La competenza territoriale degli organismi di mediazione

La competenza territoriale degli organismi di mediazione

La competenza territoriale degli organismi di mediazione rappresenta uno degli aspetti più delicati e tecnicamente complessi dell’intero sistema della mediazione civile e commerciale. L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”, configurando un criterio di competenza che ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.

La questione assume particolare rilevanza pratica considerando che la violazione delle regole sulla competenza territoriale può comportare l’improcedibilità della domanda giudiziale, con conseguenze processuali di estrema gravità per le parti. La giurisprudenza più recente ha chiarito definitivamente che il rispetto della competenza territoriale costituisce un requisito essenziale per la validità del procedimento di mediazione, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Lodi n. 23/2025, secondo cui “la domanda di mediazione civile obbligatoria deve essere depositata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

Il fondamento normativo

La disciplina dell’Art. 4 del D.Lgs. 28/2010
L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 rappresenta il fulcro normativo della disciplina della competenza territoriale. La disposizione stabilisce un collegamento diretto tra la competenza dell’organismo di mediazione e quella del giudice territorialmente competente per la controversia, operando “un collegamento, ai fini della localizzazione dell’organismo territorialmente competente, con il foro della controversia, in modo che sia dapprima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza e, quindi, l’organismo a cui accedere in fase conciliativa”.

Il comma 1 prevede inoltre che “in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda”, stabilendo un criterio di prevenzione temporale. Fondamentale è la previsione secondo cui “la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti”, introdotta dalla riforma del 2022 per chiarire definitivamente la natura derogabile della competenza territoriale.

La ratio della norma
La finalità della norma sulla competenza territoriale è stata chiarita dalla giurisprudenza, che ha evidenziato come essa risponda a una duplice esigenza. In primo luogo, favorire “l’agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva, anche in funzione deflattiva”, come osservato dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1808/2025. In secondo luogo, “evitare ogni forma di abuso e di forum shopping derivante dalla distanza intercorrente tra sede dell’organismo adito e luogo di residenza delle parti o sede dei loro interessi”.

La sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1973/2024 ha precisato che “l’instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l’azione) anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto”.

I criteri di determinazione della competenza

Il rinvio alle regole del codice di procedura civile
Per determinare la competenza territoriale dell’organismo di mediazione, è necessario applicare le regole sulla competenza territoriale del giudice contenute negli artt. 18-30 bis del codice di procedura civile. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2127/2025, “la competenza territoriale dell’organismo di mediazione rinvia alle regole del codice di procedura civile, nella sezione dedicata alla competenza per territorio del giudice, in particolare agli artt. dal 18 al 30 bis c.p.c.”.

Il meccanismo di individuazione
Il meccanismo di individuazione della competenza territoriale segue un percorso logico preciso. Come evidenziato dalla giurisprudenza, “il meccanismo legislativo presuppone che prima sia individuato il foro giudiziale (secondo le regole processuali sulla competenza che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto) e solo dopo sia determinato l’organismo cui accedere in fase conciliativa”.

La sede dell’organismo
Un aspetto fondamentale riguarda l’identificazione della sede dell’organismo. La sentenza del Tribunale di Lodi n. 23/2025 ha chiarito che “il criterio di competenza territoriale dell’organismo di mediazione è rispettato esclusivamente quando la procedura viene esperita dinanzi ad un organismo che abbia sede principale o secondaria in uno dei comuni compresi nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia che si intende proporre”.

La sentenza del Tribunale di Prato n. 54/2025 ha precisato che “la competenza territoriale dell’organismo di mediazione si determina sulla base della sede legale o delle sedi secondarie dell’organismo stesso, come risultanti dall’Albo degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia”.

La derogabilità della competenza territoriale

Il principio generale
L’art. 4, comma 1, stabilisce espressamente che “la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti”. Questa previsione, introdotta dalla riforma del 2022, ha chiarito definitivamente un aspetto che aveva generato incertezze interpretative.

I requisiti dell’accordo derogatorio
La giurisprudenza ha precisato che l’accordo derogatorio deve coinvolgere tutte le parti della controversia. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2127/2025, “la competenza territoriale dell’organismo di mediazione è derogabile esclusivamente su accordo di tutte le parti coinvolte, con la conseguenza che, qualora una delle parti non sia d’accordo alla deroga territoriale, questa non può operare e deve essere rispettato il criterio della territorialità”.

L’accordo espresso e tacito
L’accordo derogatorio può essere sia espresso che tacito. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 388/2025, ha stabilito che “la mancata contestazione da parte del soggetto invitato alla mediazione circa la competenza territoriale dell’organismo adito comporta implicito accordo di deroga alla regola generale, rendendo valido ed efficace il procedimento di mediazione svolto”.

Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la mera mancata partecipazione non costituisce accettazione tacita. La sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1973/2024 ha precisato che “la mera mancata comparizione della parte alla procedura di mediazione non può essere interpretata come accettazione tacita della deroga alle regole di competenza territoriale, poiché tale comportamento omissivo non costituisce manifestazione di volontà idonea a sanare il vizio di incompetenza”.

Le conseguenze della violazione

L’improcedibilità della domanda
La violazione delle regole sulla competenza territoriale comporta conseguenze processuali di estrema gravità. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui “la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto”, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Lodi n. 23/2025.

L’equiparazione alla mancata mediazione
La giurisprudenza ha chiarito che l’instaurazione del procedimento presso un organismo territorialmente incompetente equivale alla mancata instaurazione della procedura. Come osservato dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 194/2025, “alla omessa instaurazione della procedura è equiparabile la proposizione della stessa davanti a organismo incompetente”.

La revoca del decreto ingiuntivo
Nei procedimenti monitori, la violazione delle regole sulla competenza territoriale comporta conseguenze particolarmente severe. La sentenza del Tribunale di Avezzano n. 148/2025 ha stabilito che “il procedimento di mediazione obbligatorio instaurato presso un organismo territorialmente incompetente comporta l’applicazione dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 28/2010, determinando l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del decreto stesso”.

Le specificità applicative

La mediazione telematica
Un aspetto di particolare interesse riguarda l’impatto della mediazione telematica sulla competenza territoriale. La giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di partecipazione telematica non modifica i criteri di competenza territoriale. Come precisato dalla sentenza del Tribunale di Lodi n. 23/2025, “l’eccezione di improcedibilità per incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione non può essere superata dal fatto che la mediazione si sia svolta con modalità telematica, poiché la possibilità di parteciparvi anche per tale via è rimessa alla volontà di chi è chiamato e non può venire strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento per derogare al disposto normativo”.

La sentenza del Tribunale di Avellino n. 1967/2024 ha confermato che “la mediazione telematica, pur eliminando le difficoltà pratiche legate allo spostamento delle parti, non comporta alcun mutamento della competenza territoriale stabilita dalle norme di riferimento, risolvendosi in una mera modalità alternativa di svolgimento della procedura che non incide sui criteri di individuazione dell’organismo competente”.

Gli accordi di collaborazione
Un aspetto che ha generato particolare dibattito riguarda gli accordi di collaborazione tra organismi di mediazione. La sentenza del Tribunale di Lodi n. 23/2025 ha chiarito che “gli accordi di collaborazione tra organismi di mediazione, precedentemente disciplinati dall’art. 7, D.M. 180/2010, che consentivano di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi, sono stati abrogati con l’adozione del D.M. 150/2023, in vigore dal 15 novembre 2023, che non contiene alcuna previsione analoga”.

La sentenza del Tribunale di Prato n. 54/2025 ha precisato che “non può essere soddisfatta attraverso forme di delegazione o partnership con altri organismi aventi sede nel circondario del tribunale competente” la competenza territoriale dell’organismo di mediazione.

Le controversie condominiali
Per le controversie condominiali, la disciplina della competenza territoriale presenta specificità particolari. L’art. 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile prevedeva espressamente che “la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”. Questa previsione, pur abrogata, ha influenzato l’interpretazione giurisprudenziale della competenza territoriale in materia condominiale.

Gli orientamenti giurisprudenziali

L’orientamento rigoroso
Un primo orientamento, che appare maggioritario e consolidato, adotta un approccio rigoroso nell’applicazione delle regole sulla competenza territoriale. Questo orientamento considera la competenza territoriale come requisito essenziale per la validità del procedimento di mediazione, la cui violazione comporta automaticamente l’improcedibilità della domanda giudiziale.

L’orientamento flessibile
Un secondo orientamento, minoritario, adotta un approccio più flessibile, ammettendo forme di sanatoria del vizio di incompetenza territoriale attraverso comportamenti concludenti delle parti. Tuttavia, questo orientamento appare in declino di fronte alla giurisprudenza più recente, che privilegia la certezza del diritto e la tutela delle parti più deboli.

La giurisprudenza di legittimità
La Cassazione ha fornito principi chiari sulla materia, stabilendo che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione deve essere determinata in base al foro competente per la controversia. La Corte ha chiarito che il criterio di competenza territoriale risponde a esigenze di effettività del procedimento e di tutela del diritto di difesa.

Le criticità applicative

L’identificazione della sede
Una delle principali criticità riguarda l’identificazione della sede dell’organismo di mediazione. Non sempre è agevole determinare se un organismo abbia effettivamente sede nel circondario del tribunale competente, specialmente quando esistano sedi secondarie o accordi di collaborazione.

La valutazione dell’accordo derogatorio
Un’altra criticità significativa riguarda la valutazione dell’esistenza di un accordo derogatorio. La distinzione tra accordo espresso e tacito può generare incertezze interpretative, specialmente quando una parte non partecipa al procedimento senza formulare eccezioni specifiche.

Il coordinamento con altre discipline
La disciplina della competenza territoriale deve essere coordinata con altre normative speciali, come quella in materia di consumatori, che prevedono fori inderogabili. La sentenza del Tribunale di Catania n. 3531/2025 ha chiarito che “nelle controversie che coinvolgono consumatori, opera in via funzionale e inderogabile il foro del consumatore, rendendo inapplicabile qualsiasi deroga alla competenza territoriale dell’organismo di mediazione anche in presenza di accordo delle parti”.

Le prospettive di riforma

Le criticità emerse
L’applicazione pratica della disciplina ha evidenziato alcune criticità che potrebbero richiedere interventi normativi:

Incertezza nell’identificazione della sede: La mancanza di criteri chiari per l’identificazione della sede dell’organismo genera incertezza applicativa.

Complessità della deroga: I requisiti per la deroga alla competenza territoriale possono risultare eccessivamente complessi in alcuni contesti.

Coordinamento con la mediazione telematica: L’introduzione della mediazione telematica richiede un ripensamento dei criteri di competenza territoriale.

Le possibili soluzioni

Le criticità emerse suggeriscono possibili interventi normativi:

Chiarimento sui criteri di sede: L’introduzione di criteri più precisi per l’identificazione della sede dell’organismo potrebbe ridurre l’incertezza applicativa.

Semplificazione della deroga: La previsione di forme semplificate di deroga per specifiche tipologie di controversie potrebbe migliorare l’efficienza del sistema.

Disciplina specifica per la mediazione telematica: L’introduzione di una disciplina specifica per la competenza territoriale nella mediazione telematica potrebbe chiarire i criteri applicabili.

Raccomandazioni pratiche

Per i professionisti
Verifica preliminare: Prima di ogni procedimento di mediazione, verificare attentamente la competenza territoriale dell’organismo prescelto.

Consultazione dell’Albo: Consultare sempre l’Albo degli Organismi di Mediazione per verificare le sedi effettive dell’organismo.

Documentazione dell’accordo: Quando si intende derogare alla competenza territoriale, documentare chiaramente l’accordo di tutte le parti.

Gestione delle eccezioni: Sollevare tempestivamente le eccezioni di incompetenza territoriale quando si rappresenta la parte convenuta.

Per gli organismi di mediazione

Controllo preliminare: Verificare sempre la propria competenza territoriale prima di accettare una domanda di mediazione.

Informazione alle parti: Informare chiaramente le parti sui criteri di competenza territoriale e sulle possibilità di deroga.

Documentazione: Mantenere una documentazione precisa delle proprie sedi e delle eventuali convenzioni con altri organismi.

Conclusioni

La competenza territoriale degli organismi di mediazione rappresenta un aspetto fondamentale per l’efficacia dell’istituto, ma genera significative criticità applicative che richiedono attenzione costante da parte dei professionisti del settore. La giurisprudenza ha progressivamente definito un quadro rigoroso che privilegia la certezza del diritto e la tutela delle parti più deboli, ma richiede il rispetto di criteri tecnici precisi.

L’evoluzione dell’istituto verso forme sempre più sofisticate, inclusa la mediazione telematica, richiede un continuo adattamento delle prassi professionali e una riflessione sulle possibili modifiche normative. La sfida per i professionisti consiste nel bilanciare l’esigenza di garantire l’effettività della mediazione con la necessità di rispettare rigorosamente le regole sulla competenza territoriale.

La competenza territoriale non deve essere vista come un mero adempimento burocratico, ma come l’elemento che garantisce l’accessibilità del procedimento e la parità delle armi tra le parti, contribuendo al successo complessivo dell’istituto della mediazione come strumento di giustizia alternativa efficace e democratico.

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