Best Practice nella Redazione degli Accordi di Mediazione (Elementi da curare per evitare contestazioni e garantire esecutività)

Introduzione
L’accordo di mediazione rappresenta l’esito più auspicabile di un percorso alternativo di risoluzione delle controversie.
Tuttavia, affinché l’accordo produca pienamente i suoi effetti – sia in termini di certezza, sia in termini di esecutività – è fondamentale che la sua redazione sia estremamente accurata, tecnica e rispettosa dei requisiti di legge.
Un accordo mal formulato può essere fonte di contestazioni, annullamenti o addirittura di improcedibilità nella fase esecutiva.
Questo articolo intende fornire una guida operativa per i professionisti su come impostare un accordo di mediazione solido e inattaccabile.
1. Forma e requisiti essenziali
La legge italiana sulla mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010) stabilisce che l’accordo deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.
Deve inoltre contenere elementi fondamentali quali:
- L’indicazione delle parti (con esatta individuazione e rappresentanza, ove necessaria).
- La descrizione dell’oggetto del contendere e degli obblighi reciproci assunti.
- La sottoscrizione di tutte le parti e del mediatore.
- La conformità a norme imperative e ordine pubblico (art. 5, comma 3 D.Lgs. 28/2010).
L’accordo, per poter acquisire efficacia esecutiva, deve essere omologato su istanza di parte ove la mediazione sia volontaria o deve essere munito di verbale sottoscritto ai sensi di legge se la mediazione è obbligatoria o delegata.
2. Corretta identificazione delle parti e dei loro rappresentanti
Un errore frequente nella redazione riguarda la mancata o errata identificazione delle parti.
È buona prassi:
- Riportare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale per le persone fisiche.
- Indicare denominazione sociale, sede legale, partita IVA, rappresentante legale per le persone giuridiche.
Se le parti sono rappresentate da procuratori o delegati, è essenziale allegare copia della procura o dichiararne la presenza e i relativi poteri nell’accordo.
3. Chiarezza e completezza dell’oggetto
Il contenuto dell’accordo deve essere chiaro, preciso e completo.
È opportuno:
- Definire esattamente che cosa si obbligano a fare, dare o non fare le parti.
- Evitare formule generiche o ambigue che possano lasciare margini interpretativi.
- Indicare modalità, termini e condizioni di eventuali adempimenti futuri.
Se sono previsti pagamenti, specificare con chiarezza:
- L’importo esatto.
- Le modalità di versamento.
- Le tempistiche.
- Gli estremi bancari, se rilevanti.
Analogamente, per obblighi di facere (es. consegne, lavori, prestazioni), occorre precisare:
- Cosa deve essere eseguito.
- Entro quale termine.
- In che modo sarà verificato l’adempimento.
4. Clausole sulla risoluzione di eventuali inadempimenti
Per prevenire futuri conflitti sull’esecuzione, è consigliabile integrare l’accordo con clausole che disciplinino:
- Le conseguenze dell’inadempimento (es. risoluzione automatica, penali, decadenze).
- La competenza per eventuali controversie successive, preferibilmente orientata ancora ad ADR (es. nuova mediazione, arbitrato).
- L’espressa volontà delle parti di considerare l’accordo come titolo esecutivo (se redatto in conformità alla legge).
5. Adeguamento alle norme di ordine pubblico e imperative
Il mediatore, con l’assistenza degli avvocati presenti, deve vigilare affinché l’accordo:
- Non contrasti con norme inderogabili di legge.
- Non abbia contenuti illeciti o contrari all’ordine pubblico.
Accordi che prevedano prestazioni vietate dalla legge o contrarie al buon costume sono nulli e non potranno mai essere omologati o resi esecutivi.
Particolare attenzione va posta, ad esempio, in ambiti quali:
- Rinuncia a diritti indisponibili (es. rinuncia preventiva ad assegni di mantenimento dovuti a minori).
- Accordi che aggirano normative imperative in materia di lavoro, ambiente, tutela dei consumatori.
6. Elementi aggiuntivi utili
Per rafforzare la validità e l’esecutività dell’accordo, si possono prevedere alcune ulteriori accortezze:
- Previsione di rinuncia a ogni ulteriore pretesa collegata alla materia trattata.
- Clausole di riservatezza sull’accordo e sulla mediazione.
- Dichiarazione delle parti di essere pienamente consapevoli del contenuto e degli effetti dell’accordo.
È utile altresì riportare la disponibilità degli avvocati delle parti a sottoscrivere l’accordo, anche laddove non obbligatorio, come ulteriore garanzia di assistenza legale e consapevolezza negoziale.
7. Sottoscrizione e allegati
L’accordo deve essere firmato da:
- Tutte le parti presenti o i loro rappresentanti autorizzati ed i rispettivi avvocati.
- Il mediatore, che verifica la regolarità formale ed inserisce nell’accordo la volontà concordata delle parti.
Se vi sono allegati (es. piani di pagamento, mappe di riparto, bozze tecniche), è opportuno:
- Richiamarli espressamente nell’accordo.
- Allegarli materialmente.
- Farli firmare contestualmente alle parti.
Conclusioni
La mediazione si conferma uno strumento flessibile ed efficace di risoluzione delle controversie, ma il successo del procedimento si misura anche – e soprattutto – nella qualità tecnica dell’accordo conclusivo.
Una redazione precisa, chiara, completa e conforme ai requisiti normativi garantisce non solo l’esecutività immediata, ma tutela le parti da future contestazioni e rafforza la funzione stessa della mediazione come strumento di giustizia sostenibile ed efficiente.
Per il mediatore e gli avvocati coinvolti, investire attenzione e competenza nella redazione dell’accordo significa consolidare la validità dell’intero percorso negoziale e proteggere il valore del risultato raggiunto.
