Agosto è il mese che ogni anno mette alla prova l’avvocato che gestisce procedure di mediazione. Non tanto per la pausa professionale — ormai relativa — quanto per l’intreccio tra due discipline apparentemente semplici ma foriere di errori fatali quando si combinano: la sospensione feriale dei termini processuali (art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742) e la regola per cui il termine di durata della mediazione «non è soggetto a sospensione feriale» (art. 6, comma 3, D.Lgs. 28/2010).
Quella che doveva essere una procedura conciliativa di routine si trasforma in una vicenda paradigmatica dei vizi che possono inficiare la mediazione quando l’organismo non opera correttamente e la parte onerata non vigila.
Due consorziati impugnano la sentenza di primo grado che li ha condannati al pagamento di contributi consortili. La materia — contributi consortili — non rientra nell’elenco dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010. Tuttavia, il giudice d’appello, valutata la natura della causa e il comportamento collaborativo manifestato dalle parti in udienza, dispone con ordinanza del 22 settembre 2025 la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater, fissando l’udienza di verifica al 4 maggio 2026.
Mediazione civile: rassegna ragionata della giurisprudenza di luglio 2026. Tutte le ultime sentenze.
Luglio 2026 ha registrato una concentrazione insolita di pronunce in materia di mediazione civile: nove sentenze di merito distribuite lungo tutto il mese, dal Tribunale di Foggia del 1° luglio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27, passando per Roma, Milano, Bologna, Napoli Nord, Velletri e Castrovillari. Un campione geograficamente rappresentativo che consente di tracciare linee di tendenza affidabili.
Tra dicembre 2025 e giugno 2026, le Corti d’Appello italiane — con una concentrazione particolarmente significativa di pronunce a Roma e Firenze — hanno costruito un corpus giurisprudenziale coerente e ormai difficilmente contestabile sul tema della mediazione demandata in secondo grado.
Due soci di una s.r.l. sono in conflitto sull’esecuzione di un contratto di subfornitura collegato a un patto parasociale mai trascritto. Durante la sessione di mediazione — attivata perché la subfornitura rientra tra le materie dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 — uno dei due accenna en passant che il patto contiene una clausola in base alla quale, in caso di morte di uno dei soci, le quote si consolidano automaticamente nell’altro «senza che gli eredi possano pretendere alcunché».
Avviare una mediazione civile su fatti che hanno — o potrebbero avere — rilievo penale è operazione delicata, che richiede al difensore una mappatura preventiva dei rischi e delle opportunità. Un errore nella sequenza, una svista sul regime di procedibilità o una sottovalutazione degli effetti incrociati tra i due percorsi può compromettere irrimediabilmente la posizione del cliente.
Quando lo stesso fatto genera simultaneamente una controversia civilistica e un procedimento penale, il difensore si trova a governare due percorsi paralleli che corrono a velocità diverse e secondo logiche temporali incompatibili.
Riservatezza a geometria variabile: art. 9 D.Lgs. 28/2010 e artt. 50-52 D.Lgs. 150/2022 a confronto.
Il presente contributo offre un confronto analitico tra i due regimi, ne evidenzia le differenze strutturali e segnala i rischi operativi che derivano dall’applicazione simultanea dei due strumenti allo stesso conflitto.
A quasi quattro anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 — e a due dal suo correttivo, il D.Lgs. 216/2024 — la mediazione civile italiana vive una stagione di maturità normativa senza precedenti.
