappresenta il punto di approdo di un percorso
    normativo avviato con la riforma Cartabia del 2022 e perfezionato, appunto, con il
    correttivo del 2024.
    L’intervento si inserisce nel solco tracciato dalla direttiva 2008/52/CE, che — come ha
    ricordato il Tribunale di Agrigento, sentenza n. 535 del 2026 — costituisce il “precedente
    significativo” della mediazione obbligatoria in Italia, avendo affermato che «la mediazione
    può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in
    materia civile e commerciale» e che «gli accordi risultanti dalla mediazione hanno
    maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una
    relazione amichevole e sostenibile tra le parti».
  2. La direttiva 2008/52/CE e la nozione di controversia transfrontaliera
    La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
    relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, costituisce
    il fondamento europeo dell’intera disciplina della mediazione. L’art. 2 della direttiva
    definisce l’ambito delle controversie transfrontaliere: sono tali quelle in cui almeno una
    delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di
    qualsiasi altra parte alla data in cui queste concordano di fare ricorso alla mediazione
    successivamente all’insorgere della controversia, ovvero quando è disposta da un giudice.
    La medesima nozione rileva anche quando, dopo la mediazione, intervenga un
    procedimento giudiziario o arbitrale tra le parti.
    La direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla
    mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio
    del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare
    il diritto di accesso al sistema giudiziario (art. 5, par. 2). Proprio su questo presupposto si è
    innestata — legittimamente, secondo il diritto europeo — la scelta del legislatore italiano di
    rendere obbligatoria la mediazione in determinate materie.
    Occorre peraltro tenere distinto l’ambito operativo della direttiva 2008/52/CE da quello
    della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
    Come chiarito dalla Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 602 del 2023, la direttiva
    2013/11/UE ha un campo di applicazione circoscritto alle «obbligazioni contrattuali
    derivanti da contratti di vendita o di servizi» tra consumatore e professionista, mentre le
    controversie in materia di diritti reali — e più in generale quelle estranee ai rapporti di
    consumo — restano disciplinate dalla direttiva 2008/52/CE e, sul piano interno, dal d.lgs.
    28/2010.
    La questione non è meramente accademica. La Corte d’Appello di Potenza ha escluso
    che la sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 giugno 2017 (causa C-75/16) — che
    aveva dichiarato contraria al diritto europeo l’obbligatorietà dell’assistenza del difensore
    nelle procedure ADR per i consumatori — possa applicarsi alle controversie in materia di
    diritti reali, le quali restano integralmente assoggettate alla disciplina del d.lgs. 28/2010, ivi
    compreso l’obbligo di assistenza dell’avvocato. Il discrimine, dunque, corre lungo la linea
    di demarcazione tra le due direttive.
  3. L’evoluzione normativa interna: dalla riforma Cartabia al correttivo
    Per comprendere la portata dell’attuale art. 12, comma 1-ter, occorre ripercorrere
    sinteticamente l’evoluzione della disposizione.
    a) La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022). L’art. 7 del d.lgs. 149/2022 ha riscritto l’art. 12 del
    d.lgs. 28/2010. Nella versione risultante dalla riforma, il comma 1 disciplinava l’accordo
    sottoscritto dalle parti assistite dagli avvocati, che costituisce titolo esecutivo senza
    necessità di omologazione. Il comma 1-bis, introdotto dalla riforma, prevedeva che «in tutti
    gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del
    presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle
    norme imperative e dell’ordine pubblico». E la medesima disposizione aggiungeva, con
    riferimento alle controversie transfrontaliere: «Nelle controversie transfrontaliere di cui
    all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
    maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario
    l’accordo deve avere esecuzione».
    La soluzione adottata nel 2022 presentava una criticità: per le controversie transfrontaliere
    il criterio di competenza territoriale per l’omologazione era ancorato al luogo di esecuzione
    dell’accordo, e non alla sede dell’organismo di mediazione. Si determinava così uno
    scostamento rispetto alla regola generale, con possibili incertezze applicative
    nell’individuazione del tribunale competente.
    b) Il correttivo (d.lgs. 216/2024). L’art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. 216/2024 è
    intervenuto sull’art. 12 con un triplice intervento: (i) ha riscritto il comma 1-bis, espungendo
    il riferimento alle controversie transfrontaliere e precisando che l’omologazione spetta al
    «presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale
    l’accordo è stato raggiunto»; (ii) ha inserito il nuovo comma 1-ter, dedicato esclusivamente
    alle controversie transfrontaliere; (iii) ha mantenuto invariati i commi 1 e 2.
  4. Il nuovo art. 12, comma 1-ter: analisi della disposizione
    Il testo vigente dell’art. 12, comma 1-ter, d.lgs. 28/2010 recita:
    «Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’accordo allegato al verbale è
    omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.»
    La disposizione opera un rinvio integrale alla disciplina del comma 1-bis, il quale a sua
    volta prevede che:
    «Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo
    allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del
    tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è
    stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme
    imperative e dell’ordine pubblico.»
    Tre sono i profili che meritano attenzione.
    4.1. L’ambito di applicazione: il rinvio all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE. Il comma 1-ter si
    applica alle controversie transfrontaliere come definite dall’art. 2 della direttiva. La nozione
    è autonoma rispetto al diritto interno e prescinde dal luogo in cui l’accordo è destinato a
    produrre effetti: ciò che rileva è il carattere transfrontaliero della controversia al momento
    in cui le parti accedono alla mediazione o quando questa è disposta dal giudice. Per
    l’operatore, il primo accertamento da compiere riguarda dunque la sussistenza del
    presupposto transfrontaliero: se le parti hanno domicilio o residenza abituale in Stati
    membri diversi, la fattispecie ricade sotto il comma 1-ter; in caso contrario, troverà
    applicazione il comma 1 o il comma 1-bis a seconda che le parti siano o meno assistite da
    avvocati.
    4.2. L’omologazione come passaggio necessario. A differenza dell’accordo raggiunto tra
    parti tutte assistite da avvocati — che ai sensi del comma 1 costituisce direttamente titolo
    esecutivo — l’accordo raggiunto in una controversia transfrontaliera richiede in ogni caso
    l’omologazione del presidente del tribunale. Il rinvio al comma 1-bis comporta che
    l’omologazione segue le medesime forme e i medesimi presupposti: istanza di parte,
    decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del
    rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Con l’omologazione, l’accordo
    acquista efficacia di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma
    specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi del comma 2.
    4.3. L’estensione dell’obbligo di omologazione anche alle mediazioni con avvocati. Il dato
    più rilevante è che il comma 1-ter non distingue tra mediazioni con o senza assistenza di
    avvocati: il rinvio «in conformità al comma 1-bis» opera per tutte le controversie
    transfrontaliere, anche quando tutte le parti siano assistite da avvocati. In quest’ultimo
    caso, l’accordo — che in una controversia meramente interna costituirebbe già titolo
    esecutivo ex comma 1 senza necessità di omologazione — deve invece essere sottoposto
    al vaglio del presidente del tribunale. Si tratta di una scelta di cautela che il legislatore ha
    probabilmente ritenuto opportuna in considerazione della dimensione transfrontaliera,
    dove la circolazione del titolo esecutivo nello spazio giuridico europeo rende consigliabile
    un controllo giurisdizionale preventivo.
  5. Il riparto di competenza per l’omologazione
    L’aspetto più delicato della novella riguarda il criterio di competenza territoriale per
    l’omologazione. La versione del 2022 ancorava la competenza al «presidente del tribunale
    nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione»; la versione attuale, per effetto del
    rinvio al comma 1-bis, radica la competenza presso «il presidente del tribunale del luogo
    dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto».
    Il mutamento è significativo sotto il profilo pratico. Nella versione precedente, se un
    accordo raggiunto in Italia doveva essere eseguito in Francia, l’omologazione spettava al
    presidente del tribunale francese del luogo di esecuzione, con evidenti problemi di
    coordinamento tra ordinamenti. Oggi la competenza si determina in base alla sede
    dell’organismo di mediazione, il che — in combinazione con l’art. 4, comma 1, del d.lgs.
    28/2010, che individua l’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
    controversia — àncora saldamente la procedura di omologazione al foro italiano,
    semplificando l’iter per l’operatore.
    Resta da chiedersi se la scelta sia pienamente coerente con la direttiva 2008/52/CE, il cui
    art. 6 mira a garantire che gli accordi di mediazione siano resi esecutivi in tutti gli Stati
    membri. Il legislatore italiano sembra aver optato per un approccio che privilegia la
    certezza del foro dell’omologazione, demandando poi alla disciplina sul riconoscimento e
    l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento UE n.
    1215/2012, Bruxelles I-bis) il compito di assicurare la circolazione del titolo esecutivo così
    formato negli altri Stati membri.
  6. Questioni aperte e spunti operativi
    6.1. Rapporti con la mediazione demandata dal giudice. L’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010
    — introdotto dalla riforma Cartabia e modificato dal correttivo — consente al giudice di
    disporre la mediazione in ogni stato e grado del giudizio. Quando il giudice demanda una
    controversia transfrontaliera in mediazione, l’accordo eventualmente raggiunto seguirà la
    disciplina del comma 1-ter. La giurisprudenza di merito ha già avuto modo di precisare —
    come affermato dal Tribunale di Avellino, sentenza n. 611 del 2026 — che la mediazione
    demandata costituisce «istituto distinto e autonomo rispetto alla mediazione obbligatoria
    prevista dall’art. 5 del medesimo decreto» e che la mancata ottemperanza all’ordine del
    giudice comporta l’improcedibilità della domanda. In chiave transfrontaliera, il
    coordinamento tra l’art. 5-quater e il nuovo art. 12, comma 1-ter, merita attenzione: il
    giudice che demanda la mediazione in una controversia transfrontaliera dovrà valutare
    anche la competenza dell’organismo e le implicazioni dell’eventuale omologazione.
    6.2. La procura sostanziale e il principio di effettività. La giurisprudenza richiede che la
    parte che partecipa alla mediazione — anche transfrontaliera — sia munita di una
    «procura speciale sostanziale, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla
    mediazione, con la quale attribuisca espressamente al rappresentante il potere di
    transigere e di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia» (così il Tribunale
    di Napoli Nord, sentenza n. 2426 del 2024, e in senso conforme il Tribunale di Messina,
    sentenza n. 883 del 2026). Nelle controversie transfrontaliere, dove la distanza geografica
    e la diversità degli ordinamenti possono complicare la partecipazione personale, la
    corretta predisposizione della procura sostanziale assume un’importanza ancora
    maggiore: un accordo raggiunto da un rappresentante privo di poteri dispositivi rischia di
    essere inidoneo a superare il vaglio di omologazione.
    6.3. La durata della mediazione. L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 216/2024 ha previsto che la
    nuova disciplina sulla durata della mediazione (art. 6 d.lgs. 28/2010, nella versione del
    correttivo) si applichi «ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in
    vigore del presente decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione».
    Il termine ordinario è oggi di sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, e di
    sei mesi più una sola proroga di ulteriori tre mesi per la mediazione demandata dal
    giudice. Per le controversie transfrontaliere, la maggiore complessità logistica e la
    possibile necessità di traduzioni suggeriscono di considerare con attenzione questi
    termini, eventualmente attivando tempestivamente — e prima della scadenza — il
    meccanismo di proroga previsto dall’art. 6, comma 4.
    6.4. Il coordinamento con la negoziazione assistita. Resta aperto il tema del raccordo con
    la negoziazione assistita, che il d.lgs. 216/2024 ha parimenti riformato. La direttiva
    2008/52/CE, all’art. 3, definisce la mediazione come «un procedimento strutturato,
    indipendentemente dalla denominazione, in cui due o più parti di una controversia tentano
    esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della
    medesima con l’assistenza di un mediatore». La negoziazione assistita, pur non essendo
    mediazione in senso tecnico, condivide con essa le finalità definitive e, per le controversie
    transfrontaliere, pone analoghi problemi di efficacia esecutiva transnazionale dell’accordo.
    Conclusioni
    L’introduzione del comma 1-ter nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010 colma una lacuna
    sistematica e allinea la disciplina interna al quadro europeo con una soluzione di
    complessiva coerenza. Per l’operatore, il nuovo regime impone alcune cautele operative:
    verificare, anzitutto, se la controversia abbia carattere transfrontaliero ai sensi dell’art. 2
    della direttiva 2008/52/CE; in caso affermativo, predisporre un accordo destinato non già
    all’immediata efficacia esecutiva, ma alla successiva omologazione da parte del
    presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l’organismo di mediazione; assicurarsi
    che le parti — o i loro rappresentanti — siano muniti dei necessari poteri dispositivi; e
    governare i tempi della procedura, tenendo conto della possibile maggiore durata che una
    mediazione transfrontaliera può richiedere.
    Resta affidata alla prassi applicativa e alla futura elaborazione giurisprudenziale la verifica
    della tenuta del sistema, in particolare per quanto concerne il riconoscimento e
    l’esecuzione in altri Stati membri del decreto di omologazione pronunciato ai sensi del
    nuovo comma 1-ter.

Avv. Marianna Curcio