Socio uscente e liquidazione della quota: mediazione obbligatoria o arbitrato statutario? Il concorso di rimedi
Commento a Tribunale di Milano, sentenza n. 4913 del 17 giugno 2025
a cura dell’avv. Mariarosaria Cicatiello
Sommario: 1. Premessa: la domanda che il difensore del socio si sente porre. — 2. Il caso: due socie, una società in liquidazione, una clausola arbitrale. — 3. Il criterio funzionale: ciò che conta è la causa petendi, non la forma dei rapporti. — 4. Il socio uscente: recesso e liquidazione della quota sono sempre compromettibili. — 5. Mediazione obbligatoria e arbitrato: un rapporto di esclusione. — 6. Arbitrato rituale o irrituale: competenza o improponibilità. — 7. La determinazione della quota ex art. 2473 c.c. non esclude l’arbitrato. — 8. L’adesione alla mediazione non è rinuncia alla clausola compromissoria. — 9. Indicazioni operative. — 10. Conclusioni.
1. Premessa: la domanda che il difensore del socio si sente porre
«Il mio socio è uscito e pretende la liquidazione della quota. Facciamo la mediazione obbligatoria o l’arbitrato dello statuto?»
È la domanda che ogni difensore societario riceve prima o poi, e la risposta non è mai banale, perché incrocia tre istituti che raramente vengono letti in combinazione: la mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 D.Lgs. 28/2010, la clausola compromissoria statutaria di cui all’art. 838-bis c.p.c. (già art. 34 D.Lgs. 5/2003), e — a monte — il diritto di recesso con la correlata liquidazione della quota ex artt. 2473 c.c. (s.r.l.) e 2437-ter c.c. (s.p.a.).
Il Tribunale di Milano, sentenza n. 4913 del 17 giugno 2025 (giudice unico dott.ssa Francesca Savignano) offre un’occasione preziosa per mettere a sistema questi istituti: sebbene non riguardi un socio propriamente «uscente», la sua motivazione sul criterio funzionale di compromettibilità costituisce la chiave di lettura per l’intera problematica.
2. Il caso: due socie, una società in liquidazione, una clausola arbitrale
Due socie costituiscono in parti paritarie una s.r.l. («Paraiba S.r.l.») e sottoscrivono un contratto preliminare di locazione per reperire la sede destinata all’attività sociale (vendita di orologi e gioielli). Una delle due sostiene interamente le spese per l’intermediazione immobiliare, la costituzione della società, la sua successiva messa in liquidazione, le consulenze amministrative e legali. Agisce quindi in giudizio contro l’altra socia per ottenere il rimborso della quota di spese non versata: euro 22.791,20.
La convenuta eccepisce il difetto di competenza dell’autorità giudiziaria in favore dell’arbitrato previsto dall’art. 32 dello statuto sociale, che devolve ad arbitro unico «le controversie tra i soci […] che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale».
L’attrice resiste sostenendo che la controversia non riguarda diritti relativi al rapporto sociale, ma obbligazioni sorte tra le due socie in un periodo antecedente alla costituzione della società — e comunque «rapporti giuridici preesistenti e autonomi rispetto alla società».
Il Tribunale accoglie l’eccezione, declina la propria competenza in favore dell’arbitro rituale e condanna l’attrice alle spese (euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori).
3. Il criterio funzionale: ciò che conta è la causa petendi, non la forma dei rapporti
La motivazione della sentenza di Milano poggia su un principio che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato e che merita di essere enunciato con chiarezza: la compromettibilità di una controversia non dipende dalla forma giuridica in cui si manifestano i rapporti tra i soci, ma dalla matrice causale della pretesa.
Il Tribunale richiama espressamente la Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15697 dell’11 giugno 2019, secondo cui la clausola compromissoria deve ritenersi estesa a tutte le controversie che «presuppongono il rapporto sociale nella causa petendi, a prescindere dalla forma in cui si manifestano i rapporti tra i soci», nonché Cass. n. 3795/2019 e Cass. n. 3523/2020, per le quali «la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui detta clausola è annessa».
Applicando questo canone al caso concreto, il Tribunale ritiene compromettibili le spese sostenute da una socia per: (a) la costituzione e la successiva messa in liquidazione della società; (b) la ricerca della sede e la negoziazione del contratto di locazione funzionale all’attività sociale; (c) le consulenze amministrative e legali. Tutte queste spese «afferiscono al rapporto sociale relativo a Paraiba S.r.l. perché da esso derivano e dipendono e in esso trovano esclusivo fondamento».
Il criterio è corroborato da un dato formale non trascurabile: le fatture erano state emesse nei confronti della società, non dei soci, e lo statuto poneva le spese di costituzione a carico della società stessa. La circostanza che le obbligazioni fossero sorte «formalmente tra i soci» non esclude la compromettibilità «quando le stesse hanno causa nel rapporto sociale e riguardano debiti della società anticipati da uno dei soci».
Infine, l’argomento di chiusura è l’art. 808-quater c.p.c.: in caso di dubbio, la competenza arbitrale si estende comunque a tutte le controversie che derivano dal rapporto cui la convenzione si riferisce. Un canone che esprime il favor dell’ordinamento per le ADR e che opera anche nella materia societaria, come confermano Trib. Bari n. 3728/2023 e Trib. Bari n. 3279/2025.
4. Il socio uscente: recesso e liquidazione della quota sono sempre compromettibili
Se il criterio funzionale è questo, la conclusione per il socio uscente è pressoché inevitabile: le controversie sul recesso e sulla liquidazione della quota rientrano nella clausola compromissoria, perché trovano la loro matrice causale nel rapporto sociale.
La giurisprudenza è unanime e risalente. La Cassazione n. 15697/2019 ha espressamente incluso nel perimetro della clausola «la controversia riguardante il recesso del socio dalla società». Il Tribunale di Cosenza, sentenza n. 96 del 20 gennaio 2025 ha precisato che la clausola che devolve all’arbitro le controversie «sorte in dipendenza del contratto sociale» copre tutte le questioni attinenti al rapporto sociale «dalla sua nascita alla sua estinzione, ivi comprese quelle relative alla fase estintiva del rapporto stesso, quali la validità del recesso di un socio e la liquidazione della quota di partecipazione». E ha aggiunto un punto di grande interesse: la qualità di socio «non si perde per effetto della mera dichiarazione di recesso volontario, ma persiste fino alla risoluzione delle questioni sorte in ordine allo scioglimento del rapporto sociale con il singolo socio e alla relativa liquidazione della quota».
Nello stesso senso si muovono il Tribunale di Potenza, sentenza n. 1780 del 31 ottobre 2024 (clausola estesa al recesso «trattandosi di conflitti che attengono comunque al sodalizio di impresa»), il Tribunale di Mantova, sentenza n. 127 del 6 marzo 2025 (controversia sul recesso e sulla liquidazione della quota compresa nella clausola che devolve «tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali»), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1014 del 17 marzo 2026 (pretese economiche del socio uscente conseguenti al recesso comprese nella clausola) e la Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 1195 del 30 luglio 2024 (anche la controversia sulla liquidazione della quota del socio receduto, «non operando la competenza arbitrale in ragione della permanenza della qualità di socio, bensì in ragione del contenuto della clausola per come negozialmente voluto dalle parti»).
In termini, la Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza n. 1041 del 2 ottobre 2025 ha applicato il principio nella sua interezza, riconoscendo la competenza arbitrale su recesso, efficacia e liquidazione della quota, e aprendo la via all’impugnazione del lodo per ultrapetizione quando il collegio si sia spinto oltre il domandato.
5. Mediazione obbligatoria e arbitrato: un rapporto di esclusione
Veniamo al cuore del tema: la mediazione obbligatoria e la clausola compromissoria. Possono convivere, o l’una esclude l’altra?
La risposta più netta viene dal Tribunale di Vercelli, sentenza n. 1114 del 10 novembre 2025, che ha affrontato direttamente il problema in un’opposizione a decreto ingiuntivo per la consegna di documenti societari:
«La mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 non trova applicazione quando la controversia non è di competenza del giudice statale per effetto di una clausola compromissoria, atteso che tale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario non ha ragion d’essere rispetto a controversie già sottratte alla competenza del giudice ordinario per scelta negoziale delle parti, scelta che è essa stessa deflattiva del carico di lavoro degli uffici giudiziari.»
La logica è sistematica: la mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità dell’azione giudiziale — cioè dell’azione proposta davanti al giudice statale. Se la controversia è devoluta ad arbitri, non vi è azione giudiziale da far procedere, e il filtro conciliativo non ha ragione di operare. La clausola compromissoria è già di per sé uno strumento di risoluzione alternativa, anzi la più «privatistica» tra le ADR: pretendere anche la mediazione significherebbe duplicare inutilmente i filtri.
Non sfugge la conseguenza pratica più rilevante: il socio che intenda far valere il recesso e la liquidazione della quota in presenza di clausola compromissoria non deve esperire la mediazione obbligatoria, ma deve direttamente investire gli arbitri (o, se il socio è l’attore nel senso sostanziale, attivare la procedura arbitrale prevista dallo statuto).
6. Arbitrato rituale o irrituale: competenza o improponibilità
La seconda questione, altrettanto decisiva, è la qualificazione dell’arbitrato previsto dalla clausola: rituale o irrituale? La distinzione cambia radicalmente gli effetti processuali.
Arbitrato rituale. Ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. La questione della devoluzione si configura come questione di competenza: il giudice dichiara la propria incompetenza e assegna termine per la riassunzione davanti agli arbitri (art. 819-ter c.p.c.). È quanto accaduto nel caso di Milano, dove il Tribunale ha declinato la competenza in favore dell’arbitro rituale nominato dal Presidente del Tribunale.
Sul piano interpretativo, Trib. Bari, sentenza n. 2545 del 30 maggio 2024 ha precisato che, in mancanza di indicazioni espresse, la clausola va interpretata in favore dell’arbitrato rituale «tenuto conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di risoluzione delle controversie» (richiamando Cass. n. 11313/2018).
Arbitrato irrituale. Determina invece l’improponibilità della domanda giudiziale, perché le parti hanno pattuito una rinuncia convenzionale all’azione. Come affermato da Trib. Roma, sentenza n. 6494 del 27 aprile 2026 e Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 1014/2026, «la devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale, in forza di espressa clausola, è intesa a far valere la improponibilità della domanda e non pone questione di competenza, che si avrebbe ove fosse stata fatta valere la devoluzione ad arbitrato rituale» (Cass. n. 10332/2016).
I criteri di qualificazione. Il Tribunale di Vercelli n. 1114/2025 ha chiarito che la distinzione non può fondarsi su elementi come la qualifica di «amichevole compositore», il potere di decidere «pro bono et aequo» o l’inappellabilità, dovendosi invece valorizzare le espressioni congruenti con l’attività del giudicare («controversia», «deciderà», «decisione») e le garanzie dell’arbitrato rituale in assenza di contraria volontà. Trib. Firenze, sentenza n. 4330 del 31 dicembre 2025 ha aggiunto che l’arbitrato irrituale da clausola statutaria non è incompatibile con l’art. 838-quater c.p.c., che lo ammette implicitamente.
L’eccezione di arbitrato irrituale come eccezione preliminare di merito. Trib. Bari n. 3279/2025 e Trib. Bari n. 3728/2023 la qualificano come eccezione preliminare di merito, fondata sulla rinuncia negoziale alla giurisdizione, da sollevare a pena di decadenza con la tempestiva costituzione.
7. La determinazione della quota ex art. 2473 c.c. non esclude l’arbitrato
Un’ulteriore insidia per il socio uscente di s.r.l. riguarda il procedimento di determinazione del valore della quota previsto dall’art. 2473, comma 3, c.c.: se la società non trova accordo con il socio, il valore è determinato «d’ufficio» dal tribunale, che nomina un esperto (procedimento di volontaria giurisdizione). Il socio che abbia già ottenuto questa determinazione può essere tentato di ritenere la questione chiusa.
Il Tribunale di Potenza n. 1780/2024 chiarisce che l’operatività della clausola compromissoria non è impedita dall’avvenuta determinazione del valore in sede di volontaria giurisdizione, «atteso che tale procedimento, avente natura neutra e non contenziosa, non involge i profili di validità ed efficacia del recesso, i quali restano devoluti alla competenza arbitrale ove prevista dallo statuto sociale».
In termini ancora più precisi, la Corte d’Appello di Ancona n. 1195/2024 distingue: quando la contestazione attiene esclusivamente al quantum, può operare il procedimento ex art. 2437-ter, comma 6, c.c. (nomina dell’esperto); quando invece la controversia investe l’an debeatur, il quomodo o la decorrenza del recesso, la determinazione «non può avvenire in sede di integrazione della volontà contrattuale ma deve essere rimessa alla sede contenziosa, nella quale rientra il giudizio arbitrale ove previsto da clausola compromissoria statutaria».
La lezione è doppia: il procedimento di volontaria giurisdizione non preclude l’arbitrato, ma — simmetricamente — l’arbitrato non è l’unica via per la determinazione del mero quantum quando non vi sia contestazione sull’an.
8. L’adesione alla mediazione non è rinuncia alla clausola compromissoria
Ultima, ma non meno importante, la questione della mediazione «volontaria»: se il socio, prima di proporre l’azione (giudiziale o arbitrale), aderisce a una procedura di mediazione promossa dalla controparte — o magari vi partecipa per tentare una soluzione bonaria — perde il diritto di eccepire la clausola compromissoria?
La risposta del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1014/2026 è negativa:
«L’adesione della parte alla procedura di mediazione non costituisce rinuncia alla clausola compromissoria, atteso che la mediazione ha quale finalità quella di prevenire il contenzioso non solo giudiziale ma anche arbitrale, e che per aversi rinuncia definitiva agli effetti della clausola compromissoria è necessario un comportamento attivo della parte che riveli chiaramente un intento incompatibile con la volontà di azionare il diritto dinanzi agli arbitri.»
In termini: la mediazione è un tentativo di composizione prima di qualsiasi contenzioso — giudiziale o arbitrale — e la sua attivazione non pregiudica la scelta del foro (o del collegio) successivo. La rinuncia alla clausola richiede un quid pluris: un comportamento concludente incompatibile con l’intento di adire gli arbitri, come la proposizione di domanda giudiziale nel merito senza eccepire il compromesso (sul punto, l’eccezione va sollevata a pena di decadenza con la tempestiva costituzione, ex Trib. Bari n. 3728/2023).
9. Indicazioni operative
Per il difensore del socio uscente. Prima di proporre qualsiasi azione: (a) leggere lo statuto e verificare l’esistenza e l’ampiezza della clausola compromissoria (l’estensione al recesso e alla liquidazione è ormai pacifica); (b) qualificare l’arbitrato (rituale → incompetenza del giudice; irrituale → improponibilità); (c) se la clausola esiste, non esperire la mediazione obbligatoria — sarebbe inutile, perché l’azione non è giudiziale (Trib. Vercelli n. 1114/2025); (d) verificare se la contestazione attiene solo al quantum (eventuale determinazione ex art. 2473 c.c.) o anche all’an e al quomodo (arbitrato).
Per il difensore della società. La linea difensiva più efficace è l’eccezione tempestiva di compromesso (a pena di decadenza): in caso di arbitrato irrituale, chiedere la declaratoria di improponibilità; in caso di arbitrato rituale, la declaratoria di incompetenza con termine per la riassunzione. Il socio occulto è comunque vincolato dalla clausola (Trib. Torino n. 3611/2023).
Per entrambi. Attenzione alla sentenza che dichiara la competenza arbitrale: essa travolge anche la statuizione sulle spese della fase monitoria se la domanda era stata introdotta con decreto ingiuntivo (Trib. Torino n. 3611/2023).
10. Conclusioni
Il concorso tra mediazione obbligatoria e arbitrato statutario si risolve in una regola chiara, che la sentenza di Milano contribuisce a consolidare: la clausola compromissoria prevale, perché sottrae la controversia alla giurisdizione statale e quindi alla condizione di procedibilità della mediazione. Ma questa prevalenza è condizionata da tre accertamenti che il difensore deve compiere con cura: l’ampiezza della clausola (che per il criterio funzionale copre anche le pretese del socio uscente), la sua natura (rituale o irrituale) e la tempestività dell’eccezione.
Il caso di Milano, pur non vertendo su un socio uscente, ne illumina la via: se persino il rimborso di spese anticipate da una socia per la costituzione e la liquidazione della società è compromettibile perché trova causa nel rapporto sociale, a maggior ragione lo è la liquidazione della quota di chi esce. La mediazione, in questo quadro, non è esclusa in assoluto — resta volontariamente praticabile come tentativo bonario prima dell’arbitrato — ma non è una condizione di procedibilità. Chi la esperisce, lo fa per scelta, non per obbligo. E — come insegna Santa Maria Capua Vetere — senza con ciò rinunciare all’arbitrato.
