Il punto non è soltanto temporale. La pronuncia chiarisce che il decorso della prima udienza produce un effetto preclusivo sul potere di eccepire o rilevare l’omessa mediazione obbligatoria originaria, impedendo di trasformare una successiva irregolarità della mediazione demandata in una nuova occasione per far valere l’improcedibilità della domanda.
La disciplina della formazione dei mediatori civili e commerciali è stata profondamente riorganizzata dalla riforma Cartabia e, in particolare, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La disciplina attuativa è oggi contenuta soprattutto nel decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, che regola il registro degli organismi di mediazione, l’elenco degli enti di formazione e gli elenchi dei mediatori e dei formatori.
La pronuncia è significativa perché distingue con chiarezza quattro piani che tendono spesso a essere sovrapposti: la procedibilità della domanda, la sanzione pecuniaria, la valutazione probatoria della condotta e l’eventuale responsabilità risarcitoria.
La Corte ha dichiarato improcedibile l’appello, con conseguente stabilizzazione della sentenza di primo grado, oltre alla condanna dell’appellante alle spese del grado.
La mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di società di persone presenta un ambito applicativo ampio, ma non illimitato. Il riferimento legislativo alla “materia delle società di persone” non significa che ogni controversia nella quale compaia un socio debba essere necessariamente preceduta dalla mediazione. Occorre individuare il rapporto giuridico dedotto in giudizio, la causa petendi e il contenuto concreto della domanda.
La responsabilità degli amministratori costituisce uno dei terreni più delicati nella redazione e nell’interpretazione delle clausole statutarie di arbitrato e, più in generale, delle clausole ADR. Il problema non riguarda soltanto la disponibilità del diritto controverso, ma anche l’esatta delimitazione soggettiva e oggettiva della clausola: occorre stabilire se essa comprenda le controversie tra soci e società, quelle promosse dal socio nei confronti dell’amministratore e quelle relative all’azione sociale di responsabilità.
La gestione della mediazione civile richiede oggi un controllo documentale e processuale molto più puntuale rispetto alla mera prova del deposito dell’istanza. Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, infatti, l’attenzione si concentra sull’effettivo svolgimento del primo incontro, sulla corretta individuazione della parte tenuta ad attivare la procedura e sulla regolarità della partecipazione della parte o del suo rappresentante.
La mediazione non fallisce soltanto quando le parti non raggiungono un accordo. Può fallire prima ancora, quando la procedura non consente una partecipazione consapevole, quando il soggetto convocato non è quello realmente interessato, quando il rappresentante non dispone di poteri sufficienti oppure quando l’accordo finale è formalmente sottoscritto ma non può essere eseguito.
La recente giurisprudenza di merito attribuisce rilievo alla corretta individuazione di tutti i coeredi, alla corrispondenza sostanziale tra la controversia sottoposta al mediatore e quella portata in giudizio, nonché alla partecipazione personale della parte o di un delegato dotato di poteri adeguati.
Il principio è stato applicato dal Tribunale civile di Verona, sentenza n. 1295 del 17 giugno 2026, pronunciata in una controversia avente a oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria composta da terreni agricoli e da un saldo di conto corrente.
