L’amministratore chiede tempo per la procura e poi non torna: l’inerzia che fa revocare il decreto

L’amministratore chiede tempo per la procura e poi non torna: l’inerzia che fa revocare il decreto

A cura del dott. Danilo Sigillo

Una richiesta di tempo per regolarizzare la procura non vale, da sola, come partecipazione alla mediazione. Se, dopo averla formulata, la parte non si attiva per ottenere la prosecuzione del procedimento, la condizione di procedibilità può ritenersi non assolta. È questa la conclusione cui è giunto il Tribunale di Messina con la sentenza n. 191 del 3 febbraio 2026, in una controversia condominiale introdotta con decreto ingiuntivo.

Il caso deciso dal Tribunale di Messina

La vicenda nasce dall’opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo con il quale era stata ordinata la consegna della documentazione condominiale al nuovo amministratore, oltre al pagamento delle spese della procedura monitoria. Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva l’esperimento della mediazione obbligatoria.

Dal verbale dell’organismo risultava, da un lato, la mancata partecipazione dell’opponente e, dall’altro, la presenza dell’amministratore del condominio, il quale chiedeva al mediatore un termine per munirsi di una valida procura. A tale richiesta, tuttavia, non faceva seguito alcuna iniziativa volta a riattivare o proseguire il procedimento.

Il Tribunale ha ritenuto che la mediazione non fosse stata ritualmente esperita. La richiesta di un termine, rimasta priva di seguito, non poteva infatti essere equiparata all’effettivo svolgimento del procedimento, la cui funzione è quella di consentire un confronto reale tra le parti davanti al mediatore. Ne sono conseguite la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta dal condominio, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese.

La decisione è consultabile in Tribunale civile Messina, sentenza n. 191/2026.

L’onere grava sulla parte che ha chiesto il decreto

Il principio di fondo è quello affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, dopo l’instaurazione dell’opposizione e dopo la decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, cioè sul creditore che aveva presentato il ricorso monitorio.

La ragione è strutturale. Nel giudizio di opposizione, il creditore opposto conserva la posizione di attore in senso sostanziale ed è la parte interessata a coltivare la domanda posta a fondamento del decreto. Addossare l’onere all’opponente determinerebbe, in caso di inerzia, l’irrevocabilità del decreto; porlo a carico dell’opposto conduce invece all’improcedibilità della domanda e alla revoca del titolo, senza impedire, in astratto, la successiva riproposizione della pretesa.

Questo è il principio enunciato da Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19596/2020, oggi recepito espressamente dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010. La disposizione stabilisce che, quando l’azione soggetta a mediazione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso; se la mediazione non viene esperita, il giudice dichiara improcedibile la domanda, revoca il decreto e provvede sulle spese. Il testo dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010 rende oggi il quadro normativo particolarmente chiaro.

Non basta una partecipazione soltanto formale

La pronuncia messinese aggiunge un profilo pratico rilevante. L’adempimento non può essere valutato in termini meramente cartolari. La mediazione è funzionale a creare un confronto effettivo sulle rispettive posizioni e non si esaurisce nella comparizione formale o nella manifestazione dell’intenzione di regolarizzare successivamente i poteri rappresentativi.

La mancata disponibilità di una procura valida può impedire al rappresentante di assumere decisioni vincolanti, ma impone, proprio per questo, un comportamento diligente successivo: occorre procurarsi tempestivamente i poteri necessari e chiedere la prosecuzione del procedimento. Se la parte resta inattiva, l’interruzione della procedura non può essere imputata all’organismo o alla controparte.

La disciplina vigente riconosce all’amministratore di condominio la legittimazione ad attivare, aderire e partecipare alla mediazione, prevedendo tuttavia che l’accordo o la proposta conciliativa siano sottoposti all’approvazione dell’assemblea nei casi stabiliti dalla legge. È quanto dispone l’art. 5-ter del d.lgs. n. 28/2010. La legittimazione a partecipare non elimina, dunque, la necessità di dimostrare in concreto i poteri rappresentativi richiesti per la trattazione della controversia e per l’eventuale definizione conciliativa.

Gli effetti della revoca

La revoca del decreto non costituisce una semplice conseguenza formale. Se il titolo provvisoriamente esecutivo ha consentito il pagamento di somme, la caducazione del decreto può comportare il diritto alla restituzione di quanto riscosso in esecuzione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei giudizi di opposizione conclusi con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la domanda restitutoria può essere proposta anche separatamente e non è subordinata al passaggio in giudicato della pronuncia di revoca. Sul punto si veda Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 30389/2019.

La sentenza del Tribunale di Messina richiama quindi l’attenzione su un adempimento processuale che non può essere trattato come una formalità differibile. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’amministratore e il difensore del condominio devono assicurare non soltanto l’avvio della mediazione, ma anche la sua effettiva prosecuzione, verificando tempestivamente la regolarità della rappresentanza e mantenendo un comportamento coerente con la finalità conciliativa dell’istituto. L’inerzia successiva alla richiesta di tempo può tradursi nell’improcedibilità della domanda e nella revoca del decreto posto a fondamento della pretesa.

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Danilo Sigillo

Danilo Sigillo, dottore in Scienze Giuridiche e mediatore esperto, collabora con InMediaLex da oltre 15 anni. Ha maturato una consolidata esperienza nell'ambito della mediazione civile e commerciale e nella gestione dei procedimenti di mediazione. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione e alla giurisprudenza in materia.