Mediazione civile: una recente sentenza richiama gli organismi alla comunicazione personale alle parti
La pronuncia del Tribunale di Campobasso del 28 settembre 2026
Una recente pronuncia del Tribunale di Campobasso torna sul tema della regolare instaurazione del procedimento di mediazione e, in particolare, sulle conseguenze dell’omessa comunicazione personale della domanda e della data del primo incontro alla parte chiamata.
Con la sentenza n. 614 del 28 settembre 2026, resa in sede di appello, il Tribunale ha confermato la declaratoria di improcedibilità del giudizio derivante dall’invalidità della comunicazione dell’avvio della mediazione, escludendo tuttavia che l’errore potesse essere imputato alla parte onerata dell’attivazione del procedimento. La pronuncia ha quindi ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese di lite, sia pure integrando la motivazione del giudice di primo grado. Tribunale civile Campobasso, sentenza n. 614 del 28 settembre 2026
Il caso esaminato
La controversia traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla restituzione di somme dovute in forza di un contratto di finanziamento. Nel giudizio di opposizione il giudice aveva rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e aveva posto a carico della parte opposta l’onere di introdurre il relativo procedimento.
La società creditrice si era tempestivamente attivata. L’organismo di mediazione, tuttavia, aveva comunicato l’avvio della procedura e la data del primo incontro esclusivamente al difensore degli opponenti, senza effettuare la comunicazione direttamente alle parti. Il giudice di primo grado aveva pertanto dichiarato improcedibile il giudizio e revocato il decreto ingiuntivo, disponendo però la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
L’impugnazione era stata proposta limitatamente alla regolamentazione delle spese. Gli appellanti sostenevano che la totale soccombenza della società creditrice avrebbe dovuto condurre alla sua condanna alla rifusione delle spese processuali.
L’obbligo di comunicazione grava sull’organismo
Il Tribunale ha valorizzato il tenore dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010. La disposizione stabilisce che la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data del primo incontro e le altre informazioni utili sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La stessa norma prevede inoltre, al comma 4, la partecipazione personale delle parti, salvo delega conferita nei casi e con le modalità previste dalla legge. art. 8 d.lgs. n. 28/2010
Secondo il giudice molisano, l’adempimento non può essere sostituito dall’invio della comunicazione al solo difensore della parte costituita nel giudizio. Il mandato alle liti, infatti, non equivale automaticamente a una procura sostanziale per la partecipazione alla mediazione né attribuisce, di per sé, al difensore il potere di ricevere la convocazione in luogo della parte.
La pronuncia considera quindi distinta la posizione della parte, chiamata a partecipare al procedimento e a valutare personalmente la possibilità di una soluzione conciliativa, da quella dell’avvocato, chiamato ad assisterla. La comunicazione deve essere idonea a porre la parte nella condizione di conoscere effettivamente l’avvio della procedura e di partecipare al primo incontro.
Effetti sulla condizione di procedibilità
L’omessa comunicazione personale non è stata considerata una mera irregolarità formale. Nel caso deciso, essa ha impedito il valido esperimento della mediazione e ha condotto alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, con revoca del decreto ingiuntivo.
La conseguenza assume particolare rilievo nelle opposizioni a decreto ingiuntivo. La riforma Cartabia ha previsto che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso monitorio, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo. Se la mediazione non viene validamente esperita, il giudice dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso monitorio e revoca il decreto opposto. art. 7 d.lgs. n. 149/2022
La pronuncia di Campobasso distingue però il mancato assolvimento della condizione di procedibilità dalla responsabilità per l’errore comunicativo. La parte può risultare formalmente soccombente perché il procedimento non si è validamente perfezionato, senza che tale esito sia stato determinato da una sua inerzia o negligenza.
La compensazione delle spese in presenza dell’errore dell’organismo
Il passaggio più significativo della sentenza riguarda la regolamentazione delle spese processuali. Il Tribunale ha ritenuto che l’errore esclusivo dell’organismo integri una situazione grave ed eccezionale, idonea a giustificare la deroga alla regola generale della soccombenza.
L’art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. La disposizione deve essere letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha riconosciuto la possibilità di compensare le spese anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché adeguatamente motivate. art. 92 c.p.c.
La Corte costituzionale ha chiarito che le ipotesi nominate dall’art. 92 non costituiscono un catalogo rigidamente chiuso, ma svolgono una funzione parametrica rispetto ad altre situazioni di pari gravità ed eccezionalità. Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018
Nella stessa prospettiva, la Corte di cassazione ha qualificato la clausola delle “gravi ed eccezionali ragioni” come una norma elastica, da specificare in relazione al contesto concreto e alle circostanze che abbiano determinato l’insorgenza delle spese. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 7992 del 2022
Applicando tali principi, il Tribunale di Campobasso ha ritenuto che la parte creditrice si fosse attivata tempestivamente e che l’improcedibilità fosse dipesa esclusivamente dalla condotta dell’organismo, soggetto professionalmente incaricato della gestione della procedura. La compensazione è stata pertanto ritenuta giustificata, nonostante la soccombenza formale della società.
Un orientamento significativo, ma non ancora uniforme
La decisione è coerente con altre pronunce di merito recenti che attribuiscono rilievo alla comunicazione personale alla parte. Il Tribunale di Salerno, in una controversia in materia di responsabilità sanitaria, ha ritenuto invalida la comunicazione dell’avvio della mediazione effettuata al solo difensore, escludendo anche l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie per la mancata partecipazione, in assenza di una valida convocazione personale. Tribunale civile Salerno, sentenza n. 2661 del 20 aprile 2026
Anche il Tribunale di Cosenza ha affermato, in una controversia bancaria, che la comunicazione esclusivamente al difensore non è sufficiente e che l’errata convocazione può determinare l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo. Tribunale civile Cosenza, sentenza n. 740 del 22 maggio 2026
Non manca, tuttavia, un diverso orientamento. Il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto che, nell’ipotesi di mediazione demandata dal giudice durante la pendenza del processo, la comunicazione effettuata al procuratore costituito presso il quale la parte abbia eletto domicilio possa essere sufficiente a garantire l’effettiva conoscibilità della procedura. Tribunale civile Napoli Nord, sentenza n. 3238 del 19 settembre 2025
Il quadro non può quindi essere descritto, allo stato, come definitivamente consolidato. La distinzione tra mediazione instaurata prima del giudizio e mediazione demandata o avviata nel corso di un processo pendente continua a rappresentare un profilo potenzialmente rilevante nella valutazione della validità della comunicazione.
Indicazioni operative per organismi e difensori
La sentenza suggerisce agli organismi di mediazione di documentare con particolare accuratezza:
- il destinatario della comunicazione;
- il mezzo utilizzato e la relativa idoneità a garantirne la ricezione;
- la data di perfezionamento della comunicazione;
- la trasmissione alla parte e, ove opportuno, anche al difensore;
- eventuali rinvii o modifiche della data del primo incontro;
- la presenza di una delega sostanziale conforme ai requisiti previsti dall’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.
Per il difensore della parte che promuove la mediazione, la verifica della regolarità della convocazione costituisce un presidio essenziale. Sebbene l’adempimento sia posto dalla legge a carico dell’organismo, il difensore ha interesse a controllare che la comunicazione sia stata effettivamente indirizzata alla parte e che la relativa prova sia acquisita al fascicolo della procedura.
In presenza di una comunicazione effettuata soltanto al difensore, appare prudente valutare tempestivamente la possibilità di chiedere all’organismo una nuova comunicazione personale o, comunque, di documentare ogni iniziativa diretta a evitare che l’errore organizzativo comprometta la condizione di procedibilità.
Conclusioni
La recente sentenza del Tribunale di Campobasso non introduce una nuova regola legislativa, ma offre un’indicazione applicativa di rilievo: l’errore dell’organismo nella comunicazione della domanda di mediazione può determinare l’improcedibilità del giudizio, senza necessariamente tradursi nella condanna alle spese della parte che ha diligentemente attivato la procedura.
Il principio deve essere applicato con cautela, perché la giurisprudenza di merito non è ancora uniforme, soprattutto con riguardo alla mediazione svolta durante la pendenza del giudizio. Resta comunque opportuno considerare la comunicazione personale alla parte come lo standard operativo più sicuro, verificando sempre la concreta idoneità della convocazione a garantire la conoscenza effettiva del procedimento e la possibilità di partecipare personalmente al primo incontro.
