Società di persone e mediazione obbligatoria: ambito applicativo e questioni aperte

Rapporti tra soci, scioglimento, partecipazione indiretta e coordinamento con l’arbitrato

La mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di società di persone presenta un ambito applicativo ampio, ma non illimitato. Il riferimento legislativo alla “materia delle società di persone” non significa che ogni controversia nella quale compaia un socio debba essere necessariamente preceduta dalla mediazione. Occorre individuare il rapporto giuridico dedotto in giudizio, la causa petendi e il contenuto concreto della domanda.

La questione assume particolare rilievo perché le liti relative a società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice si intrecciano frequentemente con clausole arbitrali, domande di scioglimento, richieste di liquidazione della quota, azioni di responsabilità e pretese formulate da soggetti che non rivestono formalmente la qualità di soci della società direttamente coinvolta.

1. La base normativa: la società di persone tra le materie soggette a mediazione

L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 include espressamente le controversie in materia di società di persone tra quelle per le quali chi intende agire in giudizio deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione. L’esperimento della procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio; la condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. Art. 5 d.lgs. n. 28/2010

L’eccezione di improcedibilità deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Se la mediazione non è stata esperita, o è stata iniziata ma non conclusa, il giudice assegna il termine per presentare la domanda e fissa l’udienza successiva dopo la scadenza del termine di durata della procedura.

La norma, tuttavia, non offre una definizione autonoma della “materia societaria”. La qualificazione deve essere compiuta caso per caso, verificando se la controversia trovi la propria causa nel contratto sociale, nell’atto costitutivo, nei patti sociali o nella disciplina dei rapporti tra soci e società.

2. Quali controversie rientrano nella materia societaria

Rientrano normalmente nell’ambito della mediazione obbligatoria le liti concernenti l’esecuzione del contratto sociale, la partecipazione agli utili e alle perdite, l’adempimento degli obblighi del socio, il recesso, l’esclusione, la liquidazione della quota e i rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

La giurisprudenza recente ha offerto una conferma significativa con riguardo alle controversie tra soci di una società in accomandita semplice. La Cassazione ha ritenuto riconducibili al contratto di società le domande relative alla simulazione di atti di aumento del capitale e di estensione della compagine sociale, le pretese risarcitorie fondate sull’inadempimento degli obblighi derivanti dalla qualità di socio e la restituzione di utili percepiti in misura superiore alla partecipazione spettante. Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 6950/2026

La decisione è stata pronunciata in materia di arbitrato, ma il criterio utilizzato è utile anche per delimitare l’area della mediazione: rileva la causa petendi della domanda, non il semplice fatto storico che le parti siano soci. Quando il diritto azionato deriva direttamente dal rapporto sociale, la controversia presenta un collegamento societario qualificato.

Un’applicazione analoga si rinviene nelle controversie sulla cessione della partecipazione. Il Tribunale di Lecco ha ritenuto riferibile alla vita sociale una lite tra soci relativa alla simulazione di un contratto di cessione di quote e al pagamento del corrispettivo e degli indennizzi previsti dal contratto dissimulato. Tribunale civile Lecco, sent. n. 94/2026

Occorre però distinguere il rapporto sociale dalle controversie meramente occasionali tra persone che, al momento del fatto, erano anche soci. Un’obbligazione può essere sorta tra i soci in quanto persone fisiche, senza trovare causa nel contratto sociale. In questo caso, la semplice coincidenza soggettiva non basta a ricondurre la domanda alla materia societaria.

3. Mediazione e arbitrato: strumenti concorrenti, non sovrapponibili

Il rapporto tra mediazione e arbitrato richiede una verifica preliminare della clausola contenuta nei patti sociali. L’art. 5-sexies del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che, quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La medesima regola opera anche quando la controversia debba essere introdotta davanti a un arbitro. Art. 7 d.lgs. n. 149/2022

La mediazione può quindi essere prevista come fase preventiva rispetto al giudizio ordinario oppure rispetto all’arbitrato. La clausola deve però essere redatta in modo chiaro: occorre indicare le controversie soggette alla procedura e, se previsto, il rapporto tra mediazione preventiva e successiva attivazione dell’arbitrato.

Diversa è la funzione della clausola compromissoria. Essa attribuisce agli arbitri la decisione della controversia e può sottrarre la lite alla cognizione del giudice ordinario. L’art. 838-bis c.p.c. consente agli atti costitutivi delle società, salve le esclusioni previste dalla legge, di devolvere agli arbitri controversie tra soci o tra soci e società aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Art. 838-bis c.p.c.

Il Tribunale di Vercelli ha ritenuto che la mediazione obbligatoria non trovi applicazione quando la controversia sia già sottratta alla cognizione del giudice statale per effetto di una clausola compromissoria che preveda arbitrato rituale. Secondo la pronuncia, la mediazione, quale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario, non avrebbe ragione di operare rispetto a una lite che le parti hanno già scelto di devolvere agli arbitri. Tribunale civile Vercelli, sent. n. 1114/2025

La soluzione deve essere coordinata con il testo della clausola. Se lo statuto prevede espressamente una fase di mediazione prima dell’arbitrato, tale passaggio potrà assumere la funzione di condizione di procedibilità della domanda arbitrale. Se, invece, contiene soltanto una clausola compromissoria, occorre verificare se la lite sia devoluta direttamente agli arbitri e quale sia la natura dell’arbitrato previsto.

4. Recesso, esclusione e liquidazione della quota

Le controversie conseguenti al recesso o all’esclusione del socio sono tra quelle che più frequentemente richiedono una valutazione preventiva sull’esperimento della mediazione. La domanda può riguardare l’accertamento della validità del recesso, la sua efficacia, la determinazione del valore della partecipazione o il pagamento della liquidazione dovuta.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto che la clausola compromissoria applicabile alle controversie aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale si estenda anche alla domanda del socio uscente diretta alla determinazione e liquidazione del valore della quota. Ciò che rileva è la derivazione della pretesa dal rapporto sociale, non la sua persistenza al momento della domanda. Tribunale civile Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 1014/2026

Lo stesso provvedimento ha chiarito che la precedente adesione alla mediazione non equivale, di per sé, a rinuncia alla clausola arbitrale. La mediazione può essere finalizzata a prevenire anche l’arbitrato e, per ravvisare una rinuncia alla clausola compromissoria, occorre un comportamento univoco incompatibile con la volontà di avvalersene.

Sul piano pratico, la domanda di mediazione dovrebbe indicare con precisione se il contrasto riguarda l’an del recesso, il quantum della liquidazione o entrambe le questioni. Una domanda generica sullo “scioglimento dei rapporti societari” può non essere sufficiente a delimitare le obbligazioni che le parti intendono definire nell’accordo.

5. Scioglimento della società di persone: quando la mediazione può essere utile

La domanda di scioglimento della società di persone per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale presenta una duplice dimensione. Da un lato, riguarda l’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento; dall’altro, può essere inserita in un percorso negoziale volto a regolare la cessazione dell’attività, la liquidazione del patrimonio, la nomina del liquidatore e i rapporti economici tra i soci.

La giurisprudenza richiede che l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale sia assoluta, definitiva e irreversibile. Il semplice dissidio tra i soci non è sufficiente quando possano essere utilizzati rimedi meno radicali, come l’esclusione del socio inadempiente o la revoca dell’amministratore. Il Tribunale di Imperia ha escluso lo scioglimento in presenza di contrasti che, pur gravi, avrebbero potuto essere affrontati mediante tali rimedi e attraverso interventi organizzativi o commerciali idonei a recuperare la continuità aziendale. Tribunale civile Imperia, sent. n. 247/2026

Di segno diverso è il caso in cui il conflitto determini una paralisi effettiva e prolungata della gestione. Il Tribunale di Pescara ha ravvisato la causa di scioglimento in una situazione caratterizzata da dissidi protratti per oltre vent’anni, cessazione dell’attività, dimissioni dell’amministratore e impossibilità di assumere le deliberazioni necessarie alla prosecuzione dell’impresa. Tribunale civile Pescara, sent. n. 266/2026

La mediazione può essere particolarmente utile prima che il conflitto raggiunga tale livello. L’accordo può disciplinare il recesso o l’uscita di uno dei soci, la cessione della partecipazione, la liquidazione della quota, la nomina del liquidatore, la distribuzione delle attività residue e la rinuncia reciproca alle pretese. Tuttavia, il mediatore e i difensori devono verificare che l’accordo non incida su diritti indisponibili, su posizioni di terzi o su adempimenti che richiedano la partecipazione di soggetti estranei alla procedura.

La pronuncia del Tribunale di Ferrara mostra inoltre che, quando l’irreperibilità di un socio amministratore unico impedisca concretamente l’amministrazione e renda impossibile al socio reperibile esercitare i propri diritti, la situazione può integrare una causa di scioglimento per impossibilità sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale. Tribunale civile Ferrara, sent. n. 346/2026

In questi casi l’accordo di mediazione dovrebbe distinguere tra l’accertamento della causa di scioglimento, la cui efficacia può richiedere un provvedimento giudiziale o ulteriori adempimenti, e gli obblighi negoziali che i soci possono validamente assumere per dare esecuzione alla cessazione dell’attività.

6. Partecipazione indiretta e legittimazione alla mediazione

La partecipazione indiretta costituisce uno dei profili più delicati. Il socio di una società di persone che detiene, attraverso quest’ultima, una partecipazione in una società di capitali non coincide con il socio diretto della società partecipata.

Il Tribunale di Bologna ha affermato che la società di persone, pur priva di personalità giuridica in senso tecnico, conserva una propria soggettività e costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. Se la società semplice o la società in nome collettivo è socia della società partecipata, i diritti amministrativi connessi alla partecipazione, compresi il voto, l’impugnazione delle delibere e l’azione di responsabilità, spettano alla società partecipante e non ai suoi singoli soci persone fisiche. Tribunale civile Bologna, sent. n. 1821/2026

La conseguenza opera anche nella mediazione. Il socio indiretto non può essere automaticamente considerato il soggetto legittimato a definire controversie che appartengono alla società partecipante o alla società partecipata. Occorre individuare il titolare del diritto controverso e assicurare che partecipi alla procedura, personalmente o attraverso un rappresentante munito dei poteri sostanziali necessari.

La regola della rappresentanza della società di persone è dettata dall’art. 2266 c.c.: la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto sociale, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore per gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Art. 2266 c.c.

Ne deriva che, prima di depositare la domanda di mediazione o aderire alla procedura, è necessario controllare il contratto sociale, i poteri di amministrazione e rappresentanza, le eventuali limitazioni e la presenza di un conflitto di interessi tra il rappresentante e la società.

7. La procura per la partecipazione alla mediazione

L’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 prevede la partecipazione personale delle parti e consente, in presenza di giustificati motivi, la delega a un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la partecipazione avviene tramite rappresentanti o delegati dotati di analoghi poteri. Art. 7 d.lgs. n. 149/2022

Il correttivo del 2024 ha disciplinato la forma della delega, prevedendo la sottoscrizione del delegante, l’indicazione degli estremi del suo documento d’identità e la consegna della delega insieme alla copia del documento del delegato. Art. 1 d.lgs. n. 216/2024

La giurisprudenza recente è rigorosa. La Cassazione ha ritenuto insufficiente, per la partecipazione della persona giuridica alla mediazione, una delega limitata a “presenziare” o ad “assistere” all’incontro. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di procura speciale sostanziale che attribuisca il potere di mediare, conciliare e disporre dei diritti controversi. La partecipazione irrituale non è sanata dalla dichiarazione della controparte di non voler proseguire la procedura. Cassazione civile, Sez. III, ord. n. 21405/2026

Per una società di persone, la documentazione dovrebbe quindi comprendere il contratto sociale aggiornato, la visura o altra documentazione sui poteri di rappresentanza, la delega speciale e il verbale che dia conto dell’identità del partecipante, della sua qualità e dei poteri conferiti.

8. L’accordo e la spendita del nome della società

La partecipazione alla mediazione non coincide con la corretta formazione dell’accordo. È necessario che dal verbale emerga con chiarezza chi siano le parti, per conto di chi agiscano i firmatari e quali obblighi assumano.

Il Tribunale di Monza ha escluso che un accordo concluso da due persone fisiche potesse essere fatto valere esecutivamente nei confronti delle società da esse rappresentate, quando le società non risultavano indicate come parti e la spendita del nome non riguardava in modo chiaro le specifiche obbligazioni assunte. Il giudice ha qualificato l’impegno del firmatario, in mancanza di una chiara contemplatio domini, come promessa del fatto del terzo. Tribunale civile Monza, sent. n. 1381/2026

La decisione contiene un’indicazione pratica essenziale: se l’accordo deve vincolare la società, questa deve essere indicata come parte, con l’espressa indicazione del soggetto che la rappresenta e dei poteri esercitati. Non è sufficiente una formula generica secondo cui le persone fisiche dichiarano di agire anche “per le società che rappresentano”, se tale dichiarazione non è collegata alle singole obbligazioni.

Nelle mediazioni relative allo scioglimento dei rapporti tra soci, è quindi opportuno indicare separatamente:

  • i soci che partecipano in proprio;
  • le società che partecipano quali titolari di rapporti o contratti interessati dall’accordo;
  • i rappresentanti che agiscono per ciascuna società;
  • gli obblighi assunti personalmente dai soci;
  • gli obblighi assunti direttamente dalle società;
  • gli eventuali atti successivi che richiedano il consenso di terzi o l’intervento di un pubblico ufficiale.

9. Una checklist per la pratica professionale

Prima dell’avvio della mediazione, l’avvocato dovrebbe verificare se la domanda riguarda effettivamente un rapporto sociale o se il rapporto societario costituisce soltanto il contesto storico della lite. Dovrà poi controllare l’esistenza di una clausola di mediazione, di una clausola compromissoria o di entrambe, chiarendo quale procedura debba essere attivata e davanti a quale soggetto.

Dovrà inoltre individuare il titolare del diritto: singolo socio, società di persone, società partecipata, erede, usufruttuario o altro soggetto. Nel caso di partecipazioni indirette, non è sufficiente la qualità di socio della società interposta.

Quanto alla partecipazione, dovranno essere verificati i poteri di amministrazione e rappresentanza, l’eventuale conflitto di interessi, la procura sostanziale, la conoscenza dei fatti e la facoltà di definire la controversia. Il verbale dovrà riportare in modo analitico tali elementi.

Infine, l’accordo dovrà identificare con precisione tutte le parti vincolate e distinguere gli obblighi dei soci da quelli della società. Se contiene trasferimenti, modifiche di diritti reali, cessioni di partecipazioni o atti soggetti a pubblicità, dovranno essere verificate la forma necessaria, le sottoscrizioni e gli adempimenti successivi.

Conclusioni

La mediazione obbligatoria in materia di società di persone non si applica automaticamente a ogni lite tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito la qualità di soci. Il criterio decisivo è il rapporto tra la domanda e il contratto sociale: quanto più la pretesa trova causa nell’organizzazione, nell’esecuzione o nello scioglimento del rapporto societario, tanto più evidente è la riconducibilità alla materia soggetta a mediazione.

Il coordinamento con l’arbitrato deve essere affrontato prima dell’avvio della procedura. Una clausola compromissoria può sottrarre la controversia al giudice ordinario, mentre una clausola di mediazione può imporre un passaggio preventivo anche rispetto all’arbitrato. La soluzione dipende dal testo dei patti sociali e dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato previsto.

Nelle controversie sullo scioglimento, la mediazione può favorire una soluzione negoziale, ma non consente di confondere l’accordo tra soci con l’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento o con gli adempimenti necessari alla liquidazione. Nelle partecipazioni indirette, infine, la legittimazione appartiene al soggetto titolare del diritto e l’accordo vincola la società soltanto se essa partecipa validamente alla procedura e il rappresentante spende in modo chiaro il nome dell’ente.

La verifica della titolarità del diritto, dei poteri rappresentativi e della precisa delimitazione dell’oggetto dell’accordo costituisce quindi il passaggio centrale per evitare che una mediazione formalmente svolta non produca effetti nei confronti della società o non consenta di superare validamente la condizione di procedibilità.

Danilo Sigillo

Danilo Sigillo, dottore in Scienze Giuridiche e mediatore esperto, collabora con InMediaLex da oltre 15 anni. Ha maturato una consolidata esperienza nell'ambito della mediazione civile e commerciale e nella gestione dei procedimenti di mediazione. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione e alla giurisprudenza in materia.