Competenza territoriale e mediazione civile: il foro giusto, il rischio di improcedibilità e le deroghe ammesse
Introduzione
Nella mediazione civile la scelta dell’organismo non è un passaggio meramente organizzativo. Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, l’individuazione della sede territorialmente competente può incidere sulla stessa procedibilità della domanda giudiziale. Un procedimento svolto davanti all’organismo sbagliato, infatti, può essere considerato tamquam non esset, con la conseguenza che il giudizio si arresta in rito e, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto può essere revocato.
Il tema richiede di tenere distinti tre piani: la competenza territoriale del giudice, la competenza territoriale dell’organismo di mediazione e la condizione di procedibilità della domanda. La disciplina vigente, risultante dal decreto legislativo n. 28 del 2010 come modificato dalla riforma Cartabia e dal successivo correttivo, costruisce un collegamento diretto tra questi tre elementi.
1. La regola di base: prima si individua il giudice, poi l’organismo
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 stabilisce che la domanda di mediazione è depositata presso un organismo «nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia». La norma aggiunge che, in presenza di più domande relative alla stessa controversia, la procedura si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è, infine, derogabile su accordo delle parti. La disposizione è consultabile nel testo dell’art. 4 del d.lgs. n. 28/2010.
Il criterio impone una sequenza logica precisa. Occorre anzitutto individuare il giudice competente secondo le regole processuali applicabili alla controversia, considerando il foro generale, gli eventuali fori speciali, le regole per materia e valore e le ipotesi di competenza inderogabile. Solo dopo sarà possibile verificare se l’organismo scelto abbia una sede principale o secondaria nel relativo circondario.
La sede rilevante è quella dell’organismo presso il quale la domanda viene depositata. Non è sufficiente che l’incontro si svolga fisicamente in un luogo appartenente al circondario corretto, né che l’organismo adito utilizzi locali, personale o mediatori di un altro organismo territorialmente competente. Il Tribunale di Prato ha valorizzato proprio questa distinzione, ritenendo irrilevante il luogo materiale dell’incontro e l’esistenza di un accordo di partnership tra organismi: conta la sede dell’organismo effettivamente adito al momento del deposito della domanda Tribunale civile Prato, sentenza n. 54 del 2025.
La medesima impostazione è stata seguita dal Tribunale di Mantova, secondo cui l’utilizzo di strutture o risorse di un organismo locale non modifica i criteri legali di competenza. L’accordo tra organismi può riguardare l’organizzazione concreta della procedura, ma non trasferisce la competenza territoriale dell’organismo originariamente adito Tribunale civile Mantova, sentenza n. 327 del 2024.
2. Mediazione telematica e competenza territoriale
La modalità telematica non elimina il collegamento territoriale previsto dall’articolo 4. La mediazione può svolgersi con strumenti telematici o mediante collegamento audiovisivo da remoto, ma ciò attiene alle modalità di partecipazione e non alla sede dell’organismo competente. Il correttivo del 2024 ha disciplinato espressamente gli incontri da remoto, lasciando distinto il profilo organizzativo-territoriale da quello tecnologico art. 1 del d.lgs. n. 216/2024.
La questione è stata affrontata in modo netto dal Tribunale di Oristano: la mediazione avviata unilateralmente presso un organismo collocato in un circondario diverso da quello del giudice competente non soddisfa la condizione di procedibilità, anche se la procedura si svolge interamente online. Né è sufficiente l’indicazione, nel verbale o nelle comunicazioni, di una sede secondaria non adeguatamente documentata. L’onere di dimostrare l’esistenza della sede competente grava sulla parte che ha introdotto la mediazione; a tal fine non basta, secondo il giudice, una semplice stampa del sito internet, mentre possono assumere rilievo documenti idonei come una visura camerale o gli accordi formalmente rilevanti tra organismi Tribunale civile Oristano, sentenza n. 232 del 2026.
Il principio ha una ricaduta pratica immediata: la scelta dell’organismo non deve essere verificata soltanto sulla base della disponibilità a gestire la procedura da remoto. Prima del deposito è opportuno controllare la sede effettiva e documentabile dell’organismo nel circondario del giudice competente.
3. Deroga alla competenza dell’organismo: quando è valida
L’articolo 4 consente alle parti di derogare alla competenza territoriale dell’organismo, ma richiede un accordo. La deroga non può essere imposta unilateralmente dalla parte che presenta la domanda di mediazione. Il Tribunale di Modena ha ribadito che, in assenza del consenso della controparte, la procedura avviata presso un organismo collocato in una città diversa da quella del giudice competente è inidonea a integrare la condizione di procedibilità, soprattutto quando la controversia rientra tra quelle bancarie soggette a mediazione obbligatoria Tribunale civile Modena, sentenza n. 902 del 2025.
L’accordo derogatorio può essere anteriore all’avvio della procedura, per esempio quando sia contenuto in una clausola contrattuale, oppure può intervenire successivamente, purché risulti una volontà comune e non equivoca. La disciplina generale della competenza territoriale conferma che l’accordo deve riferirsi a uno o più affari determinati e risultare da atto scritto; inoltre, il foro convenzionale non è esclusivo se tale carattere non è espressamente stabilito art. 29 c.p.c..
La partecipazione della parte invitata non equivale sempre ad accettazione della deroga. La giurisprudenza di merito distingue la partecipazione senza contestazioni dalla partecipazione accompagnata da una riserva espressa. Nel caso deciso dal Tribunale di Oristano, l’opponente aveva dichiarato nel modulo di adesione di partecipare al solo fine di eccepire l’incompetenza territoriale; tale condotta, coerentemente mantenuta nel giudizio, ha escluso qualsiasi acquiescenza o accordo tacito Tribunale civile Oristano, sentenza n. 232 del 2026.
Sul tema esiste tuttavia una casistica non del tutto uniforme, soprattutto quando la parte invitata partecipi senza formulare riserve. Per evitare contestazioni, la posizione sulla competenza dovrebbe essere esplicitata sin dal primo contatto con l’organismo e mantenuta senza ambiguità nella successiva fase processuale.
4. Competenza territoriale del giudice e foro convenzionale
La competenza dell’organismo dipende dal giudice che sarebbe territorialmente competente. Per questa ragione, un errore nell’interpretazione della clausola di foro contenuta nel contratto può riverberarsi sulla mediazione.
L’articolo 28 c.p.c. ammette la deroga convenzionale alla competenza territoriale, salvo le materie e i procedimenti per i quali la legge stabilisce l’inderogabilità, tra cui, in particolare, l’esecuzione forzata, i procedimenti cautelari e possessori e i procedimenti in camera di consiglio art. 28 c.p.c.. La clausola che individua un foro esclusivo deve essere chiara e inequivoca. La Cassazione ha precisato che la designazione di un foro come esclusivo non può essere ricavata da formule generiche o da mere presunzioni; quando, invece, l’esclusività risulta espressamente dalla pattuizione, la parte che la invoca non deve contestare anche tutti gli altri fori concorrenti Cassazione civile, ordinanza n. 5287 del 2025.
Il successivo orientamento della Cassazione ha chiarito che il riferimento contrattuale a «tutte le controversie» non è, da solo, sufficiente a trasformare il foro designato in foro esclusivo. In mancanza di una manifestazione inequivoca, il foro convenzionale resta facoltativo e si aggiunge, non sostituisce, ai criteri legali di competenza Cassazione civile, ordinanza n. 10236 del 2025.
Un limite ulteriore deriva dal foro del consumatore. In materia consumeristica, il foro della residenza o del domicilio del consumatore può essere inderogabile. Il Tribunale di Napoli ha escluso che il cumulo soggettivo tra domande connesse possa attrarre la controversia presso il foro generale di un altro convenuto, sacrificando il foro speciale del consumatore Tribunale civile Napoli, sentenza n. 6049 del 2024. In questi casi, la verifica della competenza deve essere svolta con particolare attenzione prima di depositare la domanda di mediazione.
5. Improcedibilità: presupposti e momento della verifica
Nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 — tra cui condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, comodato, responsabilità sanitaria, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari e ulteriori rapporti espressamente indicati — la mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L’eccezione del convenuto deve essere proposta a pena di decadenza, oppure il difetto deve essere rilevato d’ufficio, non oltre la prima udienza. Se la mediazione manca o è ancora pendente, il giudice rinvia a un’udienza successiva e verifica in quella sede l’avvenuto assolvimento della condizione art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
La condizione si considera avverata quando il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo. Non è quindi sempre necessario che l’intera procedura prosegua sino a una proposta conciliativa o a incontri successivi. È invece necessario che il procedimento sia validamente instaurato e che il primo incontro si svolga secondo le regole applicabili.
L’improcedibilità non coincide con una pronuncia sul merito. In linea generale, essa colpisce la domanda processuale per la mancata realizzazione di una condizione preliminare; resta quindi distinto il tema della riproponibilità, da valutare in concreto anche alla luce del tipo di procedimento e degli effetti prodotti dal provvedimento.
6. Il termine per attivare la mediazione e l’udienza di verifica
Il correttivo del 2024 ha portato la durata ordinaria del procedimento di mediazione a sei mesi, prorogabili, dopo l’instaurazione e prima della scadenza, per periodi non superiori a tre mesi; quando la mediazione è disposta dal giudice, la proroga è consentita una sola volta per ulteriori tre mesi. Il termine non è soggetto a sospensione feriale art. 1 del d.lgs. n. 216/2024.
La giurisprudenza ha distinto il termine assegnato dal giudice per il deposito della domanda dal termine entro il quale la mediazione deve essere utilmente esperita. Il mero superamento del termine assegnato per l’attivazione non determina necessariamente l’improcedibilità, se il primo incontro si svolge comunque prima dell’udienza di verifica. Il ritardo diventa però rilevante quando, per inerzia della parte onerata, non consente lo svolgimento del primo incontro entro tale udienza. Questo criterio è stato espresso dalla Cassazione civile, ordinanza n. 12654 del 2026 Cassazione civile, ordinanza n. 12654 del 2026.
La conclusione è diversa quando la parte attiva la procedura troppo tardi, il procedimento non si conclude nel termine utile e non viene dimostrata una causa non imputabile. Il Tribunale di Taranto ha ritenuto improcedibile la domanda in un caso nel quale la mediazione era stata avviata tardivamente e il primo incontro non si era collocato entro il termine di verifica, senza prova di impedimenti oggettivi Tribunale civile Taranto, sentenza n. 572 del 2026.
7. Opposizione a decreto ingiuntivo: chi deve attivare la mediazione
Quando la controversia soggetta a mediazione obbligatoria è introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, l’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010 pone l’onere di presentare la domanda di mediazione a carico della parte che ha proposto il ricorso monitorio. Se la mediazione non viene esperita, il giudice dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010.
La questione della competenza territoriale dell’organismo assume qui un rilievo particolarmente severo. La mediazione depositata presso un organismo incompetente può non produrre alcun effetto, con la conseguenza che l’azione monitoria viene dichiarata improcedibile. Il Tribunale di Marsala ha inoltre ritenuto che, in caso di contestazione tempestiva dell’incompetenza, non sia possibile sanare il vizio semplicemente assegnando un nuovo termine per depositare la domanda davanti a un organismo diverso Tribunale civile Marsala, sentenza n. 244 del 2025.
La Cassazione ha però richiamato l’importanza delle preclusioni temporali. Se il convenuto non eccepisce tempestivamente il difetto e il giudice di primo grado non lo rileva nei tempi previsti, il giudice d’appello non può normalmente dichiarare per la prima volta l’improcedibilità. Il principio vale anche quando il giudice abbia inizialmente assegnato un termine per la mediazione e poi non abbia verificato tempestivamente l’inottemperanza Cassazione civile, ordinanza n. 16209 del 2026.
8. Mediazione demandata dal giudice e deroghe procedimentali
Il giudice può disporre la mediazione, anche in appello, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, valutando la natura della controversia, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. La mediazione demandata diventa condizione di procedibilità della domanda art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010.
La parte che ritenga errata o superflua l’ordinanza non può semplicemente ignorarla. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto improcedibile la domanda in presenza di una totale inerzia delle parti, osservando che la contestazione dell’utilità della mediazione avrebbe dovuto essere sottoposta tempestivamente al giudice, prima della scadenza del termine assegnato Tribunale civile Ascoli Piceno, sentenza n. 225 del 2026.
La disciplina prevede inoltre esclusioni o differimenti per specifici procedimenti: tra gli altri, il procedimento monitorio fino alle decisioni sulla provvisoria esecuzione, la convalida di licenza o sfratto fino al mutamento del rito, la consulenza tecnica preventiva ex articolo 696-bis c.p.c., i procedimenti possessori fino ai provvedimenti iniziali, le opposizioni esecutive, i procedimenti in camera di consiglio e l’azione civile nel processo penale. La deroga è funzionale a evitare che la mediazione interferisca con la tutela urgente, cautelare o sommaria propria di tali procedimenti art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
9. La clausola di mediazione nel contratto
Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della procedura è condizione di procedibilità della domanda, se la clausola è applicabile alla controversia. La domanda deve essere presentata all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro; in mancanza, si applica il criterio territoriale generale dell’articolo 4.
La clausola non deve essere confusa con una clausola di foro. La prima riguarda il previo esperimento della mediazione e può individuare l’organismo; la seconda attribuisce, eventualmente, competenza territoriale al giudice. La loro interpretazione deve essere coordinata, evitando di ritenere automaticamente che una clausola contrattuale generica autorizzi il deposito presso qualunque organismo scelto unilateralmente.
10. Mancata partecipazione e conseguenze ulteriori
La mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro può produrre conseguenze anche nel successivo giudizio. Il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c.; quando la mediazione è condizione di procedibilità, può inoltre condannare la parte costituita non partecipante al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato. Il giudice può altresì valutare, su richiesta, una condanna equitativa in favore della controparte, entro il limite delle spese maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.
La mancata partecipazione non sana, comunque, un originario vizio di competenza dell’organismo. Prima occorre che la mediazione sia validamente radicata; solo dopo si potrà discutere degli effetti della mancata comparizione o della partecipazione irregolare.
Conclusioni: una verifica preventiva evita l’improcedibilità
La competenza territoriale nella mediazione civile deve essere verificata prima del deposito, non dopo il primo incontro. La procedura corretta richiede di: individuare il giudice competente; verificare se la competenza sia derogabile; controllare l’eventuale foro del consumatore o altro foro inderogabile; accertare la sede effettiva dell’organismo nel circondario; documentare l’eventuale sede secondaria; formalizzare per iscritto ogni accordo derogatorio; e mantenere tempestivamente le contestazioni, sia nella mediazione sia nel processo.
Il punto centrale è che la mediazione non è validamente esperita soltanto perché un mediatore è stato nominato o perché le parti hanno avuto un incontro, eventualmente da remoto. Occorre che la domanda sia stata depositata presso un organismo territorialmente legittimato, salvo accordo derogatorio, e che il primo incontro si collochi nei tempi utili stabiliti dalla legge o dal giudice. Nei casi dubbi, una riserva espressa sulla competenza e una verifica documentale preventiva sono strumenti essenziali per evitare che un errore territoriale si trasformi in una declaratoria di improcedibilità.
