Oltre i confini dello schermo: l’udienza di mediazione da remoto tra parti situate in Stati diversi e il principio del contraddittorio

Oltre i confini dello schermo: l’udienza di mediazione da remoto tra parti situate in Stati diversi e il principio del contraddittorio

La comunicazione transfrontaliera della domanda: il Regolamento UE 2020/1784 e la
«ricezione» ex art. 8. — 3. La barriera linguistica: comprensione effettiva e diritto di rifiuto.
— 4. Lo schermo come luogo del confronto: l’art. 8-ter e la parità delle armi. — 5.
Partecipazione personale e delega: la tensione con la distanza geografica. — 6. La sede
fisica come presidio di prossimità: il monito della giurisprudenza. — 7. Il dovere di effettivo
confronto: l’art. 8, comma 6, come clausola generale. — 8. Linee guida operative.

  1. Il contraddittorio nella mediazione: un principio a geometria variabile
    Il principio del contraddittorio, scolpito nell’art. 111 Cost. e nell’art. 101 c.p.c., costituisce la
    garanzia minima di ogni procedimento che incida su diritti soggettivi. Nel processo
    giurisdizionale, esso si traduce nella regola per cui il giudice non può statuire su alcuna
    domanda se la parte contro cui è proposta non è stata regolarmente citata e non è
    comparsa, e nel più ampio dovere di assicurare «il rispetto del contraddittorio» durante
    tutto lo svolgimento del giudizio.
    Nella mediazione civile, il contraddittorio assume una fisionomia diversa. Non vi è un
    giudice che statuisce, né una decisione autoritativa che risolve il conflitto. L’atto conclusivo
    — l’accordo — è frutto dell’autonomia negoziale delle parti, assistite dal mediatore.
    Eppure, il procedimento di mediazione non è un territorio franco dalle garanzie. La
    giurisprudenza lo ha chiarito con forza.
    Il Tribunale di Trapani, sentenza n. 383/2021, ha affermato che il primo incontro di
    mediazione ha natura «bifasica»: una fase informativa e una fase di «mediazione effettiva,
    in cui le parti parlandosi verificano le condizioni per addivenire ad una mediazione». E ha
    aggiunto — con passaggio di particolare rilievo costituzionale — che «il rischio di una
    mediazione burocratizzata, quale sarebbe quella in cui la parte si limita a comunicare la
    propria intenzione di non voler conciliare, è quello di costituire un passaggio a vuoto,
    un’inutile parentesi che allunga il processo costituendone un mero rallentamento, in
    violazione degli artt. 111 Cost. e 117 per il tramite dell’art. 6 CEDU».
    Questa pronuncia segna uno spartiacque. Il contraddittorio nella mediazione non è mera
    notifica e comparizione formale: è effettivo confronto, è dialogo informato tra le parti, è
    possibilità concreta di esporre le proprie ragioni e di ascoltare quelle altrui. Quando la
    mediazione si sposta sullo schermo e le parti risiedono in Stati diversi, ciascuno di questi
    elementi è messo sotto tensione. Esaminiamoli uno per uno.
  2. La comunicazione transfrontaliera della domanda: il Regolamento UE 2020/1784 e la
    «ricezione» ex art. 8
    L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda di mediazione, la
    designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro e ogni altra informazione utile
    sono comunicate alle parti «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione». La
    formula è volutamente ampia, ma quando il destinatario risiede in un altro Stato membro,
    l’idoneità del mezzo va valutata alla luce del diritto dell’Unione.
    Il Regolamento UE 2020/1784 — che ha sostituito il Regolamento CE 1393/2007 —
    disciplina la notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed
    extragiudiziali in materia civile e commerciale. L’art. 1 ne delimita l’ambito: «atti giudiziari
    ed extragiudiziali». La domanda di mediazione, pur non essendo un atto giudiziario in
    senso stretto, è un atto extragiudiziale funzionale a un procedimento che può costituire
    condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il canale del Regolamento —
    trasmissione tra organi designati, notifica postale con ricevuta di ritorno, notifica consolare
    — è quindi percorribile, e anzi raccomandabile quando la posta in gioco è la prova
    dell’avvenuta comunicazione.
    La giurisprudenza di legittimità sul Regolamento offre coordinate essenziali. La
    Cassazione, sentenza n. 14342/2024, ha affermato che per la verifica del
    perfezionamento della notifica transfrontaliera «sono sufficienti gli elementi informativi
    riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall’art. 10 del citato
    Regolamento, secondo il modulo standard dell’Allegato I, la cui effettiva provenienza
    dall’organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall’apposizione
    del timbro dell’ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario». La
    Cassazione, ordinanza n. 26189/2024, ha aggiunto un principio di garanzia: quando la
    parte ha tempestivamente dato impulso al procedimento notificatorio transfrontaliero e
    questo non è giunto a buon fine per circostanze imputabili all’organo ricevente dell’altro
    Stato membro, «un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.p.c., alla
    luce dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, esclude che possa farsi
    ricadere sulla parte l’esito negativo del procedimento».
    Quest’ultimo principio ha un riflesso diretto sulla mediazione: se la parte istante ha
    correttamente attivato il canale del Regolamento 2020/1784 per comunicare la domanda
    alla controparte estera, il ritardo o l’inefficienza dell’organo ricevente estero non possono
    tradursi in un vizio della procedura. Il principio di scissione soggettiva degli effetti della
    notificazione — già applicato alle notifiche transfrontaliere — opera anche qui: per il
    notificante rileva il momento di trasmissione all’organo ricevente, non quello di ricezione
    da parte del destinatario.
  3. La barriera linguistica: comprensione effettiva e diritto di rifiuto
    Se la comunicazione transfrontaliera della domanda è il primo presidio del contraddittorio,
    la comprensione linguistica ne è il secondo. Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza
    in contesti diversi — processo penale, espulsioni amministrative, notificazioni civili — ma i
    principi affermati hanno portata generale.
    La Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 686/2024, ha dichiarato nulla la notifica di atti
    processuali in lingua italiana a una società con sede a Malta, senza traduzione in maltese
    o inglese e senza l’allegazione del modulo L previsto dall’art. 12 del Regolamento
    2020/1784. La Corte ha affermato che «non si può presumere in capo all’accipiens la
    conoscenza della lingua italiana» quando l’atto è destinato a una società con sede legale
    in altro Stato membro.
    L’art. 12 del Regolamento 2020/1784 — che riproduce l’art. 8 del previgente Regolamento
    1393/2007 — riconosce al destinatario il diritto di rifiutare l’atto se non è redatto o
    accompagnato da una traduzione in una lingua che egli comprende o nella lingua ufficiale
    del luogo di notificazione. Il rifiuto deve essere esercitato al momento della notifica o entro
    due settimane, mediante il modulo L. La Cassazione, sentenza n. 14342/2024, ha però
    precisato che il rifiuto è ingiustificato quando risulti provato che il destinatario comprende
    la lingua in cui l’atto è redatto, dovendo il giudice «preservare il giusto equilibrio tra gli
    interessi del richiedente e quelli del destinatario, evitando che il primo subisca le
    conseguenze negative di un rifiuto puramente dilatorio e manifestamente abusivo».
    Nella mediazione transfrontaliera, questo principio si traduce in un onere operativo
    preciso. L’organismo che comunica la domanda a una parte residente all’estero deve —
    se non allega una traduzione — essere in grado di provare che la parte comprende
    l’italiano. E la parte che riceve una domanda in lingua straniera ha l’onere di esercitare
    tempestivamente il diritto di rifiuto, non potendo riservarsi l’eccezione a valle, in sede
    giudiziale, a contraddittorio ormai cristallizzato.
    La Cassazione, sentenza n. 25368/2025, ha scolpito il principio di effettività: l’uso di una
    lingua veicolare (inglese, francese) non può basarsi su una presunzione astratta di
    conoscenza, ma richiede «una valutazione in concreto della effettiva conoscibilità
    dell’atto». E la Cassazione, ordinanza n. 17715/2025, ha elevato il principio a rango
    costituzionale: il diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. impone, «quale minimo
    irrinunciabile, che la persona sia posta nelle condizioni di superare gli ostacoli linguistici e
    di comprendere il contenuto dei provvedimenti che la riguardano, i diritti e le garanzie che
    devono assisterla».
    Nella prassi della mediazione internazionale, questo significa che il mediatore — pur in
    assenza di un obbligo normativo espresso di nomina di un interprete, diversamente da
    quanto previsto per il processo — deve valutare caso per caso se la barriera linguistica
    impedisca l’effettivo confronto. L’art. 8, comma 6, imponendo alle parti di «cooperare in
    buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto», implicitamente richiede
    che il confronto avvenga in una lingua compresa da entrambe. Se così non è, il mediatore
    che prosegue la sessione senza accertare la comprensione reciproca rischia di formare un
    verbale il cui valore giuridico — e la cui tenuta in sede di omologazione — è quantomeno
    dubbio.
  4. Lo schermo come luogo del confronto: l’art. 8-ter e la parità delle armi
    Veniamo al cuore del problema. Quando le parti sono situate in Stati diversi e partecipano
    tramite collegamento audiovisivo da remoto, lo schermo diventa il luogo del
    contraddittorio. L’art. 8-ter, comma 2, esige che i sistemi di collegamento assicurino «la
    contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate». È una
    formula che riecheggia — e per certi versi innalza — lo standard del processo civile
    telematico: non basta l’udibilità, serve anche la visibilità, e entrambe devono essere
    «contestuali, effettive e reciproche».
    Tre aggettivi che, scomposti, rivelano altrettante garanzie minime del contraddittorio:
  • Contestuale: il collegamento deve essere sincrono. Non sono ammesse forme asincrone
    di comunicazione (scambio di email, messaggistica). L’immediatezza dell’interazione orale
    e visiva è irrinunciabile.
  • Effettiva: la qualità tecnica del collegamento deve essere tale da non pregiudicare la
    comprensione. Un audio intermittente, un video sgranato, un ritardo nella trasmissione che
    spezza il flusso del dialogo: tutto ciò mina l’effettività del confronto e, potenzialmente, la
    validità del procedimento.
  • Reciproca: tutte le persone collegate devono potersi udire e vedere reciprocamente. Non
    è ammesso un collegamento «a senso unico» in cui una parte vede e sente ma non è
    vista né sentita.
    Questi standard tecnici non sono un orpello: sono la trasposizione digitale della parità
    delle armi che l’art. 111 Cost. prescrive per «ogni processo». Se il collegamento di una
    parte è scadente e quello dell’altra è ottimale, la disparità tecnologica si traduce in
    disparità partecipativa. Il mediatore ha il dovere di vigilare e, se necessario, interrompere o
    rinviare la sessione.
    Il Tribunale di Taranto, sentenza n. 297/2026, ha affrontato un caso in cui la modalità
    telematica era stata disposta dal mediatore su richiesta di una sola parte, senza il
    consenso dell’altra. Il Tribunale ha chiarito che la richiesta unilaterale «poteva valere solo
    a consentire ad essa opposta di partecipare da remoto, fermo restando che, mancando il
    consenso dell’opponente, la mediazione si doveva svolgere presso la sede in presenza
    del mediatore e della opponente e con collegamento telematico, da remoto, della sola
    [richiedente]». È un’applicazione puntuale del sistema disegnato dagli artt. 8-bis e 8-ter: la
    mediazione interamente telematica richiede il consenso di tutte le parti; la partecipazione
    da remoto di una sola parte, senza il consenso unanime, è possibile solo come estensione
    di una mediazione che si svolge comunque in presenza per gli altri partecipanti.
    Questo bilanciamento ha un riflesso diretto sul contraddittorio: evita che la parte
    tecnologicamente più attrezzata (o quella che ha scelto l’organismo) possa imporre
    all’altra un modulo partecipativo che ne comprometta la piena possibilità di interloquire.
  1. Partecipazione personale e delega: la tensione con la distanza geografica
    L’art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 impone la partecipazione personale delle parti alla
    procedura. La delega è ammessa solo «in presenza di giustificati motivi», e il delegato
    deve essere «a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione
    della controversia». Il comma 4-bis prescrive che la delega sia conferita con atto
    sottoscritto con firma non autenticata e contenga gli estremi del documento di identità del
    delegante.
    Quando la parte risiede all’estero, la distanza geografica potrebbe sembrare, di per sé, un
    giustificato motivo per delegare. La giurisprudenza del Tribunale di Firenze ha però
    tracciato un confine netto. Con la sentenza n. 554/2024, il Tribunale ha escluso che
    costituiscano giustificati motivi le «generiche ragioni lavorative prive di riscontro
    probatorio» e, soprattutto, la «dedotta indisponibilità di strumenti idonei a partecipare da
    remoto», attesa la «generale disponibilità e agevole reperibilità di dispositivi telematici che
    consentono la connessione ad internet e la partecipazione a videoconferenze». Con la
    sentenza n. 2482/2024, lo stesso Tribunale ha aggiunto che i giustificati motivi devono
    essere «rappresentativi di un effettivo e permanente impedimento alla partecipazione
    personale, anche in modalità da remoto», e ha considerato sufficiente — per la
    partecipazione da remoto — l’uso di un semplice smartphone.
    Il paradosso è solo apparente. La distanza geografica, che prima dell’introduzione della
    mediazione telematica poteva integrare un giustificato motivo, oggi non lo è più: proprio
    perché la tecnologia consente il collegamento da remoto, la parte estera non può invocare
    la lontananza per sottrarsi alla partecipazione personale. Il contraddittorio si arricchisce
    così di una dimensione nuova: il dovere della parte di attrezzarsi tecnologicamente per
    essere presente, anche se a distanza.
    Resta fermo, naturalmente, che la partecipazione da remoto non può essere imposta.
    L’art. 8-ter, comma 1, configura il collegamento audiovisivo come un diritto («ciascuna
    parte può sempre chiedere»), non come un obbligo. La parte che vuole partecipare in
    presenza ha diritto di farlo. Ma la parte che, risiedendo all’estero, chiede di partecipare da
    remoto deve farlo personalmente, salvo che ricorrano giustificati motivi ulteriori e diversi
    dalla mera distanza.
    Sul fronte della delega, la giurisprudenza ha poi chiarito — il Tribunale di Avellino,
    sentenza n. 857/2026, e il Tribunale di Salerno, sentenza n. 4959/2025 — che la procura
    speciale sostanziale deve contenere poteri dispositivi pieni sui diritti controversi e gli
    estremi completi del documento di identità del delegante. La procura alle liti non è
    sufficiente. E l’autentica della procura sostanziale da parte del difensore non è ammessa,
    non rientrando tale potere tra le facoltà dell’avvocato: è necessario, per i casi di cui all’art.
    11, comma 7, d.lgs. 28/2010, un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
  2. La sede fisica come presidio di prossimità: il monito della giurisprudenza
    Un altro profilo in cui il contraddittorio si salda con la geografia riguarda la competenza
    territoriale dell’organismo. L’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 prescrive che la domanda sia
    depositata presso un organismo «nel luogo del giudice territorialmente competente per la
    controversia». La ratio — lo ha chiarito la giurisprudenza — è garantire la prossimità
    dell’organismo alla parte invitata, evitando che la mediazione diventi uno strumento di
    pressione logistica.
    Il Tribunale di Trapani, sentenza n. 579/2026, ha affermato con formula lapidaria: «la
    domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha
    competenza territoriale non produce effetti e, pertanto, la stessa deve essere considerata
    come non espletata». E ha aggiunto che «la possibilità di svolgimento della mediazione in
    modalità telematica non è ammessa per aggirare strumentalmente le regole di
    competenza territoriale».
    Il Tribunale di Grosseto, sentenza n. 404/2025, ha precisato che anche quando
    l’organismo opera tramite convenzioni con sedi secondarie, la domanda deve essere
    materialmente depositata presso la sede territorialmente competente: «la domanda deve
    comunque in questo caso essere presentata presso la sede secondaria territorialmente
    competente e ciò, giova ribadire, a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via
    telematica, posto che in caso contrario verrebbe aggirata la norma sulla competenza
    territoriale».
    Nelle controversie transfrontaliere, questo principio impone un’operazione preliminare
    complessa: individuare il giudice territorialmente competente secondo i criteri del
    Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis) e, di riflesso, l’organismo nel cui circondario
    quel giudice ha sede. È un passaggio che richiede competenze di diritto internazionale
    privato processuale e che, se omesso o eseguito scorrettamente, vizia ab origine la
    procedura.
  3. Il dovere di effettivo confronto: l’art. 8, comma 6, come clausola generale
    Tutti i fili fin qui tessuti convergono nell’art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010: «Le parti e gli
    avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un
    effettivo confronto sulle questioni controverse».
    È questa la clausola generale che, nella mediazione, tiene il luogo del principio del
    contraddittorio. Non si tratta di un mero auspicio: la giurisprudenza ne ha tratto
    conseguenze operative precise. Il Tribunale di Trapani, sentenza n. 383/2021, ha
    affermato che la parte istante che, al primo incontro, si limita a dichiarare di non voler
    procedere senza confrontarsi con la controparte che si è dichiarata disponibile, non
    soddisfa la condizione di procedibilità: «non è sufficiente la mera presenza fisica della
    parte istante accompagnata dalla dichiarazione di non voler intraprendere la mediazione,
    quando la controparte invitata manifesti disponibilità». Il Tribunale di Santa Maria Capua
    Vetere, sentenza n. 820/2026, ha declinato il principio in termini di «simmetria» tra istanza
    di mediazione e domanda giudiziale: «è necessario che nella istanza di mediazione venga
    indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi siano
    allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare».
    Quando la mediazione è transfrontaliera e telematica, il dovere di effettivo confronto si
    carica di significati ulteriori:
  • Sul piano della comunicazione: la domanda deve essere redatta — o accompagnata da
    traduzione — in una lingua che la parte estera comprenda, o quantomeno deve esservi la
    prova che la parte estera abbia avuto la possibilità concreta di comprenderla.
  • Sul piano tecnico: il collegamento audiovisivo deve garantire standard qualitativi che non
    pregiudichino la piena partecipazione di tutte le parti, indipendentemente dal luogo di
    collegamento.
  • Sul piano della buona fede: la parte che si trova in Italia non può strumentalizzare la
    distanza geografica della controparte per imporre condizioni procedurali che ne limitino la
    partecipazione effettiva (ad esempio, rifiutando il collegamento da remoto senza valide
    ragioni).
  • Sul piano del mediatore: questi ha il dovere di accertare, all’inizio e durante la sessione,
    che il confronto sia effettivo sotto tutti i profili sopra indicati. Il verbale dovrebbe dare atto di
    tali verifiche.
  1. Linee guida operative
    Da questo complesso di norme e principi è possibile distillare alcune indicazioni pratiche
    per il professionista che si accinge a gestire una mediazione transfrontaliera in modalità
    telematica.
    a) La comunicazione iniziale. Per la parte residente all’estero, utilizzare il canale del
    Regolamento UE 2020/1784 (trasmissione tra organi designati o servizio postale con
    ricevuta di ritorno). Allegare alla domanda il modulo L, informando il destinatario del diritto
    di rifiuto ex art. 12 del Regolamento. Se possibile, corredare la domanda di una traduzione
    nella lingua ufficiale dello Stato di residenza del destinatario o in una lingua che si abbia
    ragione di ritenere da lui compresa.
    b) La verifica linguistica. All’inizio della prima sessione, il mediatore deve accertare — e
    darne atto a verbale — che tutte le parti comprendano la lingua in cui si svolge la
    mediazione. Se una parte ha difficoltà linguistiche, valutare la nomina di un interprete, i cui
    costi possono essere ripartiti tra le parti secondo il regolamento dell’organismo.
    c) Il consenso alla modalità telematica. Se si intende svolgere l’intera mediazione in
    modalità telematica (art. 8-bis), acquisire il consenso espresso di tutte le parti,
    preferibilmente già nella convenzione di mediazione o nell’accordo procedimentale. In
    mancanza di consenso unanime, la mediazione deve svolgersi in presenza presso la sede
    dell’organismo, con la sola possibilità per la parte che lo ha richiesto di collegarsi da
    remoto ex art. 8-ter.
    d) La scelta della piattaforma. Utilizzare piattaforme che garantiscano crittografia
    end-to-end, autenticazione a due fattori e — possibilmente — la registrazione della
    sessione, previo consenso delle parti. Il mediatore deve verificare, prima di ogni sessione,
    che il collegamento di ciascun partecipante soddisfi lo standard di «contestuale, effettiva e
    reciproca udibilità e visibilità».
    e) La partecipazione personale. Informare la parte residente all’estero che la distanza
    geografica non costituisce, di per sé, giustificato motivo per delegare un terzo, attesa la
    possibilità di partecipare da remoto tramite dispositivi di uso comune. Se la parte intende
    comunque farsi rappresentare, la procura speciale sostanziale deve indicare i giustificati
    motivi, gli estremi completi del documento di identità e i poteri dispositivi pieni, anche
    transattivi.
    f) La sede dell’organismo. Verificare preventivamente che l’organismo abbia una sede —
    principale o secondaria, regolarmente comunicata al Ministero — nel circondario del
    tribunale territorialmente competente secondo i criteri del Regolamento Bruxelles I-bis. La
    modalità telematica non sana il vizio di competenza territoriale.
    g) La documentazione della sessione. Il verbale deve dare atto: (i) della modalità di
    svolgimento (presenza, remoto, ibrida); (ii) della piattaforma utilizzata; (iii) dell’avvenuta
    verifica della qualità del collegamento; (iv) della lingua in cui si è svolta la sessione; (v)
    della comprensione da parte di tutti i partecipanti; (vi) dell’eventuale delega e dei relativi
    poteri.
    In conclusione. Il principio del contraddittorio, nella mediazione transfrontaliera da remoto,
    non si riduce alla formale comunicazione della domanda e alla comparizione — fisica o
    virtuale — delle parti. Esso si sostanzia in un fascio di garanzie — linguistiche, tecniche,
    partecipative — che devono essere attivate consapevolmente dal mediatore e dalle parti.
    L’art. 8-ter, con i suoi standard di contestualità, effettività e reciprocità del collegamento,
    offre l’architrave normativo. L’art. 8, comma 6, con il dovere di «effettivo confronto», ne
    costituisce la clausola generale di chiusura. Spetta al professionista — avvocato prima,
    mediatore poi — tradurre questi principi in prassi operative che rendano la mediazione
    transfrontaliera non solo possibile, ma effettivamente garantita.

Dott. Stefano Sogari