Controversia transfrontaliera e mediazione: perimetro applicativo e nozione di transnazionalità alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
Sommario: 1. Premessa. — 2. La definizione normativa: l’art. 2 della direttiva 2008/52/CE. — 3. L’interpretazione autonoma e uniforme della nozione di transnazionalità. — 4. Il criterio soggettivo: la rilevanza esclusiva di attore e convenuto. — 5. L’elemento di estraneità “generato” dalle parti: la clausola di scelta del foro. — 6. Transnazionalità e interesse transfrontaliero certo. — 7. Il confine con le situazioni puramente interne. — 8. Ricadute sull’ordinamento italiano: l’art. 12, comma 1-ter, d.lgs. 28/2010.
1. Premessa
La nozione di controversia transfrontaliera costituisce, al tempo stesso, il fondamento e il limite dell’intervento del legislatore europeo in materia di mediazione civile e commerciale. La direttiva 2008/52/CE si applica, per espressa previsione dell’art. 1, paragrafo 2, alle sole controversie transfrontaliere. È dunque dalla corretta individuazione di questo perimetro che dipende l’applicabilità stessa della disciplina europea.
La questione non ha rilievo meramente definitorio. Negli ultimi anni la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha progressivamente affinato la nozione di transnazionalità, attraversando diversi strumenti normativi — dal regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012) al regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità (n. 861/2007) — e distillando principi che, per la loro portata generale, si riverberano anche sull’interpretazione della direttiva 2008/52/CE. Parallelamente, il legislatore italiano, con l’introduzione del comma 1-ter nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010 ad opera del correttivo Cartabia (d.lgs. 216/2024), ha creato un regime di omologazione specificamente dedicato agli accordi raggiunti in controversie transfrontaliere, rendendo ancora più pressante la necessità di delimitare con precisione la fattispecie.
2. La definizione normativa: l’art. 2 della direttiva 2008/52/CE
L’art. 2 della direttiva 2008/52/CE definisce la controversia transfrontaliera come quella in cui «almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
a) le parti concordano di fare ricorso alla mediazione dopo l’insorgere della controversia;
b) la mediazione è disposta da un organo giurisdizionale;
c) sorge, secondo il diritto nazionale, l’obbligo di ricorrere alla mediazione; o
d) il giudice invita le parti a ricorrere alla mediazione».
La disposizione si segnala per alcune caratteristiche. Anzitutto, il riferimento incrociato ai domicili delle parti («diverso da quello di qualsiasi altra parte») impone che almeno una parte abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro differente da quello di almeno un’altra parte: non è sufficiente che una parte risieda fuori dall’Unione, perché il parametro è relazionale e tutto interno allo spazio giuridico europeo. In secondo luogo, il momento rilevante per la verifica della transnazionalità non è la data dell’accordo conciliativo, ma quella — anteriore — in cui la mediazione viene avviata, per accordo, per ordine del giudice o per obbligo di legge. Infine, il dato testuale chiarisce che la verifica va condotta sulla composizione soggettiva della lite al momento genetico della mediazione, e non sulla localizzazione dei beni, sul luogo di esecuzione delle prestazioni o su altri criteri di collegamento oggettivo.
3. L’interpretazione autonoma e uniforme della nozione di transnazionalità
Benché la direttiva 2008/52/CE contenga una propria definizione di controversia transfrontaliera, la Corte di Giustizia ha elaborato, attraverso una pluralità di strumenti normativi, una nozione tendenzialmente unitaria di transnazionalità che trascende i confini del singolo regolamento o della singola direttiva.
Con la sentenza del 3 giugno 2021, causa C-267/19 e C-323/19 (Parking e Interplastics), la Corte ha affermato un principio di portata generale: «poiché entrambi i regolamenti rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, occorre armonizzare l’interpretazione delle nozioni equivalenti alle quali il legislatore dell’Unione ha fatto ricorso». La Corte ha così ricondotto a unità la nozione di controversia transfrontaliera contenuta nel regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis), nel regolamento n. 1896/2006 (ingiunzione di pagamento europea) e, per estensione, nel regolamento n. 861/2007 (controversie di modesta entità), definendola come quella in cui «almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito».
Questo principio di interpretazione armonizzata è suscettibile di estendersi anche alla direttiva 2008/52/CE, che condivide con i regolamenti menzionati la medesima base giuridica (la cooperazione giudiziaria in materia civile) e la medesima finalità di favorire la risoluzione delle controversie nello spazio giudiziario europeo. La conclusione è che la nozione di controversia transfrontaliera, pur declinata in modo parzialmente diverso nei vari strumenti (nella direttiva 2008/52 il raffronto è tra domicili delle parti; nei regolamenti processuali è tra domicilio della parte e foro adito), risponde a una logica comune: l’elemento di estraneità è dato dalla dislocazione dei soggetti in Stati membri diversi, non già dalla localizzazione dell’oggetto della lite.
4. Il criterio soggettivo: la rilevanza esclusiva di attore e convenuto
Un passaggio fondamentale nella delimitazione della nozione di transnazionalità è stato compiuto dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 22 novembre 2018, causa C-627/17.
Nel caso di specie, una società con sede in uno Stato membro aveva promosso un procedimento europeo per controversie di modesta entità contro un convenuto domiciliato nello stesso Stato membro. Nel modulo di domanda veniva indicata anche una seconda società, con sede in altro Stato membro, che successivamente si costituiva come interveniente. Il giudice nazionale chiedeva se l’interveniente dovesse essere considerato «parte» ai fini della determinazione della natura transfrontaliera della controversia.
La Corte ha risposto negativamente, affermando che la nozione di «parti» ai sensi del regolamento n. 861/2007 «comprende esclusivamente l’attore ricorrente e il convenuto nel procedimento principale, con esclusione di eventuali intervenienti». La ratio è duplice: da un lato, il regolamento prevede diritti e obblighi solo per attore e convenuto attraverso moduli standardizzati che non contemplano la partecipazione di terzi; dall’altro, la finalità di semplificazione, rapidità e riduzione dei costi del procedimento non consente la partecipazione di terzi in qualità di intervenienti.
Il principio è di immediata rilevanza anche per la direttiva 2008/52/CE: nella mediazione, la natura transfrontaliera della controversia va determinata con riferimento esclusivo alle parti del rapporto sostanziale controverso, e non a soggetti che intervengano nella procedura a vario titolo (garanti, chiamati, intervenienti). Inoltre, la Corte ha escluso che il legislatore europeo intendesse ampliare la definizione di controversia transfrontaliera, ricordando che in sede di modifica del regolamento n. 861/2007 il legislatore aveva respinto una proposta della Commissione in tal senso: «tale volontà del legislatore dell’Unione verrebbe ignorata se il domicilio di un interveniente in uno Stato membro, diverso da quello dell’attore ricorrente e del convenuto, fosse sufficiente ad estendere l’ambito di applicazione del regolamento».
5. L’elemento di estraneità “generato” dalle parti: la clausola di scelta del foro
Un’evoluzione significativa della giurisprudenza europea riguarda la possibilità che l’elemento di transnazionalità sia creato dalle parti stesse attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’8 febbraio 2024, causa C-566/22 ha affrontato il caso di due società stabilite nello stesso Stato membro (Slovacchia) che avevano concluso contratti di mutuo con clausola attributiva di competenza a favore dei giudizi di un altro Stato membro (Repubblica Ceca). Il contratto non presentava alcun altro collegamento con lo Stato del foro designato. La questione era se il regolamento Bruxelles I-bis fosse applicabile nonostante tutte le parti fossero stabilite nello stesso Stato membro.
La Corte ha risposto in senso affermativo, con una motivazione che segna un punto di svolta nell’interpretazione della nozione di transnazionalità. La Corte ha affermato che «l’esistenza di una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le parti contraenti dimostra, di per sé, l’incidenza transfrontaliera della controversia principale», senza che sia necessaria la sussistenza di «elementi supplementari idonei a dimostrare tale incidenza».
Il principio ha una portata che trascende il regolamento Bruxelles I-bis. Se l’elemento di estraneità può essere generato dalla volontà delle parti attraverso una clausola contrattuale, allora anche una clausola di mediazione che designi un organismo situato in uno Stato membro diverso da quello in cui tutte le parti sono domiciliate potrebbe essere sufficiente a conferire carattere transfrontaliero alla controversia, rendendo applicabile la direttiva 2008/52/CE e, sul piano interno, la disciplina speciale di cui all’art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. 28/2010.
6. Transnazionalità e interesse transfrontaliero certo
Un ulteriore tassello è costituito dalla giurisprudenza in materia di appalti pubblici, che ha elaborato la nozione di «interesse transfrontaliero certo». La sentenza del 14 novembre 2013, causa C-221/12 (Belgacom) ha affermato che, in materia di concessioni di servizi, «l’interesse transfrontaliero certo» può risultare dall’importanza economica della convenzione, dal luogo di esecuzione o da caratteristiche tecniche, e sussiste anche in assenza di manifestazione effettiva di interesse da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri.
Benché elaborata in un contesto diverso, la nozione di interesse transfrontaliero certo offre una chiave di lettura utile anche per la direttiva 2008/52/CE: la transnazionalità non è solo una questione di domicilio formale delle parti, ma può emergere da una valutazione sostanziale della controversia, che tenga conto della localizzazione degli effetti dell’accordo, del luogo di esecuzione delle prestazioni e dell’impatto transfrontaliero della lite.
7. Il confine con le situazioni puramente interne
La giurisprudenza della Corte di Giustizia è costante nell’affermare che le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria non si applicano alle situazioni «i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro» (sentenza del 5 dicembre 2013, causa C-413/12; ordinanza del 1° marzo 2011, causa C-457/09; sentenza del 7 giugno 2012, causa C-27/11).
Nella sentenza del 5 dicembre 2013 (Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León), la Corte ha affermato che «le disposizioni della convenzione di Bruxelles, così come quelle del regolamento n. 44/2001, riguardano solo le controversie transfrontaliere» e che «l’insegnamento che può trarsi dalla citata sentenza Henkel […] non può essere trasposto a circostanze come quelle di cui al procedimento principale, riguardanti l’interpretazione di disposizioni processuali di diritto interno di un solo Stato membro».
Questo confine è essenziale per comprendere il funzionamento del sistema: la direttiva 2008/52/CE si applica solo alle controversie transfrontaliere, ma il considerando 8 consente agli Stati membri di estendere le disposizioni della direttiva ai procedimenti interni. L’Italia si è avvalsa di questa facoltà, e la Corte di Giustizia, con la sentenza Menini (C-75/16), ha chiarito che tale estensione «non può avere l’effetto di ampliare l’ambito di applicazione della direttiva 2008/52». Ne consegue un regime giuridico duale: per le controversie transfrontaliere, la disciplina interna deve conformarsi ai parametri della direttiva; per le controversie interne, il legislatore nazionale gode di maggiore discrezionalità, potendo modellare la mediazione secondo le proprie scelte di politica del diritto, purché non contrasti con altre norme europee (come la direttiva 2013/11/UE per i consumatori).
8. Ricadute sull’ordinamento italiano: l’art. 12, comma 1-ter, d.lgs. 28/2010
Il percorso sin qui tracciato confluisce, sul piano del diritto interno, nell’art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. 28/2010, introdotto dal d.lgs. 216/2024. La disposizione prevede che «nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis».
La tecnica del rinvio alla direttiva europea — e, attraverso di essa, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ne interpreta le nozioni — produce l’effetto di incorporare nell’ordinamento interno l’intero acquis interpretativo europeo sulla nozione di controversia transfrontaliera. Ciò significa che, ai fini dell’applicazione del comma 1-ter, l’interprete dovrà:
- verificare, innanzitutto, che almeno una parte abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte;
- determinare il carattere transfrontaliero con riferimento esclusivo alle parti del rapporto controverso, senza considerare eventuali terzi intervenuti nella procedura (in applicazione del principio affermato dalla CGUE, sent. 22 novembre 2018, C-627/17);
- fare riferimento alla data di avvio della mediazione — per accordo, per ordine del giudice o per obbligo di legge — quale momento rilevante per la verifica della transnazionalità (art. 2 della direttiva 2008/52/CE);
- valutare se l’elemento di estraneità possa derivare da una clausola contrattuale di mediazione che designi un organismo situato in uno Stato membro diverso da quello di domicilio di tutte le parti (in applicazione del principio affermato dalla CGUE, sent. 8 febbraio 2024, C-566/22).
Quanto alla competenza per l’omologazione, il rinvio operato dal comma 1-ter al comma 1-bis radica la competenza presso il presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto. Questa soluzione, introdotta in via definitiva dal correttivo del 2024, supera la formulazione originaria della riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), che ancorava la competenza al luogo di esecuzione dell’accordo, e si allinea alla giurisprudenza di merito che aveva già sottolineato l’esigenza di ancorare la competenza a un criterio certo e di facile individuazione (cfr. Trib. Taranto, sent. n. 1350/2025; Trib. Firenze, sent. n. 1711/2024).
Resta affidata alla prassi applicativa — e alla futura elaborazione giurisprudenziale — la verifica della tenuta del sistema, in particolare per quanto concerne il riconoscimento e l’esecuzione in altri Stati membri del decreto di omologazione pronunciato ai sensi del comma 1-ter, in un quadro in cui il regolamento Bruxelles I-bis e la stessa direttiva 2008/52/CE (art. 6) dovrebbero assicurare la piena circolazione del titolo esecutivo così formato.
