Le clausole contrattuali di mediazione e la loro efficacia: guida pratica per avvocati e professionisti del settore legale.
L’istituto della mediazione civile e commerciale, disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, ha introdotto nel nostro ordinamento non soltanto l’obbligo di mediazione per specifiche materie, ma anche la possibilità per le parti di inserire nei propri contratti clausole che prevedano il preventivo esperimento della mediazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. Questa seconda tipologia, definita “mediazione convenzionale” o “contrattuale”, presenta profili di particolare complessità interpretativa e applicativa che meritano un’analisi approfondita.
La crescente diffusione di tali clausole nella prassi contrattuale, specialmente nei rapporti commerciali e nei contratti di durata, impone ai professionisti del diritto una conoscenza precisa dei loro effetti giuridici, delle modalità di redazione e delle conseguenze processuali derivanti dalla loro violazione. L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha infatti delineato un quadro normativo sempre più definito, che distingue nettamente la mediazione convenzionale da quella obbligatoria ex lege, attribuendo alla prima una disciplina specifica e rigorosa.
Il fondamento normativo: L’Art. 5-sexies del D.Lgs. 28/2010
Il legislatore ha codificato la mediazione convenzionale nell’art. 5-sexies del D.Lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia, che stabilisce: “Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2”.
Questa disposizione conferisce valore normativo a una prassi già consolidata nella giurisprudenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia vincolante alle clausole contrattuali di mediazione sulla base del principio generale dell’art. 1372 del codice civile, secondo cui “il contratto ha forza di legge tra le parti”.
La norma prevede inoltre che “la domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1”, stabilendo così un criterio sussidiario per l’individuazione dell’organismo competente quando la clausola non lo specifichi con precisione.
La natura giuridica delle clausole di mediazione convenzionale
La giurisprudenza più recente ha chiarito definitivamente la natura giuridica delle clausole contrattuali di mediazione, distinguendole nettamente dalla mediazione obbligatoria prevista per specifiche materie. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 535/2025, la clausola contrattuale di mediazione convenzionale “costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale che si distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dall’articolo 5 comma 1 bis del Decreto Legislativo numero 28 del 2010”.
Questa distinzione assume rilevanza fondamentale sotto molteplici profili. In primo luogo, la mediazione convenzionale nasce dalla libera volontà delle parti, che attraverso la clausola “manifestano la volontà di favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali, obbligandosi a svolgere preventivamente il procedimento conciliativo presso l’organismo designato”. Tale carattere volontario non ne diminuisce tuttavia l’efficacia vincolante, che deriva dal principio pacta sunt servanda.
La sentenza del Tribunale di Milano n. 1008/2022 ha chiarito che “tale clausola deve interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell’art. 1372 c.c.. Le parti hanno liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti, favorendo la specifica modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia sorta dai contratti, obbligandosi reciprocamente a tentare la mediazione, e, solo dopo il fallimento della stessa, adire l’autorità giudiziaria”.
I requisiti di validità ed efficacia
Forma e contenuto della clausola
Per quanto riguarda i requisiti formali, la clausola di mediazione non necessita di particolari formalità, purché sia chiaramente identificabile la volontà delle parti di sottoporre le controversie al preventivo tentativo di mediazione. La giurisprudenza ha precisato che la clausola è sufficientemente determinata anche quando non specifichi la sede dell’organismo di mediazione, potendo questa essere determinata per relationem in base ai criteri dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1667/2023, ha stabilito che “la clausola di mediazione è sufficientemente determinata quando indica l’organismo di mediazione, anche se non ne specifica la sede, poiché questa può essere determinata per relationem in base all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010”.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione della clausola deve essere definito con chiarezza, specificando quali controversie sono soggette al preventivo tentativo di mediazione. La giurisprudenza ha chiarito che le clausole che fanno riferimento a “controversie nascenti dal contratto e derivanti dalla sua applicazione e/o interpretazione” ricomprendono anche le controversie attinenti all’esecuzione del contratto, quali quelle concernenti l’adempimento o l’inadempimento contrattuale.
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 426/2023, ha precisato che “l’ambito di applicazione della clausola di mediazione che fa riferimento a controversie nascenti dal contratto e derivanti dalla sua ‘applicazione e/o interpretazione’ ricomprende anche le controversie attinenti all’esecuzione del contratto, quali quelle concernenti l’adempimento o l’inadempimento contrattuale”.
Clausole vessatorie e tutela del consumatore
Particolare attenzione deve essere prestata quando la clausola di mediazione è inserita in contratti conclusi con consumatori o mediante condizioni generali di contratto. L’art. 1341 del codice civile prevede infatti che “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che le clausole di mediazione, a differenza di quelle compromissorie, non costituiscono una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, ma si limitano a subordinare l’accesso alla tutela giurisdizionale al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. Come precisato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 1008/2022, “simile clausola pattizia non costituisce un limite illecito al diritto di ciascuna parte, costituzionalmente sancito dall’art. 24 Cost., di agire in giudizio per far valere i propri diritti, non avendo le parti escluso il diritto ad adire l’autorità giudiziaria, ma essendosi imposte di esercitare il diritto ad agire in giudizio solo dopo l’esperimento del tentativo di mediazione”.
Gli effetti processuali della violazione
Improcedibilità della domanda giudiziale
La violazione della clausola contrattuale di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale, compresa quella monitoria. Questo principio è stato affermato con chiarezza dalla giurisprudenza più recente, che ha precisato come il mancato esperimento della procedura di mediazione convenzionale determini “l’improcedibilità della domanda senza possibilità di sanatoria successiva, pena la frustrazione della ratio deflattiva della clausola stessa”.
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 535/2025 ha chiarito che “il decreto ingiuntivo emesso in violazione della clausola di mediazione convenzionale è nullo e deve essere revocato, comportando la condanna alle spese processuali della parte che ha agito senza rispettare l’obbligo contrattuale di preventiva conciliazione”.
Rilevabilità d’ufficio e eccezione di parte
Un aspetto di particolare rilevanza riguarda le modalità di rilevazione del vizio di procedibilità. La giurisprudenza ha chiarito che, trattandosi di mediazione convenzionale, “il giudice deve rilevare d’ufficio l’improcedibilità dell’azione quando risulti dal contratto l’esistenza di una clausola di mediazione non rispettata”. Tuttavia, l’art. 5-sexies prevede che il giudice provveda “su eccezione di parte entro la prima udienza”, introducendo un elemento di incertezza interpretativa che la giurisprudenza sta ancora definendo.
Inapplicabilità delle deroghe previste per la mediazione obbligatoria
Un aspetto fondamentale che distingue la mediazione convenzionale da quella obbligatoria riguarda l’inapplicabilità delle deroghe previste dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 28/2010. In particolare, la lettera a) di tale comma prevede che la mediazione obbligatoria non si applichi “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
La sentenza del Tribunale di Milano n. 6386/2025 ha precisato che “alla mediazione convenzionale non si applica la deroga prevista dal comma 6 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo numero 28 del 2010, riservata alla mediazione obbligatoria, con la conseguenza che il giudice deve rilevare d’ufficio l’improcedibilità dell’azione quando risulti dal contratto l’esistenza di una clausola di mediazione non rispettata”.
Orientamenti giurisprudenziali contrastanti
Nonostante la sostanziale uniformità di orientamento sulla natura vincolante delle clausole di mediazione convenzionale, permangono alcune divergenze interpretative, specialmente riguardo alle conseguenze della loro violazione e alle modalità di sanatoria.
L’orientamento rigoroso
Un primo orientamento, che appare maggioritario e più recente, sostiene l’assoluta cogenza delle clausole di mediazione convenzionale e l’impossibilità di sanare il vizio di procedibilità una volta instaurato il giudizio. Questo orientamento, rappresentato dalle sentenze del Tribunale di Milano n. 6386/2025 e del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 535/2025, considera la clausola di mediazione come “una libera scelta delle parti di regolamentare i propri rapporti favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione delle controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio pacta sunt servanda”.
L’orientamento flessibile
Un secondo orientamento, meno rigoroso, ammette la possibilità di sanare il vizio di procedibilità quando la parte dimostri di essersi successivamente attivata per il tentativo di mediazione. La sentenza del Tribunale di Roma n. 6410/2024 ha stabilito che “l’inosservanza della clausola di mediazione ante causam non determina improcedibilità della domanda monitoria quando la parte creditrice si attiva successivamente per tentare un bonario componimento della controversia, anche se tale attivazione avviene dopo l’instaurazione del procedimento giudiziale”.
Questo orientamento distingue tra l’obbligo contrattuale di mediazione e la deroga alla giurisdizione, precisando che “mentre l’obbligo contrattuale può essere soggetto a inadempimento, la deroga alla giurisdizione non può limitare il diritto costituzionale di agire in giudizio per la tutela dei diritti soggettivi”.
Aspetti pratici e operativi
Redazione delle clausole
Nella redazione delle clausole di mediazione convenzionale, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti tecnici per garantirne l’efficacia e l’operatività:
Identificazione dell’Organismo: È consigliabile indicare specificamente l’organismo di mediazione presso cui esperire il tentativo, anche se la giurisprudenza ha chiarito che l’omessa indicazione non comporta nullità della clausola, potendo applicarsi i criteri sussidiari dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010.
Ambito di Applicazione: La clausola deve definire chiaramente quali controversie sono soggette al preventivo tentativo di mediazione, utilizzando formule ampie ma precise come “tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione”.
Modalità di Attivazione: È opportuno specificare le modalità e i termini per l’attivazione della procedura di mediazione, prevedendo eventualmente meccanismi di sollecito e termini di decadenza.
Gestione processuale
Dal punto di vista processuale, i professionisti devono prestare particolare attenzione a diversi aspetti:
Verifica Preliminare: Prima di instaurare qualsiasi procedimento giudiziale, è necessario verificare l’esistenza di clausole di mediazione nei contratti oggetto di controversia e il loro rispetto.
Eccezione Processuale: Quando si rappresenta il convenuto, l’eccezione di improcedibilità per violazione della clausola di mediazione deve essere sollevata tempestivamente, entro la prima udienza o nella prima difesa.
Documentazione: È fondamentale conservare e produrre in giudizio la documentazione relativa al tentativo di mediazione, compresi i verbali di mancato accordo e le comunicazioni intercorse.
La mediazione convenzionale nei diversi settori
Contratti commerciali
Nei rapporti commerciali, le clausole di mediazione convenzionale stanno assumendo crescente diffusione, specialmente nei contratti di durata e in quelli caratterizzati da particolare complessità. La sentenza del Tribunale di Parma n. 826/2024 ha affrontato un caso in cui la clausola prevedeva che “le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso – ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – al tentativo di mediazione presso il servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano”.
Contratti di mediazione immobiliare
Un settore in cui le clausole di mediazione presentano particolare complessità è quello della mediazione immobiliare, dove spesso si intrecciano con clausole penali e obblighi di accettazione delle proposte conformi. La giurisprudenza ha chiarito che le clausole che obbligano il venditore ad accettare proposte conformi all’incarico sono vessatorie e richiedono specifica approvazione.
La sentenza del Tribunale di Treviso n. 530/2025 ha precisato che “la clausola che obbliga il committente ad accettare proposte di acquisto conformi alle condizioni dell’incarico, privandolo della facoltà legale di non concludere l’affare riconosciuta dagli articoli 1755 e 1756 del codice civile, costituisce una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi proponenti e deve essere oggetto di specifica approvazione scritta”.
Contratti societari
Nell’ambito societario, l’art. 838-bis del codice di procedura civile disciplina specificamente le clausole compromissorie statutarie, ma nulla vieta l’inserimento di clausole di mediazione convenzionale negli statuti societari, purché rispettino i principi generali di validità ed efficacia.
Rapporti con altri Istituti
Mediazione e arbitrato
Le clausole di mediazione convenzionale possono coesistere con clausole compromissorie, prevedendo un sistema “a gradini” in cui la mediazione costituisce un passaggio obbligatorio prima dell’eventuale ricorso all’arbitrato. In tal caso, è fondamentale coordinare le due clausole per evitare conflitti interpretativi.
Mediazione e conciliazione Camerale
La sentenza del Tribunale di Nola n. 1305/2025 ha affrontato il caso di una clausola che prevedeva “l’obbligo di esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio prima dell’instaurazione di qualsiasi controversia derivante dal contratto”. Il Tribunale ha chiarito che tale clausola “costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, distinta e autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria disciplinata dall’articolo 5 del decreto legislativo numero 28 del 2010”.
Prospettive future e sviluppi normativi
L’evoluzione dell’istituto della mediazione convenzionale appare destinata a proseguire, sia sotto il profilo giurisprudenziale che normativo. La crescente sensibilità verso i metodi alternativi di risoluzione delle controversie e l’esigenza di deflazione del contenzioso civile suggeriscono un ulteriore sviluppo di questo strumento.
Particolare attenzione merita l’evoluzione della disciplina europea, che potrebbe influenzare gli sviluppi normativi interni, specialmente per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri e la tutela dei consumatori.
Conclusioni e raccomandazioni pratiche
Le clausole contrattuali di mediazione rappresentano uno strumento di crescente importanza nella pratica professionale, caratterizzato da una disciplina ormai consolidata ma ancora in evoluzione. I professionisti del diritto devono prestare particolare attenzione a diversi aspetti:
Nella redazione contrattuale: È fondamentale redigere clausole chiare e complete, che specifichino l’ambito di applicazione, l’organismo competente e le modalità di attivazione della procedura.
Nella gestione del contenzioso: Prima di instaurare qualsiasi procedimento giudiziale, è necessario verificare l’esistenza e il rispetto di eventuali clausole di mediazione convenzionale.
Nell’assistenza processuale: L’eccezione di improcedibilità per violazione della clausola di mediazione deve essere sollevata tempestivamente e supportata da adeguata documentazione.
Nella consulenza preventiva: È opportuno informare i clienti dell’esistenza e degli effetti delle clausole di mediazione, valutando l’opportunità del loro inserimento nei contratti in fase di negoziazione.
L’efficacia delle clausole di mediazione convenzionale dipende in larga misura dalla loro corretta redazione e gestione, richiedendo ai professionisti una conoscenza approfondita sia degli aspetti sostanziali che processuali dell’istituto. La giurisprudenza più recente conferma l’orientamento verso un riconoscimento sempre più ampio dell’efficacia vincolante di tali clausole, nell’ottica di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie e la deflazione del contenzioso civile.
La mediazione convenzionale si configura così come uno strumento di particolare utilità nella gestione dei rapporti contrattuali complessi, purché utilizzato con la necessaria competenza tecnica e consapevolezza delle sue implicazioni giuridiche e processuali.

