Il coerede assente al primo incontro rischia il doppio del contributo unificato
Il Tribunale di Verona applica l’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 in una controversia di divisione ereditaria
A cura del dott. Stefano Sogari
La mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro di mediazione obbligatoria può comportare, per la parte costituita nel successivo giudizio, la condanna al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la causa. La sanzione si aggiunge alla possibile condanna alla rifusione delle spese della procedura di mediazione e non è esclusa dalla costituzione tardiva del convenuto.
Il principio è stato applicato dal Tribunale civile di Verona, sentenza n. 1295 del 17 giugno 2026, pronunciata in una controversia avente a oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria composta da terreni agricoli e da un saldo di conto corrente.
Il caso esaminato dal Tribunale
La controversia riguardava tre coeredi, titolari di quote uguali, che avevano promosso un giudizio di divisione ereditaria. Prima dell’instaurazione della causa, gli attori avevano attivato la procedura di mediazione obbligatoria.
Il convenuto non aveva partecipato al procedimento, nonostante la regolare comunicazione dell’invito e un ulteriore tentativo di contatto effettuato dalla mediatrice anche per via telefonica. Il convenuto si era poi costituito in giudizio tardivamente, aderendo alle risultanze delle operazioni divisionali e senza contestare la domanda di scioglimento della comunione.
Il Tribunale, dopo avere definito con sentenza non definitiva lo scioglimento della comunione e il riparto del saldo bancario, ha dovuto regolare, tra gli altri profili, le spese di consulenza tecnica d’ufficio, le spese di lite e quelle sostenute per la mediazione.
La sanzione per la mancata partecipazione
Il giudice ha applicato l’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, secondo cui, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, la parte costituita che non abbia partecipato al primo incontro senza giustificato motivo deve essere condannata al versamento, in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010
Secondo il Tribunale, la formulazione della disposizione non lascia al giudice un margine di discrezionalità una volta accertati i suoi presupposti: costituzione della parte nel giudizio, mancata partecipazione al primo incontro e assenza di un giustificato motivo.
La sentenza precisa inoltre che la norma non distingue tra costituzione tempestiva e costituzione tardiva. Pertanto, anche il convenuto che si costituisca dopo la scadenza del termine ordinario resta esposto alla sanzione, se non dimostra la sussistenza di una ragione idonea a giustificare la mancata partecipazione alla mediazione.
Nel caso concreto, il verbale della procedura negativa attestava sia la regolare comunicazione dell’invito sia il tentativo della mediatrice di favorire la partecipazione del convenuto. In mancanza di una giustificazione provata, il Tribunale ha quindi disposto la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
Le spese di mediazione seguono le quote ereditarie
La pronuncia affronta anche il tema della ripartizione delle spese di mediazione nella divisione ereditaria.
Il Tribunale ha qualificato tali esborsi come spese necessarie per la divisione giudiziale e sostenute nell’interesse della comunione. Ne ha conseguentemente disposto la ripartizione interna tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Poiché ciascuno dei tre coeredi era titolare di una quota pari a un terzo, le spese della procedura sono state poste, nei rapporti interni, per un terzo a carico di ciascun condividente. Il convenuto è stato quindi condannato a rifondere agli attori la quota di sua pertinenza, pari a un terzo dell’importo complessivo delle spese di mediazione e dei compensi riconosciuti per la fase di attivazione.
La soluzione si inserisce nella logica propria dei giudizi divisionali: le attività necessarie allo scioglimento della comunione vengono compiute nell’interesse della massa e il relativo costo viene normalmente distribuito secondo la misura delle quote, salvo che il comportamento di una parte abbia determinato ulteriori attività o spese imputabili individualmente.
La distinzione tra spese comuni e comportamento processuale
Il Tribunale ha distinto le spese necessarie alla divisione dalle conseguenze del comportamento processuale del singolo condividente.
Le spese di consulenza tecnica d’ufficio, necessarie per la formazione dei lotti e per le operazioni di frazionamento, sono state poste per un terzo a carico di ciascun coerede nei rapporti interni, ferma la solidarietà esterna nei confronti del consulente.
Quanto alle spese di lite, il giudice ha compensato integralmente quelle relative alle fasi di studio e introduttiva, considerato che il convenuto, seppure tardivamente, si era costituito senza contestare la domanda divisionale. Per le fasi successive, invece, il convenuto è stato condannato a rifondere agli attori la quota corrispondente alla sua partecipazione ridotta o mancata al processo.
La decisione mostra quindi che, nella divisione ereditaria, la ripartizione pro quota delle spese non impedisce al giudice di valorizzare la condotta concretamente tenuta dal coerede, sia nella mediazione sia nel successivo giudizio.
Indicazioni operative
La pronuncia suggerisce alcune cautele per la gestione delle controversie divisionali:
- la parte invitata deve verificare tempestivamente la comunicazione dell’organismo e partecipare al primo incontro, personalmente o tramite un rappresentante munito dei necessari poteri;
- l’eventuale impedimento deve essere tempestivamente comunicato e documentato, poiché l’assenza di una giustificazione provata può condurre all’applicazione automatica della sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 2;
- la costituzione tardiva nel giudizio non elimina le conseguenze della precedente mancata partecipazione alla mediazione;
- nella divisione ereditaria le spese di mediazione possono essere considerate spese necessarie della comunione e ripartite secondo le quote, mentre le spese ulteriori possono essere addebitate al condividente il cui comportamento abbia reso necessario o aggravato il contenzioso;
- il verbale negativo della mediazione assume rilievo essenziale per documentare la regolarità della convocazione e l’eventuale assenza ingiustificata.
La decisione del Tribunale di Verona conferma, in definitiva, che la mediazione nella divisione ereditaria non costituisce un passaggio meramente formale. La partecipazione al primo incontro può incidere sia sul perfezionamento del percorso processuale sia sulla regolazione finale delle spese, oltre a esporre la parte costituita e ingiustificatamente assente alla sanzione del doppio del contributo unificato.
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