Corso per mediatore civile dopo la riforma Cartabia

Requisiti, svolgimento, formazione continua e decadenza dall’inserimento negli elenchi

1. Premessa: il quadro normativo vigente

La disciplina della formazione dei mediatori civili e commerciali è stata profondamente riorganizzata dalla riforma Cartabia e, in particolare, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La disciplina attuativa è oggi contenuta soprattutto nel decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, che regola il registro degli organismi di mediazione, l’elenco degli enti di formazione e gli elenchi dei mediatori e dei formatori.

Il correttivo introdotto dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 ha inciso principalmente sulla disciplina procedurale della mediazione e sulle modalità telematiche e audiovisive da remoto. Per la formazione del mediatore, il riferimento centrale resta il decreto ministeriale n. 150/2023, il cui oggetto comprende espressamente i percorsi di formazione iniziale e continua, i requisiti di iscrizione e le cause di sospensione e cancellazione art. 2 d.m. n. 150/2023.

È quindi necessario distinguere tre momenti diversi:

  1. il possesso dei requisiti personali e di studio;
  2. il completamento della formazione iniziale, del tirocinio e delle prove finali;
  3. il mantenimento dell’iscrizione mediante formazione continua e permanenza dei requisiti.

Il superamento del corso, da solo, non equivale automaticamente all’abilitazione all’esercizio della funzione: occorre anche l’inserimento negli elenchi dei mediatori presso un organismo iscritto nel registro ministeriale.

2. Requisiti per diventare mediatore civile

Per essere inserito negli elenchi dei mediatori, il candidato deve documentare, tramite l’organismo che ne richiede l’inserimento:

  • la disponibilità a svolgere il servizio presso l’organismo;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità;
  • il conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico;
  • per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, il conseguimento almeno della laurea triennale;
  • il conseguimento della qualificazione formativa richiesta dal decreto ministeriale art. 8 d.m. n. 150/2023.

Per l’inserimento negli elenchi relativi alle controversie internazionali, transfrontaliere e in materia di consumo sono richiesti, oltre ai requisiti ordinari, la formazione specialistica prevista dal decreto e la conoscenza linguistica certificata almeno al livello B2, secondo quanto attestato dall’organismo.

La disciplina non va confusa con quella del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, figura distinta introdotta dalla riforma Cartabia penale e soggetta a un autonomo percorso formativo. Il presente articolo riguarda il mediatore civile e commerciale operante presso gli organismi disciplinati dal decreto legislativo n. 28/2010.

3. Come deve essere organizzato il corso iniziale

3.1. Durata e numero dei partecipanti

Il corso iniziale deve avere una durata complessiva non inferiore a 80 ore ed essere riservato a un numero massimo di 40 partecipanti. Al corso devono seguire almeno 10 procedure di mediazione con adesione della parte invitata, nelle quali il candidato partecipa con affiancamento a un mediatore.

Il tirocinio non è una semplice presenza formale. Deve consentire al candidato di osservare concretamente la gestione della procedura, le tecniche di ascolto e comunicazione, la redazione degli atti e dei verbali, la gestione delle posizioni delle parti e, più in generale, l’applicazione pratica delle competenze apprese durante il corso.

La formazione iniziale è disciplinata dall’articolo 23 del decreto ministeriale n. 150/2023 art. 23 d.m. n. 150/2023.

3.2. Modulo teorico

Il modulo teorico deve durare almeno 40 ore. Può essere svolto in presenza oppure mediante collegamento audiovisivo sincrono, ma la formazione a distanza non può coprire più di tre quarti del monte orario teorico.

Il programma deve comprendere almeno:

  • l’introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica al conflitto;
  • i principali modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
  • la teoria della comunicazione e i profili cognitivi e decisionali;
  • l’evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale delle controversie;
  • la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione;
  • la mediazione demandata dal giudice;
  • la validità e gli effetti delle clausole contrattuali di mediazione;
  • la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione;
  • la struttura e gli effetti dell’accordo di conciliazione;
  • la trascrivibilità dell’accordo;
  • i compiti e le responsabilità del mediatore;
  • la redazione dei verbali e la formulazione della proposta conciliativa.

Il modulo teorico deve fornire non soltanto nozioni normative, ma anche una comprensione sistematica del ruolo del mediatore, che non decide la controversia e non impone una soluzione alle parti. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo, mantenendo indipendenza, imparzialità ed equilibrio nella gestione della procedura.

3.3. Modulo pratico

Il modulo pratico deve durare almeno 40 ore e deve svolgersi in presenza, attraverso laboratori e sessioni simulate. La formazione pratica deve riguardare almeno:

  • le fasi della procedura di mediazione, compresa la mediazione telematica;
  • il rapporto tra mediatore e organismo;
  • le tecniche di gestione consensuale delle controversie;
  • l’interazione comunicativa con le parti e con i difensori;
  • l’acquisizione delle informazioni rilevanti;
  • l’eventuale acquisizione di valutazioni tecniche;
  • i rapporti con il consulente legale;
  • la redazione del verbale;
  • la formulazione della proposta conciliativa.

Il modulo pratico dovrebbe essere costruito in modo progressivo: dapprima esercitazioni sulle singole tecniche, poi simulazioni complete del primo incontro e degli incontri successivi, infine esercitazioni sulla redazione del verbale e sulla formulazione di una proposta.

L’ente di formazione può prevedere anche la partecipazione a incontri reali di mediazione, stipulando un accordo con uno o più organismi di mediazione e assicurando il rispetto della riservatezza e delle regole della procedura.

3.4. Prova finale

Il corso deve concludersi con una prova finale di valutazione della durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza. La prova deve verificare sia la preparazione teorica sia le competenze pratiche e deve comprendere una simulazione relativa alla formulazione di una proposta del mediatore.

È opportuno che la prova finale sia articolata in più componenti:

  • una verifica scritta sulle fonti normative e sugli istituti della mediazione;
  • una verifica orale sulla gestione della procedura e sulle responsabilità del mediatore;
  • una prova pratica o simulazione;
  • la valutazione della capacità di redigere correttamente il verbale e di formulare una proposta conciliativa rispettosa delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

L’attestato rilasciato dall’ente dovrebbe indicare almeno il titolo del corso, la durata, il programma, le modalità di partecipazione, l’esito della prova finale, il tirocinio svolto e i dati identificativi dell’ente e dei formatori.

4. Il corso di approfondimento giuridico

Il candidato che abbia conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico in una materia diversa da giurisprudenza deve svolgere, oltre al percorso ordinario, un corso di approfondimento giuridico della durata non inferiore a 14 ore.

Lo stesso corso è richiesto al mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che abbia conseguito una laurea triennale, secondo la disciplina del decreto.

Il corso deve essere tenuto da formatori teorici in possesso della laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza e deve concludersi con una prova finale scritta e orale della durata complessiva non inferiore a due ore.

I contenuti devono riguardare le nozioni e gli istituti di base del diritto sostanziale e processuale civile necessari per comprendere la normativa sulla mediazione e svolgere correttamente l’attività di mediatore. Non si tratta, quindi, di un corso generalista di diritto civile, ma di un modulo funzionale alla gestione delle controversie e alla corretta applicazione della disciplina della mediazione.

Gli avvocati iscritti all’albo sono esonerati dal modulo teorico relativo alla normativa nazionale e alla mediazione demandata dal giudice, nei limiti previsti dal decreto art. 23 d.m. n. 150/2023.

5. Formazione specialistica

Il decreto prevede percorsi ulteriori per l’inserimento negli elenchi relativi ai mediatori esperti in materia internazionale, nelle controversie transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo.

La formazione specialistica iniziale deve avere una durata non inferiore a 10 ore, essere riservata a non più di 40 partecipanti e prevedere una prova finale. I moduli teorici possono essere svolti in presenza o in modalità audiovisiva sincrona entro il limite previsto dal decreto; la parte pratica deve invece svolgersi in presenza.

I contenuti comprendono, in particolare:

  • la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;
  • la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;
  • i diritti e le tutele nelle controversie transfrontaliere.

Per la conferma dell’inserimento negli elenchi specialistici è richiesta, nel biennio, la partecipazione ad almeno quattro ore di formazione nelle materie specialistiche art. 25 d.m. n. 150/2023.

6. Formazione continua: il minimo obbligatorio

La formazione iniziale non esaurisce gli obblighi del mediatore. Per conservare l’inserimento negli elenchi, il mediatore deve partecipare nel biennio ad almeno 18 ore di corsi di formazione continua.

I corsi devono riguardare le materie già indicate per la formazione teorica iniziale e devono comprendere anche attività laboratoriali. Le attività laboratoriali devono svolgersi in presenza; le altre attività possono svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo sincrono secondo le modalità ammesse dal decreto.

L’organismo di mediazione deve attestare, per ciascun mediatore, la partecipazione e il monte ore maturato. L’attestazione non dovrebbe limitarsi a indicare il numero complessivo delle ore, ma dovrebbe consentire di verificare il corso frequentato, le date, il programma, i formatori, le modalità di svolgimento e l’eventuale prova finale.

La formazione continua è dunque un requisito di permanenza e non un adempimento meramente facoltativo art. 24 d.m. n. 150/2023.

7. Verifica biennale e mancato aggiornamento

Ogni due anni, entro il 31 dicembre, gli organismi e gli enti di formazione devono attestare l’adempimento degli obblighi formativi periodici dei mediatori e dei formatori.

Il responsabile del registro esamina le attestazioni e, entro il 31 marzo dell’anno successivo, conferma l’iscrizione quando la documentazione è sufficiente.

Se l’attestazione è incompleta o insufficiente, il responsabile del registro può invitare l’interessato a integrarla. Quando la mancata approvazione dell’aggiornamento rischia di compromettere i presupposti per il mantenimento dell’iscrizione, è previsto un termine più ampio, comunque non superiore a tre mesi. Negli altri casi il termine per l’integrazione non può superare 30 giorni.

Se l’insufficienza persiste, l’istanza viene rigettata e viene meno il requisito di inserimento nell’elenco per il quale l’aggiornamento non è stato approvato art. 15 d.m. n. 150/2023.

8. Decadenza, cancellazione e perdita dei requisiti

Nel linguaggio pratico si parla spesso di “decadenza del mediatore”. Tecnicamente, la disciplina del decreto ministeriale opera soprattutto attraverso il venir meno dei requisiti di inserimento, il rigetto della conferma, la sospensione o la cancellazione dagli elenchi.

La conseguenza principale della mancata formazione continua è quindi la perdita del requisito necessario alla permanenza nell’elenco, quando l’inadempimento non viene regolarizzato nei termini assegnati. Il mediatore non può continuare a essere considerato regolarmente inserito sulla base del solo attestato del corso iniziale.

Devono inoltre essere considerati:

  • la perdita dei requisiti di onorabilità;
  • la perdita del titolo di studio o della qualificazione formativa richiesta, quando rilevante;
  • il venir meno dei requisiti linguistici per gli elenchi specialistici;
  • l’omessa o insufficiente formazione continua;
  • le incompatibilità e i conflitti di interesse;
  • l’esercizio della funzione in violazione degli obblighi previsti dal regolamento e dal codice etico;
  • l’affidamento di incarichi a soggetti privi dei requisiti, con riguardo agli obblighi dell’organismo.

Il decreto prevede espressamente, tra le cause di cancellazione dell’organismo, anche l’affidamento di incarichi a mediatori privi dei requisiti, la mancata adozione delle sanzioni previste dal regolamento, la divulgazione volontaria di dati sensibili e la mancata trasmissione delle attestazioni relative alla formazione di mediatori e formatori art. 36 d.m. n. 150/2023.

Ne deriva una responsabilità concorrente: il mediatore deve mantenere i propri requisiti e documentare la formazione; l’organismo deve verificare e attestare correttamente la posizione dei mediatori inseriti nei propri elenchi.

9. Incompatibilità e obblighi di comportamento

Il mediatore deve svolgere personalmente la prestazione e non può essere sostituito dal semplice collaboratore o da altro professionista non designato.

Può dichiararsi contemporaneamente disponibile presso un numero massimo di cinque organismi. Non può svolgere la funzione quando abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, né quando ricorrano le ipotesi di incompatibilità richiamate dal codice di procedura civile.

Il mediatore non può inoltre essere parte o rappresentare una parte in una procedura davanti all’organismo del quale sia socio, legale rappresentante o responsabile. Dopo la definizione della procedura non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti prima che siano trascorsi due anni art. 21 d.m. n. 150/2023.

La violazione di tali obblighi può incidere sulla permanenza del mediatore nell’elenco e, se il mediatore è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo, può assumere anche rilievo disciplinare.

10. Requisiti dell’ente che organizza il corso

Il corso non può essere validamente organizzato da un soggetto privo dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco ministeriale degli enti di formazione.

L’ente di formazione deve offrire garanzie di serietà ed efficienza e deve nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza nella materia della mediazione, della conciliazione o della risoluzione alternativa delle controversie. Il responsabile scientifico deve assicurare:

  • la qualità della formazione;
  • la completezza del percorso;
  • l’adeguatezza e l’aggiornamento dei programmi;
  • la competenza e l’esperienza dei formatori;
  • la comunicazione periodica al Ministero dei programmi e dei nominativi dei formatori.

L’ente deve inoltre comunicare annualmente il calendario dei corsi svolti nell’anno precedente, i relativi programmi, i formatori e gli eventuali docenti invitati art. 16 d.m. n. 150/2023.

11. Requisiti dei formatori

Per l’inserimento nell’elenco dei formatori è richiesto, tra l’altro, il possesso della laurea magistrale o a ciclo unico, la qualifica di mediatore civile e commerciale e una documentata attività di docenza o di formazione nella materia della mediazione, della conciliazione o della risoluzione alternativa delle controversie.

Il formatore teorico deve inoltre documentare la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie di riferimento.

Il formatore pratico deve documentare l’esperienza maturata, nei tre anni precedenti, quale mediatore in almeno 10 procedure con adesione della parte invitata art. 26 d.m. n. 150/2023.

La distinzione tra formatore teorico e formatore pratico è funzionale alla qualità del percorso: il primo deve assicurare solidità scientifica e aggiornamento dei contenuti; il secondo deve possedere un’esperienza concreta e verificabile nella conduzione delle procedure.

12. Sospensione e cancellazione dell’ente di formazione

La sospensione dell’ente di formazione può derivare, tra l’altro, da violazioni degli obblighi di trasparenza, dalla pubblicizzazione di programmi o condizioni diversi da quelli approvati, dallo svolgimento dei servizi in sedi non autorizzate o dall’uso non legittimato di denominazioni e simboli di interesse pubblico art. 35 d.m. n. 150/2023.

Quando l’ente perde requisiti o non adempie a determinati obblighi, il responsabile del registro può invitarlo a regolarizzare la posizione senza indugio e comunque entro tre mesi. Se la difformità permane, viene adottato il provvedimento di cancellazione art. 37 d.m. n. 150/2023.

Dopo la sospensione o la cancellazione, l’ente non può erogare i servizi previsti dal decreto. La cancellazione non elimina gli obblighi di conservazione della documentazione e preclude per due anni la possibilità di chiedere una nuova iscrizione art. 40 d.m. n. 150/2023.

13. Schema operativo per progettare un corso conforme

Un ente che intenda organizzare un corso dovrebbe predisporre almeno i seguenti elementi:

  1. verifica della propria iscrizione nell’elenco ministeriale degli enti di formazione;
  2. nomina e documentazione dei requisiti del responsabile scientifico;
  3. individuazione dei formatori teorici e pratici regolarmente qualificati;
  4. programma di almeno 80 ore per la formazione iniziale;
  5. separazione chiara tra almeno 40 ore teoriche e almeno 40 ore pratiche;
  6. numero massimo di 40 partecipanti;
  7. calendario delle lezioni, dei laboratori e delle simulazioni;
  8. accordi con organismi di mediazione per il tirocinio;
  9. sistema di registrazione delle presenze;
  10. prova finale in presenza di almeno quattro ore;
  11. simulazione della formulazione di una proposta conciliativa;
  12. rilascio dell’attestato con indicazione di tutti gli elementi verificabili;
  13. conservazione della documentazione del corso;
  14. comunicazione del calendario e dei programmi al responsabile del registro;
  15. organizzazione dei corsi di aggiornamento biennale per almeno 18 ore;
  16. verifica periodica della permanenza dei requisiti dei mediatori inseriti negli elenchi.

14. Disposizioni transitorie e verifica del percorso seguito

Per i mediatori già inseriti negli elenchi secondo la disciplina previgente, il decreto ministeriale n. 150/2023 ha previsto specifici adempimenti di adeguamento, tra cui la verifica dei requisiti, l’eventuale conseguimento dei titoli richiesti e corsi di aggiornamento con contenuti corrispondenti alla nuova disciplina.

Per gli enti e per i mediatori già iscritti è quindi necessario verificare non soltanto la frequenza del corso originario, ma anche la regolarizzazione del passaggio al nuovo sistema, la documentazione trasmessa dall’organismo e l’eventuale assolvimento degli obblighi formativi transitori art. 42 d.m. n. 150/2023.

Il decreto legislativo n. 149/2022 aveva inoltre previsto che gli enti di formazione già iscritti adeguassero la propria posizione ai nuovi requisiti; il mancato adeguamento entro il termine transitorio comportava la sospensione dall’elenco art. 41 d.lgs. n. 149/2022.

15. Conclusioni

Dopo la riforma Cartabia, il percorso per diventare mediatore civile è strutturato su una formazione iniziale teorico-pratica, un tirocinio effettivo, una prova finale in presenza e un obbligo di aggiornamento periodico.

Il requisito formativo non si esaurisce con il conseguimento dell’attestato iniziale. La permanenza nell’elenco dipende dalla conservazione dei requisiti personali e professionali e dall’assolvimento della formazione continua, che deve essere documentata e verificata con cadenza biennale.

La mancata formazione o la perdita dei requisiti non determina necessariamente una “decadenza” automatica intesa come istituto autonomo, ma può condurre al rigetto della conferma, al venir meno del requisito di inserimento e, nei casi previsti, alla sospensione o cancellazione. Per questo motivo, tanto il mediatore quanto l’organismo devono mantenere una documentazione completa, aggiornata e coerente con il decreto ministeriale n. 150/2023.

In termini organizzativi, un corso realmente conforme deve quindi garantire contemporaneamente qualità dei contenuti, prevalenza dell’esperienza pratica, tirocinio documentato, formatori qualificati, controllo delle presenze, prova finale effettiva e tracciabilità degli adempimenti successivi.

CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORE CIVILE

Diventa mediatore civile e commerciale con INMEDIALEX. Un percorso formativo pensato per acquisire le competenze giuridiche, comunicative e pratiche necessarie per operare nella mediazione. La formazione integra normativa, tecniche di gestione del conflitto ed esercitazioni pratiche, con particolare attenzione all’attività concreta del mediatore.

Marianna Curcio

Marianna Curcio, avvocato, mediatrice da oltre 15 anni e formatrice per mediatori, ha maturato una consolidata esperienza nell'ambito della mediazione civile e commerciale e nella formazione dei professionisti della mediazione. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione, alla giurisprudenza e agli strumenti ADR.