Il mediatore come giurista senza toga: cosa deve sapere, cosa deve astenersi dal dire, come gestire le nullità.

Il mediatore come giurista senza toga: cosa deve sapere, cosa deve astenersi dal dire, come gestire le nullità.

Sommario: 1. Premessa: il caso dei due soci. — 2. La cassetta degli attrezzi giuridici del mediatore civile. — 3. Il confine sottile tra facilitazione e consulenza legale. — 4. Quando l’accordo viola norme imperative: poteri, doveri e limiti. — 5. Applicazione al caso concreto: strategie operative. — 6. Conclusioni.


1. Premessa: il caso dei due soci

Due soci di una s.r.l. sono in conflitto sull’esecuzione di un contratto di subfornitura collegato a un patto parasociale mai trascritto. Durante la sessione di mediazione — attivata perché la subfornitura rientra tra le materie dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 — uno dei due accenna en passant che il patto contiene una clausola in base alla quale, in caso di morte di uno dei soci, le quote si consolidano automaticamente nell’altro «senza che gli eredi possano pretendere alcunché».

Il mediatore — laureato in giurisprudenza, con esperienza commerciale — riconosce immediatamente il profilo critico: quella clausola potrebbe integrare un patto successorio istitutivo vietato dall’art. 458 c.c., con conseguente nullità radicale ai sensi dell’art. 1418 c.c.. Le parti stanno negoziando un accordo che potrebbe inglobare implicitamente quella stessa clausola, conferendole — attraverso il verbale di conciliazione — addirittura efficacia esecutiva.

Cosa deve fare il mediatore? Deve segnalarlo? Può verbalizzarlo? O deve limitarsi a registrare l’accordo delle parti senza sindacarne la validità?

Il caso condensa tre questioni fondamentali che questo contributo intende affrontare analiticamente: quali competenze giuridiche minime deve possedere il mediatore civile; dove passa il confine tra facilitazione e consulenza legale; quali sono i suoi poteri e doveri quando percepisce che l’accordo in formazione contrasta con norme imperative o con l’ordine pubblico.


2. La cassetta degli attrezzi giuridici del mediatore civile

La premessa da cui muovere è netta ed è stata autorevolmente fissata dalla Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 1260 del 19 febbraio 2026:

«Compito e funzione del mediatore non è affatto fornire consulenza o offrire soluzioni giuridicamente e tecnicamente corrette — questi essendo compiti propri della difesa tecnica dell’avvocato — ma favorire la ricerca di un accordo basato sugli interessi delle parti, con l’unico limite della regolarità formale e del rispetto dell’ordine pubblico.»

Questa affermazione fissa due coordinate essenziali. In negativo: il mediatore non è un consulente legale delle parti, non suggerisce soluzioni tecnicamente corrette, non risolve questioni interpretative controverse. In positivo: il suo compito è agevolare l’incontro sulle ragioni sostanziali del conflitto, verificando però che l’accordo non violi i confini esterni della liceità.

Ne discende che il mediatore deve possedere alcune competenze giuridiche minime, ma non può esercitarle nella forma della consulenza. Deve saper riconoscere una norma imperativa quando la incontra, ma non può spiegarla alle parti né tantomeno consigliare loro come aggirarla. È questa la differenza tra il «giurista» (che padroneggia categorie ordinanti) e il «consulente» (che applica quelle categorie al caso concreto suggerendo una soluzione). Il mediatore è il primo, non il secondo.

Quali siano queste competenze minime lo si ricava indirettamente dai requisiti formativi previsti dal D.M. 180/2010: cinquanta ore di corso iniziale e aggiornamento biennale di diciotto ore. Un bagaglio sufficiente per orientarsi nelle grandi partizioni del diritto civile (contratti, obbligazioni, diritti reali, famiglia, successioni) e per riconoscere i principali casi di illiceità contrattuale, ma certamente insufficiente per risolvere questioni interpretative complesse. Ed è proprio qui che scatta il meccanismo correttivo previsto dall’ordinamento: l’art. 8, comma 7, D.Lgs. 28/2010 consente al mediatore di avvalersi di esperti iscritti agli albi dei consulenti presso i tribunali, e l’art. 14 impone precisi obblighi di indipendenza e imparzialità.


3. Il confine sottile tra facilitazione e consulenza legale

La distinzione teorica tra facilitazione e consulenza è chiara; meno chiaro è dove passi il confine nella pratica quotidiana della stanza di mediazione. Tre scenari aiutano a tracciarlo.

Scenario A — Informazione neutrale. Le parti discutono animatamente sulla decorrenza degli interessi moratori. Una sostiene che decorrano dalla messa in mora, l’altra dalla scadenza dell’obbligazione. Il mediatore, pur conoscendo la regola dell’art. 1219 c.c., non spiega quale sia la soluzione giuridicamente corretta. Si limita a riformulare la domanda in termini di interessi: «Capisco che per entrambi il punto cruciale è quanto pagare, prima ancora che da quando. Vi propongo di concentrarvi sul quantum, e se trovate un’intesa su quello, il dies a quo potrebbe diventare oggetto di concessione reciproca». Questo è facilitare.

Scenario B — Sconfinamento nella consulenza. Stessa situazione, ma il mediatore dice: «Guardate, la legge prevede che gli interessi decorrano dalla costituzione in mora, quindi la posizione del creditore è fondata. Vi conviene accordarvi su questa base». Questo è consulenza mascherata da facilitazione: il mediatore sta dicendo a una parte che ha ragione e all’altra che ha torto, compromettendo irrimediabilmente la propria neutralità.

Scenario C — Riconoscimento del problema e devoluzione ai difensori. Il mediatore percepisce che la vera ragione dello stallo è un nodo interpretativo complesso (ad esempio, se una certa clausola contrattuale integri o meno una penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c.). Non lo scioglie, ma lo segnala: «Mi sembra che ci sia un aspetto tecnico-giuridico su cui le vostre posizioni sono distanti e che forse andrebbe approfondito con i vostri avvocati prima di proseguire. Se siete d’accordo, aggiorno la sessione per consentirvi un confronto con i legali su questo punto specifico.» Questa è la via maestra: riconoscere il problema senza risolverlo, restituirlo a chi ha il compito istituzionale di affrontarlo.


4. Quando l’accordo viola norme imperative: poteri, doveri e limiti

Veniamo al nucleo più delicato. L’art. 14, comma 2, lettera c), D.Lgs. 28/2010 stabilisce che il mediatore ha l’obbligo di «formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative». Si tratta dell’unica disposizione che ancora direttamente l’attività del mediatore al sindacato di legalità sostanziale.

Ma cosa significa concretamente? La norma parla di «proposte», non di «accordo». Tuttavia, sarebbe irragionevole ritenere che il vincolo operi solo quando il mediatore formula una proposta sua e non quando si limita a registrare un’intesa raggiunta autonomamente dalle parti. Anche in quest’ultimo caso, infatti, il mediatore forma il processo verbale (art. 11, comma 1) e certifica l’autografia delle sottoscrizioni (art. 11, comma 4). Partecipare alla creazione di un documento destinato ad acquistare efficacia esecutiva senza verificare che non contenga clausole contra legem sembrerebbe contraddire la ratio stessa della disciplina.

D’altro canto, occorre evitare l’eccesso opposto: trasformare il mediatore in un censore della validità negoziale. A ciò provvedono altri presidi, distribuiti lungo tutta la filiera:

  • Gli avvocati, che devono attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 12, comma 1). Come hanno chiarito il Tribunale di Ragusa, sentenza n. 157 del 4 febbraio 2026 e il Tribunale di Cassino, sentenza n. 831 del 13 maggio 2026, tale attestazione «costituisce requisito sostanziale e non meramente formale» e consiste nell’esprimere «un positivo controllo di conformità sostanziale delle clausole dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico». Sul punto esiste un contrasto interpretativo: il Tribunale di Roma, sentenza n. 15628 del 27 ottobre 2023 ritiene invece che l’assistenza degli avvocati assolva di per sé a funzione certificatoria e che la carenza sia «mera irregolarità formale». Ma in ogni caso, il filtro di legalità primario compete ai difensori, non al mediatore.
  • Il presidente del tribunale, nei casi di accordo non assistito da avvocati, che omologa previo «accertamento della regolarità formale» e verifica di «non contrarietà alle norme imperative e all’ordine pubblico» (art. 12, comma 1-bis). Controllo che, come precisato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 33925 del 17 novembre 2022, «non concerne in alcun modo il contenuto delle pattuizioni convenute dalle parti e la coattiva realizzabilità di eventuali obblighi assunti», sicché «non preclude successive ed eventuali contestazioni in ambito giudiziale in ordine alla validità oppure all’efficacia dell’accordo».

In sintesi: il sistema affida il controllo di legalità sostanziale principalmente agli avvocati (in sede di attestazione) e secondariamente al giudice dell’omologa (in sede di decreto), mentre al mediatore compete un dovere di vigilanza minimo ma non rinunciabile: non può prestare la propria opera per dare veste formale a un accordo palesemente illecito.

Da questo quadro derivano quattro indicazioni operative per il mediatore che si imbatta in una potenziale nullità:

  1. Non ignorare il problema. Far finta di nulla ed elevare a titolo esecutivo un accordo potenzialmente nullo espone il mediatore a responsabilità professionale verso le parti e verso i terzi che confidino nella validità del titolo.
  2. Non risolverlo da solo. Il mediatore non ha il potere — né la competenza istituzionale — per dichiarare nulla una clausola o per suggerire alle parti come riscriverla per renderla valida. Farlo significherebbe sconfinare nella consulenza legale.
  3. Segnalarlo in termini generali. La modalità corretta è un intervento processuale, non contenutistico: «Prima di procedere oltre, ritengo opportuno segnalare che alcuni aspetti dell’accordo in discussione potrebbero coinvolgere profili di ordine pubblico sui quali è necessario un approfondimento da parte dei vostri legali. Propongo di aggiornare la sessione per consentire questo approfondimento.»
  4. Rifiutare la verbalizzazione se la nullità persiste. Qualora, dopo la segnalazione e l’approfondimento, le parti insistano comunque per verbalizzare un accordo palesemente contrario a norme imperative, il mediatore dovrebbe valutare se rifiutare la propria opera, invocando il combinato disposto degli artt. 14, comma 2, lett. c) e 11, comma 1. Non si tratta di sostituirsi al giudice, ma di non rendersi strumento di un’attività contra legem.

5. Applicazione al caso concreto: strategie operative

Torniamo al caso dei due soci. Il patto parasociale contiene una clausola che, disponendo del destino successorio delle quote societarie, potrebbe integrare un patto successorio istitutivo vietato dall’art. 458 c.c.. La nullità che ne deriva è insanabile e rilevabile d’ufficio (art. 1418 c.c.).

Ecco la sequenza operativa che il mediatore dovrebbe seguire.

Fase 1 — Riconoscimento. Nel momento in cui percepisce il profilo di possibile illiceità, il mediatore deve anzitutto verificare se la clausola incide effettivamente sull’accordo in discussione. Se le parti stanno negoziando solo la subfornitura e il patto parasociale resta sullo sfondo senza essere incorporato nell’accordo, il problema potrebbe non porsi. Ma se l’accordo include — anche implicitamente — il riconoscimento dell’assetto proprietario cristallizzato dal patto, allora il rischio di veicolare una nullità è concreto.

Fase 2 — Segnalazione. Il mediatore non dice: «Quella clausola è nulla perché viola il divieto di patti successori». Dice piuttosto: «L’accordo che state delineando tocca aspetti che potrebbero avere implicazioni sotto il profilo delle norme imperative in materia successoria. Vi invito a consultare i vostri legali su questo punto prima di formalizzare qualsiasi intesa. Aggiorniamo la sessione a data X per consentire questo approfondimento.»

Fase 3 — Gestione del follow-up. Alla sessione successiva, possono darsi tre scenari:

  • (a) I legali confermano che la clausola è effettivamente nulla e le parti decidono di stralciarla dall’accordo, concentrandosi solo sulla subfornitura. Il mediatore prosegue normalmente.
  • (b) I legali dissentono tra loro: uno ritiene la clausola valida (magari qualificandola come patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c.), l’altro no. Qui il mediatore non può e non deve arbitrare la disputa. Deve prendere atto del dissenso e invitare le parti a definire quel profilo in separata sede, circoscrivendo l’accordo di mediazione alle sole questioni pacifiche.
  • (c) Entrambi i legali, sorprendentemente, ritengono la clausola valida e insistono per includerla nell’accordo. Il mediatore, pur nutrendo dubbi personali, non ha il potere di sovvertire la valutazione dei difensori, che sono i primi garanti della legalità dell’accordo. Potrà tutt’al più far constare a verbale di aver segnalato il profilo critico, così da documentare la diligenza osservata.

Fase 4 — Verbalizzazione cautelativa. In ogni caso, il mediatore farà bene a inserire nel verbale una formula di salvaguardia del tipo: «Il mediatore ha richiamato l’attenzione delle parti e dei rispettivi difensori sulla necessità di verificare la conformità dell’accordo alle norme imperative, con particolare riferimento ai profili successori emersi nel corso della discussione. I difensori presenti hanno dichiarato di aver svolto tale verifica e di ritenere l’accordo conforme.» Così facendo, il mediatore documenta di aver adempiuto al proprio dovere di vigilanza senza aver invaso il campo altrui.


6. Conclusioni

Il mediatore civile è un giurista senza toga: deve possedere le categorie ordinanti del diritto privato per orientarsi nella complessità dei conflitti che è chiamato a governare, ma non può esercitarle nella forma della consulenza né tantomeno della decisione. Il suo ruolo si colloca in uno spazio intermedio — delicatissimo — tra l’ignoranza colpevole (che lo renderebbe complice inconsapevole di accordi illeciti) e l’invadenza professionale (che lo trasformerebbe in un giudice-ombra privo di legittimazione).

Quando percepisce che l’accordo in formazione urta contro norme imperative o principi di ordine pubblico, il suo dovere è triplice: riconoscere il problema, segnalarlo in termini generali e processuali (mai contenutistici), e devolvere la sua risoluzione ai soggetti istituzionalmente preposti: gli avvocati in sede di attestazione ex art. 12, e in ultima istanza il giudice in sede di omologa o di cognizione ordinaria.

Né più, né meno. Perché il mediatore non è il guardiano della legalità negoziale — ma nemmeno il notaio distratto di accordi contra legem.

Avv. Marianna Curcio