Entrata in vigore il 12 settembre 2020, essa rappresenta il tentativo più ambizioso
di creare, per gli accordi di mediazione, un meccanismo di riconoscimento ed esecuzione analogo a quello che la Convenzione di New York ha assicurato ai lodi arbitrali.
In apparenza, la questione potrebbe sembrare di dettaglio: si tratta pur sempre di scegliere quale presidente del tribunale debba apporre il decreto di omologazione. In realtà, la posta in gioco è ben più alta. L’omologazione è il passaggio che trasforma l’accordo di mediazione in titolo esecutivo; in una controversia transfrontaliera, la corretta individuazione del giudice dell’omologazione condiziona la validità del titolo, la sua riconoscibilità all’estero e la stessa utilità pratica dell’accordo per le parti.
Il presente contributo esamina il funzionamento di questo sistema, con particolare attenzione al regime dell’accordo cross-border — oggi disciplinato dal nuovo comma 1-ter — e al problema, ancora largamente aperto, della sua circolazione nello spazio giudiziario europeo.
La nozione di controversia transfrontaliera costituisce, al tempo stesso, il fondamento e il limite dell’intervento del legislatore europeo in materia di mediazione civile e commerciale. La direttiva 2008/52/CE si applica, per espressa previsione dell’art. 1, paragrafo 2, alle sole controversie transfrontaliere. È dunque dalla corretta individuazione di questo perimetro che dipende l’applicabilità stessa della disciplina europea.
Il quesito non è ozioso: la direttiva è stata
concepita come strumento di armonizzazione minimale, limitato alle controversie transfrontaliere e volto a promuovere il ricorso alla mediazione senza imporre un modello uniforme. A distanza di quasi due decenni, la fisionomia che la mediazione ha assunto nei vari ordinamenti nazionali presenta tratti fortemente differenziati, al punto da rendere legittimo il dubbio se l’obiettivo di fondo — favorire una cultura comune della risoluzione alternativa delle controversie nello spazio giudiziario europeo — possa dirsi compiutamente realizzato.
Tra le novità di maggiore interesse
sistematico spicca l’introduzione del comma 1-ter nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010, dedicato all’efficacia esecutiva dell’accordo conciliativo e alla sua omologazione. La nuova disposizione è interamente dedicata alle controversie transfrontaliere, definite per rinvio all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE, e rappresenta il punto di approdo di un percorso normativo avviato con la riforma Cartabia del 2022 e perfezionato, appunto, con il correttivo del 2024.
La Riforma Cartabia, attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha riscritto
integralmente la disciplina della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28. Il nuovo art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 estende l’ambito delle controversie
per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di
procedibilità della domanda giudiziale, includendovi, tra le altre, le materie del
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e
ulteriori tipologie contrattuali.
Pochi temi hanno diviso la giurisprudenza di merito quanto la forma della procura
sostanziale per la partecipazione alla mediazione. La scintilla fu Cass. n. 8473 del 2019,
che — nell’enunciare il principio della necessaria comparizione personale e della
delegabilità a un rappresentante sostanziale — affermò che la procura speciale a
partecipare alla mediazione «non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure
se il potere è conferito allo stesso professionista».
Il presente contributo approfondisce il recente orientamento giurisprudenziale relativo al
principio di simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale. Attraverso una
breve disamina delle pronunce dei Tribunali di Napoli, Milano, Torino, Roma, Gela, Taranto e
Bari, emerge come tale principio soprattutto nella materia condominiale si stia
progressivamente consolidando nei fori in esame. Il contributo analizzerà il tema anche dal
punto di vista normativo, ne evidenzierà i principali aspetti positivi e si soffermerà, allo stesso
tempo, sulle possibili criticità che ne potrebbero derivare, in particolare per la procedura di
mediazione.
La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha riscritto il sistema sanzionatorio per
