La mediazione nelle controversie di responsabilità sanitaria

Dalla condizione di procedibilità alla gestione strategica della lite

1. Premessa: una procedura che non può essere ridotta a un adempimento formale

La mediazione nelle controversie di responsabilità medica e sanitaria occupa una posizione particolare nel sistema degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Da un lato, essa costituisce una condizione di procedibilità dell’azione giudiziale; dall’altro, la natura tecnica, pluripersonale e frequentemente assicurativa del contenzioso sanitario rende il procedimento potenzialmente idoneo a svolgere una funzione più ampia rispetto al semplice assolvimento di un passaggio preliminare.

La lite sanitaria presenta, infatti, una struttura spesso complessa: possono concorrere la posizione del paziente o dei suoi congiunti, la responsabilità della struttura, quella del singolo esercente la professione sanitaria, le pretese di manleva o regresso e gli interessi delle imprese assicuratrici. In questo contesto, la qualità dell’attivazione della procedura, la corretta individuazione dei partecipanti e la disponibilità di un quadro tecnico condivisibile incidono tanto sulla concreta possibilità di conciliazione quanto sulla successiva procedibilità della domanda.

La prospettiva dell’avvocato deve quindi essere duplice: verificare che la condizione processuale sia stata correttamente assolta e, contemporaneamente, predisporre una sede realmente funzionale alla valutazione medico-legale, economica e organizzativa della controversia.

2. Il fondamento normativo e l’alternativa con l’accertamento tecnico preventivo

L’art. 8 della legge n. 24/2017 prevede, per chi intende esercitare un’azione civile risarcitoria in materia di responsabilità sanitaria, il previo ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite disciplinata dall’art. 696-bis c.p.c. La stessa disposizione ammette, tuttavia, che tale condizione possa essere assolta, in alternativa, mediante il procedimento di mediazione previsto dalla disciplina generale.

Parallelamente, l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 include espressamente il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria tra le materie nelle quali la mediazione deve essere esperita prima dell’introduzione della causa. Il comma 2 qualifica l’esperimento della procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale: l’eccezione del convenuto deve essere proposta entro la prima udienza e il giudice può rilevare d’ufficio il difetto della condizione entro lo stesso termine. Il quadro normativo è ricostruibile attraverso l’art. 8 della legge n. 24/2017 e l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.

La relazione tra mediazione e consulenza tecnica preventiva non è, dunque, quella di una successione necessaria. La parte può optare per uno dei due strumenti, secondo le caratteristiche della controversia e gli obiettivi perseguiti. La consulenza ex art. 696-bis c.p.c. offre una sede giudiziale per l’accertamento tecnico e per il tentativo di conciliazione affidato al consulente; la mediazione consente invece un confronto più flessibile, riservato e orientato anche a soluzioni non rigidamente coincidenti con l’oggetto della pretesa risarcitoria.

L’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 esclude espressamente i procedimenti di consulenza tecnica preventiva dal proprio ambito applicativo. La scelta iniziale deve pertanto essere consapevole: l’avvio dell’uno non deve essere confuso con l’adempimento dell’altro e, soprattutto, un procedimento tecnico svolto nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti interessati potrebbe non essere opponibile a chi sia rimasto estraneo.

3. Il contenuto della domanda di mediazione

La domanda di mediazione dovrebbe essere redatta con un grado di specificità adeguato alla natura della controversia. Non è sufficiente una generica contestazione dell’operato sanitario o il mero richiamo alla cartella clinica. Occorre indicare, almeno, il percorso assistenziale rilevante, le condotte contestate, l’evento dannoso, i profili causali dedotti, le voci di danno e l’eventuale posizione degli altri soggetti coinvolti.

La domanda non deve necessariamente riprodurre in ogni dettaglio la futura citazione o il ricorso giudiziale. Deve però porre il destinatario nella condizione di comprendere i fatti storici posti a fondamento della pretesa e di valutare una possibile definizione della lite. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha escluso che la mancanza di perfetta identità tra l’oggetto della mediazione e la domanda giudiziale determini automaticamente l’improcedibilità, quando la parte convenuta abbia avuto piena cognizione dei fatti fondanti la pretesa e sia stata concretamente posta in condizione di conciliare. Il principio è richiamato dal Tribunale civile Fermo, sentenza n. 264 del 2026.

Il margine di flessibilità non deve tuttavia tradursi in indeterminatezza. Una domanda eccessivamente generica può compromettere il contraddittorio, ostacolare la partecipazione dell’assicuratore e rendere più difficile dimostrare, in un eventuale giudizio, l’effettivo collegamento tra la procedura svolta e la pretesa azionata.

4. Chi deve partecipare: struttura, sanitario e assicuratore

Uno dei profili più delicati riguarda l’individuazione dei soggetti da convocare. Nella fase iniziale è opportuno valutare la posizione della struttura sanitaria, del medico o degli altri professionisti coinvolti e delle compagnie assicuratrici eventualmente interessate, sia in forza di una domanda diretta sia in relazione a pretese di manleva, regresso o rivalsa.

La partecipazione di tutti i soggetti destinati a essere coinvolti nella successiva controversia consente di evitare che il procedimento debba essere replicato o integrato. La questione assume particolare rilievo quando l’azione proposta in giudizio non coincide con la domanda originaria del paziente, ma consiste in una pretesa di regresso della struttura nei confronti di altri operatori o società che non avevano preso parte al precedente procedimento tecnico.

Il Tribunale civile Palermo, sentenza n. 2791 del 2026 ha ritenuto soggetta alla condizione di procedibilità la domanda di regresso proposta da un’azienda sanitaria nei confronti di soggetti terzi quando essa presupponga l’accertamento di profili di responsabilità sanitaria. Il precedente accertamento tecnico svolto tra la struttura e i danneggiati non è stato considerato sufficiente nei confronti dei terzi rimasti estranei, poiché le loro responsabilità non erano state oggetto di specifico accertamento e confronto.

In termini analoghi, il Tribunale civile Teramo, sentenza n. 824 del 2025 ha sottolineato che l’accertamento tecnico preventivo svolto soltanto nei confronti di alcuni soggetti non è automaticamente opponibile alle parti successivamente evocate nel giudizio di merito. La lezione operativa è chiara: la delimitazione soggettiva della procedura deve essere effettuata sulla base dell’intero perimetro delle pretese prevedibili, non soltanto della domanda principale inizialmente prospettata.

5. La partecipazione personale e la procura sostanziale

La partecipazione personale delle parti costituisce uno dei principali snodi applicativi della mediazione. La disciplina vigente prevede che le parti partecipino personalmente alla procedura; in presenza di giustificati motivi, esse possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Nei casi di mediazione obbligatoria, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. Le modifiche introdotte dalla riforma del processo civile sono riportate in art. 7 del d.lgs. n. 149/2022.

La procura alle liti non equivale a una procura sostanziale. Il difensore che partecipi al procedimento in sostituzione della parte deve essere munito di un mandato specifico, riferito alla partecipazione alla mediazione e al potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia. La mera delega al difensore, la procura processuale o il richiamo generico ai poteri conferiti in giudizio non sono, secondo l’orientamento applicativo esaminato, sufficienti.

Il Tribunale civile Napoli, sentenza n. 10217 del 2023 ha affermato che la presenza del solo difensore, privo di procura speciale sostanziale, non realizza la condizione di procedibilità. Lo stesso principio è stato applicato dal Tribunale civile Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2975 del 2024 e dal Tribunale civile Napoli Nord, sentenza n. 4599 del 2024, che hanno attribuito rilievo anche alla forma della procura e alla sua idoneità a conferire effettivi poteri dispositivi.

Ne deriva una necessità organizzativa concreta: prima del primo incontro occorre verificare la presenza della parte oppure predisporre una procura sostanziale specifica, formalmente idonea e conferita anteriormente alla partecipazione. La ratifica successiva non costituisce una soluzione prudenziale affidabile. In questa direzione si è orientato il Tribunale civile Napoli, sentenza n. 10702 del 2025, secondo cui la procura sostanziale deve preesistere alla procedura e non può essere validamente sanata mediante ratifica postuma.

6. La comunicazione dell’avvio e il rischio della convocazione irregolare

La corretta convocazione non è un aspetto meramente amministrativo. La comunicazione deve raggiungere la parte in modo idoneo a consentirle di conoscere l’avvio della procedura, la data del primo incontro e le modalità di partecipazione.

Il Tribunale civile Salerno, sentenza n. 2661 del 2026 ha ritenuto invalida, in assenza di una specifica procura sostanziale, la comunicazione indirizzata esclusivamente al difensore costituito in giudizio e non anche personalmente alla parte. In tale ipotesi, la mancata comparizione non è stata imputata al destinatario e non sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste per l’assenza ingiustificata.

La gestione della comunicazione dovrebbe quindi comprendere la verifica dell’indirizzo della parte, della prova di ricezione e dell’eventuale esistenza di un rappresentante munito di poteri sostanziali. Nei procedimenti con pluralità di parti, la documentazione della convocazione di ciascun soggetto diventa essenziale per prevenire contestazioni sulla validità dell’intero percorso.

7. Effetti della mancata partecipazione

L’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010 attribuisce alla mancata partecipazione senza giustificato motivo conseguenze processuali specifiche. Il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.; inoltre, quando la mediazione è condizione di procedibilità, la parte costituita assente ingiustificata può essere condannata al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Il giudice può altresì disporre, su richiesta, un’ulteriore condanna in favore della controparte, entro il limite delle spese maturate dopo la conclusione della mediazione. La disciplina è contenuta in art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

Le sanzioni presuppongono, però, una convocazione valida. La parte non può essere considerata assente ingiustificata se l’organismo non ha correttamente portato a sua conoscenza l’avvio della procedura o se il soggetto comparso in sua vece non disponeva dei necessari poteri.

Dal punto di vista difensivo, l’assenza non dovrebbe mai essere valutata come una scelta neutra. Anche quando la prospettiva conciliativa appare remota, è normalmente preferibile partecipare, rappresentare le ragioni del rifiuto o dell’impossibilità di definizione e assicurare che il verbale documenti correttamente le posizioni assunte.

8. La mediazione demandata dal giudice

Accanto alla mediazione obbligatoria per materia, il giudice può disporre la mediazione demandata, anche in appello, mediante ordinanza motivata. La mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e il mancato esperimento conduce alla declaratoria di improcedibilità.

L’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 attribuisce al giudice il potere di valutare la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza rilevante. La disposizione è consultabile in art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010.

Nelle controversie sanitarie la mediazione demandata può assumere rilievo dopo l’espletamento di una consulenza tecnica, quando il quadro medico-legale sia sufficientemente definito e le parti abbiano bisogno di una sede per discutere il rischio processuale, il quantum e le possibili modalità di regolazione dei rapporti. La mediazione può inoltre diventare utile quando la causa coinvolga domande ulteriori o soggetti diversi rispetto a quelli originariamente considerati.

La Corte d’appello civile Napoli, sentenza n. 668 del 2024 ha ribadito che la mediazione demandata non richiede l’accettazione delle parti e che la mancata partecipazione personale, o tramite procuratore munito di poteri sostanziali, può determinare l’improcedibilità delle domande.

9. Mediazione e consulenza tecnica: quale scelta per l’avvocato

La scelta tra mediazione e consulenza tecnica preventiva dovrebbe essere orientata dalla struttura della controversia.

La consulenza ex art. 696-bis c.p.c. può risultare preferibile quando il nodo principale è di natura medico-legale e una valutazione tecnica anticipata è necessaria per misurare il nesso causale, l’eventuale colpa, l’entità dei postumi o la quantificazione del danno. La norma prevede che il consulente, prima del deposito della relazione, tenti ove possibile la conciliazione; se l’accordo viene raggiunto, il giudice può attribuire efficacia esecutiva al verbale. Il testo della disposizione è disponibile in art. 696-bis c.p.c..

La mediazione può essere invece maggiormente adeguata quando la controversia presenta una pluralità di interessi, coinvolge profili organizzativi o relazionali, richiede soluzioni non limitate al pagamento di una somma o coinvolge soggetti che non si prestano agevolmente a essere riuniti in un accertamento tecnico preventivo.

La scelta non dovrebbe essere compiuta in astratto. Occorre considerare la disponibilità della documentazione sanitaria, la necessità di acquisire una valutazione peritale, il numero dei soggetti coinvolti, la posizione dell’assicuratore, il rischio di prescrizione e l’eventuale urgenza di provvedimenti cautelari. Lo svolgimento della mediazione non impedisce, in ogni caso, la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

10. Il fattore tecnico e il ruolo del mediatore

La controversia sanitaria raramente può essere affrontata con una sola competenza giuridica. La discussione richiede normalmente il confronto tra diritto della responsabilità civile, medicina legale, disciplina della documentazione sanitaria, organizzazione della struttura e, spesso, valutazione assicurativa.

La disciplina consente al mediatore di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Le parti possono inoltre convenire, al momento della nomina dell’esperto, la producibilità in giudizio della relazione, che in tal caso viene valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice. La previsione è contenuta nel testo dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 come modificato dalla riforma del processo civile, riportato in art. 7 del d.lgs. n. 149/2022.

La possibilità di coinvolgere un esperto non trasforma la mediazione in una consulenza giudiziale. La relazione deve essere utilizzata come strumento di comprensione e di negoziazione, evitando che l’incontro si riduca a una riproduzione informale del giudizio. Per questo è utile che la parte istante presenti una ricostruzione cronologica documentata e che la parte convenuta espliciti, già nella fase preparatoria, i punti di dissenso tecnico e causale.

11. Una prospettiva conclusiva

La mediazione sanitaria è oggi, contemporaneamente, un filtro processuale e una possibile sede di definizione sostanziale della controversia. Il primo profilo impone rigore: domanda adeguatamente individuata, convocazioni valide, partecipazione personale o rappresentanza sostanziale, coinvolgimento dei soggetti effettivamente interessati e corretta verbalizzazione dell’esito.

Il secondo profilo richiede invece una gestione non rituale. La possibilità di conciliazione dipende dalla tempestiva disponibilità della documentazione, dalla qualità dell’analisi medico-legale, dalla presenza degli assicuratori e dalla capacità di separare i diversi piani della controversia: accertamento della responsabilità, quantificazione del danno, distribuzione interna del rischio e definizione dei rapporti di garanzia.

Per l’avvocato, la mediazione non è quindi soltanto il passaggio da compiere prima della causa. È una fase autonoma della gestione del contenzioso, nella quale devono essere preservate sia l’accessibilità alla tutela giudiziale sia la possibilità concreta di una soluzione negoziata. La corretta impostazione iniziale evita che un vizio formale — dalla convocazione irregolare alla procura inidonea, fino all’omesso coinvolgimento di un soggetto necessario — vanifichi il lavoro tecnico svolto e costringa le parti a ripetere una procedura che avrebbe potuto essere utilmente definita sin dall’origine.

Nicola Postiglione

Nicola Postiglione, avvocato penalista e mediatore, collabora con InMediaLex da oltre 10 anni. Ha maturato una significativa esperienza nella mediazione civile e commerciale, con oltre 300 procedimenti di mediazione all’attivo. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione, alla giurisprudenza e agli strumenti ADR.