Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: la sentenza del Tribunale di Imperia n. 281/2026
La contumacia del creditore opposto non trasferisce l’onere di attivazione
Abstract
Con la sentenza n. 281 del 6 maggio 2026, il Tribunale di Imperia torna sul rapporto tra mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il creditore opposto non si costituisca nel giudizio di opposizione. La decisione conferma che l’onere di depositare la domanda di mediazione grava sul creditore che ha proposto il ricorso monitorio e che la contumacia di quest’ultimo non determina alcuna traslazione dell’onere sull’opponente. L’inerzia del creditore conduce all’improcedibilità della domanda monitoria e alla revoca del decreto ingiuntivo.
1. Il caso deciso dal Tribunale di Imperia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice per il pagamento di una somma dovuta in relazione a linee di credito concesse a un terzo e garantite da fideiussione. L’opponente ha introdotto il giudizio di opposizione, eccependo preliminarmente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di una controversia riconducibile alla materia dei contratti bancari.
Il creditore opposto, pur regolarmente citato presso il difensore costituito nella fase monitoria, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Non è stato quindi possibile assegnargli, alla prima udienza, il termine per il deposito della domanda di mediazione. L’opponente ha reiterato l’eccezione di improcedibilità e il Tribunale ha definito la causa in rito, dichiarando improcedibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revocando il decreto opposto. Il creditore è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di entrambe le fasi.
2. Il quadro normativo
La disciplina vigente individua i contratti bancari, finanziari e assicurativi tra le materie nelle quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Per il procedimento monitorio opera però una regola speciale. L’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 stabilisce che, quando l’azione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio. Il giudice, dopo avere provveduto sulle eventuali istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, fissa l’udienza successiva alla scadenza del termine per l’esperimento della procedura. Se la mediazione non viene esperita, deve dichiarare l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso e revocare il decreto opposto.
La disposizione è stata introdotta nell’ambito delle modifiche alla disciplina della mediazione recate dalla riforma Cartabia, il cui art. 7 del d.lgs. 149/2022 ha inserito nel d.lgs. 28/2010 l’art. 5-bis, recependo sul piano legislativo il principio già affermato dalle Sezioni Unite.
3. Il principio delle Sezioni Unite e la sua codificazione
Il Tribunale di Imperia richiama espressamente la Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19596 del 2020. In quella pronuncia la Corte ha composto il precedente contrasto sull’individuazione della parte onerata dell’attivazione della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il principio affermato è che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurata l’opposizione e decise le questioni relative alla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione grava sul creditore opposto, quale attore in senso sostanziale. Se il creditore non si attiva, la conseguenza è l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.
La ratio è duplice. Da un lato, il creditore è il soggetto che ha azionato la pretesa sostanziale e che deve illustrare, nella domanda di mediazione, l’oggetto e le ragioni della propria domanda. Dall’altro, l’interpretazione evita che l’inerzia dell’opponente determini l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, quale effetto sostanziale della mancata attivazione di una procedura stragiudiziale. La revoca del decreto, invece, non impedisce al creditore di riproporre la propria pretesa, nel rispetto delle condizioni previste dall’ordinamento.
La riforma legislativa ha reso il principio testuale e non più dipendente dall’opzione interpretativa seguita dal singolo ufficio giudiziario: l’onere grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.
4. La specificità della contumacia
L’aspetto più significativo della decisione di Imperia riguarda la contumacia del creditore opposto. La mancata costituzione non produce alcun effetto traslativo dell’onere di attivare la mediazione.
La contumacia descrive una situazione processuale di inerzia, ma non altera la posizione sostanziale delle parti. Il creditore resta l’attore in senso sostanziale e conserva l’onere di coltivare la domanda monitoria mediante l’adempimento della condizione di procedibilità. L’opponente, sebbene formalmente attore per avere introdotto il giudizio di opposizione, resta il debitore che reagisce alla pretesa azionata in via monitoria.
La soluzione è stata ribadita anche da recenti pronunce di merito. Il Tribunale di Pisa, sentenza n. 597 del 29 maggio 2026 ha escluso che la contumacia dell’opposto possa esonerarlo dall’obbligo di promuovere la mediazione o trasferire tale obbligo sull’opponente. In termini analoghi, il Tribunale di Nola, sentenza n. 2215 del 25 maggio 2026 ha esteso la medesima logica ai cessionari intervenuti nel giudizio, ritenendoli tenuti all’attivazione della procedura in quanto subentrati nella posizione sostanziale del creditore.
5. Le conseguenze processuali
La sanzione individuata dal Tribunale di Imperia presenta tre profili distinti:
- improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio;
- revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
La pronuncia non definisce il merito del rapporto sostanziale e non attribuisce, di per sé, efficacia di giudicato sulla fondatezza o infondatezza del credito. Il creditore, in linea di principio, conserva la possibilità di riproporre la pretesa, purché proceda correttamente all’attivazione della mediazione e siano ancora sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell’azione.
Per il difensore dell’opponente, l’interesse pratico consiste quindi nel verificare tempestivamente la mancata attivazione della procedura e nel sollevare l’eccezione nel momento processuale utile. Per il difensore del creditore opposto, la decisione conferma la necessità di monitorare la prima udienza, le statuizioni sulla provvisoria esecuzione e il termine assegnato per il deposito della domanda di mediazione.
6. Indicazioni operative per la gestione del giudizio
La sentenza suggerisce una sequenza di verifiche essenziale.
Anzitutto, occorre qualificare correttamente la materia controversa. Nel caso deciso a Imperia, la riconducibilità del rapporto ai contratti bancari rendeva operante la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010.
In secondo luogo, occorre distinguere la fase monitoria dal giudizio di opposizione. La mediazione non deve essere preventivamente esperita prima del ricorso per decreto ingiuntivo, ma diviene rilevante nel giudizio di opposizione secondo la scansione prevista dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 28/2010.
In terzo luogo, l’attenzione deve concentrarsi sul soggetto onerato: è il creditore opposto, cioè colui che ha proposto il ricorso monitorio, a dover presentare la domanda di mediazione.
Infine, la difesa dell’opponente deve verificare se il creditore abbia effettivamente depositato la domanda e se lo abbia fatto nel termine assegnato. La sola dichiarazione di voler procedere, il deposito tardivo o la mancata partecipazione alla procedura non equivalgono automaticamente all’assolvimento della condizione: la valutazione deve essere compiuta alla luce della concreta scansione processuale e dell’attività svolta davanti all’organismo.
7. Mediazione obbligatoria e mediazione demandata
Il principio della sentenza di Imperia va distinto dalla mediazione demandata dal giudice. La disciplina vigente consente al giudice di disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento della mediazione valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. Anche in tale ipotesi, la mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda.
La giurisprudenza di merito più recente ha sottolineato che il mancato esperimento della mediazione demandata può condurre all’improcedibilità, anche quando la controversia non rientri originariamente tra quelle soggette a mediazione obbligatoria per materia. Il fondamento, tuttavia, è diverso: nel caso deciso dal Tribunale di Imperia l’obbligo derivava dalla materia bancaria; nella mediazione demandata l’obbligo nasce invece dal provvedimento del giudice.
8. Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Imperia n. 281/2026 si colloca nel solco dell’indirizzo ormai consolidato e offre una conferma rilevante sul piano operativo: la contumacia del creditore opposto non attenua né trasferisce l’onere di attivare la mediazione.
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto una materia soggetta a mediazione obbligatoria, il creditore che ha scelto la via monitoria deve farsi carico anche dell’adempimento successivo della condizione di procedibilità. L’inerzia non determina la stabilizzazione del decreto, ma l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del titolo, oltre alle conseguenze sulle spese.
Per gli operatori, il dato più importante è la necessità di trattare la mediazione come un adempimento processuale da presidiare con la stessa attenzione riservata ai termini di costituzione, alle istanze sulla provvisoria esecuzione e alle eccezioni preliminari. La mancata costituzione del creditore non elimina questo onere: ne rende, semmai, più probabile l’inadempimento e più immediata la conseguenza processuale.
