La partecipazione personale delle parti: requisiti e criticità
La partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione rappresenta uno degli aspetti più delicati e tecnicamente complessi dell’intero sistema della mediazione civile e commerciale. L’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione”, configurando un principio generale che ammette deroghe solo “in presenza di giustificati motivi”, quando le parti “possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Questa disposizione, apparentemente semplice nella sua formulazione, ha generato un complesso dibattito giurisprudenziale e dottrinale che tocca aspetti fondamentali dell’efficacia dell’istituto. La giurisprudenza più recente ha chiarito che la partecipazione personale non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta l’elemento essenziale per garantire l’effettività del tentativo di conciliazione, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 2880/2024, secondo cui la partecipazione personale delle parti alla mediazione rappresenta “un requisito essenziale, non derogabile se non in presenza di giustificati motivi espressamente dichiarati e documentati”.
Il fondamento normativo e la ratio dell’istituto
La disciplina dell’Art. 8 del D.Lgs. 28/2010
L’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 rappresenta il fulcro normativo della disciplina della partecipazione personale. La disposizione stabilisce un principio generale di partecipazione diretta delle parti, temperato dalla possibilità di delega in presenza di specifici presupposti. Il comma 4-bis, introdotto dalla riforma del 2022, ha specificato le modalità di conferimento della delega, stabilendo che essa “è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante”, prevedendo tuttavia che “nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
La finalità sostanziale della partecipazione personale
La ratio della partecipazione personale è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come il successo della mediazione sia “legato al contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale”. Come osservato dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 7304/2024, “solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”.
La sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 381/2024 ha ulteriormente precisato che “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti innanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”.
I requisiti per la valida partecipazione
- La partecipazione diretta
Il principio generale prevede la partecipazione diretta delle parti fisiche al procedimento di mediazione. Questa partecipazione deve essere sostanziale e non meramente formale, come chiarito dalla giurisprudenza che ha sottolineato l’importanza del “contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale”. - L’assistenza dell’avvocato
L’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati”. Questa disposizione configura un sistema in cui la partecipazione personale delle parti si accompagna necessariamente all’assistenza tecnica del difensore.
La sentenza del Tribunale di Firenze n. 316/2024 ha chiarito che “l’art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati” e che “la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”.
- La partecipazione delle persone giuridiche
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’art. 8, comma 4, prevede che essi “partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
La rappresentanza: presupposti e modalità
I giustificati motivi
La possibilità di farsi rappresentare è subordinata alla sussistenza di “giustificati motivi”, concetto che la giurisprudenza ha progressivamente definito. La sentenza del Tribunale di Firenze n. 316/2024 ha precisato che “la nozione di giustificato motivo, pur non essendo definita dalla legge e mantenendo carattere necessariamente elastico data l’impossibilità di tipizzare tutte le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante, deve essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte dell’interessato, particolarmente quando la controparte formuli espressa eccezione circa l’invalidità della rappresentanza”.
La giurisprudenza ha chiarito che spetta al giudice valutare le ragioni che hanno indotto al rilascio della procura e che, qualora né l’interessato le chiarisca né risultino dagli atti del procedimento, deve ritenerle insussistenti, essendo onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei presupposti legittimanti la delega.
I requisiti del rappresentante
Il rappresentante deve possedere due requisiti fondamentali:
Conoscenza dei fatti: Il rappresentante deve essere “a conoscenza dei fatti” che hanno dato origine alla controversia. Questo requisito garantisce che il soggetto delegato possa effettivamente partecipare al dialogo con il mediatore e con la controparte.
Poteri per la composizione: Il rappresentante deve essere “munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, il che implica la capacità di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata nella ricerca di una soluzione conciliativa.
La forma della procura
La questione della forma della procura ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la procura per la partecipazione alla mediazione deve avere natura sostanziale e non processuale.
La sentenza del Tribunale di Genova n. 2298/2024 ha stabilito che “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
La procura notarile
Un orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene necessaria l’autentica notarile della procura. La sentenza del Tribunale di Patti n. 707/2024 ha chiarito che “la parte può farsi rappresentare da un terzo solo per gravi ed eccezionali motivi, mediante procura speciale sostanziale autenticata da notaio, avente ad oggetto specificamente la partecipazione a quella determinata procedura di mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
La sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 381/2025 ha confermato questo orientamento, precisando che “solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi, non essendo sufficiente una procura speciale sostanziale priva di autenticazione notarile”.
L’inapplicabilità dell’Art. 83 C.P.C.
La giurisprudenza ha chiarito che il potere di autentica dell’avvocato previsto dall’art. 83 del codice di procedura civile non si estende alla procura per la mediazione. Come osservato dalla sentenza del Tribunale di Genova n. 2298/2024, “il potere di autenticazione dell’avvocato previsto dall’art. 83 comma 3 c.p.c. costituisce norma eccezionale limitata agli atti processuali e non si estende agli atti stragiudiziali come il procedimento di mediazione”.
Le criticità applicative
- La valutazione dei giustificati motivi
Una delle principali criticità riguarda la valutazione dei giustificati motivi che legittimano la rappresentanza. La giurisprudenza ha adottato un approccio rigoroso, richiedendo che i motivi siano specificamente allegati e dimostrati.
La sentenza del Tribunale di Firenze n. 1499/2024 ha precisato che “spetta al giudice valutare le ragioni che hanno indotto al rilascio della procura e, qualora né l’interessato le chiarisca né risultino dagli atti del procedimento, deve ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei presupposti legittimanti la delega”.
- La distinzione tra procura processuale e sostanziale
Un’altra criticità significativa riguarda la distinzione tra procura processuale e procura sostanziale. La giurisprudenza ha chiarito che la procura alle liti, anche se contenente i poteri di transigere e conciliare, non è sufficiente per la partecipazione alla mediazione.
La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 7304/2024 ha stabilito che “non è sufficiente la procura speciale con valenza processuale autenticata dal difensore, ancorché contenente i poteri di transigere e conciliare la lite, in quanto il conferimento del potere di partecipare in sostituzione della parte alla mediazione non rientra nei possibili contenuti della procura alle liti autenticabile direttamente dal difensore”.
- La mediazione seriale e i contesti ripetitivi
Una particolare criticità emerge nei contesti di mediazione seriale, dove la stessa parte è coinvolta in numerosi procedimenti con caratteristiche simili. La sentenza del Tribunale di Firenze n. 316/2024 ha chiarito che “la mera esistenza di un contenzioso seriale o la possibilità di collegamento da remoto non costituiscono di per sé giustificati motivi per delegare la partecipazione alla mediazione, poiché l’apporto tecnico è comunque garantito dalla presenza obbligatoria del difensore”. - I conflitti di interesse
Un aspetto particolarmente delicato riguarda i potenziali conflitti di interesse del rappresentante. La sentenza del Tribunale di Firenze n. 1499/2024 ha evidenziato come “la presenza di un delegato in potenziale conflitto di interessi, quale soggetto che prospetta alla propria clientela servizi di rimborso relativi alle medesime tipologie contrattuali oggetto della controversia, compromette l’effettiva partecipazione nell’ottica di raggiungere un accordo compositivo”.
Le conseguenze della violazione
L’improcedibilità della domanda
La violazione dei requisiti di partecipazione personale comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. La sentenza del Tribunale di Firenze n. 2880/2024 ha chiarito che “la mera presenza dell’avvocato della parte o di un rappresentante privo di valida procura non soddisfa il requisito della partecipazione personale e determina l’invalidità della procedura di mediazione”.
Come precisato dalla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1215/2024, “la mancata partecipazione della parte agli incontri di mediazione senza giustificato motivo e in assenza di valida procura sostanziale rilasciata al rappresentante comporta il mancato esperimento della procedura obbligatoria”.
Le sanzioni previste dall’Art. 12-bis
L’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 prevede specifiche conseguenze per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione. Il comma 1 stabilisce che “il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”, mentre il comma 2 prevede la condanna “al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
La revoca del decreto ingiuntivo
Nei procedimenti monitori, la mancata partecipazione comporta conseguenze particolarmente severe. La sentenza del Tribunale di Pordenone n. 192/2025 ha stabilito che “la mancata valida partecipazione alla procedura di mediazione, intesa come assenza di comparizione personale della parte o di rappresentante validamente delegato, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo eventualmente ottenuto”.
La mediazione telematica e la partecipazione personale
La disciplina dell’Art. 8-ter
L’art. 8-ter del D.Lgs. 28/2010 disciplina gli “Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto”, stabilendo che “ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto”. Questa disposizione ha introdotto nuove modalità di partecipazione che mantengono il carattere personale pur consentendo la partecipazione a distanza.
I requisiti tecnici
Il comma 2 dell’art. 8-ter prevede che “i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”. Questi requisiti garantiscono che la partecipazione telematica mantenga le caratteristiche di immediatezza e personalità del rapporto con il mediatore.
L’impatto sulla valutazione dei giustificati motivi
La possibilità di partecipazione telematica ha modificato la valutazione dei giustificati motivi per la rappresentanza. La sentenza del Tribunale di Firenze n. 1499/2024 ha osservato che “la possibilità del collegamento da remoto (peraltro in presenza di una deroga al foro del consumatore dipendente dalle scelte processuali della stessa parte) non rende, in linea generale, difficoltosa la partecipazione personale del richiedente”.
Gli orientamenti giurisprudenziali
L’orientamento rigoroso
Un primo orientamento, che appare maggioritario, adotta un approccio rigoroso nella valutazione dei requisiti di partecipazione personale. Questo orientamento, rappresentato dalle sentenze del Tribunale di Firenze e di altri tribunali, richiede la dimostrazione specifica dei giustificati motivi e l’autentica notarile della procura sostanziale.
L’orientamento flessibile
Un secondo orientamento, minoritario, adotta un approccio più flessibile, ammettendo forme di rappresentanza meno rigorose quando non vi sia specifica eccezione della controparte. Tuttavia, questo orientamento appare in declino di fronte alla giurisprudenza più recente.
La giurisprudenza di legittimità
La Cassazione ha fornito principi chiari sulla materia, stabilendo che la partecipazione personale è necessaria ma non costituisce attività non delegabile in senso assoluto. La delega deve tuttavia rispettare requisiti rigorosi di forma e sostanza.
Le prospettive di riforma
Le criticità emerse
L’applicazione pratica della disciplina ha evidenziato alcune criticità che potrebbero richiedere interventi normativi:
Incertezza sui giustificati motivi: La mancanza di una definizione normativa dei giustificati motivi genera incertezza applicativa.
Complessità della procura: I requisiti rigorosi per la procura sostanziale possono costituire un ostacolo all’accesso alla mediazione.
Coordinamento con la mediazione telematica: L’introduzione della mediazione telematica richiede un ripensamento dei criteri di valutazione dei giustificati motivi.
Le possibili soluzioni
Le criticità emerse suggeriscono possibili interventi normativi:
Tipizzazione dei giustificati motivi: L’introduzione di un elenco esemplificativo dei giustificati motivi potrebbe ridurre l’incertezza applicativa.
Semplificazione della procura: La previsione di forme semplificate di procura per specifiche tipologie di controversie potrebbe migliorare l’accessibilità.
Disciplina specifica per la mediazione telematica: L’introduzione di una disciplina specifica per la partecipazione telematica potrebbe chiarire i requisiti applicabili.
Raccomandazioni pratiche
Per i professionisti
Verifica preliminare: Prima di ogni procedimento di mediazione, verificare attentamente la possibilità di partecipazione personale del cliente.
Documentazione dei giustificati motivi: Quando necessario ricorrere alla rappresentanza, documentare specificamente i giustificati motivi.
Procura notarile: Utilizzare sempre procura notarile speciale per la rappresentanza in mediazione.
Coordinamento con il cliente: Mantenere un coordinamento costante con il cliente per valutare l’opportunità della partecipazione personale.
Per gli organismi di mediazione
Controllo preliminare: Verificare sempre la validità della rappresentanza prima dell’inizio degli incontri.
Documentazione: Acquisire e conservare tutta la documentazione relativa alla rappresentanza.
Informazione alle parti: Informare chiaramente le parti sui requisiti di partecipazione personale.
Conclusioni
La partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione rappresenta un elemento fondamentale per l’efficacia dell’istituto, ma genera significative criticità applicative che richiedono attenzione costante da parte dei professionisti del settore. La giurisprudenza ha progressivamente definito un quadro rigoroso che privilegia la sostanza sulla forma, ma richiede il rispetto di requisiti tecnici precisi.
L’evoluzione dell’istituto verso forme sempre più sofisticate, inclusa la mediazione telematica, richiede un continuo adattamento delle prassi professionali e una riflessione sulle possibili modifiche normative. La sfida per i professionisti consiste nel bilanciare l’esigenza di garantire l’effettività della mediazione con la necessità di mantenere l’accessibilità dell’istituto, evitando che i requisiti formali si trasformino in ostacoli insuperabili per le parti.
La partecipazione personale non deve essere vista come un mero adempimento burocratico, ma come l’elemento che consente alla mediazione di esprimere appieno le sue potenzialità conciliative attraverso il dialogo diretto e la ricerca condivisa di soluzioni soddisfacenti per tutte le parti coinvolte.

