Scelta dell’organismo di mediazione nei contratti cross-border: criteri di collegamento, deroghe e rapporti con il Regolamento Bruxelles I-bis
Sommario: 1. La centralità della scelta dell’organismo: una regola apparentemente
semplice. — 2. L’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010: genesi, lettera e ratio. — 3. La
dimensione cross-border: determinare prima il foro, poi l’organismo. — 4. La
giurisprudenza 2024-2026: una geografia di principi consolidati. — 5. La deroga
convenzionale: portata, forma e limiti. — 6. Mediazione telematica e competenza
territoriale: un confine invalicabile. — 7. Accordi e convenzioni tra organismi: l’evoluzione
dal DM 180/2010 al DM 150/2023. — 8. Coordinamento con il Regolamento Bruxelles
I-bis e con le clausole di scelta del foro. — 9. Guida alla redazione della clausola.
- La centralità della scelta dell’organismo: una regola apparentemente semplice
La scelta dell’organismo di mediazione è — nella pratica dei contratti cross-border — il
passaggio più sottovalutato e al tempo stesso più insidioso dell’intera architettura ADR.
L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 detta una regola solo in apparenza lineare: «la
domanda di mediazione […] è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo
del giudice territorialmente competente per la controversia».
Dietro questa formula, solo tre parole contano davvero: «nel luogo del giudice
territorialmente competente». Sono queste tre parole a generare — quando il contratto ha
carattere transfrontaliero — una cascata di questioni che meritano un’analisi approfondita:
qual è il giudice competente quando le parti risiedono in Stati diversi? La clausola di scelta
del foro influenza la scelta dell’organismo? L’accordo sull’organismo può derogare alla
competenza territoriale? La modalità telematica supera il vincolo della sede?
L’analisi che segue muove da un dato empirico: tra il 2024 e il 2026, oltre quindici tribunali
italiani hanno dichiarato improcedibile la domanda giudiziale per violazione dell’art. 4,
comma 1, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Un’ecatombe processuale che
poteva essere evitata — nella quasi totalità dei casi — con una clausola di deroga
espressa o con la scelta di un organismo dotato di sede nel circondario competente. - L’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010: genesi, lettera e ratio
La norma attuale è il precipitato di una stratificazione normativa che conviene ripercorrere
brevemente.
Nella formulazione originaria del 2010, l’art. 4 si limitava a prevedere il deposito della
domanda «presso un organismo» senza ulteriori specificazioni territoriali. Fu il d.l. 69/2013
(conv. l. 98/2013) a introdurre il criterio del «luogo del giudice territorialmente
competente», con l’evidente finalità di garantire prossimità e accessibilità della mediazione
alla parte invitata. La Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha mantenuto il criterio,
aggiungendo due precisazioni: la regola della prevenzione in caso di più domande
concorrenti, e la derogabilità «su accordo delle parti». Il Correttivo (d.lgs. 216/2024) non
ha modificato la disposizione.
La Circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013 — più volte richiamata
dalla giurisprudenza — ha chiarito che il criterio è soddisfatto quando l’organismo «abbia
la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente»,
intendendosi per tale uno dei comuni compresi nel circondario del tribunale. Il chiarimento
è importante perché consente all’organismo di operare in più distretti attraverso sedi
secondarie, purché regolarmente comunicate al Ministero.
La ratio della norma, come hanno chiarito numerose pronunce — tra cui il Tribunale di
Taranto, sentenza n. 1350/2025 — è duplice: (a) consentire alla parte invitata di
partecipare effettivamente alla procedura «senza oneri eccessivi»; (b) evitare che la
mediazione, anziché favorire l’incontro, diventi uno strumento di pressione logistica
utilizzato dalla parte istante per costringere la controparte a forme di partecipazione
onerose o dissuasive. - La dimensione cross-border: determinare prima il foro, poi l’organismo
Nei contratti internazionali, l’individuazione dell’organismo territorialmente competente
esige un’operazione preliminare che molti drafters trascurano: determinare qual è il
«giudice territorialmente competente per la controversia» secondo le regole di diritto
internazionale privato.
Il Tribunale di Taranto, sentenza n. 1350/2025, lo ha espresso con chiarezza: «il
meccanismo legislativo presuppone, in effetti, che prima sia individuato il foro giudiziale
(secondo le regole processuali sulla competenza che, sotto il profilo territoriale,
individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto) e solo
dopo sia determinato l’organismo cui accedere in fase conciliativa, sì da consentire alla
parte invitata in mediazione la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi (così
Cass., 2/9/2015, n. 17480)».
Nei contratti cross-border intra-UE, il foro del convenuto è determinato dall’art. 4 del
Regolamento Bruxelles I-bis (1215/2012), che attribuisce competenza alle autorità
giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato. I fori speciali (artt. 7-9)
e il foro della clausola di scelta (art. 25) possono spostare la competenza, con effetti a
cascata sull’individuazione dell’organismo di mediazione.
Il Tribunale di Cassino, sentenza n. 209/2026, ha fornito un esempio concreto: in un
contratto di appalto tra impresa italiana e committente belga, la clausola contrattuale che
devolveva la competenza all’«autorità giudiziaria belga secondo la residenza del
committente» — doppiamente sottoscritta — è stata ritenuta valida ai sensi degli artt. 4 e
25 del Regolamento. Il Tribunale di Cassino ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato
la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bruxelles.
Il corollario in punto di mediazione è dirompente: se il giudice belga è l’unico competente,
l’organismo di mediazione — per soddisfare l’art. 4, comma 1 — deve avere sede nel
circondario di quel giudice belga. Un organismo italiano, ancorché iscritto al registro
ministeriale, non sarebbe territorialmente competente. È un esito paradossale che il
drafter deve conoscere e gestire: la clausola di scelta del foro, se punta a un giudice
estero, trascina con sé la competenza dell’organismo di mediazione fuori dall’Italia. - La giurisprudenza 2024-2026: una geografia di principi consolidati
Il corpus giurisprudenziale che si è formato nell’ultimo biennio sul tema è imponente e —
fatto raro nella giurisprudenza di merito — sostanzialmente unanime. I principi possono
essere così sistematizzati.
4.1. Sede principale o secondaria nel circondario
Il criterio è rispettato quando l’organismo ha una sede — principale o secondaria — in uno
dei comuni compresi nel circondario del tribunale territorialmente competente. La sede
secondaria deve essere regolarmente comunicata al Ministero della Giustizia. Lo hanno
affermato, tra gli altri: Tribunale di Lecce n. 2127/2025, Tribunale di Torre Annunziata n.
1459/2026, Tribunale di Catania n. 4532/2025, Tribunale di Lanusei n. 265/2024,
Tribunale di Modena n. 902/2025, Tribunale di Oristano n. 232/2026, Tribunale di Marsala
n. 244/2025.
4.2. La domanda a organismo incompetente è tamquam non esset
La domanda depositata presso un organismo privo di sede nel circondario competente
«non produce effetti» e «deve essere considerata come non espletata»: Tribunale di
Trapani n. 579/2026, Tribunale di Potenza n. 2525/2025, Tribunale di Avellino n.
622/2026, Tribunale di Firenze n. 1711/2024. La conseguenza è l’improcedibilità della
domanda giudiziale e, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del decreto.
4.3. L’accordo delle parti è l’unica deroga ammessa
La competenza territoriale dell’organismo è derogabile «solo su accordo di tutte le parti
coinvolte»: Tribunale di Lecce n. 2127/2025, Tribunale di Mantova n. 327/2024, Tribunale
di Modena n. 902/2025. L’accordo può intervenire prima o dopo l’avvio della procedura e
può manifestarsi in varie forme: domanda congiunta, clausola contrattuale, mancata
contestazione della parte invitata. Ma in mancanza di accordo, la deroga non opera.
Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 1711/2024, ha precisato che l’accordo può essere
anche tacito: la mancata contestazione della parte invitata, che partecipa alla mediazione
senza sollevare eccezioni, può integrare un «implicito accordo di deroga». Tuttavia, come
ha chiarito il Tribunale di Oristano n. 232/2026, la partecipazione con espressa riserva di
eccepire l’incompetenza, manifestata fin dal modulo di adesione, non costituisce
acquiescenza.
4.4. L’onere probatorio grava su chi attiva la procedura
È la parte che introduce la mediazione — in quanto «attore sostanziale» — a dover
provare la competenza territoriale dell’organismo: Tribunale di Torre Annunziata n.
1459/2026. Non è sufficiente la mera dicitura nel verbale che affermi la competenza
dell’organismo «in relazione al tribunale adito», né la stampa del sito internet. Occorre
documentazione idonea: visura camerale attestante la sede secondaria, accordo di
cooperazione con l’organismo locale, comunicazione della sede secondaria al Ministero.
4.5. L’incompetenza non è sanabile con un nuovo termine
Una volta che il giudice ha già disposto il rinvio per l’espletamento della mediazione e
questa è stata svolta presso organismo incompetente, «è preclusa l’assegnazione alle
parti di un nuovo termine per la presentazione della domanda presso un organismo
competente»: Tribunale di Palermo n. 2386/2026, Tribunale di Trapani n. 579/2026,
Tribunale di Marsala n. 244/2025. L’errore sulla competenza territoriale è, in altre parole,
irreversibile. - La deroga convenzionale: portata, forma e limiti
L’ultimo periodo dell’art. 4, comma 1 — «La competenza dell’organismo è derogabile su
accordo delle parti» — è la valvola di sicurezza dell’intero sistema. Consente alle parti di
un contratto cross-border di scegliere liberamente l’organismo, svincolandosi dal criterio
territoriale.
La deroga può essere inserita:
- nel contratto: attraverso una clausola di mediazione che indichi espressamente
l’organismo prescelto. In questo caso, l’art. 5-sexies, comma 2, conferma che «la
domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel
registro». La clausola opera come deroga convenzionale preventiva alla competenza
territoriale; - dopo il contratto: attraverso un accordo successivo, anche in forma di domanda
congiunta all’organismo prescelto; - durante la procedura: attraverso l’adesione della parte invitata senza contestazione della
competenza territoriale (accordo tacito). Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 1711/2024, ha
riconosciuto questa forma di deroga «da cui deriva l’implicito accordo di deroga».
L’unico limite è che l’organismo prescelto sia iscritto nel registro di cui all’art. 16: art.
5-sexies, comma 2, lo prescrive espressamente. Per i contratti cross-border, la scelta
dell’organismo può cadere su un ente straniero? La risposta è negativa: il registro è
nazionale, e l’organismo deve essere iscritto in esso. Tuttavia, nulla impedisce alle parti di
scegliere un organismo italiano per una mediazione relativa a un contratto cross-border, e
di derogare alla competenza territoriale rispetto al foro italiano.
Per i contratti regolati da una legge straniera o con clausola di scelta del foro estero, la
questione è più complessa e sarà esaminata al paragrafo 8.
- Mediazione telematica e competenza territoriale: un confine invalicabile
Nessun principio è stato affermato con maggiore frequenza e univocità di questo: la
modalità telematica non deroga alla competenza territoriale dell’organismo.
Il Tribunale di Lecce n. 2127/2025 lo ha spiegato con chiarezza: «La possibilità che la
mediazione avvenga in modalità telematica è stata prevista dal legislatore al fine precipuo
del suo effettivo svolgimento, in quanto una o entrambe le parti possono essere
domiciliate/residenti in posti diversi dal foro giudiziario competente […] e, perciò, distanti
dalla sede dell’Organismo di Mediazione territorialmente competente. […] Ciò significa,
però, che l’Organismo di Mediazione scelto deve avere la sua sede nel territorio del
giudice competente». Lo stesso principio è stato ribadito da Tribunale di Catania n.
4532/2025, Tribunale di Marsala n. 427/2021, Tribunale di Palermo n. 2386/2026,
Tribunale di Brindisi n. 816/2026, Tribunale di Paola n. 343/2026, Tribunale di Oristano n.
232/2026.
Il Tribunale di Trapani n. 579/2026 ha aggiunto una precisazione importante: la modalità
telematica «non è ammessa per aggirare strumentalmente le regole di competenza
territoriale». E il Tribunale di Avellino n. 843/2026 ha ulteriormente specificato che «la
partecipazione telematica costituisce una facoltà rimessa alla volontà della parte chiamata
e non può essere imposta unilateralmente da chi avvia la procedura per eludere il criterio
di competenza territoriale».
Il fondamento logico di questo orientamento è chiaro: la mediazione telematica è uno
strumento che agevola la partecipazione delle parti che risiedono lontano dalla sede
dell’organismo territorialmente competente, non un espediente per rendere competente un
organismo che non lo è. La sede fisica dell’organismo rimane il baricentro della procedura:
è lì che il mediatore opera, è lì che gli atti vengono depositati, è lì che le parti — se lo
desiderano — possono recarsi per partecipare in presenza. Il collegamento da remoto è
una modalità aggiuntiva, non una sostituzione della sede. - Accordi e convenzioni tra organismi: l’evoluzione dal DM 180/2010 al DM 150/2023
Un capitolo a sé merita la questione delle convenzioni tra organismi di distretti diversi.
Molti organismi con sede in una città dichiarano di operare in altri distretti grazie ad
accordi con organismi locali. La giurisprudenza ha chiarito — in modo altrettanto unanime
— che tali accordi non spostano la competenza territoriale.
Il Tribunale di Mantova, sentenza n. 327/2024, ha analizzato l’art. 7, comma 2, lett. c), del
DM 180/2010 — che consentiva all’organismo di «avvalersi delle strutture, del personale e
dei mediatori di altri organismi» — e ha concluso che «disposizione che non modifica (e
che non potrebbe modificare) l’individuazione dell’organismo competente, prevista dall’art.
4 del D.Lgs. n. 28 del 2010, ma che prevede unicamente la possibilità per l’organismo
adito (e quindi per l’organismo competente) […] di avvalersi, per lo svolgimento del
procedimento di mediazione, anche di strutture, personale, mediatori di altri organismi».
L’art. 7 del DM 180/2010 è stato abrogato e sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. t), del DM
150/2023, che — come ha rilevato il Tribunale di Avellino n. 843/2026 — «non contiene
alcuna previsione analoga a quella del precedente art. 7 D.M. 180/2010». L’attuale
normativa impone all’organismo che stipula accordi con altri organismi di «trasmettere
immediatamente copia dell’accordo al responsabile del registro e di pubblicare
contestualmente data, oggetto e durata dell’accordo sul proprio sito web», ma non
attribuisce a tali accordi l’effetto di radicare la competenza territoriale.
Il Tribunale di Prato, sentenza n. 54/2025, ha affrontato una variante: l’organismo adito
(con sede fuori dal circondario) aveva svolto l’incontro materialmente presso la sede di un
organismo locale, in virtù di un accordo di partnership. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la
circostanza: «la disposizione fa esplicito riferimento alla sede dell’organismo adito […] e
non consente forme di delegazione — né dà rilievo al luogo di svolgimento dell’incontro». - Coordinamento con il Regolamento Bruxelles I-bis e con le clausole di scelta del foro
Il rapporto tra l’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 e il Regolamento Bruxelles I-bis costituisce
il nodo più delicato per i contratti cross-border. Tre scenari meritano attenzione.
8.1. Clausola di scelta del foro in favore del giudice italiano
Se il contratto contiene una clausola di scelta del foro in favore di un tribunale italiano —
valida ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Bruxelles I-bis — l’organismo di mediazione
andrà individuato in quel circondario. La clausola di scelta del foro determina, di riflesso, la
competenza territoriale dell’organismo. Se il contratto contiene anche una clausola di
mediazione che designa un organismo con sede altrove, la clausola di mediazione opera
come deroga convenzionale alla competenza territoriale, e prevale sul criterio dell’art. 4,
comma 1, in forza dell’art. 5-sexies, comma 2.
8.2. Clausola di scelta del foro in favore del giudice estero
Se il contratto designa un tribunale di un altro Stato membro (es. Tribunale di Bruxelles,
come nel caso del Tribunale di Cassino n. 209/2026), l’applicazione rigorosa dell’art. 4,
comma 1, condurrebbe a esigere un organismo di mediazione con sede nel circondario di
quel tribunale estero. Poiché il registro degli organismi è nazionale, nessun organismo
straniero vi è iscritto.
In questo scenario, la clausola di mediazione inserita nel contratto deve affrontare due
alternative:
- designare un organismo italiano: ma in tal caso la clausola opererebbe come deroga
convenzionale alla competenza territoriale, e occorre verificare se il giudice estero —
applicando la propria legge sulla mediazione — riconoscerebbe l’efficacia della clausola e
riterrebbe soddisfatta la condizione di procedibilità da una mediazione svoltasi in Italia; - designare un organismo del foro estero: ma in tal caso l’organismo non è iscritto al
registro italiano, e la clausola potrebbe non soddisfare il requisito dell’art. 5-sexies, comma
2.
La soluzione più sicura, nei contratti con clausola di scelta del foro estero, è prevedere
una clausola multistep che rinvii alla mediazione secondo le regole del foro prescelto,
indicando un organismo accreditato in quello Stato.
8.3. Foro generale del convenuto (art. 4 Bruxelles I-bis)
In assenza di clausola di scelta del foro, il giudice territorialmente competente è quello del
domicilio del convenuto. In un contratto tra impresa italiana (attrice) e impresa tedesca
(convenuta), il foro è in Germania. L’art. 4, comma 1, richiederebbe un organismo di
mediazione in Germania, con le stesse difficoltà sopra evidenziate.
Per mitigare questo effetto, il drafter dovrebbe inserire nel contratto una clausola di
mediazione che:- indichi un organismo italiano iscritto al registro;- contenga una deroga espressa alla competenza territoriale ex art. 4, comma 1;- specifichi che la mediazione può svolgersi in modalità telematica ex art. 8-bis, con
impegno reciproco alla sottoscrizione digitale.
- Guida alla redazione della clausola
Dall’analisi che precede si possono distillare le seguenti indicazioni operative.
Per il drafter del contratto
a) Individuare prima il foro competente e poi l’organismo. La clausola di scelta del foro
determina la competenza territoriale dell’organismo. Se il foro è italiano, scegliere un
organismo con sede (principale o secondaria) nel circondario di quel tribunale.
b) Se si vuole un organismo diverso da quello territorialmente competente, inserire una
deroga espressa nell’accordo di mediazione. L’art. 4, comma 1, lo consente, e l’art.
5-sexies, comma 2, conferma che la domanda è presentata all’organismo indicato nella
clausola. La deroga deve risultare da un accordo di tutte le parti.
c) Nei contratti cross-border con clausola di scelta del foro estero, valutare se la
mediazione debba svolgersi in Italia o nello Stato del foro. Se in Italia, la clausola deve
contenere una deroga espressa e indicare un organismo italiano iscritto al registro. La
clausola dovrebbe anche specificare che la mediazione si svolge in modalità telematica
per tutte le parti.
d) Verificare, prima di designare l’organismo, che abbia effettivamente una sede —
principale o secondaria, regolarmente comunicata al Ministero — nel circondario
dichiarato. La mera indicazione di una «sede territorialmente competente» nel verbale,
senza riscontri documentali, è stata ritenuta insufficiente. Lo ha chiarito il Tribunale di
Torre Annunziata n. 1459/2026.
Per l’avvocato che attiva la mediazione
e) Prima di depositare la domanda, verificare sul registro ministeriale che l’organismo
abbia una sede — principale o secondaria — nel circondario del tribunale competente. In
mancanza, acquisire il consenso di tutte le parti alla deroga.
f) Ricordare che l’onere di provare la competenza territoriale grava su chi attiva la
procedura. Conservare la documentazione: visura camerale, comunicazione della sede
secondaria al Ministero, eventuale accordo di deroga.
g) Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta — su cui grava l’onere
della mediazione — deve prestare particolare attenzione, perché l’errore sulla competenza
territoriale comporta l’improcedibilità e la revoca del decreto, senza possibilità di sanatoria
con un nuovo termine.
In conclusione. La scelta dell’organismo di mediazione nei contratti cross-border non è
una formalità burocratica, ma una decisione strategica che condiziona la procedibilità della
domanda e — nei casi più gravi — la stessa sopravvivenza del titolo esecutivo. L’art. 4,
comma 1, d.lgs. 28/2010 detta una regola apparentemente semplice, ma il suo
coordinamento con il Regolamento Bruxelles I-bis, con le clausole di scelta del foro e con
la disciplina sulla mediazione telematica genera una complessità che la giurisprudenza di
merito 2024-2026 ha progressivamente dipanato. Conoscerla è, per il professionista, il
primo presidio contro l’improcedibilità.
