Simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale: i fatti principali devono esserci, i profili secondari possono aggiungersi.

Simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale: i fatti principali devono esserci, i profili secondari possono aggiungersi.

Sommario: 1. Premessa: il principio e la sua portata. — 2. La base normativa: l’art. 4, comma 2, D.Lgs. 28/2010 letto alla luce dell’art. 125 c.p.c. — 3. Il contenuto del principio: simmetria non è identità. — 4. Il nucleo essenziale: i fatti principali devono esserci. — 5. I profili secondari possono aggiungersi: i limiti dell’asimmetria tollerabile. — 6. L’asimmetria innovativo-ampliativa: quando la domanda nuova travolge la procedibilità. — 7. Il doppio binario sanzionatorio: improcedibilità e decadenza. — 8. La mediazione demandata: l’allegazione dell’atto introduttivo come scorciatoia. — 9. Indicazioni operative. — 10. Conclusioni.


1. Premessa: il principio e la sua portata

Il principio di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale è, oggi, uno dei più applicati — e dei più temuti — della mediazione obbligatoria. La sua formulazione sintetica è nota: i fatti principali posti a fondamento della domanda giudiziale devono essere già stati enucleati nell’istanza di mediazione; i profili secondari possono aggiungersi in giudizio senza pregiudicare la condizione di procedibilità.

La giurisprudenza di merito degli ultimi anni — con una concentrazione particolarmente significativa nelle controversie condominiali — ha costruito attorno a questo principio un corpus imponente e coerente, che questo contributo intende ripercorrere per offrire al professionista le coordinate operative essenziali.


2. La base normativa: l’art. 4, comma 2, D.Lgs. 28/2010 letto alla luce dell’art. 125 c.p.c.

Il punto di partenza è l’art. 4, comma 2, D.Lgs. 28/2010, che prescrive che la domanda di mediazione indichi «l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa».

La giurisprudenza è concorde nel rilevare che questo contenuto «ricalca quello previsto dall’art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali, con esclusione per i soli “elementi di diritto”» (Trib. SMCV n. 3331/2025). Da questa premessa discende la conseguenza operativa: «la domanda di mediazione, al pari dell’atto introduttivo, deve contenere la sufficiente specificazione del c.d. petitum mediato ed inoltre le ragioni della domanda da intendersi nella indicazione di quell’insieme di fatti giuridici o aventi rilevanza giuridica, posti a fondamento della domanda o del rapporto giuridico da cui deriva il diritto che l’attore intende far valere» (Trib. SMCV n. 3331/2025).

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 3242 del 16 aprile 2026 lo ribadisce con formula netta: «l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti gli elementi di fatto che saranno introdotti nel futuro giudizio».


3. Il contenuto del principio: simmetria non è identità

Il punto più delicato — e quello che l’utente ha correttamente colto nel titolo — è che la simmetria non esige una corrispondenza identica tra istanza e domanda. La giurisprudenza lo afferma con costanza.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2225 dell’8 giugno 2026 lo enuncia con chiarezza:

«Il principio di simmetria non esige una corrispondenza identica tra i due atti, essendo sufficiente che nell’istanza di mediazione sia indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza, ovvero che vi siano allegazioni, anche documentali, tali da consentirne l’agevole individuazione.»

E aggiunge un passaggio essenziale sulla natura dell’istanza: «la domanda di mediazione non è un atto processuale in senso stretto ed è caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura. L’art. 4 pretende, infatti, l’indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo intendere — in un procedimento deformalizzato — come fatti l’allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto».

Il Tribunale di Roma, sentenza n. 3279 del 3 marzo 2026 precisa che «le ragioni della pretesa richiedono la prospettazione di fatti contra ius che possano fondare la futura iniziativa giudiziaria, senza la necessità di una precisa qualificazione giuridica, ferma restando l’applicazione del principio iura novit curia».

In sintesi: l’istanza non deve essere un atto di citazione in miniatura, ma deve contenere i fatti essenziali della pretesa, senza bisogno di qualificazione giuridica né di elementi di diritto.


4. Il nucleo essenziale: i fatti principali devono esserci

Se la simmetria non è identità, resta però fermo il requisito minimo: i fatti principali devono essere presenti nell’istanza. È questo il cuore del principio, e la giurisprudenza lo applica con rigore.

Il Tribunale di Roma, sentenza n. 259 dell’11 gennaio 2022 — la sentenza-capostipite del filone — lo formula così: «gli accadimenti narrati in fase di mediazione, perché si possa verificare in giudizio l’esatto adempimento della condizione di procedibilità, devono essere corrispondenti, “simmetrici” a quelli che saranno poi esposti in fase processuale, per le materie obbligatorie».

Il Tribunale di Avellino, sentenza n. 357 del 5 marzo 2025 aggiunge che «l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio», e ciò per un duplice ordine di ragioni: «consentire all’istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore» e «consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura».

Il Tribunale di Taranto, sentenza n. 2485 del 21 novembre 2025 precisa che la simmetria richiede «la coincidenza non solo del petitum ma anche della causa petendi», e che «non è sufficiente indicare nella domanda di mediazione il mero oggetto dell’impugnativa della delibera assembleare, ma è essenziale specificare anche i motivi che saranno posti a fondamento dell’azione giudiziaria».


5. I profili secondari possono aggiungersi: i limiti dell’asimmetria tollerabile

Il rovescio della medaglia — e il secondo corno del titolo — è che i profili secondari possono aggiungersi in giudizio senza pregiudicare la procedibilità. La giurisprudenza lo riconosce espressamente.

Il Tribunale di Napoli, sentenza n. 10424 del 22 giugno 2026 (già esaminata in altro contributo) lo afferma con formula chiara: non occorre «una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, essendo sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano stati enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica della vicenda». E aggiunge che l’obbligo di cui all’art. 4, comma 2, va riferito «al nucleo più significativo e rilevante della controversia, non alle domande accessorie poi emerse in giudizio».

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2225/2026 conferma che la simmetria riguarda «il nucleo più significativo e rilevante della vertenza», e che i profili che si aggiungono in giudizio senza alterare quel nucleo non compromettono la condizione di procedibilità.

In termini operativi: se l’istanza ha indicato i fatti principali (ad esempio, l’impugnazione di una delibera per vizi del rendiconto), la domanda giudiziale può aggiungere profili secondari e accessori (ad esempio, la contestazione di singole voci di spesa) senza che ciò determini improcedibilità. Ciò che è precluso è l’introduzione di un nuovo nucleo fattuale non dedotto in mediazione.


6. L’asimmetria innovativo-ampliativa: quando la domanda nuova travolge la procedibilità

Il confine tra profili secondari aggiungibili e domanda nuova è tracciato dalla categoria dell’asimmetria innovativo-ampliativa, che determina l’improcedibilità.

Il Tribunale di Benevento, sentenza n. 1705 del 27 agosto 2021 la definisce con precisione: «l’asimmetria, in senso innovativo-ampliativo, comporta la pronuncia di improcedibilità». Nel caso deciso, l’attrice aveva dedotto in mediazione l’anatocismo e la mancata pattuizione dei tassi, per poi introdurre in giudizio anche il superamento del tasso soglia per l’usura e la mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto. Il Tribunale ha ritenuto che l’introduzione della nuova causa petendi relativa all’usura avesse «alterato il percorso valutativo della domanda di mediazione da parte della società convenuta», integrando l’asimmetria.

Il Tribunale di Roma n. 3279/2026 generalizza il principio: «una domanda giudiziale anche solo in parte diversa — cioè “asimmetrica” sotto il profilo del petitum e/o della causa petendi — rispetto a quella introdotta nella mediazione deve essere considerata una domanda nuova e, quindi, come tale, non idonea a superare il giudizio sulla procedibilità».

Il Tribunale di Lecce, sentenza n. 2547 del 16 luglio 2024 applica il principio anche all’ampliamento del solo petitum: l’attrice aveva chiesto in mediazione il risarcimento per il danneggiamento di una parete e per IVA non versata, per poi ampliare in giudizio la richiesta includendo la perdita di chances per il mancato utilizzo di un locale sotterraneo. Il Tribunale dichiara l’improcedibilità, osservando che l’ampliamento «ha comportato una impossibilità da parte del Condominio a valutare una proposta conciliativa», vanificando la finalità deflattiva.


7. Il doppio binario sanzionatorio: improcedibilità e decadenza

La violazione del principio di simmetria produce due conseguenze, che nelle controversie condominiali si cumulano in modo particolarmente severo.

L’improcedibilità. Il difetto di simmetria integra un vizio della condizione di procedibilità, rilevabile anche d’ufficio dal giudice (Trib. SMCV n. 2225/2026Trib. SMCV n. 820/2026). La verifica impone «un raffronto tra la causa petendi del giudizio e le ragioni della domanda esposte in sede di mediazione, nonché tra il petitum e l’oggetto della procedura stragiudiziale» (Trib. SMCV n. 2225/2026).

La decadenza. Nelle impugnazioni di delibere condominiali, l’effetto interruttivo del termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. «può essere riconosciuto solo ove la procedura risulti validamente espletata e sussista la suindicata “simmetria” tra l’istanza comunicata e la futura domanda giudiziale» (Trib. Roma n. 3279/2026). Un’istanza generica non interrompe la decadenza, che continua a decorrere e si consuma: la delibera si consolida e l’impugnazione diventa inammissibile per tardività (Trib. Avellino n. 357/2025Trib. Roma n. 259/2022).

Il Tribunale di Milano n. 3242/2026 aggiunge un tassello importante: «quando i vizi dedotti siano di annullabilità e non di nullità, una mediazione tardiva demandata dal giudice non può comunque impedire la decadenza dall’impugnazione ex art. 1137 c.c.». La sanatoria giudiziale non sana la decadenza già maturata.


8. La mediazione demandata: l’allegazione dell’atto introduttivo come scorciatoia

Un’indicazione operativa di grande utilità riguarda la mediazione demandata dal giudice. In questo caso, la simmetria può essere agevolmente garantita allegando all’istanza di mediazione l’atto introduttivo del giudizio.

Il Tribunale di SMCV n. 2225/2026 lo afferma espressamente: «nella mediazione demandata tale finalità può essere ragionevolmente raggiunta anche attraverso l’allegazione alla istanza di mediazione dell’atto introduttivo contenente la domanda azionata e per la quale il giudice ha demandato la mediazione non preventivamente svolta».

Il Tribunale di SMCV n. 820/2026 conferma e aggiunge un monito: «la circostanza che la mediazione sia stata disposta dal giudice a contraddittorio già formato non costituisce esimente rispetto all’obbligo di fornire al mediatore gli elementi fattuali essenziali per guidare le parti verso una possibile composizione della lite». Nel caso deciso, l’istanza conteneva la sola dicitura «nullità delibera assembleare», senza indicazione della delibera, senza ragioni e senza allegazione di alcun documento — nemmeno dell’atto introduttivo: improcedibilità dichiarata.

La lezione è chiara: nella mediazione demandata, l’allegazione dell’atto introduttivo è la via più sicura per garantire la simmetria, ma non è automatica — va fatta.


9. Indicazioni operative

Prima. Redigere l’istanza di mediazione con la stessa cura di un atto introduttivo, indicando: l’oggetto della pretesa (il petitum), i fatti principali che la fondano (la causa petendi fattuale), e — nelle controversie condominiali — la data della delibera impugnata e i singoli punti contestati. Non è necessaria la qualificazione giuridica, ma è indispensabile l’esposizione fattuale.

Seconda. Nella mediazione demandata, allegare sempre all’istanza l’atto introduttivo del giudizio: è la scorciatoia più sicura per garantire la simmetria (Trib. SMCV n. 2225/2026).

Terza. Prima di citare in giudizio, confrontare l’istanza con la domanda: verificare che i fatti principali coincidano e che eventuali aggiunte siano riconducibili a profili secondari o accessori, non a un nuovo nucleo fattuale. L’asimmetria innovativo-ampliativa è letale (Trib. Benevento n. 1705/2021).

Quarta. Nelle impugnazioni di delibere condominiali, ricordare che l’istanza generica non interrompe la decadenza ex art. 1137 c.c.: il termine continua a decorrere e la delibera si consolida (Trib. Roma n. 3279/2026Trib. Avellino n. 357/2025). La sanatoria giudiziale non sana la decadenza maturata (Trib. Milano n. 3242/2026).

Quinta. Per il convenuto: l’eccezione di asimmetria va sollevata tempestivamente e corredata dalla comparazione testuale tra istanza e citazione; il difetto è comunque rilevabile d’ufficio (Trib. SMCV n. 2225/2026).


10. Conclusioni

Il principio di simmetria, nella sua formulazione più equilibrata, è quello che l’utente ha correttamente sintetizzato nel titolo: i fatti principali devono esserci, i profili secondari possono aggiungersi. Non è una regola di rigidità formale, ma di sostanza: l’istanza deve consentire alla controparte di conoscere il nucleo essenziale della futura lite e al mediatore di svolgere la funzione deflattiva. Tutto ciò che è accessorio può emergere in giudizio; ciò che è essenziale deve essere già stato portato al tavolo della mediazione.

Chi rispetta questa regola non ha nulla da temere. Chi la viola — con un’istanza generica, con una domanda radicalmente diversa, con l’ampliamento del petitum o l’introduzione di nuove cause petendi — si espone a un doppio esito fatale: l’improcedibilità della domanda e, nelle controversie condominiali, la decadenza dall’impugnazione. Come ha sintetizzato il Trib. Roma n. 3279/2026, consentire alla parte di avvalersi dell’impedimento della decadenza con un’istanza priva dei requisiti «significherebbe ridurre l’istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico, in contrasto con la ratio ad esso sotteso, ed incentivarne l’uso dilatorio».

Dott. Danilo Sigillo