Clausole di mediazione nei contratti internazionali: redazione, validità ed effetti processuali transfrontalieri

Clausole di mediazione nei contratti internazionali: redazione, validità ed effetti processuali transfrontalieri

Sommario: 1. La clausola di mediazione come strumento di autonomia negoziale. — 2.
Dalla prassi al diritto positivo: l’art. 5-sexies d.lgs. 28/2010. — 3. Validità e forza
vincolante: la mediazione convenzionale al vaglio della giurisprudenza. — 4. Effetti
processuali: il rapporto con il procedimento monitorio e il nodo dell’art. 5-bis. — 5.
Redigere la clausola: elementi essenziali per i contratti internazionali. — 6. Coordinamento
con le clausole di scelta del foro e con la disciplina arbitrale. — 7. Circolazione
transfrontaliera dell’accordo: omologazione e Convenzione di Singapore. — 8. Modelli
operativi.

  1. La clausola di mediazione come strumento di autonomia negoziale
    La clausola di mediazione inserita in un contratto internazionale è molto più di una
    dichiarazione d’intenti. È un patto vincolante con cui le parti, esercitando la propria
    autonomia negoziale, ridisegnano l’architettura della risoluzione delle controversie:
    antepongono il dialogo facilitato dal mediatore al conflitto giudiziale, subordinano l’accesso
    alla giurisdizione al previo esperimento di una procedura strutturata, e — nel farlo —
    creano un meccanismo di governance del rapporto contrattuale che ha effetti processuali
    dirompenti.
    La materia ha trovato un assetto normativo compiuto solo di recente. Fino al 2022, la
    mediazione convenzionale viveva nella penombra dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 28/2010,
    che si limitava a stabilire che «quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente
    pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, la domanda è presentata
    all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza,
    all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1». La disposizione non chiariva
    espressamente se la violazione della clausola determinasse improcedibilità, e la
    giurisprudenza — prevalentemente di merito, ma con avalli della Cassazione — aveva
    colmato la lacuna costruendo un sistema di effetti processuali su base negoziale.
    La Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha inserito l’art. 5-sexies, che oggi recita: «Quando
    il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una
    clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della
    domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro,
    su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
    Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6».
    La norma ha recepito e positivizzato l’orientamento giurisprudenziale consolidato. Ma ha
    anche lasciato aperti — o meglio, ha generato — nuovi interrogativi che esplodono
    quando il contratto ha carattere transfrontaliero.
  2. Dalla prassi al diritto positivo: l’art. 5-sexies d.lgs. 28/2010
    L’art. 5-sexies colloca la clausola di mediazione nello spazio intermedio tra il contratto e il
    processo. È condizione di procedibilità di fonte convenzionale, non di fonte legale. La
    differenza non è nominalistica: ha conseguenze rilevanti sul regime applicabile.
    La condizione di procedibilità legale (art. 5, comma 2) opera nelle materie tassativamente
    elencate e segue il meccanismo dell’art. 5-bis per i procedimenti monitori: l’obbligo di
    mediazione sorge solo dopo la fase sommaria, nella successiva opposizione. La
    condizione di procedibilità convenzionale, invece, nasce dal contratto e segue le regole
    che le parti hanno pattuito.
    Questo inquadramento è stato recepito dalla giurisprudenza con una compattezza
    impressionante. Il Tribunale di Milano, sentenza n. 1008/2022, ha affermato che la
    clausola contrattuale «deve interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle
    parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell’art. 1372 c.c.» e che «non
    costituisce un limite illecito al diritto di ciascuna parte, costituzionalmente sancito dall’art.
    24 Cost., di agire in giudizio per far valere i propri diritti, non avendo le parti escluso il
    diritto ad adire l’autorità giudiziaria, ma essendosi imposte di esercitare il diritto ad agire in
    giudizio solo dopo l’esperimento del tentativo di mediazione, come dalle parti regolata».
    Il Tribunale di Roma, sentenza n. 20690/2017, aveva già anticipato questo approccio,
    affermando che «deve ritenersi nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione
    della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo», e che il patto di
    mediazione opera «come condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs.
    n. 28/2010» — formula oggi superata dall’art. 5-sexies, ma di cui il principio di fondo
    rimane intatto.
    La Corte d’Appello di Perugia, sentenza n. 426/2023, ha aggiunto un tassello importante in
    punto di interpretazione: la clausola è valida anche senza l’indicazione specifica
    dell’organismo di mediazione, applicandosi il criterio suppletivo dell’art. 4, comma 1
    (organismo nel luogo del giudice territorialmente competente). E, soprattutto,
    l’interpretazione della clausola «deve conformarsi al principio di conservazione del
    negozio giuridico di cui all’art. 1367 c.c., privilegiando il significato che consenta alla
    clausola di produrre effetti rispetto a quello che la priverebbe di efficacia».
  3. Validità e forza vincolante: la mediazione convenzionale al vaglio della giurisprudenza
    Il 2025 e il 2026 hanno prodotto un corpus giurisprudenziale ormai consolidato che merita
    di essere conosciuto da chiunque rediga o si trovi ad applicare clausole di mediazione in
    contratti internazionali.
    Il tratto comune a tutte queste pronunce è l’affermazione della piena autonomia della
    mediazione convenzionale rispetto a quella obbligatoria ex lege. La distinzione è cruciale:
    la prima nasce dal contratto e segue le regole pattizie; la seconda nasce dalla legge e
    segue il regime dell’art. 5.
    Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 195/2026, ha scolpito il principio con particolare
    chiarezza: la clausola contrattuale di mediazione «ha natura cogente e deve essere
    rispettata, comportando l’improcedibilità dell’azione giudiziale proposta in sua violazione.
    Tale pattuizione, qualificabile come mediazione convenzionale e non come mediazione
    obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, non costituisce una limitazione illecita del diritto
    costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la
    possibilità di adire l’autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo
    esperimento del tentativo di mediazione».
    Il Tribunale di Crotone, sentenza n. 628/2025, ha aggiunto che la clausola «ha natura
    diversa dalla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010
    e produce effetti vincolanti ai sensi dell’art. 1372 c.c.». E il Tribunale di Cosenza, sentenza
    n. 719/2026, ha precisato che «tale estendibilità deve valutarsi in concreto, alla luce del
    contenuto degli accordi che le parti hanno assunto in via negoziale».
    Per i contratti internazionali, queste pronunce hanno una portata che va oltre il mero dato
    processuale interno. Affermano che la clausola di mediazione non è un optional dal valore
    meramente morale: è un obbligo giuridicamente sanzionato, la cui violazione travolge
    l’atto introduttivo del giudizio. Un private enforcement dell’ADR che pone l’Italia
    all’avanguardia nel panorama europeo.
  4. Effetti processuali: il rapporto con il procedimento monitorio e il nodo dell’art. 5-bis
    Il punto di maggior frizione — e di maggior interesse per il professionista — è il rapporto
    tra clausola di mediazione convenzionale e procedimento monitorio.
    L’art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010 esclude l’applicabilità della mediazione obbligatoria ex
    lege «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle
    istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione». In altre parole: chi
    agisce in via monitoria in una materia soggetta a mediazione obbligatoria può chiedere e
    ottenere il decreto ingiuntivo senza previa mediazione; l’obbligo scatterà solo nella
    successiva fase di opposizione.
    Questo regime — codificato nell’art. 5-bis — è però testualmente riservato alla mediazione
    obbligatoria. L’art. 5-sexies, dedicato alla mediazione convenzionale, non richiama l’art.
    5-bis, ma solo i commi 2, 5 e 6 dell’art. 5.
    La giurisprudenza ne ha tratto una conseguenza dirompente: la clausola di mediazione
    convenzionale vincola anche il ricorso per decreto ingiuntivo. Se il contratto impone la
    mediazione «prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale», il creditore non può
    aggirare l’obbligo scegliendo la via monitoria.
    La Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 568/2026, ha affermato che «non vi è quella
    possibilità di pronunciare sull’efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo ottenuto
    attraverso la violazione contrattuale e di posticipare l’esame del merito al previo
    esperimento del tentativo di mediazione, poiché tale soluzione è inosservante degli effetti
    voluti dal contratto, vincolante ex art. 1372 c.c.».
    Il Tribunale di Potenza, sentenza n. 2525/2025, ha confermato che «la clausola
    contrattuale di mediazione, laddove preveda espressamente che la via giudiziaria sia
    esperibile solo in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, rende residuale l’azione
    giudiziale, anche monitoria, e tale previsione non può essere elusa mediante
    l’applicazione della disciplina della mediazione obbligatoria di fonte legale».
    Il Tribunale di Cosenza, sentenza n. 719/2026, ha escluso la sanatoria ex post: «né il vizio
    originario è sanabile mediante la richiesta, formulata in corso di causa dalla parte che ha
    agito senza rispettare la clausola, di assegnazione di un termine per l’espletamento della
    mediazione, atteso che il previo esperimento della procedura conciliativa costituisce
    presupposto per l’accesso stesso alla tutela giurisdizionale».
    Questo orientamento — ormai maggioritario e difficilmente reversibile — produce un
    effetto pratico dirompente nei contratti internazionali: il creditore che vanta un credito
    cross-border deve preventivamente attivare la mediazione, anche quando l’urgenza
    suggerirebbe la scorciatoia monitoria. La clausola di mediazione, in altre parole, blocca
    anche il decreto ingiuntivo.
  5. Redigere la clausola: elementi essenziali per i contratti internazionali
    Alla luce di questo quadro normativo e giurisprudenziale, la redazione della clausola di
    mediazione in un contratto internazionale richiede attenzione a una pluralità di elementi.
    Non esiste una clausola «standard» adatta a ogni contesto: la clausola va calibrata sul
    tipo di contratto, sulle parti e sulla geografia del rapporto.
    a) L’ambito di applicazione. La clausola deve definire con precisione il perimetro delle
    controversie coperte. La formula più ampia — «qualsiasi controversia derivante da o in
    connessione con il presente contratto» — copre l’intero spettro del contenzioso
    contrattuale, comprese le domande risarcitorie e quelle relative a invalidità, inefficacia o
    risoluzione. Formule più ristrette («controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione
    del contratto») lasciano fuori le domande di nullità, con il rischio di frammentazione del
    contenzioso.
    La Corte d’Appello di Perugia, sentenza n. 426/2023, ha chiarito che il termine
    «applicazione» del contratto ricomprende «le controversie relative all’esecuzione e
    all’adempimento del contratto, ivi incluse quelle concernenti l’inadempimento
    contrattuale».
    b) L’organismo di mediazione. L’indicazione di un organismo specifico è opportuna ma
    non indispensabile: in mancanza, si applica il criterio suppletivo dell’art. 4, comma 1. Nei
    contratti internazionali, è consigliabile indicare un organismo con esperienza cross-border
    e con sedi o convenzioni in più Stati. In alternativa, si può designare un organismo
    internazionale (es. ICC, WIPO, SIMC) o un organismo con una pluralità di sedi operative.
    c) La lingua della mediazione. Spesso trascurata, la scelta della lingua è invece
    essenziale. La clausola dovrebbe specificare in quale lingua si svolgerà la procedura. In
    mancanza, vale la lingua del contratto. Per contratti tra parti di Stati diversi, può essere
    opportuno prevedere che la mediazione si svolga in inglese e che ciascuna parte possa
    farsi assistere da un interprete a proprie spese.
    d) La modalità di svolgimento: presenza o remoto. Dopo l’introduzione degli artt. 8-bis e
    8-ter, la clausola dovrebbe disciplinare anche la modalità. Si può prevedere che la
    mediazione si svolga in modalità telematica, con collegamento audiovisivo da remoto per
    tutte le parti, superando così l’asimmetria dell’art. 8-ter, comma 4, sul diritto di veto alla
    firma digitale. La clausola può essere formulata in termini di impegno reciproco alla
    sottoscrizione digitale degli atti.
    e) Il rapporto con il giudizio e con l’arbitrato. La clausola deve chiarire se la mediazione è
    condizione di procedibilità (o di arbitrabilità) e se le parti possono adire il giudice o l’arbitro
    per provvedimenti cautelari in pendenza della mediazione. L’art. 5, comma 5, d.lgs.
    28/2010 lo consente, ma una conferma espressa nella clausola elimina ogni dubbio.
    f) Il termine e gli effetti sulla prescrizione. La clausola dovrebbe indicare un termine per la
    conclusione della mediazione (es. 60 o 90 giorni), scaduto il quale ciascuna parte è libera
    di adire il giudice o l’arbitro. Quanto alla prescrizione, la domanda di mediazione produce
    gli effetti interruttivi di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, ma la clausola può utilmente
    ribadirlo.
  6. Coordinamento con le clausole di scelta del foro e con la disciplina arbitrale
    Nei contratti internazionali, la clausola di mediazione non vive isolata. Convive — o deve
    convivere — con la clausola di scelta del foro e, frequentemente, con la clausola arbitrale.
    Il coordinamento tra questi tre meccanismi è il banco di prova della qualità del drafting.
    a) Mediazione + foro statale. Quando il contratto prevede una clausola di mediazione
    seguita dalla giurisdizione di un foro statale, la clausola di scelta del foro determina — di
    riflesso — anche l’organismo di mediazione territorialmente competente ex art. 4, comma
  7. Nei contratti internazionali, la clausola di scelta del foro è disciplinata dall’art. 25 del
    Regolamento Bruxelles I-bis (1215/2012), che richiede la forma scritta e — quando il
    contratto è concluso tra parti domiciliate in Stati terzi — presenta comunque l’elemento di
    estraneità necessario per radicare la competenza del giudice designato, come chiarito
    dalla CGUE, sentenza C-766/2025 del 9 ottobre 2025.
    b) Mediazione + arbitrato. La combinazione più frequente nei contratti commerciali
    internazionali. In questo caso, l’art. 5-sexies prevede espressamente che il difetto di
    mediazione sia rilevabile anche dall’arbitro, che provvede ai sensi dell’art. 5, comma 2,
    sospendendo il procedimento e assegnando alle parti un termine per attivare la
    mediazione.
    La Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 18394/2025, ha affrontato il caso di una
    clausola compromissoria che prevedeva la mediazione come condizione di procedibilità
    dell’arbitrato. La Corte ha chiarito che la questione della mancata mediazione non incide
    sul profilo della giurisdizione del giudice italiano, perché lo scrutinio della procedibilità
    spetta agli arbitri in applicazione del principio Kompetenz-Kompetenz.
    c) Il problema del contratto predisposto unilateralmente. Nei contratti internazionali
    standardizzati — frequenti nella distribuzione, nella subfornitura e nell’intermediazione —
    la clausola di mediazione inserita nel modulo predisposto da una parte solleva il problema
    dell’art. 1341, comma 2, c.c. La Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 148/2026,
    occupandosi di una clausola di proroga della giurisdizione in un contratto internazionale
    standardizzato, ha affermato che quando il contratto presenta «le caratteristiche tipiche
    del modulo predisposto unilateralmente — quali l’indicazione generica delle parti nel testo
    negoziale, la suddivisione in articoli numerati secondo una sequenza logica tipica di una
    modulistica idonea alla predisposizione per una serie indeterminata di rapporti analoghi —
    la clausola derogatoria della giurisdizione-competenza» richiede la specifica sottoscrizione
    ai sensi dell’art. 1341 c.c.
    Questo principio, per quanto riferito alla clausola di scelta del foro, è potenzialmente
    estensibile alla clausola di mediazione quando essa incide sull’accesso alla giurisdizione
    condizionandone la procedibilità. È dunque prudente — nei contratti predisposti
    unilateralmente — far sottoscrivere specificamente la clausola di mediazione.
  8. Circolazione transfrontaliera dell’accordo: omologazione e Convenzione di Singapore
    Uno dei vantaggi più significativi della clausola di mediazione nei contratti internazionali è
    la possibilità di ottenere un accordo che circola oltre i confini nazionali.
    Sotto il profilo del diritto italiano, l’art. 12, comma 1-ter, d.lgs. 28/2010, introdotto dal
    Correttivo Cartabia (d.lgs. 216/2024), prevede che «nelle controversie transfrontaliere di
    cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE, l’accordo allegato al verbale è omologato, su
    istanza di parte, in conformità al comma 1-bis»: quindi con decreto del presidente del
    tribunale del luogo dove ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale
    e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
    L’accordo omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata (art. 12,
    comma 2), e può circolare negli altri Stati membri secondo le regole del Regolamento
    Bruxelles I-bis. Inoltre, quando tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo
    sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo anche senza
    omologazione (art. 12, comma 1), con gli avvocati che «attestano e certificano la
    conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico».
    Sul piano del diritto internazionale, la Convenzione di Singapore del 2018 sull’esecuzione
    degli accordi di mediazione (entrata in vigore il 12 settembre 2020 e ratificata dall’Italia con
    legge n. 159/2020) rappresenta un salto di qualità. La Convenzione consente a una parte
    di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di un accordo di mediazione commerciale
    internazionale in uno degli Stati contraenti, con un meccanismo semplificato rispetto
    all’exequatur tradizionale. La Convenzione si applica agli accordi scritti, conclusi in una
    mediazione internazionale, relativi a una controversia commerciale.
    L’integrazione tra l’art. 12, comma 1-ter, e la Convenzione di Singapore disegna un
    sistema in cui l’accordo raggiunto in Italia può essere eseguito in uno qualsiasi degli Stati
    contraenti, e viceversa: un potenziale straordinario per i contratti internazionali, che la
    clausola di mediazione può attivare.
  9. Modelli operativi
    Sulla base dell’analisi che precede, si propongono di seguito alcuni modelli di clausola,
    graduati per complessità e contesto.
    Modello A — Clausola essenziale (contratti B2B intra-UE)
    «Tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente contratto, ivi comprese
    quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno
    sottoposte al previo tentativo di mediazione presso [organismo], secondo il regolamento
    da questo adottato. La mediazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. La
    domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato nella presente clausola, se
    iscritto nel registro di cui all’art. 16 d.lgs. 28/2010, ovvero, in mancanza, all’organismo
    individuato ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. La procedura di
    mediazione ha una durata massima di novanta giorni dal deposito della domanda.
    Ciascuna parte può chiedere al giudice competente, anche in pendenza della mediazione,
    i provvedimenti cautelari e urgenti che ritenga necessari. La presente clausola è regolata
    dalla legge [italiana / dello Stato X].»
    Modello B — Clausola con mediazione telematica (contratti cross-border)
    «[Inserire il Modello A e aggiungere:] Su richiesta di una delle parti, la mediazione si
    svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 8-bis d.lgs. 28/2010, con collegamento
    audiovisivo da remoto che assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità
    delle persone collegate. Le parti si impegnano reciprocamente e irrevocabilmente a
    consentire la sottoscrizione digitale degli atti del procedimento, ai sensi del d.lgs. 82/2005
    e del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS), rinunciando fin d’ora alla facoltà di cui all’art.
    8-ter, comma 4, d.lgs. 28/2010. La lingua della mediazione è l’inglese. Ciascuna parte può
    partecipare assistita da un interprete a proprie spese.»
    Modello C — Clausola multistep con arbitrato (contratti commerciali internazionali
    complessi)
    «Tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente contratto, comprese
    quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte
    secondo il seguente procedimento multistep:
    (a) Negoziazione diretta. Le parti si impegnano a tentare di risolvere amichevolmente la
    controversia mediante negoziazione diretta tra i rispettivi rappresentanti muniti dei
    necessari poteri. La parte che intende sollevare una controversia invia all’altra una
    comunicazione scritta che espone le proprie ragioni e la soluzione proposta. L’altra parte
    risponde entro trenta giorni.
    (b) Mediazione. Se la negoziazione diretta non conduce a un accordo entro trenta giorni
    dalla ricezione della risposta, la controversia è sottoposta a mediazione ai sensi del
    [Regolamento di Mediazione ICC / del regolamento dell’organismo X]. La mediazione ha
    una durata massima di sessanta giorni dal deposito della domanda. La lingua della
    mediazione è l’inglese. Le parti partecipano personalmente o tramite rappresentanti muniti
    dei poteri necessari per la composizione della controversia, anche mediante collegamento
    audiovisivo da remoto. Le parti si impegnano reciprocamente alla sottoscrizione digitale
    degli atti del procedimento.
    (c) Arbitrato. Se la mediazione si conclude senza accordo, la controversia è devoluta ad
    arbitrato [secondo il Regolamento ICC / secondo il regolamento dell’istituzione Y]. Il
    tribunale arbitrale è composto da [un arbitro unico / tre arbitri], nominati conformemente al
    regolamento prescelto. La sede dell’arbitrato è [città]. La lingua dell’arbitrato è l’inglese.
    (d) Provvedimenti cautelari. In qualsiasi momento, anche in pendenza delle fasi di
    negoziazione e mediazione, ciascuna parte può chiedere al giudice statale o al tribunale
    arbitrale i provvedimenti cautelari e urgenti che ritenga necessari.
    (e) Legge applicabile. La presente clausola è regolata dalla legge [dello Stato X].»
    Modello D — Clausola per contratti con parti deboli (subfornitura, distribuzione, agenzia)
    «Le parti convengono che, prima di adire l’autorità giudiziaria per qualsiasi controversia
    relativa al presente contratto, sarà esperito un tentativo di mediazione presso [organismo
    di categoria / organismo paritetico]. La domanda di mediazione è presentata dalla parte
    interessata. Le parti si impegnano a partecipare personalmente all’incontro di mediazione,
    ovvero a delegare un rappresentante munito dei poteri necessari per la composizione
    della controversia. La mediazione ha una durata massima di sessanta giorni. La presente
    clausola è stata oggetto di specifica trattativa tra le parti e non costituisce clausola
    vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. Le parti dichiarano di averne compreso il
    contenuto e di accettarla espressamente anche mediante sottoscrizione separata.»
    In conclusione. La clausola di mediazione nei contratti internazionali è oggi — dopo l’art.
    5-sexies e la giurisprudenza 2025-2026 — uno strumento di straordinaria efficacia. Non è
    più una soft clause dal valore precettivo incerto: è una condizione di procedibilità
    sanzionata con l’improcedibilità, che vincola anche il procedimento monitorio e che, se ben
    redatta, copre l’intero spettro del contenzioso contrattuale. Coordinata con la clausola di
    scelta del foro e con l’eventuale clausola arbitrale, integrata con le modalità telematiche e
    con le garanzie linguistiche, può trasformare la gestione del rischio contrattuale
    cross-border, spostando il baricentro dalla litigation al settlement. La sfida per il
    professionista non è più se inserirla, ma come scriverla.

Prof. Avv. Mariarosaria Cicatiello