Potenzialità della mediazione civile e prospettive di ampliamento delle materie: tra risultati acquisiti e intenti governativi
Sommario: 1. Un bilancio a quattro anni dalla Riforma Cartabia. — 2. L’attuale perimetro applicativo: materie coperte e lacune evidenti. — 3. I segnali normativi che preludono a un’espansione. — 4. La cornice costituzionale: limiti e opportunità. — 5. Quali materie candidate all’ampliamento? — 6. Strumenti già disponibili ma sotto-utilizzati. — 7. Conclusioni e prospettive.
1. Un bilancio a quattro anni dalla Riforma Cartabia
A quasi quattro anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 — e a due dal suo correttivo, il D.Lgs. 216/2024 — la mediazione civile italiana vive una stagione di maturità normativa senza precedenti. Mai come oggi lo strumento è stato presidiato da incentivi fiscali robusti (crediti d’imposta fino a euro 600 per procedura), coperto da garanzie difensive per i non abbienti (patrocinio a spese dello Stato), dotato di meccanismi coercitivi indiretti efficaci (sanzioni pecuniarie e argomenti di prova per chi diserta il primo incontro), e reso fruibile attraverso modalità telematiche e audiovisive che ne abbattono costi e tempi (artt. 8-bis e 8-ter).
Eppure, proprio questa maturità solleva una domanda inevitabile: perché fermarsi qui?
Il presente contributo analizza le potenzialità espansive della mediazione obbligatoria, muovendo dal dato positivo attuale per interrogarsi su quali materie possano ragionevolmente essere aggiunte al catalogo dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, quali segnali provengano dagli intenti governativi e parlamentari, e quali limiti ponga la cornice costituzionale.
2. L’attuale perimetro applicativo: materie coperte e lacune evidenti
Il catalogo attuale comprende ventuno voci: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
La Riforma Cartabia ha operato un’estensione significativa rispetto al testo previgente, aggiungendo alcune materie prima escluse (tra cui la diffamazione a mezzo stampa e i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura). Ma permangono lacune sistematicamente inspiegabili.
Rimangono fuori dal perimetro dell’obbligatorietà interi settori del contenzioso civile ad alta conflittualità: il diritto societario nella sua componente più rilevante (le controversie tra soci e quelle relative a società di capitali); le controversie di lavoro autonomo e parasubordinato; le liti in materia di appalto privato; le controversie derivanti da contratto di trasporto; le azioni di responsabilità professionale diverse da quella medico-sanitaria (avvocati, notai, commercialisti, ingegneri). E ancora: le controversie in materia di trattamento dei dati personali, le liti condominiali atipiche non riconducibili ai diritti reali, le azioni possessorie.
La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva del catalogo, escludendo che vi si possano ricondurre figure contrattuali affini ma tipologicamente distinte. È il caso emblematico della fideiussione prestata a garanzia di contratti bancari: con tre pronunce consecutive — Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31209/2022, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12290/2024 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26821/2024 — la Suprema Corte ha ribadito che «la norma che prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti ‘bancari e finanziari’ contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario […] e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario», senza comprendere la fideiussione, che «non costituisce un contratto bancario tipico».
Questo orientamento, giustificato sul piano dell’interpretazione letterale, produce però un effetto paradossale: il debitore principale garantito deve passare per la mediazione se convenuto in giudizio dalla banca; il fideiussore, chiamato a rispondere del medesimo debito, no. Una frattura che solo un intervento legislativo può sanare.
3. I segnali normativi che preludono a un’espansione
Che il legislatore abbia concepito l’attuale catalogo come un punto di partenza e non di arrivo emerge da almeno quattro indicatori convergenti.
Il meccanismo di monitoraggio. L’art. 42 D.Lgs. 149/2022 dispone che «decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1». La scadenza cade nel giugno 2028. Non si tratta di una mera clausola di revisione: è una finestra temporale pensata per valutare — sulla base di dati empirici — se mantenere, ridurre o, più probabilmente, estendere il perimetro dell’obbligatorietà. La relazione ministeriale che accompagnerà quel monitoraggio rappresenterà la base tecnica per qualsiasi decisione politica.
La legge delega 206/2021. La stessa legge che ha generato la Riforma Cartabia conteneva principi direttivi ampi, tra cui quello di «incentivare e favorire il ricorso a strumenti di definizione alternativa delle controversie» e di «prevedere incentivi fiscali e altre misure premiali per promuovere la cultura della mediazione». Formule volutamente aperte, che non esauriscono la loro portata nel decreto delegato già emanato.
L’introduzione del patrocinio a spese dello Stato. Gli artt. 15-bis e seguenti hanno istituito un sistema compiuto di accesso gratuito alla mediazione per i non abbienti, superando così una delle principali obiezioni pratiche all’obbligatorietà: il costo. Con uno stanziamento annuale di oltre due milioni di euro, il legislatore ha creato l’infrastruttura economica per reggere un eventuale aumento del carico di procedure.
Le agevolazioni fiscali rafforzate. L’art. 20 riconosce crediti d’imposta cumulativi fino a euro 600 per l’indennità di mediazione, altri euro 600 per il compenso dell’avvocato, ed euro 518 per il contributo unificato versato nel giudizio poi estinto per accordo. Per le persone fisiche il tetto annuale è di euro 2.400, per le persone giuridiche di euro 24.000. Si tratta di importi tutt’altro che simbolici, che rendono economicamente vantaggioso — e talora addirittura profittevole — raggiungere l’accordo in mediazione anziché proseguire in giudizio.
4. La cornice costituzionale: limiti e opportunità
Qualsiasi ipotesi di ampliamento deve misurarsi con i paletti fissati dalla Consulta.
Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della prima versione della mediazione obbligatoria per eccesso di delega (Corte Cost., sent. n. 272/2012), la reintroduzione operata dal d.l. 69/2013 ha superato il vaglio costituzionale. Nella sentenza n. 97/2019, la Corte ha ribadito il principio-cardine formulato fin dalla sentenza n. 276/2000: «il legislatore può imporre condizioni all’esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all’esercizio del diritto stesso».
Da questo principio discendono tre corollari per il legislatore futuro.
Primo: ogni nuova materia dovrà essere sorretta da una motivazione di interesse generale sufficientemente documentata — tipicamente, dati statistici sulla litigiosità del settore e tassi di successo della mediazione volontaria nello stesso ambito.
Secondo: la durata massima della procedura (oggi sei mesi, prorogabili di altri tre su base semestrale secondo l’art. 6 novellato dal D.Lgs. 216/2024) dovrà mantenersi entro limiti tali da non trasformare la condizione di procedibilità in un ostacolo irragionevole all’accesso alla giurisdizione.
Terzo: resta fermo il principio per cui la tutela cautelare e i provvedimenti urgenti sono sempre svincolati dalla condizione di procedibilità, come già prevede l’art. 5, comma 5. Questo temperamento è essenziale per la tenuta costituzionale del sistema.
5. Quali materie candidate all’ampliamento?
Sulla base dei dati disponibili e delle discussioni emerse nel dibattito parlamentare e forense, è possibile individuare alcuni blocchi di materie che presentano caratteristiche idonee a un’estensione dell’obbligatorietà.
Controversie in materia di appalto privato. L’appalto è la matrice di una quota imponente del contenzioso civile ordinario. La complessità tecnica delle contestazioni (vizi, varianti, contabilità, riserve) rende particolarmente utile l’intervento di un terzo facilitatore, anche coadiuvato da esperti ex art. 8, comma 7. Inoltre, la durata media dei processi in materia di appalto suggerisce che un filtro deflattivo produrrebbe benefici sistemici misurabili.
Fideiussione e garanzie personali. Come visto, la giurisprudenza ha escluso queste figure dal novero dei «contratti bancari». Sarebbe sufficiente un intervento chirurgico: aggiungere all’elenco dell’art. 5, comma 1, la voce «fideiussione e contratti autonomi di garanzia», eliminando l’asimmetria oggi esistente tra debitore principale garantito e garante.
Responsabilità professionale (oltre quella medico-sanitaria). Attualmente solo la medical malpractice gode della copertura obbligatoria. Eppure le controversie contro avvocati, notai, commercialisti e ingegneri presentano caratteristiche analoghe: elevata tecnicità, forte carica emotiva, danni spesso consistenti. L’estensione sarebbe coerente con la ratio dell’intervento del 2017 che inserì la responsabilità sanitaria nell’elenco.
Diritto societario (società di capitali). L’attuale dicitura «società di persone» lascia scoperto l’intero universo delle s.r.l. e delle s.p.a., dove pure si concentrano migliaia di controversie tra soci e tra soci e amministratori. Qui l’ostacolo è duplice: la maggiore complessità delle questioni e la presenza frequente di interessi indisponibili o semi-disponibili. Tuttavia, nulla impedirebbe di circoscrivere l’obbligatorietà alle sole controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali disponibili tra soci.
Trasporto e spedizione. Materia ad alta litigiosità seriale, spesso gestita dalle compagnie assicurative, che potrebbe beneficiare enormemente di procedure rapide e standardizzate.
6. Strumenti già disponibili ma sotto-utilizzati
Prima ancora di invocare nuove estensioni legislative, occorre constatare che il sistema offre già strumenti di flessibilità che consentirebbero di coprire molte delle aree oggi scoperte, se solo fossero utilizzati con maggiore convinzione.
La mediazione demandata dal giudice. L’art. 5-quater consente al magistrato di disporre la mediazione in qualunque materia, anche non inclusa nell’elenco dell’art. 5, comma 1, purché valutati natura della causa, stato dell’istruzione e comportamento delle parti. Il correttivo del 2024 ha esteso questo potere fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione (prima era «fino alla precisazione delle conclusioni»). E l’art. 185-bis c.p.c. permette al giudice di formulare una proposta conciliativa in qualunque fase del processo.
Se i magistrati esercitassero questo potere con sistematicità — anche nelle materie non soggette a obbligo — si otterrebbe un’espansione de facto del perimetro mediatorio senza bisogno di modifiche normative. A ciò mira l’art. 5-quinquies, che include tra gli indicatori di professionalità del magistrato «il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi».
La clausola contrattuale di mediazione. L’art. 5-sexies attribuisce dignità di condizione di procedibilità alla clausola di mediazione inserita in contratto, statuto o atto costitutivo. Uno strumento potentissimo, che opera per via negoziale anziché legislativa: se avvocati e notai inserissero sistematicamente clausole di mediazione nei contratti di appalto, di trasporto, di prestazione professionale e negli statuti societari, l’effetto espansivo sarebbe immediato e capillare, senza attendere il legislatore.
7. Conclusioni e prospettive
La direzione di marcia appare segnata. Il combinato disposto tra monitoraggio quinquennale (scadenza giugno 2028), infrastruttura economico-fiscale ormai collaudata, copertura costituzionale sufficientemente stabile e pressione deflattiva sui tribunali rende probabile — e auspicabile — un nuovo intervento legislativo di ampliamento del catalogo.
I fronti più maturi paiono essere l’inclusione della fideiussione e delle garanzie personali (per sanare l’asimmetria denunciata dalla Cassazione), l’estensione alla responsabilità professionale tout court e l’inserimento dell’appalto privato. Più problematica, ma non impraticabile, l’estensione alle controversie tra soci di società di capitali, che richiederebbe accorgimenti mirati per evitare interferenze con la governance societaria.
Nel frattempo, molto può fare la pratica forense: diffondere clausole contrattuali di mediazione, sollecitare i giudici all’uso dell’art. 5-quater, investire nella formazione specialistica dei mediatori per renderli interlocutori credibili anche nelle materie più tecniche.
Perché, in fondo, il vero ampliamento non dipende solo da un tratto di penna del legislatore. Dipende dalla capacità del sistema-mediatorio di dimostrare — numero dopo numero, accordo dopo accordo — che conviene davvero.
