La decadenza dall’eccezione di improcedibilità: perché la prima udienza resta il momento decisivo

La decisione della Corte d’appello di Caltanissetta

La Corte d’appello civile di Caltanissetta, sentenza n. 185 del 2026 offre una ricostruzione nitida del rapporto tra condizione di procedibilità, decadenza dal rilievo dell’improcedibilità e mediazione demandata dal giudice. Il punto non è soltanto temporale. La pronuncia chiarisce che il decorso della prima udienza produce un effetto preclusivo sul potere di eccepire o rilevare l’omessa mediazione obbligatoria originaria, impedendo di trasformare una successiva irregolarità della mediazione demandata in una nuova occasione per far valere l’improcedibilità della domanda.

La controversia traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo relativo a un contratto di finanziamento. Il giudizio era stato introdotto nel 2016; la prima udienza si era svolta nel 2018, con decisione sulla provvisoria esecutorietà e assegnazione dei termini processuali, senza che né le parti né il giudice rilevassero il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Solo nel 2022 il giudice aveva disposto una mediazione in corso di causa. L’opponente aveva quindi dedotto l’invalidità della procedura, poiché l’invito era stato trasmesso al precedente difensore, ormai revocato, e non al nuovo procuratore costituito.

La Corte ha respinto il motivo: il rilievo era tardivo e la mediazione disposta nel 2022 aveva natura demandata, non costituiva il tardivo recupero della condizione di procedibilità originaria.

La regola del regime anteriore alla riforma Cartabia

Per i procedimenti instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023 continua ad applicarsi la disciplina previgente, secondo la regola transitoria dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022: ai procedimenti pendenti alla data indicata si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 d.lgs. n. 149/2022).

Nel regime applicabile al giudizio deciso a Caltanissetta, l’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 stabiliva che l’improcedibilità dovesse essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. La scansione normativa aveva una funzione precisa: concentrare all’inizio del processo il controllo sulla condizione di procedibilità, evitando che la questione potesse essere riaperta dopo lo svolgimento dell’istruzione o in prossimità della decisione.

Il termine non operava come mera indicazione organizzativa. La sua inosservanza determinava la consumazione del potere processuale: una volta superata la prima udienza senza eccezione né rilievo officioso, l’omessa mediazione non poteva più condurre alla declaratoria di improcedibilità della domanda.

La formulazione oggi vigente dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 conserva, sul punto, la medesima logica: «L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza» (art. 5 d.lgs. n. 28/2010). La riforma ha però ridefinito alcuni snodi del procedimento e ha introdotto una disciplina autonoma per l’opposizione a decreto ingiuntivo.

La particolarità dell’opposizione a decreto ingiuntivo

L’opposizione richiede di distinguere due momenti che, nella prassi, vengono talvolta sovrapposti: la prima udienza di comparizione e il momento in cui il giudice decide sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione.

Nel sistema anteriore alla riforma Cartabia, la disciplina della mediazione non operava nell’opposizione fino alla pronuncia sulla concessione o sulla sospensione della provvisoria esecuzione. La ragione era strutturale: il procedimento monitorio nasce con contraddittorio differito e la verifica della condizione di procedibilità non poteva essere collocata prima della stabilizzazione del contraddittorio e della decisione sulle istanze tipiche della fase di opposizione.

Da qui la necessità di individuare, caso per caso, la prima udienza realmente utile per il rilievo. La Corte d’appello civile di Roma, sentenza n. 4520 del 2025 ha ritenuto tempestiva l’eccezione formulata all’udienza successiva al provvedimento sulla provvisoria esecuzione, distinguendo tale udienza da quella nella quale il giudice si era limitato a riservare la decisione. La Corte d’appello civile di Brescia, sentenza n. 149 del 2026 si muove nella stessa direzione: l’obbligo di promuovere la mediazione, nell’opposizione, diviene attuale dopo la pronuncia sulle istanze di provvisoria esecuzione e il primo atto utile può essere quello immediatamente successivo a tale pronuncia.

Il principio va dunque formulato con precisione: la prima udienza resta il momento decisivo, ma nell’opposizione a decreto ingiuntivo la sua concreta individuazione deve essere coordinata con la speciale sequenza della provvisoria esecuzione. Non è corretto, pertanto, qualificare automaticamente come tardiva ogni eccezione non formulata nella prima comparizione, se in quella sede il giudice non aveva ancora deciso sulle istanze che rendono operativa la disciplina della mediazione.

La soluzione trova il suo riferimento sistematico nella disciplina oggi espressa dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, introdotto dalla riforma Cartabia. La norma stabilisce che, nell’opposizione, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e che il giudice, alla prima udienza, provvede sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione; accertato il mancato esperimento della mediazione, fissa l’udienza successiva e, in caso di persistente omissione, dichiara l’improcedibilità della domanda monitoria e revoca il decreto (art. 7 d.lgs. n. 149/2022).

Mediazione obbligatoria originaria e mediazione demandata non sono la stessa cosa

Il passaggio più rilevante della sentenza di Caltanissetta riguarda la qualificazione della mediazione disposta nel 2022. La Corte non la considera una tardiva riattivazione della mediazione obbligatoria che avrebbe dovuto essere verificata nella fase iniziale. La riconduce invece alla mediazione demandata, cioè allo strumento attraverso il quale il giudice, valutata la natura della controversia e lo stato del processo, tenta di favorire una definizione conciliativa.

La distinzione ha conseguenze operative:

  1. la mediazione obbligatoria originaria è una condizione di procedibilità della domanda e il relativo difetto deve essere fatto valere entro il termine decadenziale;
  2. la mediazione demandata è un provvedimento di gestione del processo, finalizzato alla composizione della lite;
  3. l’eventuale vizio della convocazione nella mediazione demandata non riapre il termine già consumato per eccepire l’omessa mediazione obbligatoria originaria;
  4. la verifica della regolarità della mediazione demandata opera secondo la disciplina propria dell’ordine giudiziale e della procedura disposta, non come strumento per eludere la preclusione maturata sulla condizione iniziale.

La disciplina vigente qualifica espressamente la mediazione demandata come possibile sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione e la assoggetta a una propria regola di procedibilità (art. 7 d.lgs. n. 149/2022). Questo non elimina però la distinzione genetica tra la condizione imposta dalla legge prima o all’inizio del giudizio e il successivo percorso conciliativo attivato dal giudice.

Il limite della successiva irregolarità procedurale

Nel caso deciso dalla Corte, l’opponente ha tentato di far discendere l’improcedibilità da un vizio della convocazione: l’invito era stato trasmesso al difensore revocato anziché al nuovo procuratore. La censura, astrattamente riferibile alla regolarità della procedura del 2022, non poteva tuttavia produrre l’effetto richiesto perché interveniva dopo la consumazione del potere di rilevare l’omessa mediazione obbligatoria originaria.

La ratio è coerente con la funzione delle decadenze processuali. Se ogni successiva iniziativa conciliativa del giudice consentisse di rimettere in discussione la procedibilità della domanda, la scansione fissata dalla legge perderebbe stabilità. La parte potrebbe attendere l’evoluzione del processo, contestare a posteriori la procedura demandata e ottenere, indirettamente, una pronuncia di improcedibilità su un vizio che avrebbe dovuto essere dedotto nella fase iniziale.

La conclusione non significa che le irregolarità della mediazione demandata siano sempre irrilevanti. Significa, più precisamente, che occorre individuare quale conseguenza processuale esse possano produrre: non necessariamente l’improcedibilità della domanda originaria, soprattutto quando il relativo termine di eccezione o rilievo è già spirato.

La conferma della Cassazione: la preclusione opera anche in appello

Il principio della consumazione non è circoscritto al rapporto tra le parti e il giudice di primo grado. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 16209 del 2026 ha ribadito che, se l’improcedibilità non è stata tempestivamente eccepita e il giudice di primo grado non l’ha rilevata, il giudice d’appello non può dichiararla d’ufficio.

La Suprema Corte ha esteso il principio anche all’ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia inizialmente rilevato il mancato esperimento della mediazione e assegnato un termine, omettendo poi di rilevare, all’udienza successiva, l’inottemperanza all’ordine, senza una tempestiva eccezione della parte interessata. Anche in questo scenario il mancato rilievo nel momento processuale utile impedisce la successiva riapertura della questione in appello.

Ne deriva una doppia verifica difensiva: la parte deve controllare sia il momento entro il quale eccepire il difetto originario, sia l’udienza fissata per verificare l’esito della mediazione eventualmente ordinata. Le due scansioni non sono fungibili.

La lezione pratica per la redazione degli atti

Per i giudizi soggetti a mediazione obbligatoria, la difesa dovrebbe cristallizzare già nell’atto introduttivo o nella prima difesa utile tre profili distinti: l’inquadramento della controversia nella materia soggetta a mediazione; l’eventuale mancato esperimento della procedura; la puntuale individuazione dell’udienza nella quale il rilievo è tempestivo, tenendo conto del rito e, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, della decisione sulla provvisoria esecuzione.

Nell’opposizione occorre inoltre evitare una formula generica di contestazione. Se il giudice dispone la mediazione, l’atto successivo dovrebbe chiarire se si sta deducendo: l’omessa mediazione originaria; l’inottemperanza all’ordine giudiziale di mediare; oppure un vizio della procedura demandata. Sono questioni diverse, con presupposti e conseguenze non sovrapponibili.

La sentenza di Caltanissetta conferma, in definitiva, che la prima udienza non è un semplice passaggio organizzativo. È il punto di concentrazione del controllo sulla procedibilità, salvo la necessità — propria dell’opposizione a decreto ingiuntivo — di coordinare tale controllo con la pronuncia sulla provvisoria esecuzione. Dopo quel momento, la qualificazione di una successiva mediazione come demandata e la consumazione del potere di rilievo impediscono di utilizzare irregolarità sopravvenute per recuperare una decadenza già maturata.

Conclusione

Il principio può essere sintetizzato così: la mediazione obbligatoria si colloca all’inizio del processo; la mediazione demandata si colloca nella gestione del processo. La prima incide sulla procedibilità genetica della domanda e deve essere contestata tempestivamente; la seconda è uno strumento conciliativo successivo e non costituisce, di per sé, una riapertura dei termini per dedurre l’omissione originaria.

La Corte d’appello civile di Caltanissetta, sentenza n. 185 del 2026 assume così rilievo non tanto per l’esito del singolo giudizio, quanto per la puntualità con cui ribadisce una regola di metodo: nella materia della procedibilità, il momento processuale nel quale la questione viene posta è parte integrante della questione stessa.

Nicola Postiglione

Nicola Postiglione, avvocato penalista e mediatore, collabora con InMediaLex da oltre 10 anni. Ha maturato una significativa esperienza nella mediazione civile e commerciale, con oltre 300 procedimenti di mediazione all’attivo. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione, alla giurisprudenza e agli strumenti ADR.