Direttiva 2008/52/CE e legislazioni nazionali a confronto: armonizzazione raggiunta o cantiere aperto?

Direttiva 2008/52/CE e legislazioni nazionali a confronto: armonizzazione raggiunta o cantiere aperto?

Sommario: 1. Premessa. — 2. Architettura e ratio della direttiva 2008/52/CE. — 3. Il
recepimento italiano: un laboratorio di ingegneria normativa. — 4. La giurisprudenza della
Corte di Giustizia: tra armonizzazione minima e tutela effettiva. — 5. I nodi irrisolti:
convergenze e divergenze nei modelli nazionali. — 6. Prospettive.

  1. Premessa
    A diciotto anni dalla sua adozione, la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia
    civile e commerciale, continua a sollevare interrogativi sul grado effettivo di
    armonizzazione raggiunto tra gli Stati membri. Il quesito non è ozioso: la direttiva è stata
    concepita come strumento di armonizzazione minimale, limitato alle controversie
    transfrontaliere e volto a promuovere il ricorso alla mediazione senza imporre un modello
    uniforme. A distanza di quasi due decenni, la fisionomia che la mediazione ha assunto nei
    vari ordinamenti nazionali presenta tratti fortemente differenziati, al punto da rendere
    legittimo il dubbio se l’obiettivo di fondo — favorire una cultura comune della risoluzione
    alternativa delle controversie nello spazio giudiziario europeo — possa dirsi
    compiutamente realizzato.
    Questo contributo esamina l’impatto della direttiva 2008/52/CE sulle legislazioni nazionali,
    con particolare attenzione all’ordinamento italiano, che rappresenta un caso emblematico
    di recepimento estensivo e di continua evoluzione normativa, da ultimo con il d.lgs. 10
    ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) e con il successivo correttivo di cui al d.lgs. 27
    dicembre 2024, n. 216.
  2. Architettura e ratio della direttiva 2008/52/CE
    La direttiva 2008/52/CE nasce con un perimetro dichiaratamente circoscritto. L’art. 1,
    paragrafo 2, ne delimita l’ambito di applicazione alle controversie transfrontaliere in
    materia civile e commerciale — quelle in cui, ai sensi dell’art. 2, almeno una delle parti è
    domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra
    parte. La scelta del legislatore europeo rispondeva a una logica di proporzionalità:
    intervenire dove la diversità degli ordinamenti genera maggiori ostacoli alla composizione
    stragiudiziale delle liti, senza invadere le competenze nazionali in materia processuale.
    Sul piano contenutistico, la direttiva si limita a dettare disposizioni minime su alcuni aspetti
    essenziali: la qualità della mediazione (art. 4), il diritto di adire l’autorità giudiziaria (art. 5),
    l’esecutività degli accordi (art. 6), la riservatezza (art. 7) e gli effetti sui termini di
    prescrizione e decadenza (art. 8). Il considerando 8 chiarisce espressamente che le
    disposizioni della direttiva riguardano soltanto i procedimenti di mediazione nelle
    controversie transfrontaliere, ma che «nulla vieta agli Stati membri di applicare tali
    disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni».
    È proprio questa clausola di non impedimento ad aver innescato le dinamiche più
    interessanti. L’Italia, in particolare, ha colto l’apertura e ha edificato un sistema di
    mediazione che eccede ampiamente il perimetro della direttiva.
  3. Il recepimento italiano: un laboratorio di ingegneria normativa
    3.1. Dalla legge delega 69/2009 al d.lgs. 28/2010
    L’Italia ha recepito la direttiva 2008/52/CE con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, adottato in
    attuazione della legge delega 18 giugno 2009, n. 69 (art. 60). Fin dall’origine, il legislatore
    italiano ha esercitato la facoltà riconosciuta dal considerando 8 della direttiva, estendendo
    l’ambito applicativo della mediazione anche alle controversie meramente interne. La
    delega imponeva al Governo di «prevedere che la mediazione, finalizzata alla
    conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere
    l’accesso alla giustizia» e di disciplinare la mediazione «nel rispetto della normativa
    comunitaria».
    3.2. La scelta dell’obbligatorietà e la pronuncia della Corte costituzionale
    Il tratto più caratterizzante del modello italiano è stata l’introduzione della mediazione
    obbligatoria come condizione di procedibilità in determinate materie — condominio, diritti
    reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, comodato, affitto di aziende,
    risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo
    stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5, comma 1-bis). Tale scelta,
    condivisa solo da alcuni Stati membri, ha incontrato resistenze significative e ha condotto
    alla dichiarazione di illegittimità costituzionale per eccesso di delega (Corte cost., sent. n.
    272/2012), seguita dal ripristino dell’obbligatorietà con il d.l. 69/2013, convertito dalla l.
    98/2013.
    3.3. La riforma Cartabia e il correttivo del 2024
    Il d.lgs. 149/2022 ha inciso profondamente sul d.lgs. 28/2010, introducendo — tra l’altro —
    la mediazione demandata dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (art. 5-quater), la
    possibilità di svolgere incontri con modalità audiovisive da remoto, e un nuovo regime di
    omologazione degli accordi.
    Il successivo d.lgs. 216/2024 (il correttivo Cartabia) ha ulteriormente perfezionato il
    sistema, intervenendo in modo capillare. Tra le novità di maggior rilievo:
  • la riscrittura dell’art. 6 del d.lgs. 28/2010 sulla durata, che oggi prevede un termine
    ordinario di sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, e un termine di sei
    mesi più una sola proroga di tre mesi per la mediazione demandata;
  • l’introduzione dell’art. 8-ter sugli incontri con modalità audiovisive da remoto;
  • la nuova disciplina della delega per la partecipazione (art. 8, comma 4-bis);
  • la riformulazione dell’art. 12, comma 1-bis, che disciplina l’omologazione quando le parti
    non sono tutte assistite da avvocati, con competenza del presidente del tribunale del luogo
    dove ha sede l’organismo;
  • l’inserimento del comma 1-ter nello stesso art. 12, dedicato alle controversie
    transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE, per le quali l’accordo è
    omologato in conformità al comma 1-bis.
    Quest’ultima disposizione rappresenta il punto di sutura più esplicito tra il diritto interno e
    la direttiva: per le controversie transfrontaliere, l’omologazione segue le stesse regole
    previste per le mediazioni interne senza avvocati, con il vaglio del presidente del tribunale
    del luogo di sede dell’organismo.
  1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia: tra armonizzazione minima e tutela effettiva
    4.1. La sentenza Menini (C-75/16) e il perimetro delle due direttive
    La sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 giugno 2017, causa C-75/16 — nota come
    sentenza Menini — costituisce il principale riferimento giurisprudenziale
    sull’interpretazione della direttiva 2008/52/CE in rapporto alla successiva direttiva
    2013/11/UE sull’ADR per i consumatori.
    La Corte ha anzitutto chiarito che la direttiva 2008/52 si applica alle sole controversie
    transfrontaliere. Nella controversia Menini, pacificamente interna, la direttiva 2008/52 non
    era applicabile. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che «nulla vieta agli Stati membri di
    applicare tale direttiva ai procedimenti di mediazione interni», e che «la scelta del
    legislatore italiano di estendere l’applicazione del decreto legislativo n. 28/2010 alle
    controversie nazionali non può avere l’effetto di ampliare l’ambito di applicazione della
    direttiva 2008/52, come definito all’articolo 1, paragrafo 2, della stessa». In altri termini,
    l’estensione è legittima, ma non trasforma la direttiva in un parametro di validità della
    disciplina interna sulle controversie nazionali.
    Quanto alla direttiva 2013/11/UE, la Corte ha affermato che essa non osta a una
    normativa nazionale che prevede il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione
    come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, purché siano rispettate
    condizioni stringenti: la procedura non deve condurre a una decisione vincolante per le
    parti, non deve comportare un ritardo sostanziale per la proposizione del ricorso
    giurisdizionale, deve sospendere la prescrizione, non deve generare costi ingenti, deve
    essere accessibile anche in modalità non elettronica e deve consentire provvedimenti
    provvisori nei casi di urgenza. Per contro, la direttiva osta all’obbligo di assistenza di un
    avvocato nella procedura di mediazione e alle limitazioni al diritto di recesso del
    consumatore.
    4.2. La sentenza del 14 maggio 2020 (C-372/20) e la nozione di «procedimento
    giudiziario»
    La Corte di Giustizia, con la sentenza del 14 maggio 2020, causa C-372/20, ha offerto
    un’interpretazione estensiva della nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell’art.
    201 della direttiva 2009/138/CE (Solvency II), affermando che essa include anche i
    procedimenti di mediazione giudiziale e stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere
    coinvolto, tanto al momento dell’avvio quanto successivamente alla conclusione. La Corte
    ha valorizzato il collegamento con la direttiva 2008/52/CE, osservando che «lo stesso
    diritto dell’Unione incoraggia il ricorso ai procedimenti di mediazione» e che «sarebbe
    incoerente che il diritto dell’Unione incoraggiasse l’utilizzo di simili metodi e restringesse,
    al contempo, i diritti dei singoli che decidono di avvalersi di tali metodi».
    4.3. Il modello dei «test di compatibilità» con l’accesso alla giustizia
    La sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 marzo 2010, causa C-317/08 a C-320/08
    (Alassini), pur pronunciandosi sulla direttiva 2002/22/CE, ha elaborato un test di
    compatibilità tra le procedure obbligatorie di conciliazione extragiudiziale e il principio della
    tutela giurisdizionale effettiva, che la giurisprudenza successiva ha applicato anche in
    materia di mediazione. Il test — sostanzialmente recepito dalla sentenza Menini —
    impone di verificare che la procedura non conduca a una decisione vincolante, non
    comporti un ritardo sostanziale, sospenda la prescrizione, non generi costi ingenti e non
    costituisca l’unica via di accesso.
  2. I nodi irrisolti: convergenze e divergenze nei modelli nazionali
    5.1. L’obbligatorietà della mediazione
    Il problema centrale che divide gli ordinamenti nazionali è la scelta tra mediazione
    facoltativa e obbligatoria. La direttiva 2008/52/CE non impone né vieta l’obbligatorietà:
    l’art. 5, paragrafo 2, si limita a precisare che la direttiva «lascia impregiudicata la
    legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a
    incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale
    legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema
    giudiziario».
    La Corte di Giustizia, nella sentenza Menini, ha confermato la compatibilità di principio
    della mediazione obbligatoria con il diritto dell’Unione, ma ha fissato condizioni rigorose.
    L’Italia ha optato per un modello di obbligatorietà condizionata che, dopo le censure della
    Corte costituzionale del 2012 e gli aggiustamenti successivi, appare oggi allineato ai
    parametri europei. Resta però il problema della difformità tra i vari Stati membri: alcuni
    (come la Germania e i Paesi Bassi) prediligono modelli volontari con incentivi; altri (come
    l’Italia) hanno adottato l’obbligatorietà in determinate materie; altri ancora (come la
    Francia) hanno introdotto meccanismi di mediazione giudiziale con poteri officiosi ampi del
    giudice.
    5.2. L’assistenza dell’avvocato e il riparto tra le due direttive
    Un nodo ulteriore riguarda il coordinamento tra la direttiva 2008/52/CE e la direttiva
    2013/11/UE. Mentre la direttiva 2013/11 osta all’obbligo di assistenza legale nelle
    procedure ADR per i consumatori (sentenza Menini), la direttiva 2008/52/CE non contiene
    analoga preclusione. Ne consegue che, per le controversie non rientranti nell’ambito
    consumeristico — come quelle in materia di diritti reali — l’obbligo di assistenza
    dell’avvocato resta legittimo.
    La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 602 del 2023, ha colto con precisione
    questo discrimine: la direttiva 2013/11/UE riguarda esclusivamente le «obbligazioni
    contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi» tra consumatore e professionista;
    le controversie in materia di diritti reali restano disciplinate dalla direttiva 2008/52/CE e dal
    d.lgs. 28/2010, con conseguente obbligo di assistenza difensiva anche nella fase di
    mediazione.
    5.3. L’efficacia esecutiva transfrontaliera
    L’art. 6 della direttiva 2008/52/CE mira a garantire che gli accordi di mediazione siano resi
    esecutivi in tutti gli Stati membri. Tuttavia, il meccanismo poggia sulle legislazioni
    nazionali: ciascuno Stato membro deve predisporre una procedura che renda esecutivo
    l’accordo, ma le modalità sono rimesse alla discrezionalità nazionale. In Italia, il sistema è
    stato oggetto di ripetuti interventi: dalla riforma Cartabia, che aveva ancorato
    l’omologazione al luogo di esecuzione dell’accordo per le controversie transfrontaliere, al
    correttivo del 2024, che ha riportato la competenza al presidente del tribunale del luogo di
    sede dell’organismo di mediazione, rinviando poi agli strumenti europei di riconoscimento
    (regolamento Bruxelles I-bis) per la circolazione del titolo.
    5.4. Il confronto con gli altri Stati membri
    Il quadro europeo resta frammentato. La direttiva 2008/52/CE, concepita come strumento
    di armonizzazione minima, ha prodotto risultati disomogenei:
  • Francia: la médiation judiciaire è ampiamente utilizzata, con poteri officiosi del giudice
    che può disporre la mediazione in ogni stato del procedimento; esiste anche una
    médiation conventionnelle volontaria. Dal 2015, con la loi de modernisation de la justice, è
    stato introdotto un tentativo obbligatorio di risoluzione amichevole per le controversie di
    valore inferiore a una certa soglia in determinate materie.
  • Germania: ha recepito la direttiva con il Mediationsgesetz del 2012, mantenendo un
    approccio prevalentemente volontario. Il giudice può suggerire la mediazione, ma non
    imporla. Il modello tedesco punta sulla formazione dei mediatori e sulla qualità del servizio
    piuttosto che sull’obbligatorietà.
  • Regno Unito (pre-Brexit): aveva sviluppato un sistema di forte incentivazione economica
    alla mediazione, con la giurisprudenza che sanzionava in punto di spese il rifiuto
    ingiustificato di partecipare a una mediazione (ADR pledge). Il modello inglese ha
    influenzato in parte l’introduzione, in Italia, del meccanismo di cui all’art. 12-bis del d.lgs.
    28/2010.
  • Spagna: ha recepito la direttiva con la Ley 5/2012, introducendo un sistema volontario
    ma con incentivi fiscali. Solo in Catalogna esiste un regime di obbligatorietà in specifiche
    materie.
  1. Prospettive
    Il percorso di armonizzazione avviato dalla direttiva 2008/52/CE appare, a quasi vent’anni
    dall’adozione, ancora incompiuto. La direttiva ha certamente contribuito a diffondere la
    consapevolezza dell’importanza della mediazione come strumento di risoluzione delle
    controversie, e il suo art. 6 ha posto le basi per la circolazione degli accordi nello spazio
    giudiziario europeo. Tuttavia, la scelta di limitare l’ambito di applicazione alle controversie
    transfrontaliere e di optare per un’armonizzazione minima ha lasciato agli Stati membri
    ampi margini di differenziazione.
    L’esperienza italiana dimostra che il recepimento può evolvere in un sistema ben più
    ambizioso di quello delineato dalla direttiva, ma anche che questo percorso è esposto a
    tensioni — costituzionali, giurisprudenziali e applicative — che richiedono continui
    aggiustamenti. La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 32454 del 2024, ha recentemente
    ricordato che la mediazione va interpretata in modo da favorire la prosecuzione del
    giudizio piuttosto che la sua conclusione anticipata, e che «in caso di ambiguità d’una
    norma processuale, i giudici degli Stati membri hanno l’obbligo di preferire l’interpretazione
    che consenta una decisione piena sul merito, piuttosto che l’interpretazione la quale
    conduca ad un non liquet», in conformità con la giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 6,
    paragrafo 1, CEDU (Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia).
    Sul piano operativo, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato alcuni principi
    fondamentali: la condizione di procedibilità è soddisfatta quando almeno la parte onerata
    compare personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali
    (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9608 del 2026); la mera presenza del difensore senza
    rappresentanza sostanziale non è sufficiente, perché la mediazione mira a «riattivare la
    comunicazione diretta tra i litiganti»; la mancata partecipazione della controparte non
    determina improcedibilità ma rileva solo sul piano sanzionatorio e probatorio.
    Allo stato, il cantiere resta aperto. La Commissione europea, nella relazione del 2016
    sull’applicazione della direttiva, aveva già segnalato la necessità di rafforzare l’uso della
    mediazione e di migliorare la consapevolezza dei cittadini. L’evoluzione del quadro italiano
    con la riforma Cartabia e il correttivo del 2024 dimostra che il processo di affinamento
    normativo è tutt’altro che concluso, e che il traguardo di un’autentica armonizzazione —
    nel senso di una cultura giuridica condivisa della risoluzione alternativa — richiederà
    ancora tempo, e probabilmente un ripensamento complessivo della direttiva stessa.

Dott. Stefano Sogari