Tra dicembre 2025 e giugno 2026, le Corti d’Appello italiane — con una concentrazione particolarmente significativa di pronunce a Roma e Firenze — hanno costruito un corpus giurisprudenziale coerente e ormai difficilmente contestabile sul tema della mediazione demandata in secondo grado.
Due soci di una s.r.l. sono in conflitto sull’esecuzione di un contratto di subfornitura collegato a un patto parasociale mai trascritto. Durante la sessione di mediazione — attivata perché la subfornitura rientra tra le materie dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 — uno dei due accenna en passant che il patto contiene una clausola in base alla quale, in caso di morte di uno dei soci, le quote si consolidano automaticamente nell’altro «senza che gli eredi possano pretendere alcunché».
Avviare una mediazione civile su fatti che hanno — o potrebbero avere — rilievo penale è operazione delicata, che richiede al difensore una mappatura preventiva dei rischi e delle opportunità. Un errore nella sequenza, una svista sul regime di procedibilità o una sottovalutazione degli effetti incrociati tra i due percorsi può compromettere irrimediabilmente la posizione del cliente.
Quando lo stesso fatto genera simultaneamente una controversia civilistica e un procedimento penale, il difensore si trova a governare due percorsi paralleli che corrono a velocità diverse e secondo logiche temporali incompatibili.
Riservatezza a geometria variabile: art. 9 D.Lgs. 28/2010 e artt. 50-52 D.Lgs. 150/2022 a confronto.
Il presente contributo offre un confronto analitico tra i due regimi, ne evidenzia le differenze strutturali e segnala i rischi operativi che derivano dall’applicazione simultanea dei due strumenti allo stesso conflitto.
A quasi quattro anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 — e a due dal suo correttivo, il D.Lgs. 216/2024 — la mediazione civile italiana vive una stagione di maturità normativa senza precedenti.
Questo contributo intende offrire una mappatura comparata delle due figure, mettendone in luce le differenze strutturali e funzionali, e segnalando le criticità operative che ne derivano per il professionista chiamato a governarle simultaneamente.
Un avvocato patrocina una persona offesa che ha sporto querela per lesioni personali, diffamazione o altro reato procedibile a querela di parte. Parallelamente, assiste la stessa parte in una procedura di mediazione civile finalizzata al risarcimento del danno. Le parti si incontrano davanti al mediatore, trovano un’intesa economica, sottoscrivono un verbale di accordo. Il cliente chiede: «la querela è rimessa?».
Quando la clausola è inserita nel contratto, opera sul piano dello scambio: vincola le parti contraenti, segue le regole dell’autonomia negoziale, si interpreta secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., e la sua violazione integra un inadempimento contrattuale sanzionato — per il tramite dell’art. 5-sexies — con l’improcedibilità della domanda giudiziale.
La scelta dell’organismo di mediazione è — nella pratica dei contratti cross-border — il
passaggio più sottovalutato e al tempo stesso più insidioso dell’intera architettura ADR. L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 detta una regola solo in apparenza lineare: «la domanda di mediazione […] è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia».
