La rivoluzione digitale nella Mediazione: modalità telematiche e partecipazione da remoto nel Sistema Cartabia
Il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 ha introdotto una disciplina organica e innovativa delle modalità telematiche nella mediazione civile e commerciale, distinguendo chiaramente due diversi paradigmi operativi che rispondono a esigenze differenti: la mediazione telematica “pura” e quella “mista” con collegamenti audiovisivi da remoto.
La mediazione telematica “pura”: un ecosistema digitale integrale
L’articolo 8-bis del d.lgs. 28/2010 delinea un modello di mediazione completamente digitalizzata, dove ogni aspetto procedurale si svolge in ambiente telematico. Questa modalità richiede il consenso di tutte le parti e comporta che gli atti del procedimento siano formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il processo si articola attraverso una sequenza digitale rigorosamente strutturata: al termine del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo, che viene immediatamente inviato alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Una volta ricevuto il documento sottoscritto, il mediatore verifica l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo.
La giurisprudenza ha già affrontato questioni relative alla validità temporale di questa disciplina. La sentenza del Tribunale di Lucca n. 396/2025 ha chiarito che l’art. 8-bis trova applicazione esclusivamente per gli atti sottoscritti con decorrenza dal 28 febbraio 2023, confermando che gli accordi di mediazione sottoscritti anteriormente sono soggetti alla disciplina previgente e la loro validità come titolo esecutivo non può essere contestata per la mancanza di firma digitale.
La Mediazione “mista”: flessibilità nella partecipazione
L’articolo 8-ter del d.lgs. 28/2010 introduce una modalità più flessibile, permettendo a ciascuna parte di richiedere la partecipazione agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi utilizzati devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
Questa modalità presenta una caratteristica distintiva nella gestione delle firme: quando una o più parti partecipano da remoto, le firme sui documenti possono essere apposte digitalmente solo con il consenso di tutte le parti. In assenza di tale consenso, tutte le firme devono essere apposte in modalità analogica avanti al mediatore, creando un sistema ibrido che garantisce la sicurezza documentale.
Il consenso: elemento cardine della validità procedurale
La questione del consenso per lo svolgimento in modalità telematica ha assunto particolare rilevanza nella giurisprudenza recente. La sentenza del Tribunale di Velletri n. 2265/2024 ha stabilito un principio importante: il consenso può essere anche tacito, desumibile per facta concludentia dalla sottoscrizione digitale del verbale da parte dell’avvocato della parte presente all’incontro.
Questo orientamento giurisprudenziale introduce una valutazione sostanziale del comportamento delle parti, superando un approccio meramente formalistico e riconoscendo che la partecipazione attiva al procedimento telematico può costituire manifestazione implicita del consenso.
Criticità operative e orientamenti giurisprudenziali
L’implementazione delle modalità telematiche ha generato diverse questioni interpretative che la giurisprudenza sta progressivamente chiarendo. Un aspetto particolarmente delicato riguarda la validità della sottoscrizione del verbale quando non tutte le parti dispongono degli strumenti tecnici necessari.
La sentenza del Tribunale di Salerno n. 2712/2025 ha affrontato una fattispecie complessa dove il verbale di mediazione telematica risultava sottoscritto da un avvocato assente e sostituito, mentre mancava la sottoscrizione digitale della parte attrice presente telematicamente. Il Tribunale ha stabilito che qualora il mediatore non dia atto a verbale che la parte è sprovvista della dotazione tecnica per sottoscrivere digitalmente, né risulti conferita procura al legale per la firma, il verbale deve considerarsi invalido per mancanza della necessaria sottoscrizione.
La partecipazione personale nell’era digitale
Un tema di particolare complessità riguarda l’evoluzione del principio della partecipazione personale delle parti nel contesto delle modalità telematiche. La sentenza del Tribunale di Firenze n. 2482/2024 ha chiarito che l’art. 8, comma 4, del d.lgs. 28/2010, come modificato dalla riforma Cartabia, introduce una limitazione alla possibilità di delega, rendendola ammissibile solo in presenza di giustificati motivi che devono essere rappresentativi di un effettivo e permanente impedimento alla partecipazione personale, anche in modalità da remoto.
Questo orientamento sottolinea come la digitalizzazione non debba compromettere la ratio della mediazione, che rimane quella di favorire il confronto diretto tra le parti per facilitare la conciliazione.
Competenza territoriale e modalità telematiche
Un aspetto che ha generato incertezze interpretative riguarda l’interazione tra le modalità telematiche e le regole sulla competenza territoriale degli organismi di mediazione. La sentenza del Tribunale di Avellino n. 1967/2024 ha chiarito che la mediazione svolta in modalità telematica non comporta un mutamento della competenza territoriale stabilita dalle norme, risolvendosi in una mera modalità alternativa di svolgimento della procedura.
Analogamente, la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 365/2025 ha stabilito che ai fini dell’applicazione della disciplina sulla competenza territoriale, rileva esclusivamente il luogo di presentazione della domanda, non potendo assumere carattere dirimente né l’esistenza di sedi operative dell’organismo nel circondario competente, né le modalità di svolgimento dell’incontro.
Comunicazioni e convocazioni nell’era digitale
La digitalizzazione ha anche modificato le modalità di comunicazione e convocazione delle parti. Tuttavia, la giurisprudenza mantiene un approccio rigoroso sulla necessità di garantire l’effettiva conoscibilità. La sentenza del Tribunale di Napoli n. 11262/2024 ha stabilito che la convocazione all’incontro di mediazione deve essere effettuata personalmente nei confronti delle parti e non può essere validamente eseguita mediante comunicazione al solo procuratore costituito in giudizio.
Diverso è l’orientamento per la mediazione demandata dal giudice durante la pendenza del processo. La sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3238/2025 ha riconosciuto che la comunicazione dell’invito alla mediazione effettuata al procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio è sufficiente a garantire l’effettiva conoscibilità della procedura, distinguendo questa ipotesi dalla mediazione che precede il processo.
Prospettive future e sfide applicative
L’introduzione sistematica delle modalità telematiche nella mediazione rappresenta un’evoluzione significativa che richiede un bilanciamento attento tra innovazione tecnologica e garanzie procedurali. La disciplina introdotta dal Correttivo Cartabia offre un quadro normativo articolato che distingue chiaramente le diverse modalità operative, ma la sua applicazione pratica continua a generare questioni interpretative che la giurisprudenza sta progressivamente definendo.
La sfida principale consiste nel garantire che la digitalizzazione non comprometta l’efficacia della mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle controversie, mantenendo quella dimensione di confronto diretto e personalizzato che costituisce il valore aggiunto dell’istituto. In questo contesto, il ruolo degli avvocati diventa ancora più cruciale nel guidare le parti attraverso le nuove modalità procedurali, assicurando il rispetto delle forme e la validità degli atti, mentre si adattano a un ambiente sempre più digitalizzato che richiede competenze tecniche specifiche e una formazione continua per utilizzare efficacemente questi nuovi strumenti.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dimostra come il sistema stia trovando un equilibrio tra l’esigenza di modernizzazione e la necessità di preservare le caratteristiche essenziali della mediazione, confermando la centralità di questo istituto nel panorama della giustizia civile italiana.

