La mediazione nelle controversie condominiali e le specificità procedurali: guida pratica per avvocati e professionisti del settore legale.
La mediazione obbligatoria nelle controversie condominiali rappresenta uno degli ambiti più complessi e tecnicamente articolati dell’intero sistema della mediazione civile e commerciale. L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 include espressamente le controversie in materia di condominio tra quelle per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, configurando un sistema normativo caratterizzato da specificità procedurali che richiedono particolare attenzione da parte dei professionisti del settore.
La disciplina della mediazione condominiale presenta profili di complessità che derivano dalla natura peculiare del rapporto condominiale, dalla molteplicità dei soggetti coinvolti, dalle specificità della rappresentanza dell’amministratore e dalle particolari esigenze di tutela degli interessi collettivi. L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha delineato un quadro interpretativo sempre più definito, che distingue nettamente la mediazione condominiale da quella relativa ad altre materie, attribuendo alla prima una disciplina specifica e rigorosa che merita un’analisi approfondita.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina generale
L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio” è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. La norma configura tale esperimento come “condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio”, prevedendo che “l’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”.
La disciplina speciale per il condominio
L’art. 5-ter del D.Lgs. 28/2010 disciplina specificamente la “Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio”, stabilendo che “l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi”. La norma prevede inoltre che “il verbale al quale è allegato l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile”.
La competenza territoriale
L’art. 4 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. Per le controversie condominiali, questa disposizione assume particolare rilevanza, come chiarito dalla giurisprudenza più recente.
Le specificità procedurali della mediazione condominiale
- La competenza territoriale inderogabile
Una delle prime specificità della mediazione condominiale riguarda la competenza territoriale dell’organismo di mediazione. La sentenza del Tribunale di Velletri n. 509/2024 ha chiarito che “nelle controversie condominiali, ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. c.c., l’istanza di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale in cui si trova il condominio, senza possibilità di deroga convenzionale alla competenza territoriale”.
Il Tribunale ha precisato che “non può ritenersi fondata la difesa di parte attrice, secondo cui le parti avrebbero raggiunto un accordo in ordine alla deroga della competenza territoriale, documentato nel verbale dell’assemblea condominiale (…) poiché questo è un atto unilaterale del (…) convenuto e non un’intesa intervenuta tra le parti, che inoltre si sarebbe raggiunta successivamente all’avvio della procedura. In ogni caso sul punto si deve ricordare che l’art. 71 quater disp. Att. c.c. prevede la competenza dell’organismo per le controversie in materia di condominio a pena di inammissibilità”.
La sentenza del Tribunale di Monza n. 660/2025 ha ulteriormente chiarito che “il meccanismo legislativo postula che sia prima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e quindi sia individuato l’organismo cui accedere in fase conciliativa”, precisando che “l’instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l’azione), anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione e sostanzialmente privando di utilità il procedimento, riducendolo ad una mera formalità”.
- Il contenuto dell’istanza di mediazione
Un aspetto di fondamentale importanza riguarda il contenuto minimo che deve caratterizzare l’istanza di mediazione nelle controversie condominiali. La sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 310/2025 ha stabilito che “l’istanza di mediazione deve necessariamente contenere, ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo citato, l’indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, elementi che corrispondono sostanzialmente a quelli previsti dall’art. 125 c.p.c. per il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli elementi di diritto”.
Il Tribunale ha precisato che “la validità ed efficacia dell’istanza di mediazione impone una necessaria simmetria tra i fatti narrati in sede di mediazione e quelli esposti in sede processuale, almeno per quanto concerne gli elementi principali della controversia, dovendo sussistere corrispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale concretamente formulata”. Come evidenziato nella sentenza, “si rileva pertanto un’evidente discrepanza tra l’oggetto della domanda di mediazione (v.doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) formulata da parte attrice e le domande e conclusioni cui la medesima è pervenuta in atto di citazione che non consentono di individuare il petitum”.
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3071/2024 ha affrontato specificamente il caso dell’impugnazione di delibere assembleari, chiarendo che “nel caso di impugnazione di delibera assembleare condominiale, l’istanza di mediazione deve necessariamente specificare la delibera che si intende impugnare, l’enunciazione del provvedimento richiesto al giudice, la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione e la causa petendi, non potendo limitarsi alla generica dicitura ‘impugnazione delibera assembleare'”.
Il Tribunale ha osservato che “l’attore nell’oggetto indica genericamente ‘impugnativa di delibera assembleare’ senza individuare e specificare a quali delle tante delibere del Condominio far riferimento, rendendo impossibile al convenuto stesso di fare le dovute difese”.
- La rappresentanza dell’amministratore di condominio
La necessità della delibera assembleare
Una delle specificità più rilevanti della mediazione condominiale riguarda la rappresentanza dell’amministratore. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 1125/2024, ha chiarito che “la partecipazione dell’amministratore di condominio al procedimento di mediazione obbligatoria richiede necessariamente una specifica deliberazione assembleare che lo autorizzi, da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice civile, in quanto tale partecipazione comporta l’investitura di rappresentanza sostanziale ossia del potere di disporre dei diritti dei condomini”.
La Corte ha precisato che “resta evidente, perciò, che occorre una specifica deliberazione che autorizzi l’amministratore alla mediazione e ciò è necessario anche se si tratti di controversia rientrante nell’ambito delle attribuzioni dello stesso, in forza dell’art. 1130 c.c., e con riguardo alla quale pertanto sussiste la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 1131 c.c., senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea. Tanto può affermarsi in quanto l’amministratore senza apposito mandato, conferitogli con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2, è altrimenti sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia attraverso tale strumento alternativo”.
La distinzione tra legittimazione processuale e sostanziale
La sentenza del Tribunale di Bergamo n. 970/2024 ha chiarito che “la legge distingue chiaramente la legittimazione dell’amministratore ad agire autonomamente in giudizio per la riscossione dei contributi condominiali dalla legittimazione dello stesso a partecipare alla procedura di mediazione, richiedendo espressamente per quest’ultima ipotesi la delibera dell’assemblea da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, del codice civile”.
Il Tribunale ha precisato che “tale diversità di disciplina trova la sua ragion d’essere nella necessità di conferire a chi interviene in mediazione la possibilità di disporre della lite e di negoziare sulla res controversa, non rientrando tra le attribuzioni dell’amministratore, in assenza di apposito mandato assembleare, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione”.
- La partecipazione personale delle parti
Il principio generale
L’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
I requisiti della rappresentanza
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1637/2025, ha chiarito che “la partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione non può essere sostituita dalla mera rappresentanza processuale del difensore munito di procura ad litem, richiedendosi invece il conferimento di una specifica procura sostanziale espressamente rilasciata per partecipare all’incontro di mediazione, non essendo sufficiente la procura ad litem autenticata dal medesimo difensore che non ricomprenda specificamente la procedura di mediazione”.
La Corte ha precisato che “se può dubitarsi del fatto che occorre anche una procura raccolta dal notaio, come affermato in alcune pronunce di merito, è evidente che è necessario il conferimento del mandato rappresentativo sostanziale direttamente collegato con la mediazione, circostanza che il tribunale ha escluso senza che detta affermazione sia stata in effetti censurata, d’altro canto emergendo dalla procura ad litem che essa non ricomprendeva nello specifico la procedura di mediazione”.
La sentenza del Tribunale di Bari n. 4320/2024 ha ulteriormente precisato che “la comparizione personale della parte non costituisce attività strettamente personale e può pertanto essere delegata a terzi, incluso il proprio difensore, purché mediante procura speciale sostanziale avente specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali controversi. Non è sufficiente la procura alle liti autenticata dal difensore, poiché il conferimento del potere di partecipare in sostituzione della parte alla mediazione non rientra nei possibili contenuti della procura processuale autenticabile direttamente dall’avvocato”.
I giustificati motivi
La sentenza del Tribunale di Torino n. 356/2025 ha affrontato la questione dei “giustificati motivi” che legittimano la rappresentanza, chiarendo che “la nozione di giustificato motivo, pur non essendo definita dalla legge e mantenendo carattere necessariamente elastico data l’impossibilità di tipizzare tutte le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante, deve essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte dell’interessato, particolarmente quando la controparte formuli espressa eccezione circa l’invalidità della rappresentanza”.
Il Tribunale ha precisato che “il giudice è chiamato a valutare le ragioni che hanno indotto al rilascio della procura e, qualora né l’interessato le chiarisca né risultino dagli atti del procedimento, deve ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei presupposti legittimanti la delega”.
- La mediazione nei procedimenti monitori
L’onere della parte opposta
Un aspetto di particolare complessità riguarda la mediazione nelle controversie condominiali quando il giudizio viene introdotto con decreto ingiuntivo. La sentenza del Tribunale di Napoli n. 4905/2025 ha chiarito che “nelle controversie condominiali soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando il giudizio viene introdotto con decreto ingiuntivo e successivamente si instaura il relativo giudizio di opposizione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta una volta che il giudice abbia deciso sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto”.
Il Tribunale ha precisato che “in caso di procedimento monitorio, tuttavia, è previsto che l’obbligo di espletare la procedura di mediazione sia differito ai sensi dell’art. 5 comma 4 let. a citato d.lvo ‘fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione’. In altri termini la pronuncia giudiziale che statuisce in ordine alla concessione dell’esecutività dell’ingiunzione oppure in ordine alla sospensione della stessa, riattiva nel processo l’onere di presentare l’istanza per il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda”.
La sentenza del Tribunale di Bari n. 4320/2024 ha confermato questo orientamento, precisando che “l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta e non sull’opponente, conformemente al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 19596/2020 che ha superato il precedente orientamento secondo cui tale onere spettava all’opponente”.
Gli aspetti pratici e operativi
- La redazione dell’istanza di mediazione
Nella redazione dell’istanza di mediazione per controversie condominiali, è fondamentale prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Identificazione Precisa dell’Oggetto: L’istanza deve contenere una descrizione precisa e dettagliata dell’oggetto della controversia, evitando formulazioni generiche. Nel caso di impugnazione di delibere assembleari, è necessario specificare esattamente quale delibera si intende impugnare, con indicazione della data dell’assemblea e dell’oggetto specifico della deliberazione.
Indicazione del petitum: L’istanza deve chiaramente indicare il provvedimento che si intende richiedere al giudice, non potendo limitarsi a generiche richieste di “tutela dei diritti” o “rimessione in pristino”.
Causa petendi: Devono essere sinteticamente ma chiaramente indicati i motivi su cui si fonda la pretesa, in modo da consentire alla controparte di comprendere la natura della controversia e di assumere le opportune difese.
Valore della controversia: È necessario indicare con precisione il valore della controversia, che deve corrispondere a quello che sarà successivamente dichiarato nell’eventuale atto di citazione.
- La gestione della rappresentanza
Delibera assembleare per l’Amministratore: Quando il condominio deve partecipare alla mediazione, è indispensabile che l’assemblea adotti una specifica delibera di autorizzazione dell’amministratore, da assumere con la maggioranza dell’art. 1136, secondo comma, del codice civile. La delibera deve specificare l’oggetto della mediazione e i poteri conferiti all’amministratore.
Procura per la rappresentanza: Quando una parte intende farsi rappresentare da un terzo, è necessario conferire una procura speciale sostanziale che specifichi espressamente la partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia. La procura deve essere autenticata da soggetto diverso dal difensore che riceverà l’incarico.
Giustificati motivi: Quando si invoca la presenza di giustificati motivi per la rappresentanza, è necessario allegare e dimostrare specificamente le ragioni che impediscono la partecipazione personale.
- La scelta dell’organismo di mediazione
La scelta dell’organismo di mediazione nelle controversie condominiali non è libera, dovendo rispettare il criterio della competenza territoriale inderogabile. L’organismo deve avere sede nella circoscrizione del tribunale competente per la controversia, che generalmente coincide con il luogo in cui si trova l’edificio condominiale. - La gestione delle conseguenze processuali
Eccezione di Improcedibilità: L’eccezione di improcedibilità per vizio della mediazione deve essere sollevata tempestivamente dal convenuto, a pena di decadenza, o può essere rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Sanatoria del vizio: Quando viene rilevato un vizio nella procedura di mediazione, il giudice può assegnare alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso l’organismo competente. Tuttavia, la parte che non richieda tempestivamente tale termine decade dal diritto di esperire validamente la mediazione obbligatoria.
Revoca del decreto ingiuntivo: Nei procedimenti monitori, quando la parte opposta non si attiva per promuovere validamente la procedura di mediazione, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione consegue necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le specificità della mediazione condominiale per tipologia di controversia
- Controversie sui contributi condominiali
Nelle controversie relative ai contributi condominiali, la mediazione presenta specificità legate alla natura del credito condominiale. La sentenza del Tribunale di Milano n. 10188/2024 ha chiarito che “le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato l’obbligo previsto dall’art. 1123 c.c. costituiscono titoli di credito del condominio e, da sole, provano l’esistenza del credito senza necessità di ulteriori elementi probatori”.
In questi casi, l’istanza di mediazione deve specificare chiaramente:
-Le delibere assembleari che hanno approvato le spese
-L’importo dovuto dal singolo condomino
-Il periodo di riferimento
-Gli eventuali interessi e spese di sollecito
- Impugnazione di delibere assembleari
Per le controversie di impugnazione di delibere assembleari, l’istanza di mediazione deve contenere:
-L’identificazione precisa della delibera impugnata (data dell’assemblea, oggetto specifico)
-I vizi denunciati (procedurali o sostanziali)
-Il provvedimento richiesto (annullamento, sospensione, etc.)
-La causa petendi specifica per ciascun vizio denunciato
- Controversie sui diritti reali
Nelle controversie relative ai diritti reali su parti comuni, l’istanza deve specificare:
-La porzione di bene comune oggetto di controversia
-La natura del diritto vantato
-I fatti costitutivi della pretesa
-Il provvedimento richiesto (riconoscimento del diritto, cessazione di turbative, etc.)
- Controversie sui rapporti di vicinato
Per le controversie tra condomini relative a rapporti di vicinato, l’istanza deve indicare:
-La natura specifica della controversia (immissioni, luci e vedute, stillicidio, etc.)
-I fatti costitutivi della pretesa
-L’eventuale danno subito
-Il provvedimento richiesto (inibitorio, risarcitorio, etc.)
-L’Efficacia degli Accordi di Mediazione Condominiale
-La Disciplina Generale
L’art. 12 del D.Lgs. 28/2010 disciplina l’efficacia esecutiva degli accordi di mediazione, distinguendo tra accordi sottoscritti con l’assistenza di avvocati, che costituiscono titolo esecutivo, e accordi che richiedono omologazione del presidente del tribunale.
Le Specificità per il Condominio
Per gli accordi di mediazione che coinvolgono il condominio, è necessario considerare:
Approvazione assembleare: L’art. 5-ter prevede che l’accordo di conciliazione sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea condominiale, che delibera con le maggioranze dell’art. 1136 del codice civile.
Termine per l’approvazione: L’assemblea deve deliberare entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta. In caso di mancata approvazione entro tale termine, la conciliazione si intende non conclusa.
Efficacia dell’accordo: Solo dopo l’approvazione assembleare l’accordo acquisisce efficacia vincolante per il condominio e può costituire titolo esecutivo.
La riservatezza e l’inutilizzabilità
Il principio generale
L’art. 9 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo”.
L’art. 10 prevede che “le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”.
Le implicazioni per il condominio
Nelle controversie condominiali, il principio di riservatezza assume particolare rilevanza considerando:
Molteplicità dei soggetti: La presenza di più condomini può comportare problemi di coordinamento nella gestione della riservatezza.
Assemblee successive: Le informazioni acquisite in mediazione non possono essere utilizzate nelle successive assemblee condominiali per influenzare le deliberazioni.
Rapporti continuativi: La natura continuativa dei rapporti condominiali richiede particolare attenzione nella gestione delle informazioni riservate.
Gli orientamenti giurisprudenziali consolidati
- Sulla competenza territoriale
La giurisprudenza ha consolidato il principio dell’inderogabilità della competenza territoriale per le controversie condominiali, stabilendo che l’organismo deve necessariamente avere sede nella circoscrizione del tribunale competente per la controversia. - Sulla rappresentanza dell’amministratore
È ormai pacifico che l’amministratore necessita di specifica delibera assembleare per partecipare alla mediazione, anche quando la controversia rientri nelle sue attribuzioni ordinarie. Tale principio trova fondamento nella necessità di conferire il potere di disporre dei diritti sostanziali del condominio. - Sulla partecipazione personale
La giurisprudenza ha chiarito che la partecipazione personale costituisce il principio generale, derogabile solo in presenza di giustificati motivi specificamente allegati e dimostrati, e mediante procura speciale sostanziale. - Sul contenuto dell’istanza
È consolidato il principio secondo cui l’istanza di mediazione deve contenere tutti gli elementi essenziali della controversia, con particolare riferimento al petitum e alla causa petendi, non potendo limitarsi a formulazioni generiche.
Le prospettive future e gli sviluppi normativi
Lariforma Cartabia
La riforma introdotta dal D.Lgs. 149/2022 ha apportato alcune modifiche alla disciplina della mediazione, con particolare riferimento alla partecipazione dell’amministratore di condominio. Tuttavia, tali modifiche si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati a decorrere dal 30 giugno 2023.
L’evoluzione giurisprudenziale
L’evoluzione giurisprudenziale continua a definire i contorni della disciplina, con particolare attenzione ai profili di efficacia e alle conseguenze processuali dei vizi procedurali.
Le prospettive di ulteriore riforma
L’esperienza applicativa della mediazione condominiale suggerisce possibili interventi normativi volti a semplificare alcune procedure, mantenendo tuttavia fermi i principi di effettività e sostanzialità dell’istituto.
Raccomandazioni pratiche per i professionisti
Nella fase preparatoria
Verifica preliminare: Prima di instaurare qualsiasi procedimento giudiziale in materia condominiale, è necessario verificare se sia stata validamente esperita la mediazione obbligatoria.
Analisi della competenza: Identificare correttamente il tribunale competente per determinare l’organismo di mediazione presso cui presentare l’istanza.
Preparazione della documentazione: Raccogliere tutta la documentazione necessaria (delibere assembleari, rendiconti, corrispondenza, etc.) per supportare l’istanza di mediazione.
Nella redazione dell’istanza
Precisione nell’Oggetto: Evitare formulazioni generiche, specificando con precisione l’oggetto della controversia.
Completezza del petitum: Indicare chiaramente il provvedimento richiesto, evitando richieste generiche di “tutela dei diritti”.
Chiarezza della causa petendi: Esporre sinteticamente ma chiaramente i motivi su cui si fonda la pretesa.
Nella gestione della rappresentanza
Delibera Assembleare: Quando necessario, curare che l’assemblea condominiale adotti una specifica delibera di autorizzazione dell’amministratore.
Procura speciale: Quando una parte intende farsi rappresentare, curare il conferimento di una procura speciale sostanziale con autentica notarile.
Giustificati motivi: Quando si invocano giustificati motivi per la rappresentanza, documentare specificamente le ragioni che impediscono la partecipazione personale.
Nella gestione processuale
Eccezioni tempestive: Sollevare tempestivamente le eccezioni di improcedibilità per vizi della mediazione.
Richiesta di termini: Quando necessario, richiedere tempestivamente i termini per l’esperimento della mediazione.
Documentazione: Conservare e produrre in giudizio tutta la documentazione relativa al procedimento di mediazione.
Conclusioni
La mediazione nelle controversie condominiali rappresenta un istituto di particolare complessità, caratterizzato da specificità procedurali che richiedono competenza tecnica specialistica e attenzione costante agli sviluppi giurisprudenziali. La natura peculiare del rapporto condominiale, la molteplicità dei soggetti coinvolti e le specificità della rappresentanza dell’amministratore configurano un sistema normativo articolato che impone ai professionisti del settore una conoscenza approfondita sia degli aspetti sostanziali che processuali.
L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha delineato un quadro interpretativo sempre più definito, che privilegia la sostanza sulla forma ma richiede il rigoroso rispetto dei requisiti procedurali essenziali. La mediazione condominiale non può essere ridotta a mero adempimento burocratico, ma deve configurarsi come strumento effettivo di composizione delle controversie, capace di rispondere alle esigenze di tutela degli interessi collettivi e di gestione dei rapporti continuativi che caratterizzano la vita condominiale.
I professionisti del diritto che operano in questo settore devono prestare particolare attenzione alla corretta redazione delle istanze di mediazione, alla gestione della rappresentanza dell’amministratore, al rispetto della competenza territoriale inderogabile e alle conseguenze processuali derivanti dai vizi procedurali. Solo attraverso una gestione tecnicamente corretta e consapevole dell’istituto è possibile sfruttarne appieno le potenzialità deflattive e conciliative, contribuendo al contempo alla riduzione del contenzioso civile e al miglioramento della qualità dei rapporti condominiali.
La mediazione condominiale si configura così come uno strumento di particolare utilità nella gestione delle controversie condominiali, purché utilizzato con la necessaria competenza tecnica e consapevolezza delle sue implicazioni giuridiche e processuali. L’investimento in formazione specialistica e l’aggiornamento costante sugli sviluppi giurisprudenziali rappresentano elementi essenziali per garantire un servizio professionale di qualità e per sfruttare appieno le opportunità offerte da questo importante strumento di giustizia alternativa.

