Responsabilità degli amministratori e clausole ADR: quanto deve essere specifica la previsione statutaria?
Le indicazioni della giurisprudenza recente tra arbitrato societario, azione del socio e redazione dello statuto
La responsabilità degli amministratori costituisce uno dei terreni più delicati nella redazione e nell’interpretazione delle clausole statutarie di arbitrato e, più in generale, delle clausole ADR. Il problema non riguarda soltanto la disponibilità del diritto controverso, ma anche l’esatta delimitazione soggettiva e oggettiva della clausola: occorre stabilire se essa comprenda le controversie tra soci e società, quelle promosse dal socio nei confronti dell’amministratore e quelle relative all’azione sociale di responsabilità.
Due recenti pronunce dei Tribunali di Napoli e Genova offrono indicazioni utili, pur muovendo da formulazioni statutarie differenti. Il dato comune è che l’azione di responsabilità contro l’amministratore può avere natura patrimoniale e disponibile; tuttavia, l’operatività della clausola dipende dal suo testo e dalla precisa riconducibilità della controversia al rapporto contemplato nello statuto.
L’azione di responsabilità è, in linea generale, compromettibile
L’art. 2476 c.c. stabilisce che gli amministratori di una società a responsabilità limitata rispondono verso la società dei danni derivanti dalla violazione dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. La stessa disposizione consente al singolo socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e prevede la possibilità di rinuncia o transazione dell’azione alle condizioni indicate dalla norma. Art. 2476 c.c.
La possibilità di rinunciare o transigere l’azione costituisce uno degli elementi valorizzati dalla giurisprudenza per riconoscere la natura disponibile del diritto fatto valere. Ne deriva che, quando la domanda abbia contenuto patrimoniale e non coinvolga interessi indisponibili della società, dei creditori o dei terzi, l’azione può essere devoluta ad arbitri se lo statuto contiene una clausola idonea.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Genova, che ha esaminato una domanda proposta da una socia contro l’amministratore di una s.r.l. per l’omessa convocazione delle assemblee e il mancato deposito dei bilanci. La domanda era diretta esclusivamente all’accertamento della responsabilità e al risarcimento del danno; non mirava, invece, a ottenere la dichiarazione di invalidità del bilancio.
Il Tribunale ha ritenuto che una simile azione riguardasse diritti patrimoniali disponibili nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale. Poiché lo statuto prevedeva espressamente la devoluzione agli arbitri delle controversie tra soci e amministratori aventi a oggetto diritti disponibili, il giudice ordinario ha dichiarato la propria incompetenza. Tribunale civile Genova, sent. n. 827/2026
La decisione conferma quindi una prima regola: la mera qualificazione della domanda come “azione di responsabilità” non ne esclude la compromettibilità. Occorre verificare il contenuto concreto della pretesa e la formulazione della clausola statutaria.
La clausola generica sui “rapporti sociali” può non bastare
La questione assume maggiore complessità quando lo statuto utilizza formule generiche, come “controversie inerenti ai rapporti sociali”, senza menzionare il rapporto tra società e amministratori.
Il Tribunale di Napoli ha esaminato una clausola che devolveva all’arbitro unico ogni controversia, per legge compromettibile, relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione dell’atto costitutivo o comunque inerente ai rapporti sociali. La controversia comprendeva due domande distinte: l’impugnazione di una delibera assembleare e l’azione sociale di responsabilità promossa dalla socia nei confronti degli amministratori.
Il Tribunale ha distinto i due capi di domanda. L’impugnazione della delibera, fondata su vizi di convocazione e costituzione dell’assemblea, è stata ricondotta alla clausola arbitrale, poiché riguardava la validità di un atto sociale e diritti disponibili. L’azione di responsabilità, invece, non è stata ricompresa nella clausola: il generico riferimento ai “rapporti sociali” e l’assenza di un richiamo specifico alle controversie tra società e amministratori non sono stati ritenuti sufficienti.
La pronuncia non nega, dunque, in astratto la compromettibilità dell’azione ex art. 2476 c.c. Il punto è diverso: una clausola può essere astrattamente idonea a devolvere agli arbitri una controversia, ma non comprendere quella specifica azione per la sua formulazione troppo generica. Tribunale civile Napoli, sent. n. 2907/2026
La stessa decisione presenta un ulteriore profilo processuale rilevante. Poiché gli amministratori convenuti erano anche titolari dei poteri rappresentativi della società, il Tribunale ha rilevato un conflitto di interessi e ha ordinato la nomina di un curatore speciale. La mancata sanatoria del vizio di rappresentanza nel termine perentorio assegnato ha determinato l’improcedibilità dell’azione di responsabilità, impedendo l’esame del merito.
Nelle controversie societarie, quindi, la corretta individuazione del rappresentante dell’ente non è un aspetto meramente formale: quando la società è chiamata in giudizio insieme agli amministratori destinatari dell’azione, occorre verificare se gli organi muniti della rappresentanza siano in concreto portatori di un interesse confliggente con quello sociale.
Il dato normativo: l’art. 838-bis c.p.c.
L’art. 838-bis c.p.c. prevede che gli atti costitutivi delle società possano devolvere ad arbitri le controversie tra soci o tra soci e società aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La norma aggiunge espressamente che gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola riguardi anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci oppure nei loro confronti. In tal caso, la clausola diviene vincolante per tali soggetti dopo l’accettazione dell’incarico. Art. 838-bis c.p.c.
La formulazione legislativa è significativa. Il legislatore non si è limitato a richiamare genericamente le controversie societarie, ma ha previsto uno specifico riferimento alle controversie promosse dagli amministratori o nei loro confronti. Per questa ragione, nella redazione dello statuto è opportuno non affidarsi esclusivamente a formule come “controversie inerenti ai rapporti sociali” o “controversie tra i soci”.
Una clausola diretta a ricomprendere l’azione sociale di responsabilità dovrebbe indicare espressamente, almeno, le controversie:
- tra la società e gli amministratori;
- promosse dai soci nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 2476 c.c.;
- promosse dalla società nei confronti degli amministratori;
- relative, se questa è la scelta statutaria, a liquidatori e componenti degli organi di controllo;
- aventi a oggetto diritti disponibili e non soggette all’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Azione sociale e azione individuale del socio: la distinzione è decisiva
L’azione promossa dal socio ai sensi dell’art. 2476 c.c. non coincide necessariamente con l’azione individuale del socio per il danno direttamente subito. Nel primo caso il socio esercita un’azione sociale nell’interesse della società; il risultato dell’eventuale condanna è destinato al patrimonio sociale. Nel secondo caso il socio fa valere un danno diretto alla propria sfera patrimoniale.
La distinzione incide sia sulla legittimazione sia sull’interpretazione della clausola. Se la domanda del socio è diretta a ottenere il risarcimento del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, la controversia si colloca nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità e può essere ricondotta a una clausola che includa espressamente le controversie tra società e amministratori o quelle promosse nei loro confronti.
Se, invece, il socio lamenta un danno personale, immediato e distinto da quello subito dalla società, la domanda può avere natura diversa e richiede un esame autonomo della clausola, della causa petendi e dell’interesse azionato. Non è sufficiente richiamare in modo indistinto l’art. 2476 c.c. o la qualità di socio dell’attore.
Il Tribunale di Genova ha valorizzato proprio il contenuto esclusivamente risarcitorio della domanda e la sua riferibilità a diritti patrimoniali disponibili. La pronuncia mostra che l’analisi della domanda concreta precede quella della clausola: prima si identifica il diritto fatto valere, poi si verifica se la previsione statutaria lo comprenda. Tribunale civile Genova, sent. n. 827/2026
Il confronto con le impugnazioni delle delibere
Le impugnazioni delle delibere assembleari seguono un percorso in parte diverso. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto ricompresa nella clausola generica l’impugnazione fondata su vizi di convocazione o di costituzione dell’assemblea, poiché tali censure riguardavano la validità di un atto sociale e diritti disponibili relativi alla vita interna della società.
La conclusione può cambiare quando la controversia investe interessi che trascendono la posizione individuale del socio o coinvolge diritti indisponibili, interessi dei terzi o l’interesse generale al corretto funzionamento del mercato. La valutazione deve quindi essere condotta sul vizio dedotto e sugli effetti richiesti, non soltanto sull’etichetta formale dell’azione.
In caso di impugnazione della delibera, lo statuto dovrebbe inoltre coordinare la clausola con la disciplina della sospensione dell’efficacia della deliberazione e con gli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese delle decisioni che incidono sull’atto sociale. L’art. 838-bis c.p.c. deve essere letto insieme alla disciplina dell’arbitrato societario e alle disposizioni sull’efficacia delle decisioni relative alla validità delle delibere.
Indicazioni per la redazione della clausola
Una clausola statutaria efficace dovrebbe evitare formule eccessivamente sintetiche. Una possibile struttura, da adattare alla singola società, potrebbe prevedere che siano devolute allo strumento prescelto tutte le controversie aventi a oggetto diritti disponibili relative al rapporto sociale, comprese quelle:
- tra i soci;
- tra i soci e la società;
- tra la società e gli amministratori, liquidatori e sindaci;
- promosse dai soci nei confronti degli amministratori, liquidatori e sindaci nell’esercizio di azioni riconducibili alla tutela dell’interesse sociale;
- relative all’interpretazione, esecuzione e validità dell’atto costitutivo, dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- relative alla responsabilità degli amministratori e degli altri soggetti indicati, nei limiti dei diritti disponibili.
La clausola dovrebbe poi specificare con chiarezza se prevede arbitrato rituale, arbitrato irrituale, mediazione preventiva o una combinazione di strumenti. Nel caso dell’arbitrato societario, l’art. 838-bis c.p.c. richiede inoltre che il potere di nomina di tutti gli arbitri sia attribuito a un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità della clausola.
Se si intende introdurre una fase preventiva di mediazione, è opportuno individuare con precisione le controversie soggette alla procedura, il momento in cui la mediazione deve essere attivata e il coordinamento con eventuali termini decadenziali, misure cautelari e clausole compromissorie. La mediazione e l’arbitrato non sono strumenti necessariamente alternativi: lo statuto può configurare la mediazione come fase preventiva rispetto all’arbitrato, purché il rapporto tra le due procedure sia espresso e non lasci margini di incertezza.
Conclusioni
Le decisioni del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Genova suggeriscono di non utilizzare formule indistinte per disciplinare le controversie societarie. L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere compromettibile perché attiene, in linea generale, a diritti patrimoniali disponibili; tuttavia, la clausola deve essere sufficientemente precisa per ricomprendere il rapporto tra società e amministratori e la specifica azione esercitata.
La formula “controversie inerenti ai rapporti sociali” può essere ritenuta sufficiente per alcune impugnazioni di delibere, ma non necessariamente per l’azione di responsabilità contro gli amministratori. Al contrario, una clausola che menzioni espressamente le controversie tra società e amministratori e quelle promosse nei loro confronti offre una base interpretativa più solida, in linea con la previsione dell’art. 838-bis c.p.c.
La redazione statutaria deve infine considerare anche i profili processuali: legittimazione del socio, natura sociale o individuale dell’azione, disponibilità del diritto, conflitto di interessi nella rappresentanza della società e corretta nomina del soggetto chiamato a rappresentarla. Nelle controversie societarie, la precisione della clausola non è soltanto una scelta redazionale: può determinare il percorso processuale della domanda, tra giudice ordinario, arbitrato e strumenti di composizione negoziata.
