Il caso (reale) del pappagallo diffamatore

Il caso (reale) del pappagallo diffamatore

Ovvero: quando la mediazione risolve ciò che il codice penale nemmeno contempla. Una leggera lettura estiva.


C’è una domanda che nessun manuale di diritto processuale civile osa formulare, ma che prima o poi ogni mediatore si sente rivolgere nella stanza degli incontri: «Scusi, ma il pappagallo può essere citato come testimone?»

La risposta corretta è no. Quella vera — quella che resta sospesa nell’aria condizionata dell’organismo mentre le parti ti guardano con aspettativa febbrile — è: «Dipende da cosa ha detto».


I fatti (realmente accaduti, giuriamo)

Due villette a schiera nell’hinterland milanese. Due proprietari che chiameremo A e B, per non incorrere noi stessi in una querela. Tra loro, dieci anni di rapporti cordiali degenerati progressivamente in ostilità frontale a causa di questioni che spaziano dal parcheggio selvaggio alla potatura del gelsomino, passando per la raccolta differenziata eseguita con orari ritenuti «provocatoriamente rumorosi».

Ma il casus belli definitivo arriva quando B acquista un pappagallo cenerino — splendido esemplare, capacità cognitive pari a un bambino di cinque anni, vocabolario stimato in circa duecento parole — e lo colloca in una gabbia sul balcone esposto a sud-est. Il balcone confina, per pura coincidenza architettonica, con l’ingresso pedonale della villetta di A.

Nel giro di tre settimane, il volatile impara due parole. Non «ciao», non «bravo». Impara «ladro! ladro!».

E le ripete. Ogni volta che A esce di casa. Ogni mattina alle sette e trenta. Ogni sera al rientro dal lavoro. Con una cadenza e una convinzione che farebbero invidia a un pubblico ministero in requisitoria.

A sopporta per sei mesi. Poi querela B per ingiurie.


Il nodo giuridico (serissimo)

Qui la vicenda assume contorni tecnici degni di nota.

Sotto il profilo penalistico, l’art. 594 c.p. è stato depenalizzato dal D.Lgs. 7/2016. L’ingiuria oggi rileva solo come illecito civile ex art. 4 del medesimo decreto, salvo i casi di offesa recata in presenza di più persone o con minaccia. Ma anche ammettendo la configurabilità dell’illecito aquiliano, chi risponde? L’animale non è soggetto di diritto (art. 2052 c.c. sul danno cagionato da animali addossa la responsabilità al proprietario o a chi se ne serve), ma qui il danno non è materiale: è… lessicale. E soprattutto: dov’è l’elemento soggettivo?

B si difende con argomentazioni che meritano di essere riportate integralmente:

  1. «Il pappagallo ripete ciò che sente in televisione.» (Canale preferito: talk show politico pomeridiano.)
  2. «Io non gli ho mai insegnato quelle parole.» (Prova: il pappagallo sa dire anche “buongiorno”, semplicemente sceglie di non farlo.)
  3. «Comunque non c’è dolo.»

Su quest’ultimo punto, va riconosciuto, B non ha tutti i torti. La struttura del dolo richiede rappresentazione e volizione dell’evento lesivo. Ammesso che il pappagallo abbia rappresentazione del significato denigratorio dell’espressione «ladro» nel contesto delle relazioni di vicinato — tesi ardita ma non manifestamente infondata alla luce degli studi sull’intelligenza dei cenerini — mancherebbe comunque la volontà. O meglio: la volontà c’è, ma è del pappagallo, non di B. E il pappagallo, appunto, non risponde penalmente.


La mediazione

Dopo un anno di udienze civili, due CTU foniatriche sull’estensione del vocabolario del volatile e una memoria difensiva intitolata — giuriamo — «Sulla inimputabilità del pennuto», il giudice manda le parti in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010. Materia: diritti reali atipici comprensivi del diritto alla quiete acustica del vialetto d’ingresso.

Primo incontro. Si presentano entrambi personalmente. Il pappagallo no, ma la sua presenza aleggia nella stanza attraverso le vibranti descrizioni di A («ogni mattina, ogni maledetta mattina») e le fiere rivendicazioni di B («non posso mica tappargli il becco»).

Il mediatore ascolta per quaranta minuti. Poi pone una domanda che nessuno dei due aveva considerato: «Ma la gabbia, si può spostare sul lato opposto della casa?»

Silenzio.

B ci pensa. Tecnicamente sì: il balcone nord-ovest è libero, prende meno sole diretto (meglio per il pappagallo) e affaccia su un cortile interno senza passaggio pedonale. Lo svantaggio è che B dovrà rinunciare allo stendino. Vantaggio: fine della lite.

Accordo raggiunto in quaranta minuti netti. Verbale sottoscritto dalle parti e dai difensori. Spese compensate. Clausola accessoria: B si impegna a insegnare al pappagallo almeno tre parole socialmente accettabili entro novanta giorni.


Epilogo

Tre mesi dopo, il pappagallo dice regolarmente «buongiorno», «prego» e — inspiegabilmente — «rinuncia agli atti».

A e B hanno ripreso a salutarsi. Non sono diventati amici, ma hanno smesso di litigare. Che è esattamente lo scopo della mediazione.

Quanto al pappagallo, vive tuttora sul balcone nord-ovest. Ha smesso di guardare talk show politici. Di recente ha imparato una quarta parola: «mediazione». I vicini stanno valutando se iscriverlo all’albo.


Morale. No, il pappagallo non può essere citato come testimone. Ma forse potrebbe fare il mediatore.

Redazione