La CTM (Consulenza Tecnica in Mediazione) nella visione di un Giudice Illuminato. Una buona RELAZIONE per gestire le RELAZIONI in mediazione.

Marino Cavestro
Mediatore civile e commerciale (funzionale e generativo) c/o Resolutia Vicenza e OMF Vicenza – Avvocato Cassazionista – Componente, già Presidente, CPO e Delegato congressuale presso Ordine Avvocati Vicenza
24 novembre 2025
Ho analizzato con interesse l’Ordinanza dove un Giudice illuminato, riconoscendo il carattere prevalentemente tecnico della questione oggetto del giudizio (in materia peraltro non obbligatoria) ha disposto l’introduzione del procedimento di mediazione. L’obiettivo dichiarato è l’ottenimento di una regolazione completa e definitiva degli interessi in contesa, basata sul consenso e in tempi più rapidi rispetto al processo.
Il Giudice sottolinea correttamente che la soluzione transattiva della lite, in un caso come questo (relativo a vizi costruttivi presumibilmente complessi), non può prescindere dal dato tecnico.
Il punto cruciale riguarda l’uso della Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM) e il suo inquadramento. Ritengo, come Mediatore che la CTM in mediazione abbia valore se:
- è funzionale a raggiungere un accordo
- opera sul principio della COMUNICAZIONE e non del puro contraddittorio giudiziale.
Tuttavia, l’ordinanza, pur demandando la soluzione alle parti, stabilisce un percorso molto virtuoso, ma formalizzato, che tende a legare l’attività peritale svolta in mediazione al futuro giudizio:
1. Si ricorda alle parti che possono disporre concordemente lo svolgimento di una CTM.
2. Questa CTM deve, per legge, essere affidata a un soggetto qualificato iscritto all’albo del C.T.U. (un forte richiamo alla procedura giudiziale).
3. E, aspetto fondamentale, le parti potrebbero rinunciare preventivamente al divieto di produzione in giudizio della relazione, in modo che, in caso di esito negativo, il Giudice possa valutarla.
Questo meccanismo, se da un lato offre l’opportunità di superare il limite inutilizzabilità di una relazione tecnica svolta in mediazione, dall’altro lato pare condizionare la CTM stessa alla sua potenziale utilizzabilità processuale. È proprio questo che genera una sensazione di approccio “troppo giudiziale”. Invece di incentivare una RELAZIONE tecnica più libera, mirata unicamente a dare alle parti dati obiettivi per la trattativa, l’ordinanza pone l’accento sulle formalità di tale attività di modo che, con la rinuncia preventiva alla riservatezza, possa portarla ad essere utilizzata come un mezzo di prova.
L’Ordinanza richiama al dovere di cooperare lealmente insieme al mediatore e alle sanzioni previste per la mancata partecipazione personale, può essere interpretato non tanto come un aiuto a superare il limite tecnico, ma l’eccessivo formalismo può portare a ritener che il Giudice possa aver pesato “FATE DA SOLI [la CTM secondo queste regole], CHE POI IO VEDO COME VA“.
L’autonomia privata (la possibilità di adottare soluzioni adatte al caso concreto che siano alla portata solo dell’autonomia e non anche del potere autoritativo del giudice) è valorizzata come obiettivo, ma la strumentazione tecnica per arrivarci è incanalata in binari che restano strettamente collegati al principio del CONTRADDITTORIO e alla gestione della prova in giudizio.
In sintesi: l’intento di sfruttare la mediazione per risolvere questioni tecniche complesse è lodevole, ma la visione formalistica della CTM, con l’invito alla rinuncia preventiva alla inutilizzabilità, non tiene conto della rischio di appesantire il processo comunicativo che è il fulcro di una vera mediazione, rendendola una fase pre-istruttoria piuttosto che un vero momento di risoluzione consensuale e “libera” delle relazioni che hanno generato il conflitto che il mediatore è chiamato a gestire.
Spesso gli avvocati pensano la CTM allo stesso modo, una specie di istruttoria preventiva, non considerando che all’interno della mediazione li svolgimento di una valutazione tecnica assume rilievo ed importanza nell’ottica di aiutare a trovare un accordo e non nell’ottica di precostituire prove.
Io spesso propongo alle parti di prevedere che la relazione venga depositata solo dopo un incontro nel quale il Consulente incaricato spiega quali siano stati i risultati raggiunti e le criticità emerse, in modo che la RELAZIONE sia frutto di un confronto.
Alle volte per fare una buona GESTIONE DELLE RELAZIONI in mediazione può servire anche una buona RELAZIONE tecnica fatta con le parti, i loro avvocati ed il mediatore.

