La complessità della mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria: Il ruolo cruciale delle CTU nel procedimento e i riflessi sul giudizio di merito.

La complessità della mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria: Il ruolo cruciale delle CTU nel procedimento e i riflessi sul giudizio di merito.

La mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria rappresenta uno degli ambiti più complessi e delicati dell’intero sistema di giustizia alternativa italiano. La specificità tecnica delle controversie sanitarie, unita alla necessità di accertamenti specialistici approfonditi, rende questo settore particolarmente sfidante per mediatori, consulenti tecnici e operatori del diritto, con riflessi significativi sui successivi giudizi di merito.

Il quadro normativo di riferimento: un sistema di doppio filtro


La disciplina della mediazione in ambito sanitario trova il suo fondamento nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che include espressamente il “risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria” tra le materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Tuttavia, il vero punto di svolta normativo si è avuto con l’introduzione della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), che ha creato un sistema di doppio filtro alternativo particolarmente innovativo.

L’art. 8 della Legge 24/2017 stabilisce infatti che “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”, precisando però che “è fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Questa previsione normativa ha introdotto un meccanismo di alternatività tra due strumenti processuali profondamente diversi: l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. e la mediazione civile. Come chiarito dalla Cassazione civile nella recente ordinanza n. 15466 del 2025, “la mediazione e l’accertamento tecnico preventivo hanno natura giuridica diversa, essendo la prima un procedimento stragiudiziale mentre il secondo costituisce un giudizio conservativo, sicché non può affermarsi che la mediazione abbia a presupposto procedimentale l’accertamento tecnico preventivo”.

Le peculiarità procedurali della mediazione sanitaria


La mediazione in materia di responsabilità medica presenta caratteristiche procedurali uniche che la distinguono nettamente da altri settori. La complessità tecnica delle questioni mediche richiede infatti un approccio specialistico che spesso si scontra con i tempi e le modalità tipiche del procedimento di mediazione.

La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di “responsabilità medica” deve essere interpretato in senso ampio, ricomprendendo “tutte le controversie che hanno ad oggetto il rapporto tra medico e paziente (contratto sociale) e quelle tra struttura sanitaria e paziente (contratto atipico di spedalità)”, come evidenziato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 9133 del 2024.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’applicazione dell’obbligo di mediazione alle domande di rivalsa. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16605 del 2024, ha stabilito che “nelle controversie in materia di responsabilità medica, la mediazione costituisce condizione di procedibilità obbligatoria per tutte le domande, incluse quelle di rivalsa proposte dalla struttura sanitaria nei confronti dei medici operanti presso la stessa, non potendo tale condizione sussistere esclusivamente per la domanda del danneggiato e non anche per l’azione di regresso della struttura”.

Il ruolo cruciale delle consulenze tecniche d’ufficio


La complessità tecnica delle controversie sanitarie rende spesso indispensabile il ricorso a consulenze tecniche specialistiche, sia nella fase di mediazione che nel successivo eventuale giudizio di merito. L’art. 15 della Legge 24/2017 ha introdotto criteri specifici per la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio nei procedimenti di responsabilità sanitaria, stabilendo che “l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.

Particolarmente significativa è la previsione secondo cui i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo devono essere “in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”. Questa disposizione evidenzia la consapevolezza del legislatore circa la necessità di una formazione specifica per gestire la delicata fase conciliativa nelle controversie sanitarie.

L’utilizzabilità delle CTU nei giudizi di merito


Una questione di particolare rilevanza pratica riguarda l’utilizzabilità delle consulenze tecniche espletate in sede di accertamento tecnico preventivo nei successivi giudizi di merito. La giurisprudenza ha chiarito che “la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile, acquisita ad istanza di parte ex articolo 696-bis, comma 5, del codice di procedura civile e svolta nel contraddittorio delle parti, deve ritenersi utilizzabile nel successivo giudizio di merito”, come stabilito dal Tribunale di Ravenna nella sentenza n. 424 del 2025.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1711 del 2024, ha ulteriormente precisato che “la relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, in quanto ritualmente prodotta nel giudizio di merito, è qualificabile come prova atipica e come tale è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova anche se in questa sede partecipano soggetti che non sono invece stati presenti nel procedimento di ATP”.

La continuità tecnica tra ATP e giudizio di merito


Un aspetto procedurale di notevole interesse riguarda la possibilità di nominare lo stesso consulente tecnico sia nella fase di accertamento tecnico preventivo che nel successivo giudizio di merito. La Corte d’Appello di Perugia, nella sentenza n. 613 del 2024, ha stabilito che “è ammissibile l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio ad opera dello stesso tecnico già nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, non sussistendo alcuna incompatibilità, salvo il potere delle parti di presentare istanze di ricusazione o di revoca dell’ordinanza”.

Questa orientamento giurisprudenziale favorisce la continuità tecnica e la coerenza valutativa, elementi particolarmente importanti nelle controversie sanitarie caratterizzate da elevata complessità tecnica.

Le problematiche specifiche della mediazione sanitaria


La mediazione sanitaria si scontra spesso con la necessità di approfondimenti tecnici che mal si conciliano con i tempi tipici del procedimento di mediazione. La valutazione della responsabilità medica richiede infatti l’analisi di documentazione clinica complessa, l’esame di cartelle cliniche, referti diagnostici, e spesso la necessità di consulenze specialistiche multidisciplinari.

Questa problematica emerge chiaramente dalla prassi applicativa, dove frequentemente la mediazione si conclude senza accordo proprio per l’impossibilità di pervenire a una valutazione tecnica condivisa nel breve termine previsto dal procedimento.

L’onere probatorio e il nesso causale


Un aspetto particolarmente complesso riguarda la gestione dell’onere probatorio nel corso della mediazione. Come chiarito dal Tribunale di Ravenna, “in materia di responsabilità medica è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, tra la condotta del professionista e il danno lamentato”.

Questa distribuzione dell’onere probatorio rende particolarmente difficile la gestione della mediazione, poiché spesso il paziente danneggiato non dispone degli elementi tecnici necessari per dimostrare il nesso causale senza il supporto di una consulenza tecnica approfondita.

La partecipazione delle compagnie assicurative


L’art. 8, comma 4, della Legge 24/2017 stabilisce che “la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla”.

Questa previsione, pur riferita specificamente all’accertamento tecnico preventivo, evidenzia l’importanza della partecipazione attiva delle compagnie assicurative anche nei procedimenti di mediazione, considerata l’alternatività tra i due strumenti.

I riflessi sul giudizio di merito


Una questione di particolare rilevanza pratica riguarda gli effetti processuali della mediazione e dell’accertamento tecnico preventivo sui successivi giudizi di merito. La Cassazione civile ha chiarito che “il termine di novanta giorni per l’introduzione del giudizio di cognizione dopo l’accertamento tecnico preventivo non è qualificato espressamente come perentorio dalla legge, diversamente da quanto previsto per il termine di conclusione del procedimento, e la sua inosservanza comporta solo la perdita degli effetti della domanda proposta con il ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., tra cui quello interruttivo della prescrizione, senza determinare improcedibilità della successiva azione di merito”.

Per quanto riguarda la mediazione, la stessa Cassazione ha precisato che “con riferimento alla mediazione, nessuna preclusione processuale è stabilita dalla legge in relazione al tempo di introduzione del giudizio di merito successivo al suo esperimento, né tale preclusione può essere individuata giudizialmente praeter legem a limitazione dell’accesso alla tutela giurisdizionale”.

L’acquisizione delle risultanze tecniche


Un aspetto di fondamentale importanza riguarda l’acquisizione nel giudizio di merito delle risultanze tecniche emerse durante la mediazione o l’accertamento tecnico preventivo. La giurisprudenza ha stabilito principi chiari in materia, come evidenziato dal Tribunale di Ravenna: “la CTU espletata nel procedimento di cui all’art. 696-bis c.p.c., acquisita ad istanza di parte attrice ex art. 696 bis, co. 5, c.p.c. e svolta nel contraddittorio delle odierne parti deve ritenersi senz’altro utilizzabile”.

La valutazione del danno e i criteri di liquidazione


La mediazione sanitaria deve confrontarsi con la complessa questione della valutazione e liquidazione del danno alla persona. L’art. 7, comma 4, della Legge 24/2017 stabilisce che “il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private”.

Questa previsione normativa ha introdotto criteri uniformi di liquidazione che dovrebbero facilitare anche la fase di mediazione, fornendo parametri oggettivi di riferimento per la quantificazione del danno.

Le criticità applicative e le prospettive di riforma


Una delle principali criticità del sistema riguarda la necessità di una formazione specialistica adeguata per tutti gli operatori coinvolti nei procedimenti di mediazione sanitaria. La complessità tecnica delle materie richiede competenze specifiche non solo in ambito medico-legale, ma anche nella gestione delle dinamiche conciliative in un settore così delicato.

La durata dei procedimenti e l’efficacia conciliativa


La prassi applicativa evidenzia come la mediazione sanitaria presenti tassi di successo inferiori rispetto ad altri settori, principalmente a causa della complessità tecnica delle questioni e della difficoltà di pervenire a valutazioni condivise in tempi brevi. Questa problematica solleva interrogativi sull’effettiva utilità dello strumento in un settore così specialistico.

Il coordinamento tra strumenti alternativi


Il sistema di doppio filtro alternativo introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, pur rappresentando un’innovazione significativa, presenta alcune criticità applicative. La Corte d’Appello di Perugia ha chiarito che “l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. può essere legittimamente esperito anche successivamente al procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con esito negativo, non configurandosi alcuna carenza di interesse ad agire”.

Questa possibilità di cumulo tra i due strumenti, pur legittima, può comportare un allungamento dei tempi complessivi di definizione delle controversie, contraddicendo in parte le finalità deflattive del contenzioso.

Conclusioni e prospettive future


La mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria rappresenta uno degli ambiti più complessi e sfidanti dell’intero sistema di giustizia alternativa. La specificità tecnica delle controversie, unita alla necessità di accertamenti specialistici approfonditi, rende questo settore particolarmente difficile da gestire attraverso gli strumenti tradizionali della mediazione.

Il ruolo delle consulenze tecniche d’ufficio emerge come elemento cruciale non solo per la risoluzione delle controversie, ma anche per garantire la continuità valutativa tra le diverse fasi processuali. La possibilità di utilizzare le risultanze tecniche dell’accertamento tecnico preventivo nei successivi giudizi di merito rappresenta un elemento di razionalizzazione del sistema che dovrebbe essere ulteriormente valorizzato.

Le prospettive future del settore sembrano orientate verso una sempre maggiore specializzazione degli operatori e un perfezionamento degli strumenti tecnici a disposizione. La formazione specifica dei mediatori e dei consulenti tecnici in ambito sanitario rappresenta una priorità per migliorare l’efficacia del sistema.

Inoltre, l’evoluzione tecnologica e l’introduzione di strumenti digitali per la gestione della documentazione medica potrebbero contribuire a superare alcune delle attuali criticità legate ai tempi e alla complessità delle valutazioni tecniche.

Il sistema introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, pur presentando alcune criticità applicative, rappresenta un tentativo significativo di adattare gli strumenti di giustizia alternativa alle specificità del settore sanitario. L’esperienza applicativa dei prossimi anni sarà determinante per valutare l’efficacia di questo modello e per individuare eventuali correttivi normativi necessari per ottimizzarne il funzionamento.

La sfida principale rimane quella di conciliare l’esigenza di deflazione del contenzioso con la necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti dei pazienti danneggiati, attraverso strumenti che siano al contempo rapidi, economici e tecnicamente affidabili. In questo contesto, il ruolo delle consulenze tecniche d’ufficio continuerà a essere centrale, richiedendo un costante aggiornamento delle competenze e una sempre maggiore specializzazione degli operatori del settore.

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