Il presidente del tribunale competente per l’omologazione nelle controversie transfrontaliere: criterio del luogo di esecuzione e questioni aperte
Sommario: 1. Premessa. — 2. La genesi: il criterio del luogo di esecuzione nella riforma Cartabia del 2022. — 3. L’abbandono del criterio nel correttivo del 2024. — 4. Il nuovo regime: il rinvio al comma 1-bis e la sede dell’organismo. — 5. Questioni aperte. — 6. Conclusioni operative.
1. Premessa
L’introduzione del comma 1-ter nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010 ad opera del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (il correttivo Cartabia) ha portato a compimento — almeno per ora — un percorso normativo tormentato, il cui snodo più delicato è rappresentato proprio dall’individuazione del presidente del tribunale competente a omologare l’accordo raggiunto in una controversia transfrontaliera.
In apparenza, la questione potrebbe sembrare di dettaglio: si tratta pur sempre di scegliere quale presidente del tribunale debba apporre il decreto di omologazione. In realtà, la posta in gioco è ben più alta. L’omologazione è il passaggio che trasforma l’accordo di mediazione in titolo esecutivo; in una controversia transfrontaliera, la corretta individuazione del giudice dell’omologazione condiziona la validità del titolo, la sua riconoscibilità all’estero e la stessa utilità pratica dell’accordo per le parti. Questo contributo ripercorre l’evoluzione del criterio di competenza — dal luogo di esecuzione, introdotto nel 2022 e abbandonato nel 2024, alla sede dell’organismo di mediazione — e ne esamina le questioni ancora aperte.
2. La genesi: il criterio del luogo di esecuzione nella riforma Cartabia del 2022
L’art. 7, comma 1, lettera o), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) aveva riscritto l’art. 12 del d.lgs. 28/2010 inserendo, tra l’altro, un comma 1-bis così formulato:
«In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.»
La disposizione conteneva, dunque, due criteri distinti: per le controversie interne senza assistenza di avvocati, la competenza era del presidente del tribunale tout court, senza ulteriori specificazioni territoriali (il che lasciava intendere un rinvio implicito al tribunale del luogo di sede dell’organismo, come da prassi consolidata); per le controversie transfrontaliere, la competenza era ancorata al «presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione».
La ratio di questa scelta era comprensibile. In una controversia transfrontaliera, l’esecuzione dell’accordo può dover avvenire in uno Stato membro diverso da quello in cui la mediazione si è svolta. Ancorare l’omologazione al luogo di esecuzione significava garantire che il titolo esecutivo fosse formato dal giudice dello Stato in cui l’accordo era destinato a produrre i suoi effetti pratici, facilitandone la circolazione e l’esecuzione coattiva.
Tuttavia, il criterio presentava una criticità immediata: se il luogo di esecuzione si trovava all’estero, il presidente del tribunale competente per l’omologazione sarebbe stato — letteralmente — un giudice straniero, al quale la norma italiana non poteva imporre alcun dovere di provvedere. La disposizione presupponeva, in modo implicito e problematico, che il luogo di esecuzione fosse in Italia, ma nulla escludeva — anzi, era tutt’altro che infrequente — che l’accordo raggiunto in Italia in una controversia transfrontaliera dovesse essere eseguito, in tutto o in parte, in un altro Stato membro.
3. L’abbandono del criterio nel correttivo del 2024
Il d.lgs. 216/2024, art. 1, comma 1, lettera m) è intervenuto con un triplice intervento sull’art. 12:
- ha riscritto il comma 1-bis, espungendo ogni riferimento alle controversie transfrontaliere e precisando che la competenza per l’omologazione spetta al «presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto»;
- ha inserito il nuovo comma 1-ter, che per le controversie transfrontaliere opera un rinvio integrale alla disciplina del comma 1-bis;
- ha aggiunto, per il comma 1, la certificazione di conformità della copia telematica trasmessa all’ufficiale giudiziario.
L’abbandono del criterio del luogo di esecuzione è stato, verosimilmente, dettato dalla consapevolezza della sua impraticabilità quando l’esecuzione debba avvenire fuori dall’Italia. Ma la soluzione adottata — il rinvio al comma 1-bis e, dunque, alla competenza del presidente del tribunale del luogo di sede dell’organismo — non è priva di implicazioni sistematiche che meritano di essere esaminate.
4. Il nuovo regime: il rinvio al comma 1-bis e la sede dell’organismo
Il testo vigente del comma 1-ter recita:
«Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.»
E il comma 1-bis, a sua volta:
«Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.»
Il criterio è dunque quello della sede dell’organismo di mediazione. E poiché l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 àncora l’organismo al «luogo del giudice territorialmente competente per la controversia» — salvo deroga consensuale delle parti — ne deriva che la competenza per l’omologazione è, in ultima analisi, radicata presso il presidente del tribunale del luogo che sarebbe competente per la controversia secondo le regole del codice di procedura civile.
Questo meccanismo di collegamento a cascata — comma 1-ter → comma 1-bis → art. 4, comma 1 → regole del codice di rito sulla competenza territoriale — offre il vantaggio di un criterio certo e di immediata applicazione. La competenza per l’omologazione è determinata a monte, al momento del deposito della domanda di mediazione, e non dipende da valutazioni a valle sul luogo in cui l’accordo dovrà essere eseguito.
La giurisprudenza di merito ha consolidato, negli ultimi anni, una lettura rigorosa del criterio di competenza territoriale degli organismi, che si riverbera anche sulla competenza per l’omologazione nelle controversie transfrontaliere.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1711 del 2024, ha affermato con chiarezza che «la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti» e che la competenza territoriale è derogabile solo mediante accordo delle parti. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1350 del 2025, ha precisato che il legislatore ha inteso «imporre una corrispondenza tra luogo dell’organismo di mediazione e luogo del giudice competente, nel senso di collegare la localizzazione dell’organismo al foro della controversia e non viceversa». Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2127 del 2025, ha ulteriormente chiarito che la modalità telematica di svolgimento della mediazione «non modifica i criteri di individuazione della competenza territoriale dell’organismo stesso, che resta ancorata alla sede del giudice competente per la controversia».
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 232 del 2026, ha infine affermato che l’esistenza di una sede secondaria dell’organismo nel circondario competente «non sana il vizio se la domanda è stata presentata presso la sede territorialmente incompetente», precisando che grava sull’attore sostanziale l’onere di dimostrare l’esistenza di una sede valida dell’organismo nel circondario competente mediante documentazione idonea.
Questo orientamento, ormai consolidato, si applica a fortiori alle controversie transfrontaliere: un vizio nella competenza territoriale dell’organismo si tradurrebbe non solo nell’inefficacia della mediazione ai fini della condizione di procedibilità, ma anche nell’invalidità dell’eventuale decreto di omologazione, con conseguenze potenzialmente irreversibili sul titolo esecutivo.
5. Questioni aperte
5.1. L’omologazione transfrontaliera quando l’esecuzione deve avvenire all’estero
Il principale problema che il correttivo del 2024 ha eluso, più che risolto, è quello dell’accordo transfrontaliero destinato a essere eseguito in uno Stato membro diverso dall’Italia. In questa ipotesi, il decreto di omologazione è pronunciato dal presidente del tribunale italiano (luogo di sede dell’organismo), ma l’esecuzione deve avvenire all’estero. Il titolo esecutivo così formato dovrà essere riconosciuto nello Stato di esecuzione secondo le regole del regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012).
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza dell’8 febbraio 2024, causa C-566/22 (Inkreal), ha affermato che l’art. 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis si applica anche quando tutte le parti sono stabilite nello stesso Stato membro ma convengono la competenza dei giudici di un altro Stato membro, e che «la mera esistenza di una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le parti contraenti dimostra, di per sé, l’incidenza transfrontaliera della controversia». Successivamente, con la sentenza del 9 ottobre 2025, causa C-394/22 (Oilchart International), la Corte ha esteso ulteriormente la portata dell’art. 25, affermando che esso si applica «indipendentemente dal domicilio delle parti» e «non richiede che almeno una di esse sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro».
Questi principi, benché formulati con riferimento alle clausole attributive di competenza giurisdizionale, offrono argomenti a favore della riconoscibilità del decreto di omologazione italiano all’estero: se l’elemento di estraneità può essere generato dalla volontà delle parti (la clausola di scelta del foro), a maggior ragione dovrebbe esserlo quando le parti, pur domiciliate in Stati diversi, hanno scelto di svolgere la mediazione in Italia e di sottoporne l’accordo all’omologazione del giudice italiano.
Tuttavia, la questione non è stata ancora affrontata specificamente dalla Corte di Giustizia con riferimento agli accordi di mediazione, e la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 159 del 2026, ha ribadito che l’art. 8, paragrafo 1, n. 1, del regolamento Bruxelles I-bis — che consente il radicamento della competenza in caso di pluralità di convenuti — «deve essere interpretato in senso restrittivo quale deroga al criterio generale del domicilio del convenuto», richiedendo «l’esistenza di un collegamento così stretto tra le domande da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili». L’approccio restrittivo della giurisprudenza europea sulle deroghe alla competenza generale suggerisce prudenza nell’estendere analogicamente i principi in materia di clausole attributive di competenza al diverso ambito dell’omologazione degli accordi di mediazione.
5.2. L’accordo con esecuzione in più Stati membri
Un problema ulteriore, non affrontato dal correttivo, è quello dell’accordo transfrontaliero la cui esecuzione deve avvenire in più Stati membri. Nella vigenza del criterio del luogo di esecuzione (riforma Cartabia 2022), la questione si poneva in termini di concorso di fori: se l’accordo doveva essere eseguito in parte in Italia e in parte in Francia, quale presidente del tribunale era competente? La mancanza di una risposta chiara era una delle ragioni dell’abbandono del criterio.
Con il regime attuale, il problema è spostato a valle: l’omologazione è unica e pronunciata dal presidente del tribunale italiano del luogo di sede dell’organismo; la circolazione del titolo in più Stati membri è affidata al regolamento Bruxelles I-bis. Ma resta il dubbio se un unico decreto di omologazione possa costituire titolo esecutivo per prestazioni da eseguire in Stati diversi, e se l’esecuzione in ciascuno Stato richieda un’autonoma delibazione o se operi il riconoscimento automatico.
5.3. Il coordinamento con la competenza territoriale dell’organismo: la giurisprudenza più recente
Il rinvio del comma 1-ter al comma 1-bis postula che l’organismo di mediazione sia territorialmente competente. La giurisprudenza di merito, come si è visto, è rigorosa nel sanzionare con l’improcedibilità la domanda presentata presso un organismo incompetente. Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 4532 del 2025, ha dichiarato che «la competenza territoriale dell’organismo di mediazione si riferisce al luogo presso cui l’istanza è stata effettivamente presentata e la procedura attivata, e non può essere elusa dalla circostanza che l’incontro di mediazione si svolga in modalità telematica». Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 343 del 2026, ha aggiunto che la modalità telematica «non può essere strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento per derogare al criterio di competenza territoriale previsto dalla legge».
Particolarmente significativa è la sentenza del Tribunale di Lodi n. 23 del 2025, che ha rilevato come l’abrogazione dell’art. 7 del D.M. 180/2010 ad opera del D.M. 150/2023 abbia «eliminato la possibilità per gli organismi di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi, con la conseguenza che gli accordi di avvalimento tra organismi diversi non sono più idonei a radicare la competenza territoriale dell’organismo di mediazione». Nello stesso senso, il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 327 del 2024, aveva già affermato che l’art. 7, comma 2, lett. c), del D.M. 180/2010 «non modifica né può modificare i criteri di individuazione dell’organismo competente stabiliti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 28 del 2010».
Per le controversie transfrontaliere, questo orientamento ha una ricaduta immediata: se l’organismo di mediazione non è territorialmente competente, il decreto di omologazione pronunciato dal presidente del tribunale del luogo di quella sede è viziato ab origine, perché si fonda su una mediazione irritualmente incardinata. Il che espone il titolo esecutivo a contestazioni sia in Italia sia — a maggior ragione — nello Stato di esecuzione.
5.4. La deroga consensuale alla competenza dell’organismo
L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 prevede che «la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti». Nelle controversie transfrontaliere, questa facoltà assume un rilievo particolare: le parti possono convenire di svolgere la mediazione presso un organismo situato in uno Stato membro diverso da quello del giudice territorialmente competente per la controversia, con conseguente spostamento della competenza per l’omologazione al presidente del tribunale di quel diverso luogo.
Il Tribunale di Firenze, con la citata sentenza n. 1711 del 2024, ha precisato che l’accordo di deroga «può intervenire sia prima che dopo l’avvio del procedimento di mediazione» e che «la mancata contestazione della parte invitata, da cui deriva l’implicito accordo di deroga», costituisce ipotesi di deroga tacita. Tuttavia, la giurisprudenza più recente — si veda il Tribunale di Oristano, sentenza n. 232 del 2026 — tende a escludere che la mera mancata comparizione o la partecipazione con riserva possano equivalere ad accettazione tacita della deroga.
L’operatore che assista una parte in una mediazione transfrontaliera farà dunque bene, ove intenda derogare alla competenza territoriale dell’organismo, a ottenere un accordo espresso, preferibilmente anteriore all’avvio della procedura o consacrato in un atto congiunto.
6. Conclusioni operative
All’esito di questa analisi, possono formularsi alcune indicazioni per l’operatore.
a) Verificare la competenza territoriale dell’organismo. La correttezza del radicamento territoriale della mediazione è il presupposto di validità del successivo decreto di omologazione. L’organismo deve avere sede — principale o secondaria — nel circondario del tribunale competente per la controversia secondo le regole del codice di rito, salvo deroga consensuale espressa.
b) Individuare il presidente del tribunale competente per l’omologazione. In virtù del rinvio operato dal comma 1-ter al comma 1-bis, la competenza spetta al presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione. È irrilevante, ai fini della competenza, il luogo in cui l’accordo dovrà essere eseguito.
c) Predisporre l’accordo in funzione della circolazione transfrontaliera. Poiché il decreto di omologazione dovrà verosimilmente circolare in altro Stato membro, è opportuno che l’accordo sia redatto — o accompagnato da traduzione — nella lingua dello Stato di esecuzione, e che la prestazione sia descritta in termini sufficientemente precisi da soddisfare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per il titolo esecutivo anche nell’ordinamento di destinazione.
d) Munirsi del certificato ex art. 53 del regolamento Bruxelles I-bis. Ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione del decreto di omologazione in altro Stato membro, è consigliabile richiedere al presidente del tribunale che ha omologato l’accordo il rilascio del certificato previsto dall’art. 53 del regolamento n. 1215/2012, che attesta l’esecutività del provvedimento nello Stato di origine e ne facilita la circolazione.
e) Valutare la deroga consensuale. Se le parti intendono svolgere la mediazione in uno Stato membro diverso da quello del giudice territorialmente competente, è necessario un accordo espresso di deroga ex art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010, che dovrà essere documentato nel verbale di mediazione per consentire al presidente del tribunale di verificare la propria competenza.
Il sistema, nel suo complesso, ha guadagnato in coerenza interna con il passaggio dal criterio del luogo di esecuzione a quello della sede dell’organismo. Resta però affidata alla prassi applicativa — e, auspicabilmente, a un intervento chiarificatore della Corte di Giustizia — la verifica della piena circolazione del decreto di omologazione nello spazio giudiziario europeo.
