Le agevolazioni fiscali nella mediazione civile e commerciale: crediti d’imposta e esenzioni tributarie
La mediazione civile e commerciale rappresenta uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che il legislatore ha inteso promuovere attraverso un articolato sistema di incentivi fiscali. L’analisi del quadro normativo vigente rivela come le agevolazioni tributarie costituiscano un elemento centrale della strategia di deflazione del contenzioso giudiziario, rendendo economicamente vantaggiosa la scelta della mediazione rispetto al tradizionale ricorso alla tutela giurisdizionale.
Il regime di esenzione totale per gli atti del procedimento
Il fondamento del sistema agevolativo si rinviene nell’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che stabilisce un regime di esenzione particolarmente favorevole. La norma prevede che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”. Questa esenzione totale rappresenta il primo significativo vantaggio economico per le parti che scelgono la via della mediazione, eliminando completamente il carico fiscale che normalmente grava sugli atti processuali.
L’agevolazione si estende anche al verbale e all’accordo di conciliazione, che risultano “esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”. Tale previsione incentiva particolarmente la risoluzione bonaria delle controversie di valore medio, rendendo economicamente vantaggiosa la mediazione rispetto al contenzioso giudiziario ordinario per la stragrande maggioranza delle dispute civili e commerciali.
Il sistema dei crediti d’imposta: struttura e funzionamento
Il cuore del regime agevolativo è costituito dal sistema dei crediti d’imposta disciplinato dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione, fino a concorrenza di euro seicento.
Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, il beneficio si estende anche al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura, sempre nei limiti dei parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento. Questa duplice agevolazione riconosce sia i costi diretti della mediazione sia quelli dell’assistenza legale necessaria, completando il quadro degli incentivi economici.
I crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di euro seicento per procedura, con un tetto massimo annuale differenziato: euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e euro ventiquattromila per le persone giuridiche. Significativamente, in caso di insuccesso della mediazione, i crediti d’imposta sono ridotti della metà, mantenendo comunque un incentivo parziale anche per i tentativi non conclusi positivamente.
Un ulteriore credito d’imposta è riconosciuto per il contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto. Questa previsione completa il quadro degli incentivi, recuperando anche i costi processuali già sostenuti.
L’obbligo di informazione sulle agevolazioni fiscali
L’articolo 4 del decreto impone all’avvocato un obbligo specifico di informazione che assume particolare rilevanza nell’ottica della promozione delle agevolazioni fiscali. Il professionista deve informare l’assistito “della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20”. Questa previsione garantisce che il contribuente sia pienamente consapevole dei vantaggi economici derivanti dalla scelta della mediazione, contribuendo alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.
L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, e in caso di violazione degli obblighi informativi, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento contenente l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito e allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio, creando un sistema di controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo informativo.
Le agevolazioni per i soggetti non abbienti
Il sistema delle agevolazioni fiscali si completa con specifiche previsioni per i soggetti economicamente svantaggiati. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è disposta dal giudice, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Questa esenzione totale garantisce l’accesso alla mediazione anche ai soggetti privi di mezzi economici sufficienti.
Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila, assicurando la sostenibilità economica del sistema anche per le procedure gratuite.
Le spese di avvio e la loro natura fiscale
Un aspetto particolare del regime fiscale della mediazione riguarda le cosiddette spese di avvio, la cui natura e disciplina sono state chiarite dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5230 del 2015 ha precisato che le spese di avvio costituiscono “un onere economico imposto per l’accesso a un servizio obbligatorio ex lege, quantificato in modo fisso e forfettario, sganciato dall’entità del servizio effettivamente prestato”.
La giurisprudenza di merito ha ulteriormente chiarito che le spese di avvio, quantificate in misura fissa e forfettaria, sono dovute per l’attività di segreteria prodromica alla mediazione vera e propria e devono essere corrisposte indipendentemente dall’esito del procedimento. Come evidenziato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 19214 del 2024, “le spese di avvio, quantificate in misura fissa e forfettaria, sono dovute per l’attività di segreteria prodromica alla mediazione vera e propria e devono essere corrisposte indipendentemente dall’esito del procedimento, in quanto rappresentano l’onere economico per l’accesso al servizio obbligatorio”.
I profili IVA della mediazione
Un aspetto rilevante del regime fiscale della mediazione riguarda l’applicazione dell’IVA alle prestazioni rese. La giurisprudenza ha chiarito che il regime fiscale ordinario si applica ai compensi per l’attività di mediazione, salvo specifiche esenzioni. Tuttavia, come evidenziato dal Tribunale di Torino con sentenza n. 5440 del 2024, le clausole penali previste per la violazione dell’obbligo di esclusiva nei contratti di mediazione hanno natura esclusivamente risarcitoria e non sono soggette ad IVA, “poiché la somma non costituisce essa stessa compenso per l’attività professionale, ma rappresenta una posta risarcitoria preventivamente stabilita e liquidata dalle parti”.
Il Tribunale di Modena con sentenza n. 818 del 2025 ha precisato che “l’ambiguità o il silenzio delle parti circa l’inclusione o l’esclusione degli oneri fiscali dall’importo pattuito comporta l’applicazione del regime fiscale previsto dalla legge, i cui presupposti e le cui conseguenze sono sottratti alla disponibilità delle parti”.
Le esenzioni per le controversie di modesto valore
Un ulteriore profilo di agevolazione fiscale emerge dalla disciplina delle controversie di modesto valore. La Cassazione civile con ordinanza n. 21027 del 2025 ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 46 della legge n. 374/1991 per le cause di valore non superiore ad euro 1.033,00 “si applica a tutte le sentenze e i provvedimenti adottati in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito”.
La ratio della disposizione, come precisato dalla Corte, “non è quella di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace, ma di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è apparso incongruo pretendere l’assolvimento di un tributo che, essendo determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa, ammonta comunque ad importo irrisorio”.
Gli effetti delle definizioni agevolate sui procedimenti di mediazione
Un aspetto particolare del regime fiscale emerge quando la mediazione si intreccia con le procedure di definizione agevolata delle controversie tributarie. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati produce effetti favorevoli anche per gli altri coobbligati. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 2374 del 2025, “il giudicato successivo integralmente favorevole al contribuente prevale sugli effetti della definizione agevolata già perfezionata, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme versate per l’adesione al condono”.
Prospettive applicative e considerazioni sistematiche
Il regime fiscale della mediazione civile e commerciale presenta dunque un quadro articolato di incentivi che rendono questo strumento particolarmente attrattivo dal punto di vista economico. L’esenzione totale da imposte di bollo, tasse e diritti per tutti gli atti del procedimento, combinata con il sistema dei crediti d’imposta per le indennità e i compensi legali, crea un ambiente economicamente favorevole alla risoluzione alternativa delle controversie.
La previsione di crediti d’imposta anche in caso di insuccesso, seppur ridotti della metà, mantiene un incentivo parziale che riconosce il valore sociale del tentativo di conciliazione. Il sistema di tetti massimi annuali differenziati tra persone fisiche e giuridiche tiene conto delle diverse capacità economiche e del diverso volume di controversie potenzialmente gestibili.
L’obbligo di informazione posto in capo agli avvocati garantisce la diffusione della conoscenza di questi benefici, contribuendo alla promozione della cultura della mediazione. Le agevolazioni per i soggetti non abbienti assicurano l’universalità dell’accesso allo strumento, mentre le esenzioni per le controversie di modesto valore completano un sistema coerente di riduzione dei costi della giustizia.
Il quadro normativo delineato dimostra come il legislatore abbia inteso promuovere attivamente la mediazione attraverso un sistema di incentivi fiscali che ne riducono significativamente i costi, rendendo questo strumento competitivo rispetto al contenzioso giudiziario tradizionale e contribuendo efficacemente alla deflazione del carico giudiziario in materia civile e commerciale.

