VERBALE DI CONCILIAZIONE – TITOLO ESECUTIVO – LIMITI E MODALITA’ PER L’ESECUZIONE FORZATA NELLE DIVERSE FORME DI PROCEDURA. 

VERBALE DI CONCILIAZIONE – TITOLO ESECUTIVO – LIMITI E MODALITA’ PER L’ESECUZIONE FORZATA NELLE DIVERSE FORME DI PROCEDURA. 

La riforma Cartabia ha lasciato invariata la disciplina relativa ai titoli di credito e alle scritture private autenticate che non devono essere notificati al debitore in quanto, ai sensi dell’art. 479 c.p.c. devono essere trascritte integralmente nel precetto la cui conformità deve essere attestata dall’ U.G. (a pena di nullità del precetto stesso) Per il titolo del Conciliatore (mediazione) l’esecutività è in re ipsa  (d.lgs.28/2010 Art. 12) ma non opera Tout Court ( semplicemente o automaticamente) ma è necessario che l’accordo sia OMOLOGATO attraverso la certificazione – attestazione degli avvocati, conforme alle norme imperative di buon costume ed ordine pubblico (negli altri casi – senza l’assistenza degli Avv.ti – dal Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l’organismo), altresì Il verbale deve essere sottoscritto dal mediatore (che certifica anche l’autografia delle firme apposte dalle parti sul verbale, ex art. 11, III c., d.lgs. n. 28/2010), dalle parti e dai difensori. 

Il verbale con l’accordo all’esito della mediazione diventa titolo esecutivo solo con le firme degli avvocati, anche se privo dell’attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Difatti l’intervento dei legali assolve di per sé a uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico. La Giurisprudenza di merito più autorevole è concorde nel ritenere che il verbale non necessita della formula esecutiva – il d.lgs. n. 28 del 2010 all’art. 12, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione” si determina la relativa disciplina. In particolare, l’esecutività del verbale di mediazione è sottoposta a una regolamentazione differente a seconda che sia sottoscritto dalle parti con l’assistenza degli avvocati o esclusivamente dalle parti. 

Nel caso in cui l’accordo di conciliazione sia stato sottoscritto solo dalle parti, senza l’autenticazione degli avvocati, non avrà immediata efficacia esecutiva, ma su istanza di parte dovrà essere omologato dal Tribunale, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. 

Nel primo caso, qualora tutte le parti aderenti e gli avvocati che li assistono sottoscrivano l’accordo, lo stesso costituisce titolo esecutivo per: 

  • l’espropriazione forzata; 
  • l’esecuzione per consegna e rilascio; 
  • l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare; 
  • l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

Ai sensi dell’art. 474 c.p.c., il legislatore dopo aver disposto quali siano i requisiti del titolo esecutivo (ossia liquidità, certezza ed esigibilità), nell’elencare le tipologie di titolo esecutivo, al numero 1, dopo aver fatto riferimento alle sentenze, fa riferimento ai provvedimenti e agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. 

In virtù di questo disposto e in conformità all’art. 12 d.lgs.n. 28/2010 si evince, quindi, che il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege. 

Il procedimento di Conciliazione introdotto nell’ordinamento italiano con d.lgs 4 Marzo 2010, n. 28 in vigore dal 20 Marzo 2011, come novellato dalle successive riforme, con nobili finalità, quale metodo alternativo per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, al fine di contribuire significativamente alla deflazione del contenzioso pendente nei tribunali italiani i quali, com’è noto, sono talmente sovraccarichi – per la eccessiva litigiosità delle parti, spesso alimentata dagli avvocati delle stesse – da non riuscire più a garantire giustizia in tempi ragionevoli. 

Va sottolineato che la ratio legis della mediazione non deve fermarsi solo all’aspetto della degiurisdizionalizzazione per una più veloce definizione dell’arretrato, perché essa rappresenta anche un modo per cambiare la mentalità degli operatori del diritto e dei cittadini, verso validi metodi alternativi-rispetto ad una giustizia pressoché agonizzante- di risoluzione delle controversie che non si limitino a dare ragione a uno o all’altro, ma che portino ad emergere i reali interessi facendo in modo che la soluzione dia un risultato positivo per tutti.  

La cronaca racconta invece una storia diversa, il tutto si è svolto, infatti, a causa dei detrattori della mediazione, in un clima caratterizzato da vicissitudini, traversie e contestazioni, provenienti soprattutto dal ceto forense, fino ad approdare alla Corte costituzionale che con Sentenza 6 Dicembre 2012, n. 272 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa del su menzionato d.lgs. nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. 

La Mediazione usciva così dalla porta del nostro ordinamento per poi farvi rientro attraverso la finestra. Infatti il d.l. n. 69/2013 ( meglio conosciuto come il decreto del fare) reintroduce la cd. mediazione obbligatoria per quasi tutte le materie già contemplate dall’art. 5, co. 1. Il decreto inoltre ‘ripristina’ le norme caducate dalla Corte costituzionale in via consequenziale e aggiunge ulteriori novità che modificano notevolmente il precedente assetto. L’intervento più rilevante è la nuova introduzione del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità per tutte le controversie già indicate nell’art. 5, co. 1, falcidiato dalla Corte Costituzionale, ad eccezione delle ipotesi di «risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti»; inoltre, dopo l’ipotesi della “responsabilità medica” si aggiunge, a chiarimento di problemi interpretativi sorti in precedenza, anche quella “sanitaria”. 

Efficacia dell’accordo come titolo esecutivo ed omologazione 

Al co. 1 dell’art. 12 d.lgs 28/10 (Efficacia esecutiva ed esecuzione), con un’importante innovazione (decreto del fare) si riconoscono alcune funzioni certificative agli avvocati che rendono inutile l’omologazione da parte del presidente del tribunale: «ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzatal’esecuzione per consegna e rilasciol’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.  

Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico»Resta tuttavia ferma l’omologazione dell’accordo con decreto del presidente del tribunale. 

Tralasciando, per il momento, gli altri aspetti, ancorché importanti del procedimento di media- conciliazione, la nostra attenzione va focalizzata, nell’ambito del medesimo periodo storico di cui in premessa, sulla idoneità del “verbale di conciliazione come titolo esecutivo “e sulla evoluzione subita dall’accordo, obiettivo principale del procedimento, come titolo esecutivo. Va ricordato che il procedimento in questione ha un carattere stragiudiziale fino alla sua naturale conclusione, per assumere o trasformarsi poi in giudiziale, ossia in una fase in cui è indispensabile, per gli operatori del diritto e particolarmente per gli organi esecutivi – Ufficiali Giudiziari – capire come e quando poter eseguire legittimamente tale titolo esecutivo. La disamina in oggetto assume elevato rilievo al fine di prevenire procedure illegittime che comporterebbero gravi responsabilità e soprattutto andrebbero ad innestare processi di opposizione all’esecuzione ( art.615-616 c.p.c.) proposta per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, o a parte di essa, come meglio si vedrà in seguito; opposizione agli atti esecutivi ( art. 617-618 c.p.c. ) proposta per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, della notificazione dei medesimi e dei singoli atti esecutivi; Opposizione di terzo (art. 619 e segg. c.p.c.) proposta da chi pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati o esecutati.  

TITOLO ESECUTIVO nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 art. 12- in vigore dal 21 marzo 2011. (ante riforma)  Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del Tribunale e nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 Maggio 2008, il verbale è omologato nello Stato, più precisamente dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO– (Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno stato membro dovrebbe-deve essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformità della normativa comunitaria o nazionale applicabile, ad esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.)  

Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 60, C.3, lett. s, della delega) 

TITOLO ESECUTIVO nel decreto legge –nella versione introdotta dal decreto del fare-convertito con modificazioni dalla l.9 agosto 2013, n.98-in vigore dal 21/08/2013.(post-riforma) 

Nel d.l.gs 4 marzo 2010, n. 28 all’art. 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico». 

Resta tuttavia ferma l’omologazione dell’accordo con decreto del presidente del tribunale «In tutti gli altri casi» l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. 

Per «In tutti gli altri casi» devono intendersi le mediazioni concluse in virtù del d. lgs 4 Marzo 2010, n. 28 in vigore dal 20 Marzo 2011, ove non era prevista la presenza dell’avvocato, e nelle rare ipotesi di mediazioni facoltative –anche post-riforma, cioè non rientranti nelle materie di cui al novellato art. 5, co. 1, d. l. n. 69/2013 cd. mediazione obbligatoria- .In tutti questi casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico e deve essere spedito in forma esecutiva attraverso l’apposizione della formula esecutiva, come meglio chiarito in seguito.  

Un utile accenno è riferito anche al d.lgs. 130/2015, che in attuazione della nota direttiva europea 2013/11/UE, ha modificato il CODICE DEL CONSUMO per quanto riguarda le procedure di ADR per i consumatori, ricordando che in queste è espressamente detto che non è necessaria la presenza del legale, seppur ovviamente sempre consentita. 

IL TITOLO ESECUTIVO E’ UN DOCUMENTO CHE INCORPORA IN SE’ UN DIRITTO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE. 

Il fine del procedimento di mediazione è l’accordo o l’atto conciliativo ossia un documento che incorpora un DIRITTO con imprescindibili caratteristiche che conferiscono ad esso efficacia, oltre ad ulteriori adempimenti necessari o meno, come l’omologazione, a seconda che si tratti di un titolo formato ANTE O POST RIFORME. 

Il ruolo del Conciliatore è di grande responsabilità soprattutto nelle ipotesi contemplate dall’art.11(conciliazione), d. lgs 4/3/2010, n.28 come novellato dalla L. 9 ago.2013 n. 98 – decreto del fare- ove si prevede che il mediatore PUO’ O DEVE, a seconda delle fattispecie, formulare una proposta in qualunque momento del procedimento in quanto tale proposta dovrà essere idonea a produrre un determinato effetto, che è quello di assicurare la possibilità di tutelare, attraverso il processo di esecuzione, una posizione giuridica sostanziale di diritto ( di credito o di altra natura) in altri termini , il titolo esecutivo è il necessario presupposto per conseguire dal debitore l’esatto adempimento dell’obbligazione ed il relativo diritto deve essere, ai sensi dell’art. 474 c.p.c. CERTO (cioè incontroverso nella sua esistenza), LIQUIDO (ossia di ammontare determinato) ed ESIGIBILE (in quanto non sussistano ostacoli, come la condizione o il termine, alla sua riscossione), per cui solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, l’inidoneità della proposta a consolidarsi in un titolo esecutivo –- si concretizza proprio in difetto dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità la cui sanzione più grave può essere sintetizzata nel principio nulla executio sine titulo o quanto meno prestare il fianco alle opposizioni che come è noto sono lo strumento riconosciuto all’esecutato, debitore o terzo, colpito da esecuzione per criticare un titolo esecutivo più specificamente : opposizioni all’esecuzione ( art.615-616 c.p.c. unica disposizione novellata dalla riforma d.l. 83/15 cov. con mod. in L n.132/15 prevedendo la sospensione parziale dell’efficacia del titolo esecutivo ad opera del G.E. se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente) proposte per contestare il diritto della parte istante (anche parzialmente) a procedere ad esecuzione forzata, o opposizione agli atti esecutivi (art. 617-618 c.p.c. ) proposta per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, della notificazione dei medesimi e dei singoli atti esecutivi, (art. 619 e segg. c.p.c.)opposizione di terzo: proposta da chi pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati o esecutati. 

E’ il Giudice dell’opposizione all’esecuzione tenuto a compiere il controllo della idoneità della proposta del Conciliatore ad assurgere a titolo esecutivo quando si verifica un difetto di coincidenza tra la stessa proposta e la possibilità della sua esatta esecuzione dovuta all’inesistenza originaria del titolo esecutivo o alla sua sopravvenuta caducazione, vicende che determinano entrambe – l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa. 

Più chiaramente la certezza del diritto impone che nelle esecuzioni in forma specifica il titolo esecutivo individui con sufficiente determinazione ( es. il bene o l’immobile) che il soggetto ha il diritto di ottenere in sede di consegna o rilascio, così come negli obblighi di fare o di non fare dovrà essere ben determinata l’opera che si dovrà provvedere a distruggere o realizzare. La liquidità tipica nelle obbligazioni di denaro o di altre cose fungibili, cioè la specificazione in termini monetari o comunque la sua quantificazione già effettuata nel titolo, o può essere sufficiente la presenza di tutti gli elementi per determinare quel risultato con una semplice operazione aritmetica ( es. nel caso in cui il titolo preveda il pagamento di interessi o la rivalutazione della somma per la svalutazione monetaria, è sufficiente che sia determinato il tasso di interessi nello stesso titolo o con relatio espressa a coefficienti ufficiali , ad es., tasso determinato per legge). Riguardo alla esigibilità ove un termine sia previsto o una condizione sia stata apposta è necessario che dallo stesso titolo ne risultino rispettivamente la scadenza o l’assolvimento (per quanto riguarda la condizione bisogna dimostrarne l’avveramento). Nell’ipotesi in cui l’efficacia del titolo sia subordinata a cauzione, la sua prestazione deve essere annotata in margine del titolo spedito in forma esecutiva o in un atto separato unito al titolo, per provare la sussistenza della condizione di esigibilità. 

COME METTERE IN ESECUZIONE IL VERBALE DEL CONCILIATORE 

In precedenza abbiamo definito il procedimento di mediazione un modo per cambiare la mentalità degli operatori del diritto e dei cittadini, verso metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) che non si limitino a dare ragione a uno o all’altro, ma che portino ad emergere i reali interessi facendo in modo che la soluzione dia un risultato positivo per tutti, quindi per la sua stessa natura, sembra in netto contrasto con l’esigenza di dover procedere ad esecuzione forzata del verbale di mediazione, nel quale viene consacrato l’accordo ottenuto all’esito del procedimento. 

Infatti le parti, assistite dai propri legali, o senza, nei casi consentiti, autodeterminando liberamente il contenuto dell’accordo, altrettanto spontaneamente provvederanno a darvi esecuzione. 

Tuttavia, vi sono casi nei quali, nonostante l’ accordo raggiunto, vicende successive inducono una delle parti contraenti a dover far ricorso agli strumenti offerti dal nostro ordinamento per mettere in esecuzione gli obblighi contenuti nell’accordo stesso, richiedendo l’intervento degli Ufficiali Giudiziari ai quali, prima-facie è deferito il compito del controllo della idoneità del verbale di conciliazione ad assurgere a titolo esecutivo per poi attuare un diverso modus operandi a seconda che si tratti di un titolo ANTE O POST RIFORMA. 

VERBALE DI CONCILIAZIONE-TITOLO ESECUTIVO POST-RIFORMA 

L’art.474 del codice di rito, dopo aver previsto che l’esecuzione forzata possa avere inizio soltanto “in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile” nell’elencare quali siano i titoli esecutivi, al numero 1, dopo aver fatto menzione delle sentenze, fa riferimento ai provvedimenti e agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva . Pertanto, in virtù dell’espressa disposizione normativa sopra richiamata ( art. 12 I co. d.lgs… 4 marzo 2010, n. 28) , il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall’art 474 n.1 c.p.c. ultimo periodo “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”. 

NON NECESSITA DELLA FORMULA ESECUTIVA ESSENDO TITOLO ESECUTIVO ex lege. 

L’art 475 c.p.c. individua soltanto alcune delle categorie dei titoli esecutivi menzionati dall’art 474 c.p.c. per i quali è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. In particolare l’art. 475 c.p.c. fa riferimento a : 

  • Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria (richiamati dall’art. 474 n.1 c.p.c. primo periodo) 
  • Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. 

Non si fa riferimento però a “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, nel cui novero, come abbiamo visto rientra il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato. 

Pertanto, la circostanza che l’art 475 c.p.c., che indica quali titoli necessitino dell’apposizione della formula esecutiva non richiami “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, nel cui novero, rientra, per l’appunto, il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato, fa si che non sia necessario dover apporre  la  formula  esecutiva  sul verbale  per poter agire in executiiviis

Tale interpretazione è oggi suffragata dalla recente novella recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” introdotta con D.L. 12 settembre 2014, n.132 convertito in L. 10 novembre 2014, n.162. Infatti, il co. IV bis del decreto citato ha integrato l’art 12 I co. del D. Lgs. 4 marzo 2010, n.28, prevedendo che l’accordo di conciliazione debba “essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, del codice di procedura civile.” Pertantoanalogamente a quanto avviene per l’assegno e la cambiale, per dare esecuzione all’accordo di conciliazione, sarà necessario riportare la trascrizione letterale dell’ accordo nel corpo del precetto e notificarlo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., in alternativa notificare l’accordo in copia al precetto unitamente alla dichiarazione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziario.  

Diverso il modus-operandi dell’Ufficiale Giudiziario per i casi richiamati dall’art. 12, ove sia necessaria l’omologa del Presidente del Tribunale. 

Si tratta dei casi, del tutto marginali, nei quali la parte non venga assistita dall’avvocato che sottoscrive il verbale. Si fa riferimento alle ipotesi , piuttosto esigue, anteriori all’entrata in vigore del Decreto del fare, convertito con la L. 9 agosto 2013, n. 98 che, come noto, ha introdotto nelle fattispecie di mediazione obbligatoria l’assistenza necessaria dell’avvocato, ovvero le fattispecie di mediazione facoltativa (rarissime) nelle quali la parte decide di non farsi assistere dall’avvocato. Va ricordato che l’art. 12 del d.l.gs 28/10 anche nella versione originale –non novellata- ed in quella successiva, novellata con la dicitura “in tutti gli altri casi” conferisce efficacia esecutiva ex legge al verbale di conciliazione: l’accordo allegato al verbale di conciliazione è omologato su istanza di parte dal presidente del tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Pertanto dalla lettura della Legge si desume che al verbale di conciliazione ANTE RIFORMA è attribuita efficacia esecutiva ex lege sia pure con l’omologa senza necessità di ulteriori formalità. A questo punto può fermarsi il controllo dell’Ufficiale Giudiziario. 

Tuttavia si ritiene che in questi casi, al fine di superare gli ostacoli che inevitabilmente la parte che volesse azionare il titolo troverebbe nel suo percorso, soprattutto in questa fase di prima attuazione delle riforme, per le diverse interpretazioni, nulla vieta la spedizione del titolo in forma esecutiva attraverso l’apposizione della formula esecutiva. In conclusione potremmo rimettere alla discrezionalità dell’Ufficiale Giudiziario ritenere necessario o meno fare apporre la formula esecutiva sul decreto di omologa del Presidente del Tribunale ai sensi del I C. dell’art. 475 c.p.c. Controllo dell’ufficiale giudiziario sulla regolarità della NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO 

L’art 479 c.p.c prevede che “ Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.” L’art. 12 I co. D. Lgs 4 marzo 2010, n.28, come modificato di recente dal D.L. 12 settembre 2014, n.132 convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che l’accordo di conciliazione debba essere “integralmente trascritto nel precetto ai sensi dall’art. 480, secondo comma,, del codice di procedura civile”.   

Pertanto, prima di dare inizio ad esecuzione forzata sarà necessario notificare il precetto nel quale verrà integralmente trascritto l’accordo di conciliazione, ed in ogni caso, non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del titolo stesso (eccetto l’art. 482 c.p.c. esenzione dal termine), sarà possibile agire in executii. Nel precetto, analogamente a quanto avviene nel caso in cui si debba dare esecuzione ad un assegno o ad una cambiale, vi sarà la dichiarazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario che attesti che il tenore letterale del contenuto dell’accordo di conciliazione, trascritto nel corpo del precetto stesso, e la copia fotostatica dell’accordo, che viene notificata unitamente al precetto, è conforme all’accordo originale che gli è stato esibito. 

In altre parole sarà l’Ufficiale Giudiziario a certificare che il contenuto dell’accordo integralmente trascritto nel precetto e la copia fotostatica che si allega sono conformi all’originale dell’accordo che gli è stato esibito, quindi si passa al controllo della notifica del decreto, al quale deve essere apposta la formula esecutiva, unitamente al verbale, all’accordo allegato ed al precetto o si ribadisce in modo separato purché notificati alla parte personalmente.  

CONTROLLO DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO sugli atti rilasciati dell’organismo di conciliazione per la fase esecutiva. 

Proprio per questo motivo, è necessario che l’Organismo di mediazione rilasci ad ogni parte del procedimento l’originale del verbale di mediazione ed il relativo accordo, indicando in calce al verbale stesso le copie originali che vengono rilasciate. 

Tale circostanza poneva non pochi problemi nei casi nei quali le procedure di mediazione venivano svolte in videoconferenza in quanto difficilmente il verbale di mediazione poteva essere sottoscritto in originale. 

Ritornando all’aspetto pratico sembrerebbe, dalla lettura dell’art. 11 del D. L.gs 28/10 che la segreteria dell’organismo di mediazione debba limitarsi a rilasciare copia del processo verbale alle parti richiedenti. La norma, parlando genericamente di copia, nello spirito informale proprio del procedimento di conciliazione, sembrerebbe escludere la possibilità del rilascio di una copia conforme all’originale. 

Qualora l’organismo di mediazione optasse per il rilascio di una copia conforme, non sarà sufficiente che la segreteria dell’organismo attesti la conformità del documento al suo originale, in quanto l’attestazione di copia conforme all’originale può essere effettuata esclusivamente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

Nell’estrema genericità della norma, al fine di superare eventuali dubbi interpretativi, molti organismi di mediazione all’esito di incontri in presenza hanno optato per il rilascio di “copie originali” per quante siano le parti nella procedura di mediazione, precisando nello stesso verbale il numero delle copie originali rilasciate, indicando al margine del verbale stesso la dicitura “verbale originale”. La norma prevede che il verbale di conciliazione venga rilasciato alle parti che lo richiedono, dunque, ogni parte, intesa come centro di interesse, del procedimento di mediazione ha diritto a ricevere una copia-originale. 

Basti pensare che dalla sottoscrizione di un accordo conciliativo in mediazione, scaturiscono più obbligazioni reciproche tra le parti. Ogni parte avrà interesse ad ottenere il verbale di conciliazione “ titolo esecutivo” per la messa in esecuzione di quanto stabilito. Il fatto che il titolo circoli in originale evita anche che lo stesso soggetto possa agire più volte nei confronti della stessa parte azionando lo stesso titolo perché non più nella sua disponibilità in quanto unico e depositato, a seguito dell’esecuzione, presso la cancelleria del G.E. 

Giova ricordare riguardo alla circolazione del titolo originale che l’intervento di un pubblico ufficiale autorizzato ( nella fattispecie che segue l’Ufficiale Giudiziario) che attesti la conformità del verbale di conciliazione al suo originale, sarà invece necessario nel caso in cui la parte dovesse procedere alla notifica del verbale stesso. Ebbene in quella sede sarà l’Ufficiale Giudiziario ad attestare la conformità della copia al suo originale prima di procedere alla notifica, avendo cura di indicare sulla copia da notificare, oltre la sua conformità anche la dicitura “per uso notifica”. 

Il consolidamento di questa pratica presso tutti gli UUNEP ed uffici giudiziari, eviterà che circolino più copie “semplici” di verbali di conciliazione. 

A questo punto possiamo dire ben concluse le attività di controllo dell’Ufficiale Giudiziario che potrà materialmente intervenire per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

A differenza delle procedure esecutive in forma specifica, l’Ufficiale Giudiziario per l’espropriazione forzata ed altre prestazioni fungibili la cui soddisfazione può avvenire per equivalente ristoro, grazie alla riforma con D.L. 10/09/2014 convertito con L.162/14, in vigore dal 10/12/2014 ed alla successiva riforma D.L. 83/2015 in vigore dal 27/06/2015, convertita con L. n.132/2015, in vigore dal 21/08/2015 potrà avvalersi di mezzi informatici di intelligence come l’anagrafe tributaria. 

Completata tale breve disamina, che non ha ovviamente alcuna pretesa di completezza, tanto meno esaustiva, soprattutto se pensiamo che il verbale di conciliazione ex D. Lgs. n. 28/2010-prima ancora della sua esecuzione forzata- ( può essere IMPUGNATO solamente quando si ravvisino i profili patologici tipici di un contratto relativamente alla nullità ed annullabilità. Pertanto si potrà procedere all’impugnazione mediante l’utilizzo dei consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di transazione elencati dagli artt. 1969-1976 C.C.) è in questa fase dell’esecuzione forzata, che si è cercato solo di evidenziare dal punto di vista pratico, come notevoli siano i problemi applicativi della norma esecutiva connessi essenzialmente alla circostanza che ogni accertamento sulla sussistenza, in concreto, dei presupposti per poter agire in executiiviis, in prime cure demandato all’Ufficiale Giudiziario e poi nella fase eventuale delle opposizioni all’esecuzione al G.E. 

Infatti questa fase non passa previamente innanzi ad un Giudice ( soprattutto nelle ipotesi POST-RIFOMA) al fine di accertare se l’esecuzione può avvenire o meno, ma si procede direttamente ad esecuzione tramite l’Ufficiale Giudiziario. 

Quanto esposto evidenzia ad ogni modo ancora una volta la forte connessione tra i profili sostanziali stragiudiziali-procedimento di mediazione- e giudiziali che tracciano la linea di demarcazione all’interno dello stesso procedimento di mediazione che si trasforma da extragiudiziale o stragiudiziale in giudiziale: si pensi alle conseguenze processuali (opposizione all’esecuzione fondata sul verbale del conciliatore come titolo esecutivo ante-post riforme). 

L’analisi fin qui prodotta, estremamente pratica, maturata sul campo, sia nelle camere di conciliazione che attraverso le procedure esecutive, certamente perfettibile, grazie alla ulteriore esperienza derivante dall’applicazione delle ultime riforme in materia, rappresenta, nello stesso tempo, un umile ed ambizioso obiettivo di ausilio per gli operatori del diritto, ma soprattutto per chi si avvicina alla professione di Conciliatore.  

Dr.MauroVenezia 

Conciliatore nelle procedure di mediazione 

Funzionario UNEP

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