Il giudice assegna alla parte opposta il termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria. Né la parte opposta (contumace) né le interventrici cessionarie attivano la procedura. Nel frattempo, le parti raggiungono un accordo transattivo stragiudiziale e chiedono congiuntamente la compensazione delle spese. Il Tribunale non si lascia convincere dall’accordo: dichiara l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio per mancato esperimento del procedimento di mediazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e compensa le spese.
Il principio di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale è, oggi, uno dei più applicati — e dei più temuti — della mediazione obbligatoria. La sua formulazione sintetica è nota: i fatti principali posti a fondamento della domanda giudiziale devono essere già stati enucleati nell’istanza di mediazione; i profili secondari possono aggiungersi in giudizio senza pregiudicare la condizione di procedibilità.
Il Tribunale la dichiara nulla. La motivazione è breve ma densa di principi, e apre uno squarcio interessante sul rapporto tra potestà assembleare, doveri dell’amministratore e funzione della mediazione.
È la domanda che ogni difensore societario riceve prima o poi, e la risposta non è mai banale, perché incrocia tre istituti che raramente vengono letti in combinazione: la mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 D.Lgs. 28/2010, la clausola compromissoria statutaria di cui all’art. 838-bis c.p.c. (già art. 34 D.Lgs. 5/2003), e — a monte — il diritto di recesso con la correlata liquidazione della quota ex artt. 2473 c.c. (s.r.l.) e 2437-ter c.c. (s.p.a.).
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 18263 del 12 dicembre 2023 (Giudice dott. Fabrizio Sanchioni) è divenuto, nel giro di due anni, il punto di riferimento di un filone giurisprudenziale imponente sulla genericità dell’istanza di mediazione nelle controversie condominiali.
L’accordo raggiunto all’esito della mediazione civile ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 28/2010 occupa una posizione peculiare nel sistema: nasce stragiudizialmente, ma acquisisce ope legis l’efficacia di titolo esecutivo quando è sottoscritto dalle parti assistite dagli avvocati o è omologato dal presidente del tribunale.
Il caso è emblematico perché non riguarda il primo incontro — già esplorato da numerose pronunce — ma una mediazione protrattasi per oltre due anni, con molteplici incontri, ampliamento dell’oggetto e proposta del mediatore sottoscritta da quasi tutte le parti. Un caso che consente di mettere a sistema l’intera disciplina dell’indennità.
Il Tribunale di Ischia, sentenza n. 484 del 27 maggio 2026 (Giudice dott.ssa Pasqualina Principale) offre una delle rassegne più complete dei vizi che possono inficiare una procedura di mediazione: tre irregolarità, singolarmente già letali, cumulativamente letali al quadrato, tutte riconducibili alla stessa parte onerata.
Una s.r.l.s. propone opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per oltre quarantamila euro relativi a forniture. Deduce di aver già effettuato pagamenti parziali tali da ridurre il debito residuo a circa trentamila euro. La creditrice opposta si costituisce contestando l’opposizione e rilevando che alcune ricevute di bonifico prodotte dall’opponente sono duplicati della medesima operazione.
C’è una domanda che nessun manuale di diritto processuale civile osa formulare, ma che prima o poi ogni mediatore si sente rivolgere nella stanza degli incontri: «Scusi, ma il pappagallo può essere citato come testimone?»
