Mediazione demandata in appello: la mancata partecipazione dell’appellante rende improcedibile il gravame

La decisione della Corte d’Appello di Roma

Con la sentenza n. 2727 del 2 aprile 2026, la Corte d’Appello civile di Roma affronta il tema delle conseguenze processuali della mancata partecipazione alla mediazione demandata disposta nel giudizio di appello.

La controversia traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo relativo all’escussione di una polizza fideiussoria. Dopo la proposizione dell’appello, la Corte, con ordinanza del 29 settembre 2025, disponeva la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010, rinviando la causa per la verifica dell’esito della procedura.

Il procedimento di mediazione veniva materialmente introdotto dalla parte appellata. Tuttavia, all’incontro fissato dall’organismo, l’appellante non compariva, né personalmente né tramite un procuratore munito di procura sostanziale. Il mediatore concludeva quindi la procedura dando atto dell’insussistenza dei presupposti per procedere alla mediazione.

La Corte ha dichiarato improcedibile l’appello, con conseguente stabilizzazione della sentenza di primo grado, oltre alla condanna dell’appellante alle spese del grado.

La mediazione demandata come condizione di procedibilità dell’impugnazione

L’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 consente al giudice, anche in appello e fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, di disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione. La stessa disposizione stabilisce che la mediazione demandata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010.

Il problema interpretativo riguarda l’individuazione della domanda cui si riferisce la condizione di procedibilità quando la mediazione è disposta nel secondo grado. Secondo la Corte romana, nel giudizio di appello la condizione riguarda l’impugnazione e non la domanda originaria proposta in primo grado.

Ne deriva che il mancato rituale esperimento della mediazione non travolge il processo già definito dal primo giudice. Determina, invece, l’improcedibilità dell’appello e rende stabile la decisione impugnata. In termini processuali, l’appello improcedibile non può essere riproposto, ai sensi dell’art. 358 c.p.c. art. 358 c.p.c..

La soluzione è coerente con la posizione dell’appellante nel giudizio di secondo grado. Sebbene l’appello abbia natura di revisio e sia soggetto ai limiti propri dell’impugnazione, l’appellante è la parte che chiede la riforma della sentenza e che ha interesse alla prosecuzione del grado. Su di lui grava, pertanto, l’onere di compiere gli atti necessari affinché il giudice possa esaminare i motivi di gravame.

Chi deve attivare la procedura

La sentenza afferma che l’onere di attivare la mediazione demandata in appello grava sull’appellante. La regola non viene meno se la procedura è stata introdotta, in concreto, dall’appellato.

L’iniziativa materiale dell’appellato non è sufficiente a considerare assolta la condizione di procedibilità, se l’appellante, cioè la parte onerata in ragione del proprio interesse alla prosecuzione dell’impugnazione, non prende parte al primo incontro.

La Corte distingue quindi tra l’attivazione materiale del procedimento e l’assolvimento dell’onere processuale imposto alla parte che intende mantenere in vita l’appello. La prima può essere compiuta anche dall’altra parte; il secondo richiede, invece, la partecipazione dell’appellante secondo le modalità previste dalla disciplina della mediazione.

La necessità della comparizione al primo incontro

L’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 prevede che le parti partecipino personalmente alla procedura. In presenza di giustificati motivi, è possibile delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia; quando la parte è una persona giuridica, essa partecipa tramite il proprio rappresentante o delegato con poteri adeguati. Nei casi di mediazione demandata, le parti devono inoltre essere assistite dai rispettivi avvocati art. 8 d.lgs. n. 28/2010.

La comparizione personale non equivale, tuttavia, all’obbligo di proseguire necessariamente nella fase di mediazione effettiva. La parte onerata che compaia al primo incontro, dopo avere ricevuto dal mediatore le informazioni sulla funzione e sulle modalità della procedura, può dichiarare di non ritenere possibile o utile proseguire. In tale ipotesi la condizione può ritenersi assolta, purché la parte sia effettivamente comparsa, personalmente o tramite un rappresentante munito di procura sostanziale.

Il principio è stato chiarito dalla Cassazione, secondo cui la partecipazione può essere delegata, ma non mediante la sola procura alle liti. Occorre una procura sostanziale con specifico oggetto: la partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali controversi. La stessa impostazione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione nel precisare che la mediazione può concludersi già al primo incontro con la manifestazione motivata della volontà di non procedere oltre, ma non può ritenersi validamente esperita quando la parte non compaia né personalmente né tramite un rappresentante idoneamente munito di poteri Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8473 del 2019.

Nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Roma, l’appellante non aveva compiuto neppure questo adempimento preliminare. L’assenza al primo incontro ha quindi impedito di considerare rituale la mediazione e ha determinato l’improcedibilità dell’impugnazione.

La diversa posizione dell’appellato

La pronuncia opera una distinzione tra la parte onerata della condizione di procedibilità e la parte che, pur dovendo partecipare al procedimento, non è gravata dall’onere di introdurre la mediazione o di assicurare la prosecuzione dell’impugnazione.

Nel giudizio di appello, l’appellato che non abbia proposto appello incidentale non è la parte che chiede la riforma della decisione e, di regola, non ha l’onere di attivare la mediazione demandata. La sua mancata partecipazione senza giustificato motivo può comunque produrre le conseguenze previste dall’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010: il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento della parte e, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, può condannare la parte costituita al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Può inoltre essere disposta, se richiesta e in presenza dei relativi presupposti, una condanna equitativa in favore della controparte art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010.

La Cassazione ha escluso che la mancata partecipazione possa determinare l’improcedibilità a carico della parte che non era onerata dell’attivazione della procedura, in assenza di una specifica base normativa. La sanzione dell’improcedibilità colpisce, invece, la domanda o l’impugnazione quando non viene assolta la condizione di procedibilità gravante sulla parte interessata alla sua prosecuzione Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 22169 del 2023.

La distinzione può essere sintetizzata così: l’appellato non comparso rischia le conseguenze sanzionatorie e probatorie previste dall’art. 12-bis; l’appellante che non compare, invece, non consente il perfezionamento della condizione di procedibilità dell’impugnazione, con la conseguenza più grave dell’improcedibilità dell’appello.

Il rapporto con il doppio contributo unificato

La sentenza evidenzia che il doppio contributo unificato non costituisce, in ogni caso, la conseguenza processuale principale della mancata partecipazione alla mediazione.

La sanzione prevista dall’art. 12-bis opera nei confronti della parte costituita che non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro, soprattutto quando si tratta della parte non onerata dell’attivazione della procedura. Quando, invece, l’assenza riguarda la parte sulla quale grava l’onere di assolvere la condizione di procedibilità, la mancata comparizione impedisce il rituale esperimento della mediazione e conduce all’improcedibilità dell’appello.

Resta ferma la possibilità che il provvedimento contenga anche statuizioni autonome in materia di contributo unificato previste dalla disciplina generale delle spese di giustizia. Nel caso esaminato, la Corte ha infatti dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto in relazione all’appello. Tale statuizione, tuttavia, non sostituisce né attenua la conseguenza processuale principale, costituita dall’improcedibilità dell’impugnazione.

Indicazioni operative

La decisione impone particolare attenzione alla gestione dell’ordinanza che dispone la mediazione demandata in appello.

L’appellante dovrebbe verificare tempestivamente il termine assegnato, l’organismo competente, la regolarità della convocazione e la partecipazione al primo incontro. Qualora non possa comparire personalmente, dovrà essere predisposta una delega conforme alla disciplina vigente, conferita a un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per comporre la controversia.

La sola presenza del difensore, munito della procura alle liti, non è di per sé sufficiente. È necessario che il rappresentante disponga di una procura sostanziale idonea a partecipare alla mediazione e a compiere le valutazioni negoziali richieste dal procedimento.

Anche l’appellato deve considerare che la mancata comparizione non è priva di conseguenze: pur non determinando, secondo la ricostruzione esaminata, l’improcedibilità dell’appello quando non sia anche appellante incidentale, può esporlo alle sanzioni pecuniarie, agli argomenti di prova e alle ulteriori conseguenze previste dall’art. 12-bis.

Conclusioni

La sentenza n. 2727/2026 della Corte d’Appello di Roma chiarisce che, nella mediazione demandata disposta in appello, l’onere processuale segue l’interesse alla prosecuzione del grado.

L’appellante deve attivare la procedura e comparire al primo incontro, personalmente o tramite un procuratore munito di idonea procura sostanziale. L’eventuale attivazione materiale da parte dell’appellato non sana l’assenza dell’appellante. Se quest’ultimo non compare, la mediazione non può considerarsi ritualmente esperita e l’appello deve essere dichiarato improcedibile, con la conseguente stabilizzazione della sentenza di primo grado.

L’appellato non appellante incidentale si trova, invece, in una posizione diversa: la sua mancata partecipazione può comportare sanzioni pecuniarie e conseguenze probatorie, ma non determina automaticamente l’improcedibilità dell’impugnazione altrui.

La pronuncia conferma così una lettura differenziata delle conseguenze della mancata partecipazione, nella quale la sanzione non dipende dalla mera assenza, ma dalla posizione processuale della parte e dall’onere che su di essa grava ai fini della prosecuzione del giudizio.

Nicola Postiglione

Nicola Postiglione, avvocato penalista e mediatore, collabora con InMediaLex da oltre 10 anni. Ha maturato una significativa esperienza nella mediazione civile e commerciale, con oltre 300 procedimenti di mediazione all’attivo. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione, alla giurisprudenza e agli strumenti ADR.