Quando è possibile chiedere la nomina di un esperto durante la mediazione?
Guida operativa per avvocati e professionisti della mediazione civile e commerciale
La questione: supporto tecnico senza trasformare la mediazione in un giudizio
Nelle controversie caratterizzate da profili tecnici, la possibilità di acquisire un contributo specialistico può incidere concretamente sulla qualità del confronto e sulla praticabilità di una soluzione negoziale. Si pensi, tra gli altri casi, alla quantificazione di danni, alla verifica di lavorazioni, alla stima di beni, alla ricostruzione di rapporti contabili, all’esame di rendiconti condominiali o alla valutazione di aspetti tecnici connessi a un contratto bancario, assicurativo, edilizio o societario.
La disciplina della mediazione consente di ricorrere a un esperto, ma non configura la nomina come un passaggio automatico né come un diritto potestativo della singola parte. L’esperto è uno strumento della procedura: il suo coinvolgimento deve essere valutato in funzione dell’effettività del confronto e della possibile composizione della controversia, senza sovrapporre la mediazione a una consulenza tecnica giudiziale.
La disposizione centrale è l’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, secondo cui «il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali». La norma stabilisce inoltre che il regolamento dell’organismo deve disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli esperti e che, al momento della nomina, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della relazione, anche in deroga alla riservatezza prevista dall’articolo 9. In tale ipotesi, la relazione è valutata secondo l’articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il testo vigente dell’art. 8 d.lgs. 28/2010 costituisce quindi il riferimento normativo diretto.
Chi può chiedere l’intervento dell’esperto
La richiesta può essere formulata da ciascuna delle parti, dai rispettivi difensori o dallo stesso mediatore, quando nel corso degli incontri emerga che il confronto è ostacolato dall’assenza di una valutazione tecnica condivisibile. La legge, tuttavia, attribuisce il potere di avvalersi dell’esperto al mediatore, non direttamente alla parte.
Ne deriva una distinzione operativa importante. La parte può sollecitare la nomina, motivando la richiesta e indicando l’oggetto concreto dell’accertamento; il mediatore valuta se l’ausilio sia realmente utile alla procedura e, ove ritenga di procedere, si avvale di un esperto che deve possedere il requisito indicato dalla legge, vale a dire l’iscrizione negli albi dei consulenti presso i tribunali. La richiesta non obbliga dunque il mediatore ad accogliere l’istanza e non consente alla parte di imporre unilateralmente un professionista, un quesito o una metodologia di indagine.
La scelta è coerente con la struttura della mediazione. Il mediatore resta un terzo imparziale privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti, come ricorda la definizione legislativa dell’art. 1 d.lgs. 28/2010. L’esperto non decide la controversia e non sostituisce il mediatore: fornisce un apporto specialistico destinato a rendere più consapevole il dialogo tra le parti.
In quale momento può essere chiesta la nomina
L’articolo 8 non fissa un termine decadenziale per la richiesta. In linea generale, l’istanza può quindi essere proposta nel corso della procedura, non appena si manifesti la necessità di un chiarimento tecnico. È però opportuno formularla in un momento compatibile con la durata della mediazione e con la concreta possibilità di esaminare la relazione prima della conclusione del procedimento.
Dal punto di vista professionale, il momento più efficace è normalmente quello in cui il mediatore ha già acquisito una prima conoscenza delle posizioni e degli interessi delle parti, ma non è ancora stata raggiunta una soluzione definitiva. Una richiesta formulata troppo presto, senza aver chiarito il punto tecnico controverso, rischia di trasformarsi in un’attività esplorativa non necessaria. Una richiesta formulata quando le parti hanno già sottoscritto l’accordo o quando il procedimento è ormai in fase di chiusura può invece risultare inutilmente tardiva sul piano pratico, pur in assenza di una decadenza espressamente prevista dalla norma.
L’istanza può essere presentata anche al primo incontro, qualora la natura della controversia renda evidente fin dall’inizio che il confronto non può svilupparsi utilmente senza uno specifico apporto tecnico. L’articolo 8 prevede infatti che, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo possa nominare uno o più mediatori ausiliari; si tratta però di una figura diversa dall’esperto. Il mediatore ausiliario integra la funzione mediativa, mentre l’esperto fornisce una valutazione specialistica su uno o più profili tecnici della lite.
Quali presupposti deve avere una richiesta efficace
Una richiesta meramente generica, diretta a ottenere una sorta di “perizia” sull’intera controversia, è normalmente poco funzionale. È preferibile indicare con precisione:
- il fatto o il profilo tecnico da chiarire;
- la ragione per cui quel profilo incide sulla possibilità di raggiungere un accordo;
- la documentazione che l’esperto dovrebbe esaminare;
- l’eventuale necessità di un sopralluogo, di una ricostruzione contabile o di un’analisi documentale;
- il termine ragionevole entro il quale l’attività dovrebbe essere svolta;
- il criterio di ripartizione o di anticipazione del compenso, secondo il regolamento dell’organismo;
- l’eventuale volontà di disciplinare espressamente l’utilizzabilità della relazione in un successivo giudizio.
Il difensore dovrebbe inoltre chiarire se la richiesta è finalizzata a una valutazione tecnica neutrale, alla quantificazione di una posta economica, alla verifica di un dato documentale oppure alla costruzione di una proposta transattiva. L’esperto non dovrebbe essere incaricato di svolgere indagini prive di un collegamento con i temi realmente negoziabili né di risolvere questioni giuridiche riservate alle parti, ai difensori e, per il corretto svolgimento della procedura, al mediatore.
La nomina non equivale a una consulenza tecnica d’ufficio
L’esperto della mediazione non è un consulente tecnico d’ufficio. La sua attività non si svolge nell’ambito di un processo, non è diretta da un giudice e non produce automaticamente una prova utilizzabile nel giudizio successivo. Il suo incarico nasce nel procedimento di mediazione e deve essere letto alla luce della finalità conciliativa della procedura.
Questa differenza ha conseguenze pratiche. L’esperto non dispone dei poteri tipici dell’ausiliario del giudice e l’attività deve essere organizzata nel rispetto del regolamento dell’organismo, della disponibilità delle parti e della documentazione messa a disposizione. L’eventuale relazione non assume, per il solo fatto di essere stata redatta da un professionista iscritto in un albo, il valore di una consulenza tecnica d’ufficio o di una prova vincolante.
Il mediatore deve inoltre preservare la terzietà della procedura. L’art. 14 d.lgs. 28/2010 vieta al mediatore e ai suoi ausiliari di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, salvo quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio, e impone al mediatore gli obblighi di indipendenza e imparzialità previsti dalla disposizione. Anche la scelta dell’esperto dovrebbe quindi essere verificata sotto il profilo dell’assenza di conflitti di interesse e della coerenza con il regolamento dell’organismo.
La relazione è normalmente riservata: quando può essere utilizzata in giudizio
La regola di base è la riservatezza della mediazione. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, secondo quanto previsto dall’art. 10 d.lgs. 28/2010.
Per la relazione dell’esperto, l’articolo 8, comma 7, introduce una possibilità specifica: al momento della nomina, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della relazione, anche in deroga all’articolo 9. L’accordo deve quindi essere valutato e formalizzato con attenzione, chiarendo almeno:
- se la producibilità riguarda l’intera relazione o soltanto determinate parti;
- se sono utilizzabili anche gli allegati, i dati elaborati e la documentazione richiamata;
- se la relazione può essere prodotta da ciascuna parte o soltanto congiuntamente;
- quale sia l’oggetto dell’incarico e quali siano i limiti della valutazione;
- se l’esperto possa essere chiamato a chiarimenti nel successivo giudizio, profilo che non può essere dato per scontato;
- come debbano essere trattati i dati e le informazioni acquisiti durante gli incontri.
La producibilità non rende la relazione vincolante per il giudice. La norma stabilisce che, quando le parti hanno convenuto la possibilità di produrla, essa è valutata ai sensi dell’articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice conserva quindi il potere di apprezzarne il contenuto secondo il proprio prudente convincimento, nel quadro degli elementi acquisiti nel processo.
La scelta di consentire l’utilizzazione futura della relazione deve essere compiuta consapevolmente. In alcune controversie può favorire la definizione perché riduce il rischio di duplicare i costi tecnici in giudizio; in altre può indebolire la riservatezza della trattativa o anticipare alla futura controparte elementi che la parte avrebbe preferito mantenere confinati nella procedura. La decisione compete al difensore e alla parte, sulla base degli obiettivi della procedura e dello scenario processuale concretamente prevedibile.
Costi dell’esperto e regolamento dell’organismo
Il compenso dell’esperto non dovrebbe essere affrontato in modo informale. L’articolo 8, comma 7, rimette al regolamento dell’organismo le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi. Prima di accettare l’incarico è quindi necessario verificare il regolamento applicabile, il preventivo o il criterio di determinazione del compenso, le modalità di anticipazione e il regime dell’eventuale mancato accordo.
Nella prassi è opportuno che il verbale o altro atto della procedura dia conto dell’incarico, del quesito, del professionista individuato, del preventivo, della ripartizione provvisoria dei costi e dell’eventuale accordo sulla producibilità della relazione. Una puntuale verbalizzazione riduce il rischio di contestazioni successive sull’estensione dell’incarico e sulla destinazione del documento.
Non va confuso il compenso dell’esperto con l’indennità spettante all’organismo di mediazione. Sono voci diverse e devono essere ricostruite separatamente sulla base della disciplina legislativa e del regolamento applicabile. Anche la disciplina delle spese processuali può assumere rilievo quando la controversia prosegua in giudizio: l’articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2010 contempla infatti, in determinate ipotesi, le spese per l’indennità del mediatore e il compenso dell’esperto nel quadro delle valutazioni sulle spese processuali. L’esatta applicazione dipende dall’esito del successivo giudizio e dalla corrispondenza tra proposta, decisione e circostanze del caso concreto.
La richiesta della parte e la partecipazione personale alla mediazione
La nomina dell’esperto non sostituisce la partecipazione delle parti alla mediazione. L’articolo 8, comma 4, stabilisce che le parti partecipano personalmente e che, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La richiesta di un esperto, pertanto, non può essere utilizzata per trasformare il procedimento in un confronto esclusivamente tra tecnici e difensori.
La giurisprudenza di merito ha evidenziato le conseguenze processuali di una partecipazione non conforme alle regole della mediazione obbligatoria. Il Tribunale civile di Matera, sentenza n. 109 del 25 febbraio 2025 ha richiamato la necessità, quando la parte sia sostituita, di una procura speciale sostanziale idonea a conferire il potere di partecipare alla mediazione; il semplice conferimento di una procura alle liti non è stato ritenuto sufficiente. Il principio è rilevante anche sul piano organizzativo: l’esperto può assistere il confronto tecnico, ma non può colmare l’assenza della parte o del suo valido rappresentante sostanziale.
Quando la nomina è realmente utile
La richiesta è particolarmente appropriata quando esiste un punto tecnico delimitato, verificabile e potenzialmente idoneo a sbloccare la trattativa. Alcuni esempi sono:
- la stima del valore di un immobile o di un’azienda, quando le parti sono disponibili a discutere ma divergono sul dato economico di base;
- la quantificazione del costo di ripristino di opere o impianti, se il contrasto riguarda principalmente l’entità dell’intervento;
- la ricostruzione di saldi, addebiti o flussi finanziari, quando una base contabile comune può consentire una proposta transattiva;
- la verifica di vizi, difformità o lavorazioni, purché il quesito sia circoscritto e la documentazione sia accessibile;
- la determinazione di poste divisionali o di conguagli, quando il dato tecnico costituisce un presupposto della composizione.
È invece meno appropriata quando il contrasto è essenzialmente giuridico, quando le parti non intendono mettere a disposizione la documentazione necessaria, quando la distanza economica non dipende da una divergenza tecnica oppure quando l’incarico richiesto è così ampio da replicare un giudizio completo. In questi casi, l’esperto rischia di aumentare tempi e costi senza accrescere la concreta possibilità di accordo.
Una possibile struttura dell’istanza
Una richiesta scritta può essere formulata in termini analoghi ai seguenti:
«Considerato che la definizione della controversia dipende dalla quantificazione dei costi di ripristino delle opere indicate nella documentazione già depositata, si chiede al mediatore di valutare l’opportunità di avvalersi, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2010, di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti presso il tribunale competente. Si propone che l’incarico abbia a oggetto esclusivamente l’esame della documentazione tecnica, l’eventuale sopralluogo e la stima dei costi necessari al ripristino, con esclusione delle valutazioni giuridiche e della ricostruzione delle responsabilità. Si chiede altresì che siano preventivamente precisati il compenso, i criteri di ripartizione del costo e, ove le parti lo ritengano opportuno, l’eventuale accordo sulla producibilità della relazione in un successivo giudizio».
La formulazione deve essere adattata al regolamento dell’organismo e alle caratteristiche della controversia. In particolare, l’indicazione dell’oggetto dell’incarico non dovrebbe lasciare dubbi sulla distinzione tra accertamento tecnico e valutazione giuridica.
Conclusioni operative
La nomina di un esperto durante la mediazione è possibile quando emerge una necessità tecnica concreta e l’ausilio può favorire un confronto informato o la costruzione di una proposta conciliativa. La richiesta può essere avanzata dalle parti o dai difensori nel corso della procedura, ma la decisione di avvalersi dell’esperto spetta al mediatore, nel rispetto del regolamento dell’organismo e della finalità conciliativa.
Prima di procedere, il professionista dovrebbe verificare quattro profili: la specificità del quesito, l’idoneità dell’esperto e l’assenza di conflitti, il regime dei compensi e la scelta consapevole sulla producibilità futura della relazione. Quest’ultimo aspetto è particolarmente delicato: la relazione può essere resa utilizzabile in giudizio soltanto se le parti convengono tale possibilità al momento della nomina, e anche in quel caso il documento non vincola il giudice.
L’esperto, in definitiva, è uno strumento per rendere negoziabile una controversia tecnicamente complessa, non un sostituto del giudice né un mezzo per irrigidire la procedura. La sua utilità dipende dalla precisione dell’incarico, dalla trasparenza dei costi, dalla disponibilità delle parti a confrontarsi sui dati e dalla coerenza dell’attività tecnica con l’obiettivo di raggiungere una composizione della lite.
Danilo Sigillo, dottore in Scienze Giuridiche e mediatore esperto, collabora con InMediaLex da oltre 15 anni. Ha maturato una consolidata esperienza nell’ambito della mediazione civile e commerciale e nella gestione dei procedimenti di mediazione. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione e alla giurisprudenza in materia.
