L’amministratore in mediazione: rappresentanza, poteri negoziali e approvazione assembleare

1. Il problema della rappresentanza condominiale

La mediazione nelle controversie condominiali presenta una particolarità che non ricorre, almeno con la stessa intensità, negli altri ambiti della mediazione civile: il soggetto che partecipa al procedimento non coincide normalmente con il titolare sostanziale dei rapporti controversi.

L’amministratore rappresenta il condominio, ma non è proprietario delle parti comuni né titolare individuale dei diritti che formano oggetto della controversia. Egli esercita una funzione di gestione e rappresentanza nell’interesse comune, entro i limiti stabiliti dalla legge e dalle deliberazioni dell’assemblea.

La riforma Cartabia ha inciso proprio su questo punto. L’art. 5-ter del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce oggi che l’amministratore è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale è allegato l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve però essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea, che delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. Se l’approvazione non interviene entro quel termine, la conciliazione si intende non conclusa. Art. 5-ter d.lgs. n. 28/2010

Il nuovo assetto separa quindi due momenti che in precedenza tendevano a sovrapporsi: la partecipazione alla procedura e la disposizione del diritto controverso. Il primo rientra nella legittimazione direttamente attribuita all’amministratore; il secondo resta affidato alla volontà assembleare.

2. La modifica introdotta dalla riforma Cartabia

Prima della riforma, l’art. 71-quater disp. att. c.c. prevedeva che al procedimento di mediazione fosse legittimato a partecipare l’amministratore previa deliberazione assembleare assunta con la maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.

Questa disciplina aveva alimentato un contenzioso significativo. La giurisprudenza riteneva che l’amministratore, anche quando avesse autonoma legittimazione processuale o la controversia rientrasse nelle sue attribuzioni gestorie, non potesse partecipare utilmente alla mediazione senza uno specifico mandato assembleare. La ragione era individuata nella necessità che il rappresentante disponesse dei poteri sostanziali indispensabili per raggiungere un accordo.

Il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto l’art. 5-ter nel d.lgs. n. 28/2010 e ha modificato la disciplina del procedimento condominiale. Il legislatore ha così riconosciuto direttamente all’amministratore la legittimazione ad attivare, aderire e partecipare alla mediazione, spostando l’intervento dell’assemblea nella fase successiva, quella dell’approvazione dell’accordo o della proposta conciliativa.

La modifica è stata applicata dal Tribunale di Vasto a una delibera adottata dopo l’entrata in vigore della riforma. Il giudice ha escluso che fosse necessaria una preventiva autorizzazione assembleare per la partecipazione dell’amministratore e ha ritenuto necessaria la deliberazione con le maggioranze dell’art. 1136 c.c. soltanto ai fini dell’approvazione dell’accordo o della proposta conciliativa. Tribunale civile Vasto, sentenza n. 48 del 26 gennaio 2026

La data della procedura e della deliberazione assume quindi rilievo decisivo. Non è corretto applicare a una mediazione instaurata sotto il regime vigente le regole proprie della disciplina anteriore, né utilizzare il vecchio art. 71-quater per contestare una partecipazione oggi direttamente legittimata dall’art. 5-ter.

3. Attivare, aderire e partecipare: tre poteri distinti

L’art. 5-ter utilizza tre verbi: attivare, aderire e partecipare. La scelta legislativa non è casuale.

Attivare significa promuovere il procedimento quando il condominio intenda assumere l’iniziativa nei confronti di un altro soggetto, per esempio un condomino, un appaltatore, un’impresa, un amministratore uscente o un soggetto responsabile di danni alle parti comuni.

Aderire significa prendere parte a una procedura avviata da altri. È il caso del condominio convocato in una mediazione promossa da un condomino che impugna una delibera, contesta la ripartizione delle spese o formula pretese risarcitorie.

Partecipare comprende lo svolgimento degli incontri, il confronto con le parti e i difensori, la valutazione delle questioni controverse e l’eventuale interlocuzione sulla proposta conciliativa.

Questi poteri non equivalgono però al potere di definire autonomamente la controversia. L’amministratore può portare il condominio nel procedimento e rappresentarlo nella fase di confronto, ma l’accordo conclusivo o la proposta conciliativa restano sottoposti al vaglio dell’assemblea.

Il Tribunale di Trani ha espresso con chiarezza questa distinzione: l’amministratore può decidere se aderire o non aderire alla mediazione, evitando al condominio le conseguenze negative della mancata partecipazione, ma non è la parte sostanziale del procedimento e non può disporre autonomamente dei diritti dei condomini. Tribunale civile Trani, sentenza n. 651 del 19 giugno 2025

4. Il ruolo dell’assemblea: controllo successivo, non autorizzazione preventiva

Il modello delineato dall’art. 5-ter attribuisce all’assemblea un controllo successivo sulla soluzione prospettata nella mediazione.

L’assemblea non deve necessariamente autorizzare preventivamente la semplice partecipazione dell’amministratore. Deve però esaminare il verbale al quale è allegato l’accordo di conciliazione o la proposta del mediatore e decidere se approvarlo.

Il controllo assembleare riguarda quindi il contenuto sostanziale della definizione. L’assemblea può valutare, tra l’altro:

  • la rinuncia totale o parziale a una pretesa del condominio;
  • il riconoscimento di un debito o di una responsabilità;
  • la riduzione di una richiesta economica;
  • la concessione di termini di pagamento;
  • la modifica delle modalità di ripartizione di una spesa;
  • l’esecuzione di lavori o interventi sulle parti comuni;
  • la rinuncia a una causa o a un’impugnazione;
  • l’assunzione di obblighi a carico del condominio;
  • l’eventuale regolazione delle spese legali e di mediazione.

L’amministratore deve pertanto informare l’assemblea in modo sufficientemente completo. Un verbale assembleare che si limiti a un’approvazione generica, senza rendere comprensibile l’oggetto dell’accordo e l’impatto economico o giuridico della conciliazione, può esporre la delibera a contestazioni.

Nel contempo, l’assemblea non svolge un controllo sulla correttezza tecnica dell’attività del mediatore in senso stretto, ma decide se il risultato negoziale sia conveniente e compatibile con gli interessi del condominio.

5. Le maggioranze applicabili

L’art. 5-ter rinvia alle maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. Art. 1136 c.c.

Il rinvio deve essere letto in relazione al contenuto della decisione da assumere e alla fase assembleare nella quale essa viene adottata. L’art. 1136, secondo comma, prevede, per le deliberazioni approvate in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. In seconda convocazione, il terzo comma richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, mentre il quarto comma mantiene la maggioranza prevista dal secondo comma per le deliberazioni relative alle liti attive e passive che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, oltre che per le altre materie espressamente indicate.

L’applicazione concreta del quorum non può quindi essere risolta in astratto senza considerare l’oggetto dell’accordo e la natura della deliberazione. L’approvazione dell’accordo di mediazione deve essere convocata con un ordine del giorno chiaro e deve indicare il contenuto della proposta, le conseguenze economiche e gli eventuali atti dispositivi richiesti al condominio.

La delibera deve inoltre rispettare le regole sulla regolare convocazione degli aventi diritto, sulla costituzione dell’assemblea, sulla verbalizzazione e sulla formazione della volontà collegiale.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto invalida una partecipazione alla mediazione quando la delibera autorizzativa, richiesta nel regime precedente, aveva ottenuto voti favorevoli inferiori alla metà del valore dell’edificio. La pronuncia è riferita alla disciplina anteriore alla riforma, ma mostra l’importanza della corretta verifica dei millesimi e dei quorum quando l’assemblea sia chiamata a conferire poteri dispositivi o ad approvare una definizione della lite. Tribunale civile Roma, sentenza n. 14609 del 21 ottobre 2025

6. Il termine fissato nell’accordo o nella proposta

L’art. 5-ter stabilisce che l’assemblea deve deliberare entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta conciliativa.

Il termine ha una funzione essenziale: impedire che la definizione resti indefinitamente sospesa in attesa di una decisione interna al condominio. La parte che abbia raggiunto un’intesa con l’amministratore deve sapere entro quando l’accordo diventerà efficace oppure perderà ogni effetto conciliativo.

Se l’assemblea non approva entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa. La norma non equipara il silenzio all’approvazione e non consente di ricavare una ratifica tacita dal comportamento dell’amministratore o dal semplice decorso del tempo.

Dal punto di vista operativo, il verbale di mediazione dovrebbe indicare con precisione:

  • il termine entro il quale convocare e tenere l’assemblea;
  • l’organo competente all’approvazione;
  • le modalità di comunicazione dell’esito;
  • l’eventuale necessità di una nuova sottoscrizione o di un atto integrativo;
  • gli effetti del mancato raggiungimento del quorum;
  • il regime delle spese sostenute durante la procedura.

La fissazione di un termine troppo breve può rendere difficoltosa la convocazione dell’assemblea e la formazione di una decisione valida; un termine eccessivamente ampio può invece prolungare l’incertezza sulla stabilità dell’accordo. Il mediatore e i difensori dovrebbero quindi individuare un termine compatibile con le esigenze organizzative del condominio e con la necessità di dare certezza alle parti.

7. L’accordo non approvato non è un accordo inefficace: la conciliazione è non conclusa

La formula legislativa secondo cui la conciliazione “si intende non conclusa” è significativa.

Non si tratta semplicemente di un accordo già perfezionato ma temporaneamente inefficace nei confronti del condominio. Il mancato intervento dell’approvazione assembleare impedisce il perfezionamento della conciliazione secondo lo schema previsto dalla legge.

La conseguenza è diversa dalla nullità o dall’annullabilità di un contratto già concluso. In assenza dell’approvazione entro il termine, manca il passaggio necessario per la formazione definitiva dell’accordo conciliativo imputabile al condominio.

Il Tribunale di Livorno ha adottato una lettura rigorosa, escludendo che l’accordo sottoscritto dall’amministratore senza la necessaria autorizzazione assembleare potesse costituire valido titolo esecutivo. La corte ha inoltre ritenuto non sufficiente una ratifica tacita, valorizzando la necessità di una manifestazione scritta e conforme alle forme richieste per l’accordo di mediazione. Tribunale civile Livorno, sentenza n. 1182 del 22 novembre 2024

La pronuncia riguarda una fattispecie formatasi nel contesto della disciplina riformata e costituisce un avvertimento pratico: non è sufficiente dimostrare che l’amministratore abbia agito nell’interesse del condominio o che alcuni condomini abbiano successivamente tenuto comportamenti compatibili con l’accordo. Occorre provare la valida approvazione assembleare nel termine stabilito.

8. L’amministratore può nominare il difensore senza autorizzazione preventiva?

La legittimazione a partecipare alla mediazione deve essere coordinata con la rappresentanza processuale dell’amministratore.

La giurisprudenza più recente distingue il potere di nominare il difensore e di resistere alla controversia dal potere di disporre del diritto controverso. Quando la lite rientra nell’ambito delle attribuzioni conferite all’amministratore dall’art. 1131 c.c. e riguarda la gestione o la conservazione delle parti comuni, l’amministratore può avere autonoma legittimazione a conferire il mandato alle liti senza una preventiva autorizzazione assembleare.

Il Tribunale di Trani ha richiamato questo principio, osservando che l’amministratore può nominare un avvocato anche senza previa delibera quando agisca per tutelare il condominio contro azioni di terzi e la controversia rientri nelle sue attribuzioni. Tribunale civile Trani, sentenza n. 651 del 19 giugno 2025

La Cassazione ha ulteriormente precisato che l’amministratore ha autonoma legittimazione processuale nelle controversie comprese nelle attribuzioni dell’art. 1131 c.c., ma tale legittimazione non comporta la titolarità del rapporto sostanziale né il potere di disporre del diritto in contesa. L’assemblea conserva il potere di rinunciare alla lite, transigere o negare la prosecuzione del giudizio. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11246 del 27 aprile 2026

Il principio è pienamente coerente con l’art. 5-ter: l’amministratore può portare il condominio nella procedura, ma l’accordo transattivo o conciliativo richiede l’approvazione dell’organo titolare della volontà sostanziale.

9. La mediazione obbligatoria e il primo incontro

Le controversie in materia di condominio rientrano tra quelle soggette a mediazione obbligatoria. L’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia condominiale deve preliminarmente esperire la mediazione e che l’esperimento della procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione si considera avverata se il primo incontro si conclude senza accordo di conciliazione. Art. 5 d.lgs. n. 28/2010

Dopo la riforma, la partecipazione dell’amministratore al primo incontro non richiede, in linea generale, una preventiva autorizzazione assembleare. L’amministratore può quindi consentire lo svolgimento della procedura, ricevere le informazioni del mediatore e riferire all’assemblea sul contenuto della proposta o sulla possibilità di proseguire il confronto.

Il Tribunale di Messina ha ribadito, in tema di mediazione obbligatoria condominiale, che la condizione di procedibilità è soddisfatta con l’avvio della procedura, la comparizione e la partecipazione al primo incontro. Non è necessario che la parte assuma l’impegno di proseguire la mediazione o manifesti una disponibilità positiva all’accordo: dopo avere ricevuto le informazioni del mediatore, può dichiarare di non intendere procedere oltre. Tribunale civile Messina, sentenza n. 2215 del 1 dicembre 2025

La regola deve però essere coordinata con il potere rappresentativo dell’amministratore. La partecipazione al primo incontro è oggi legittimata dalla legge; la conclusione dell’accordo resta subordinata all’approvazione assembleare.

10. La convocazione dell’assemblea come fase essenziale della procedura

La riforma ha spostato il baricentro dell’intervento assembleare, ma non ha eliminato gli oneri organizzativi dell’amministratore.

Ricevuto il verbale contenente l’accordo o la proposta conciliativa, l’amministratore deve attivarsi per consentire all’assemblea di deliberare utilmente entro il termine. Ciò implica la convocazione dell’assemblea, l’inserimento della questione all’ordine del giorno, la trasmissione ai condomini della documentazione necessaria e la predisposizione di un’informativa comprensibile sugli effetti della proposta.

L’ordine del giorno dovrebbe indicare l’oggetto in modo specifico. Una formula generica come “comunicazioni dell’amministratore sulla mediazione” potrebbe non rendere adeguatamente riconoscibile la decisione richiesta, soprattutto quando l’assemblea debba approvare una rinuncia, riconoscere un’obbligazione, sostenere una spesa straordinaria o assumere impegni pluriennali.

Il verbale assembleare dovrebbe riportare almeno:

  • gli estremi della procedura di mediazione;
  • il nome delle parti coinvolte;
  • il contenuto essenziale dell’accordo o della proposta;
  • il valore economico della definizione;
  • gli obblighi assunti dal condominio;
  • l’esito della votazione e i millesimi favorevoli;
  • il termine entro il quale l’approvazione doveva intervenire;
  • l’eventuale autorizzazione a sottoscrivere atti integrativi o esecutivi.

Una deliberazione meramente adesiva, priva di un oggetto determinabile, può essere contestata per difetto di informazione o di formazione della volontà assembleare. Il Tribunale di Vasto ha tuttavia precisato che la determinatezza dell’oggetto può sussistere anche in presenza di una verbalizzazione sintetica, quando la volontà dell’assemblea sia comunque intellegibile alla luce del contesto e della documentazione disponibile. Tribunale civile Vasto, sentenza n. 48 del 26 gennaio 2026

11. Il condominio partecipa, ma chi rappresenta la volontà sostanziale?

Il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei condomini, ma dotato di una propria organizzazione e di una rappresentanza processuale in capo all’amministratore.

Questa struttura rende necessario distinguere la rappresentanza esterna dalla titolarità sostanziale. L’amministratore manifesta all’esterno la posizione del condominio e compie gli atti gestori che rientrano nelle sue attribuzioni; l’assemblea, invece, assume le decisioni che comportano una disposizione dei diritti comuni o una modifica significativa dell’assetto economico e giuridico del condominio.

La transazione e la conciliazione appartengono normalmente a quest’ultima categoria. Anche quando l’amministratore sia legittimato ad agire o resistere in giudizio, non può automaticamente rinunciare a pretese, riconoscere obblighi o assumere impegni dispositivi privi di una base deliberativa.

La Cassazione ha ricordato che l’amministratore svolge funzioni essenzialmente esecutive della volontà dei condomini e che l’assemblea può decidere di non proseguire una lite promossa dall’amministratore. Il potere di rappresentanza processuale non priva quindi l’assemblea della competenza a deliberare sulla rinuncia, sulla transazione o sulla prosecuzione della controversia. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11246 del 27 aprile 2026

L’art. 5-ter rappresenta la traduzione processuale di questa distinzione: l’amministratore è legittimato a stare nella mediazione, ma non può rendere definitiva la conciliazione senza il successivo passaggio assembleare.

12. Il condomino in conflitto di interessi

La fase assembleare può essere complicata dalla posizione del condomino direttamente coinvolto nella controversia.

Quando l’accordo di mediazione riguarda una lite tra il condominio e uno specifico condomino, occorre verificare se quest’ultimo possa partecipare alla deliberazione e concorrere alla formazione del quorum.

Il Tribunale di Vasto ha ritenuto legittima l’esclusione dal voto del condomino in conflitto di interessi in una deliberazione relativa alla ratifica della mediazione e alla nomina del legale in una controversia tra il condominio e il medesimo condomino. Tribunale civile Vasto, sentenza n. 48 del 26 gennaio 2026

Il tema deve essere trattato con cautela, perché l’esclusione dal voto incide sulla composizione dell’assemblea e sui quorum. La posizione di conflitto non può essere affermata in modo astratto: occorre individuare l’oggetto della decisione, il vantaggio o pregiudizio personale del condomino e la concreta incompatibilità tra il suo interesse individuale e quello del condominio.

Nella convocazione e nel verbale è opportuno indicare le ragioni per le quali il condomino non partecipa alla votazione e distinguere il calcolo dei presenti dal calcolo dei votanti, secondo le regole applicabili alla specifica deliberazione.

13. La fase anteriore e quella successiva alla riforma

Il contenzioso condominiale sulla mediazione deve essere letto tenendo separati i due regimi normativi.

Per le procedure soggette alla disciplina anteriore al d.lgs. n. 149/2022, la mancanza della preventiva delibera assembleare poteva incidere sulla validità della partecipazione dell’amministratore e, secondo alcuni orientamenti, sulla stessa condizione di procedibilità della domanda. Il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto che, in quel regime, la partecipazione dell’amministratore senza previa autorizzazione impedisse di considerare validamente esperita la mediazione. Tribunale civile Castrovillari, sentenza n. 892 del 17 maggio 2025

Per le procedure successive alla riforma, l’art. 5-ter consente invece all’amministratore di attivare, aderire e partecipare senza preventiva autorizzazione. L’assemblea interviene per approvare l’accordo o la proposta entro il termine stabilito.

La distinzione è essenziale anche nei giudizi pendenti. Non ogni controversia condominiale iniziata prima della riforma può essere valutata secondo la disciplina nuova: occorre verificare il momento della domanda di mediazione, la data del primo incontro, il contenuto della delibera e la fase procedurale interessata.

14. Il coordinamento con la mediazione telematica

La partecipazione dell’amministratore può svolgersi anche mediante collegamento audiovisivo da remoto, nel rispetto della disciplina degli incontri telematici e della contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti.

La modalità a distanza non modifica la ripartizione dei poteri. L’amministratore che partecipa online resta legittimato a rappresentare il condominio nella procedura, ma l’accordo eventualmente raggiunto deve essere sottoposto all’assemblea secondo l’art. 5-ter.

Particolare attenzione deve essere prestata alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, alla verifica dell’identità dei partecipanti, alla conservazione del documento informatico e alla prova dell’effettiva ricezione della convocazione assembleare. La digitalizzazione della procedura non attenua le esigenze di certezza della rappresentanza né quelle relative alla deliberazione dell’assemblea.

15. Gli errori più frequenti

Nella pratica, le criticità si concentrano su alcuni passaggi ricorrenti.

Il primo errore consiste nel ritenere necessaria, anche dopo la riforma, una preventiva autorizzazione assembleare per la sola partecipazione dell’amministratore. Per le procedure soggette al nuovo art. 5-ter, la legittimazione deriva direttamente dalla legge.

Il secondo errore è l’opposto: ritenere che l’amministratore possa chiudere autonomamente la lite. La partecipazione alla procedura non equivale al potere di perfezionare la conciliazione senza approvazione assembleare.

Il terzo errore consiste nel non rispettare il termine fissato nel verbale o nella proposta. Se l’assemblea non delibera entro quel termine, la conciliazione si intende non conclusa.

Il quarto errore è convocare l’assemblea con un ordine del giorno generico o senza allegare il testo dell’accordo, impedendo ai condomini una valutazione consapevole.

Il quinto errore riguarda i quorum: l’amministratore e il difensore devono verificare i millesimi, la regolare convocazione, la natura della deliberazione e l’eventuale posizione di conflitto del condomino direttamente coinvolto.

Il sesto errore è confondere la validità della partecipazione alla mediazione con la validità dell’accordo conclusivo. La prima può essere pienamente legittima; il secondo può rimanere privo di perfezionamento se manca l’approvazione assembleare.

16. Una possibile sequenza operativa

Una gestione ordinata della mediazione condominiale può essere articolata in più fasi.

L’amministratore riceve la convocazione o valuta l’opportunità di promuovere il procedimento. Verifica l’oggetto della controversia, il termine per il primo incontro e la documentazione necessaria.

Successivamente, attiva o aderisce alla mediazione, conferisce l’incarico al difensore quando necessario e partecipa agli incontri con piena conoscenza dei fatti e della posizione del condominio.

Se emerge una soluzione, l’amministratore e il difensore devono assicurarsi che il testo dell’accordo descriva con precisione gli obblighi reciproci, il valore della conciliazione, i termini di adempimento, il regime delle spese e il termine per l’approvazione assembleare.

L’amministratore convoca quindi l’assemblea con un ordine del giorno specifico, trasmette il verbale e la proposta, illustra il contenuto dell’intesa e sottopone la decisione al voto secondo le maggioranze applicabili.

Infine, comunica alle altre parti e all’organismo l’esito della deliberazione e conserva la documentazione della procedura e della delibera. Se l’approvazione non interviene entro il termine, deve essere rappresentato che la conciliazione non si è conclusa, senza attribuire al silenzio assembleare un significato adesivo.

17. Conclusioni

La riforma Cartabia ha semplificato la partecipazione del condominio alla mediazione, ma non ha attribuito all’amministratore un potere generale di disposizione dei diritti comuni.

L’amministratore può oggi attivare, aderire e partecipare alla procedura senza preventiva autorizzazione assembleare. Questa legittimazione consente di evitare che la mediazione fallisca per un difetto meramente organizzativo e rende più tempestiva la gestione delle controversie condominiali.

Il passaggio assembleare resta però essenziale quando si raggiunge un accordo o viene formulata una proposta conciliativa. L’assemblea è chiamata a esprimere la volontà del condominio sul contenuto sostanziale della definizione, utilizzando le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. entro il termine stabilito nel verbale o nella proposta.

La mancata approvazione entro il termine non produce una semplice inefficacia temporanea: la conciliazione si intende non conclusa. Ne deriva che l’amministratore può rappresentare il condominio nella fase di confronto, ma non può sostituirsi all’assemblea nella decisione dispositiva finale.

Il modello delineato dall’art. 5-ter può essere riassunto in una formula: legittimazione amministrativa nella procedura, competenza assembleare sulla definizione della lite. La corretta applicazione della norma richiede di rispettare entrambe le dimensioni, evitando sia il formalismo della preventiva autorizzazione per ogni partecipazione, sia l’eccesso opposto di considerare sufficiente la sola firma dell’amministratore per perfezionare l’accordo.

Danilo Sigillo

Danilo Sigillo, dottore in Scienze Giuridiche e mediatore esperto, collabora con InMediaLex da oltre 15 anni. Ha maturato una consolidata esperienza nell'ambito della mediazione civile e commerciale e nella gestione dei procedimenti di mediazione. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione e alla giurisprudenza in materia.