Questo contributo intende offrire una mappatura comparata delle due figure, mettendone in luce le differenze strutturali e funzionali, e segnalando le criticità operative che ne derivano per il professionista chiamato a governarle simultaneamente.
Un avvocato patrocina una persona offesa che ha sporto querela per lesioni personali, diffamazione o altro reato procedibile a querela di parte. Parallelamente, assiste la stessa parte in una procedura di mediazione civile finalizzata al risarcimento del danno. Le parti si incontrano davanti al mediatore, trovano un’intesa economica, sottoscrivono un verbale di accordo. Il cliente chiede: «la querela è rimessa?».
Quando la clausola è inserita nel contratto, opera sul piano dello scambio: vincola le parti contraenti, segue le regole dell’autonomia negoziale, si interpreta secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., e la sua violazione integra un inadempimento contrattuale sanzionato — per il tramite dell’art. 5-sexies — con l’improcedibilità della domanda giudiziale.
La scelta dell’organismo di mediazione è — nella pratica dei contratti cross-border — il
passaggio più sottovalutato e al tempo stesso più insidioso dell’intera architettura ADR. L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 detta una regola solo in apparenza lineare: «la domanda di mediazione […] è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia».
Sommario: 1. La clausola di mediazione come strumento di autonomia negoziale. — 2.Dalla prassi al
La lingua non è un mero strumento tecnico di comunicazione. È il veicolo della dignità,
dell’autodeterminazione e — in ultima analisi — dell’accesso alla giustizia. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’articolo 21, vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali».
La normativa antiriciclaggio ha progressivamente esteso il proprio raggio applicativo ben oltre i confini del sistema bancario e finanziario, fino a ricomprendere attività professionali e servizi un tempo estranei alla logica della prevenzione. Fra questi, un posto di rilievo occupa la mediazione civile e commerciale, attratta nell’orbita del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, «decreto antiriciclaggio») in virtù di una scelta legislativa che merita di essere esaminata nel suo fondamento e nelle sue implicazioni operative.
Il contraddittorio nella mediazione non è mera notifica e comparizione formale: è effettivo confronto, è dialogo informato tra le parti, è possibilità concreta di esporre le proprie ragioni e di ascoltare quelle altrui. Quando la mediazione si sposta sullo schermo e le parti risiedono in Stati diversi, ciascuno di questi elementi è messo sotto tensione. Esaminiamoli uno per uno.
Quando una parte risiede in un altro Stato membro, la firma digitale italiana può non
essere disponibile. Qui soccorre il regolamento UE 910/2014 (eIDAS)
La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, nasce con una dichiarata
vocazione transfrontaliera. L’art. 2 ne delimita l’ambito applicativo alle «controversie transfrontaliere», definite dall’art. 3 come quelle in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui le parti convengono di avvalersi della mediazione o la mediazione è disposta dal giudice.
