Il trattamento fiscale degli accordi di mediazione: esenzione da imposta di registro e crediti d’imposta dopo la Riforma Cartabia
Premessa: il quadro normativo di riferimento
Il sistema fiscale della mediazione civile e commerciale è stato profondamente innovato dalla Riforma Cartabia, attuata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e successivamente perfezionato dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (c.d. “correttivo Cartabia”). Tali interventi hanno ridisegnato il regime tributario degli accordi di mediazione e il sistema dei crediti d’imposta, con l’obiettivo dichiarato di incentivare il ricorso a questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie, rendendolo al contempo economicamente sostenibile per le parti e per gli organismi di mediazione.
L’art. 17 del D.Lgs. 28/2010, nella sua formulazione attuale, disciplina il regime tributario degli atti e dei verbali di mediazione, mentre l’art. 20 regola il sistema dei crediti d’imposta riconosciuti alle parti e agli organismi di mediazione.
Il regime di esenzione fiscale: dall’imposta di bollo all’imposta di registro
L’esenzione totale per gli atti del procedimento
L’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce un principio di portata generale: “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.
Tale disposizione, introdotta dalla Riforma Cartabia, ha ampliato significativamente il perimetro delle esenzioni rispetto alla disciplina previgente, estendendo il beneficio fiscale a tutti gli atti del procedimento di mediazione, non solo a quelli conclusivi. L’esenzione copre quindi:
- la domanda di mediazione e ogni comunicazione tra le parti e l’organismo;
- i verbali degli incontri;
- le proposte del mediatore;
- ogni documento prodotto o formato nel corso della procedura.
L’esenzione dall’imposta di registro per gli accordi di conciliazione
Il comma 2 dell’art. 17, come modificato dal D.Lgs. 216/2024, prevede che “Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.
La modifica introdotta dal correttivo Cartabia ha chiarito che l’esenzione riguarda sia il verbale che l’accordo di conciliazione ad esso allegato, superando le incertezze interpretative che erano sorte con riferimento alla precedente formulazione, che menzionava solo “il verbale contenente l’accordo di conciliazione”.
Il meccanismo di esenzione parziale opera secondo il seguente schema:
- per accordi di valore fino a € 100.000: esenzione totale dall’imposta di registro;
- per accordi di valore superiore a € 100.000: l’imposta di registro è dovuta solo sulla parte eccedente tale soglia, calcolata secondo le aliquote ordinarie previste dal D.P.R. 131/1986 in relazione alla natura degli atti e dei diritti oggetto dell’accordo.
La determinazione del valore dell’accordo avviene secondo i criteri stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. f), che rinvia al decreto di cui all’art. 16, comma 2, per la definizione dei criteri di calcolo.
Profili applicativi e giurisprudenziali
La giurisprudenza ha chiarito che il regime di esenzione dall’imposta di registro non opera automaticamente per tutti gli accordi raggiunti in mediazione, ma richiede che l’accordo sia effettivamente concluso nell’ambito del procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e risulti dal verbale redatto dal mediatore.
Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1470/2024, a seguito della Riforma Cartabia il regime fiscale degli accordi di mediazione si applica indipendentemente dall’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la menzione del provvedimento giudiziale che ha eventualmente concesso la provvisoria esecutorietà del titolo sottostante.
Il sistema dei crediti d’imposta: incentivi economici alla mediazione
I crediti d’imposta per le parti: struttura e limiti
L’art. 20 del D.Lgs. 28/2010, nella formulazione introdotta dalla Riforma Cartabia, prevede un articolato sistema di crediti d’imposta a favore delle parti che raggiungono un accordo di conciliazione.
Credito d’imposta per le indennità di mediazione
Il comma 1 dell’art. 20 stabilisce che “Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento”.
Il credito copre quindi le spese sostenute per:
- le spese di avvio del procedimento;
- le spese di mediazione per il primo incontro;
- le ulteriori spese di mediazione dovute per la conclusione dell’accordo e per gli incontri successivi al primo.
Credito d’imposta per i compensi degli avvocati
Nei casi di mediazione obbligatoria (ai sensi dell’art. 5, comma 1) e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta “commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento”.
Questa previsione costituisce un significativo incentivo economico per le parti che sono obbligate ad avvalersi dell’assistenza legale nella mediazione, riducendo l’impatto dei costi professionali sul bilancio complessivo della procedura.
Limiti quantitativi e riduzione in caso di insuccesso
Il comma 2 dell’art. 20 introduce importanti limitazioni quantitative: “I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche”.
Elemento di particolare rilievo è la previsione secondo cui “In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà”. Tale meccanismo incentiva le parti a perseguire effettivamente la conciliazione, premiando il raggiungimento dell’accordo con un beneficio fiscale pieno.
Credito d’imposta per il contributo unificato
Il comma 3 dell’art. 20 riconosce un ulteriore credito d’imposta “commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto”.
Questa disposizione premia la parte che, avendo già avviato un giudizio e versato il contributo unificato, decide di definire la controversia attraverso la mediazione, ottenendo il rimborso (sotto forma di credito d’imposta) del tributo processuale già corrisposto.
Credito d’imposta per gli organismi di mediazione
Il comma 4 dell’art. 20 prevede che “Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila”.
Tale previsione garantisce la sostenibilità economica del sistema anche quando le parti non sono in grado di corrispondere le indennità di mediazione, assicurando agli organismi un ristoro fiscale per le prestazioni erogate gratuitamente ai non abbienti.
Modalità di riconoscimento e utilizzo dei crediti d’imposta
Il comma 5 dell’art. 20 demanda a un decreto interministeriale (Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia) la definizione delle “modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati”.
Tale decreto, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, è essenziale per rendere operativo il sistema dei crediti d’imposta, definendo gli aspetti procedurali e documentali necessari per la loro concreta fruizione.
L’obbligo di informazione sulle agevolazioni fiscali
L’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 28/2010 impone all’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, di “informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20”.
L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, e il documento contenente l’informativa deve essere sottoscritto dall’assistito e allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. In caso di violazione di tale obbligo, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile.
La giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo informativo è rimasto in vigore sin dal 20 marzo 2010 e non è stato travolto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale solo delle disposizioni relative alla mediazione obbligatoria. Come affermato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 35971/2022, l’inadempimento di tale obbligo informativo comporta l’annullamento del contratto d’opera professionale indipendentemente dal fatto che il giudizio patrocinato fosse o meno sottoposto all’onere di mediazione obbligatoria.
Il regime delle indennità di mediazione dopo la Riforma Cartabia
La nuova struttura dei costi
L’art. 17, commi 3 e 4, del D.Lgs. 28/2010 disciplina il sistema delle indennità dovute agli organismi di mediazione, prevedendo una struttura articolata in due fasi:
- Al momento della presentazione della domanda o dell’adesione: ciascuna parte corrisponde all’organismo un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro;
- In caso di prosecuzione oltre il primo incontro: il regolamento dell’organismo indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
Elemento di particolare rilievo è la previsione secondo cui “Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori”.
L’esenzione per i non abbienti
Il comma 6 dell’art. 17 stabilisce che “Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Tale previsione garantisce l’effettività del diritto di accesso alla mediazione anche per i soggetti economicamente svantaggiati, evitando che il costo del procedimento costituisca un ostacolo insormontabile.
La legittimità costituzionale del nuovo sistema dei costi
La sentenza del TAR Lazio n. 5489/2025 ha affrontato la questione della legittimità costituzionale del nuovo sistema dei costi della mediazione, respingendo il ricorso di un’associazione di consumatori che contestava l’eliminazione della gratuità del primo incontro e l’aumento complessivo dei costi.
Il TAR ha ritenuto che la previsione normativa che elimina la gratuità del primo incontro di mediazione obbligatoria non viola il diritto di accesso alla giustizia di cui all’articolo 24 della Costituzione e all’articolo 47 della Carta di Nizza, né il principio di uguaglianza, quando tale previsione persegue la finalità di rendere effettivo l’istituto della mediazione attraverso la responsabilizzazione delle parti e il rafforzamento della professionalità dei mediatori.
La proporzionalità e ragionevolezza del sistema è assicurata, secondo il TAR, dalla parametrazione delle spese al valore della controversia, dalla previsione di riduzioni tariffarie per la mediazione obbligatoria, dal riconoscimento di crediti d’imposta commisurati alle indennità corrisposte e dalla garanzia del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Profili fiscali degli accordi di mediazione: questioni applicative
Il regime IVA e gli oneri fiscali
La sentenza del Tribunale di Modena n. 818/2025 ha affrontato la questione del regime fiscale applicabile agli accordi di mediazione in assenza di pattuizione espressa tra le parti.
Il Tribunale ha chiarito che “la mancata pattuizione espressa tra le parti in ordine al trattamento degli oneri fiscali non determina l’invalidità o l’inefficacia dell’accordo sul quantum del corrispettivo”. L’ambiguità o il silenzio delle parti circa l’inclusione o l’esclusione degli oneri fiscali dall’importo pattuito comporta l’applicazione del regime fiscale previsto dalla legge, i cui presupposti e le cui conseguenze sono sottratti alla disponibilità delle parti.
La natura negoziale degli accordi di mediazione
La giurisprudenza ha costantemente affermato la natura eminentemente negoziale degli accordi di mediazione, nonostante l’efficacia esecutiva loro attribuita dalla legge. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 2777/2024, “l’accordo di mediazione conclusivo della procedura ex D.Lgs. n. 28/2010 ha natura eminentemente negoziale e comporta, sul piano processuale, la rinuncia alle domande formulate in giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere”.
Tale natura negoziale implica che agli accordi di mediazione si applicano tutte le azioni ed eccezioni di merito esperibili riguardo ai contratti, pur mantenendo l’efficacia esecutiva prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 28/2010.
Conclusioni
Il sistema fiscale della mediazione civile e commerciale, come ridisegnato dalla Riforma Cartabia e dal successivo correttivo, rappresenta un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di incentivare il ricorso a questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie e la necessità di garantire la sostenibilità economica del sistema.
L’esenzione dall’imposta di registro fino a € 100.000, il sistema articolato dei crediti d’imposta per le parti e per gli organismi, l’esenzione totale per i non abbienti e l’obbligo di informazione sulle agevolazioni fiscali costituiscono un quadro normativo organico e coerente, finalizzato a rendere la mediazione uno strumento effettivamente accessibile e conveniente per la composizione delle controversie civili e commerciali.
La giurisprudenza, pur ancora limitata data la recente entrata in vigore delle nuove disposizioni, sta progressivamente chiarendo i profili applicativi del nuovo regime, confermandone la legittimità costituzionale e l’idoneità a perseguire gli obiettivi di deflazione del contenzioso e di promozione della cultura della conciliazione.

