Riconoscimento ed esecuzione dell’accordo conciliativo transfrontaliero fuori dall’Unione:la Convenzione di Singapore e il suo impatto sulla pratica forense italiana

Riconoscimento ed esecuzione dell’accordo conciliativo transfrontaliero fuori dall’Unione:la Convenzione di Singapore e il suo impatto sulla pratica forense italiana

Entrata in vigore il 12 settembre 2020, essa rappresenta il tentativo più ambizioso
di creare, per gli accordi di mediazione, un meccanismo di riconoscimento ed esecuzione analogo a quello che la Convenzione di New York ha assicurato ai lodi arbitrali.

Il presidente del tribunale competente per l’omologazione nelle controversietransfrontaliere: criterio del luogo di esecuzione e questioni aperte

Il presidente del tribunale competente per l’omologazione nelle controversietransfrontaliere: criterio del luogo di esecuzione e questioni aperte

In apparenza, la questione potrebbe sembrare di dettaglio: si tratta pur sempre di scegliere quale presidente del tribunale debba apporre il decreto di omologazione. In realtà, la posta in gioco è ben più alta. L’omologazione è il passaggio che trasforma l’accordo di mediazione in titolo esecutivo; in una controversia transfrontaliera, la corretta individuazione del giudice dell’omologazione condiziona la validità del titolo, la sua riconoscibilità all’estero e la stessa utilità pratica dell’accordo per le parti.

L’accordo di mediazione cross-border come titolo esecutivo: omologazione, certificazioneforense e circolazione nello spazio giudiziario europeo

L’accordo di mediazione cross-border come titolo esecutivo: omologazione, certificazioneforense e circolazione nello spazio giudiziario europeo

Il presente contributo esamina il funzionamento di questo sistema, con particolare attenzione al regime dell’accordo cross-border — oggi disciplinato dal nuovo comma 1-ter — e al problema, ancora largamente aperto, della sua circolazione nello spazio giudiziario europeo.

Controversia transfrontaliera e mediazione: perimetro applicativo e nozione ditransnazionalità alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Controversia transfrontaliera e mediazione: perimetro applicativo e nozione ditransnazionalità alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

La nozione di controversia transfrontaliera costituisce, al tempo stesso, il fondamento e il limite dell’intervento del legislatore europeo in materia di mediazione civile e commerciale. La direttiva 2008/52/CE si applica, per espressa previsione dell’art. 1, paragrafo 2, alle sole controversie transfrontaliere. È dunque dalla corretta individuazione di questo perimetro che dipende l’applicabilità stessa della disciplina europea.

Direttiva 2008/52/CE e legislazioni nazionali a confronto: armonizzazione raggiunta o cantiere aperto?

Direttiva 2008/52/CE e legislazioni nazionali a confronto: armonizzazione raggiunta o cantiere aperto?

Il quesito non è ozioso: la direttiva è stata
concepita come strumento di armonizzazione minimale, limitato alle controversie transfrontaliere e volto a promuovere il ricorso alla mediazione senza imporre un modello uniforme. A distanza di quasi due decenni, la fisionomia che la mediazione ha assunto nei vari ordinamenti nazionali presenta tratti fortemente differenziati, al punto da rendere legittimo il dubbio se l’obiettivo di fondo — favorire una cultura comune della risoluzione alternativa delle controversie nello spazio giudiziario europeo — possa dirsi compiutamente realizzato.

Mediazione transfrontaliera dopo il correttivo Cartabia: il nuovo art. 12, comma 1-ter, d.lgs.28/2010 e il raccordo con la direttiva 2008/52/CE

Mediazione transfrontaliera dopo il correttivo Cartabia: il nuovo art. 12, comma 1-ter, d.lgs.28/2010 e il raccordo con la direttiva 2008/52/CE

Tra le novità di maggiore interesse
sistematico spicca l’introduzione del comma 1-ter nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010, dedicato all’efficacia esecutiva dell’accordo conciliativo e alla sua omologazione. La nuova disposizione è interamente dedicata alle controversie transfrontaliere, definite per rinvio all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE, e rappresenta il punto di approdo di un percorso normativo avviato con la riforma Cartabia del 2022 e perfezionato, appunto, con il correttivo del 2024.

La condizione di procedibilità nella mediazione civile dopo la Riforma Cartabia: un orientamento consolidato

La condizione di procedibilità nella mediazione civile dopo la Riforma Cartabia: un orientamento consolidato

La Riforma Cartabia, attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha riscritto
integralmente la disciplina della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28. Il nuovo art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 estende l’ambito delle controversie
per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di
procedibilità della domanda giudiziale, includendovi, tra le altre, le materie del
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e
ulteriori tipologie contrattuali.

La procura sostanziale in mediazione dopo Cass. n. 10978/2026: basta la scrittura privata

La procura sostanziale in mediazione dopo Cass. n. 10978/2026: basta la scrittura privata

Pochi temi hanno diviso la giurisprudenza di merito quanto la forma della procura
sostanziale per la partecipazione alla mediazione. La scintilla fu Cass. n. 8473 del 2019,
che — nell’enunciare il principio della necessaria comparizione personale e della
delegabilità a un rappresentante sostanziale — affermò che la procura speciale a
partecipare alla mediazione «non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure
se il potere è conferito allo stesso professionista».

La simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale quale condizione di procedibilità: orientamenti giurisprudenziali e profili applicativi

La simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale quale condizione di procedibilità: orientamenti giurisprudenziali e profili applicativi

Il presente contributo approfondisce il recente orientamento giurisprudenziale relativo al
principio di simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale. Attraverso una
breve disamina delle pronunce dei Tribunali di Napoli, Milano, Torino, Roma, Gela, Taranto e
Bari, emerge come tale principio soprattutto nella materia condominiale si stia
progressivamente consolidando nei fori in esame. Il contributo analizzerà il tema anche dal
punto di vista normativo, ne evidenzierà i principali aspetti positivi e si soffermerà, allo stesso
tempo, sulle possibili criticità che ne potrebbero derivare, in particolare per la procedura di
mediazione.